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GuidaSocietà e impresa · Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale

L'esdebitazione dopo la liquidazione giudiziale

Chi ha subito la liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) non resta debitore a vita: dopo tre anni dall'apertura, o prima se la procedura si chiude, i debiti non pagati diventano inesigibili, purché l'imprenditore abbia collaborato e non abbia commesso bancarotta fraudolenta o distratto beni. Il Codice della crisi l'ha resa un diritto e non più una concessione, ma con confini precisi: restano fuori alimenti, risarcimenti da illecito e sanzioni, e i garanti non sono liberati.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Che cos'è: la «liberazione dai debiti» che rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata (art. 278 CCII); un diritto del debitore che ha collaborato, non una grazia.
  • Quando: tre anni dall'apertura della procedura, o prima se si chiude prima (art. 279); su istanza del debitore, anche a procedura ancora aperta.
  • Chi: l'imprenditore persona fisica, i soci illimitatamente responsabili e le società (con i requisiti in capo a soci e legali rappresentanti); anche il consumatore e il professionista nella liquidazione controllata (art. 282) e l'incapiente (art. 283).
  • Condizioni (art. 280): niente condanne per bancarotta fraudolenta o reati d'impresa, niente distrazioni o aggravamenti del dissesto, collaborazione con gli organi, non più di due esdebitazioni e nessuna negli ultimi cinque anni.
  • Limiti: restano dovuti alimenti e mantenimento, risarcimenti da illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie; fideiussori e coobbligati non sono liberati; i creditori non insinuati sono liberati solo oltre la percentuale pagata ai pari grado.

La regola e i suoi confini

Art. 278, commi 1, 6 e 7, CCII — Oggetto e ambito di applicazione

«L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale. […] Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti».

L'esdebitazione è la seconda possibilità dell'imprenditore onesto ma sfortunato: chiusa la liquidazione, o passati tre anni, i creditori non possono più agire per il residuo, e il debitore può ricominciare senza l'ipoteca di debiti che una vita di lavoro non pagherebbe. Rispetto al vecchio art. 142 della legge fallimentare sono cadute due condizioni: non serve più la chiusura del fallimento e non serve più che i creditori chirografari siano stati pagati almeno in parte, requisito che aveva escluso migliaia di falliti «a zero attivo». L'inesigibilità è tecnicamente diversa dall'estinzione: il debito naturale resta, chi paga spontaneamente non ripete, ma nessuno può pretendere, pignorare o iscrivere ipoteca. Per i creditori che non si sono insinuati l'esdebitazione opera «per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado» (c. 2): il creditore rimasto fuori può ancora chiedere quanto avrebbe preso se avesse partecipato. Le esclusioni sono tassative: alimenti e mantenimento, risarcimenti da illecito extracontrattuale (non quelli da inadempimento contrattuale, che si cancellano), sanzioni penali e amministrative pecuniarie salvo quelle accessorie a debiti estinti (le sanzioni tributarie collegate a imposte esdebitate seguono la sorte del tributo); e la liberazione non si estende a fideiussori, coobbligati e obbligati in regresso, che restano esposti e non possono rivalersi sul debitore liberato.

Condizioni, tempi, procedimento

ElementoRegolaNorma
Chitutti i debitori soggetti al Codice: imprenditore individuale, soci illimitatamente responsabili (anche per estensione), società ed enti (requisiti in capo a soci illimitatamente responsabili e legali rappresentanti); consumatori e professionisti nella liquidazione controllataart. 278, c. 3-5; art. 282
Quandodecorsi tre anni dall'apertura della liquidazione o alla chiusura, se anteriore; nella liquidazione controllata alla chiusura o dopo tre anniartt. 279, 282, c. 1
Condizioni negativenessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o connessi all'impresa (salvo riabilitazione; rinvio se il processo pende o c'è una misura di prevenzione); nessuna distrazione dell'attivo, passività fittizie, aggravamento del dissesto con difficile ricostruzione, ricorso abusivo al credito; nessun ostacolo alla procedura e piena collaborazione; nessuna esdebitazione nei 5 anni precedenti; non più di due esdebitazioniart. 280
Procedimentoistanza del debitore; il curatore la comunica ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per osservazioni, e riferisce sui fatti rilevanti nel rapporto riepilogativo; decreto del tribunale contestuale alla chiusura o dopo i tre anni, sentiti gli organi; iscrizione nel registro delle impreseart. 281, c. 1-4
Reclamoalla corte d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte del PM, del debitore e dei creditori non integralmente soddisfattiart. 281, c. 4; art. 124
Effetti su giudizi e ripartinessun effetto sui giudizi e sulle operazioni liquidatorie in corso; se ne deriva un maggior riparto, l'esdebitazione vale per la parte definitivamente non soddisfattaart. 281, c. 5-6
Liquidazione controllataesdebitazione di diritto alla chiusura o dopo 3 anni, su istanza o su segnalazione del liquidatore; esclusa per colpa grave, malafede o frode nel sovraindebitamento e per i reati dell'art. 344; decreto pubblicato per consumatori e professionistiart. 282
Incapientepersona fisica meritevole senza alcuna utilità da offrire, nemmeno futura: esdebitazione una sola volta tramite OCC, con dichiarazione annuale e obbligo di pagare se entro 3 anni sopravvengono utilità ulteriori che consentono un utile soddisfacimento dei creditori (esclusi i finanziamenti)art. 283

Il punto critico è la meritevolezza in negativo dell'art. 280. Il debitore non deve provare di essere stato virtuoso: sono il curatore e i creditori a dover segnalare distrazioni, contabilità inattendibile, ricorso abusivo al credito o ostruzionismo, e il tribunale decide sulla base del rapporto riepilogativo. Le condanne rilevanti sono solo quelle passate in giudicato: se il processo per bancarotta è in corso, la decisione è rinviata al suo esito, e un patteggiamento per bancarotta fraudolenta preclude il beneficio come una condanna, mentre la bancarotta semplice no. La collaborazione va intesa in senso concreto: consegna delle scritture, risposta alle richieste del curatore, comparizione; i ritardi non gravi e le contestazioni legittime non sono ostacoli. Chi ha già ottenuto un'esdebitazione la può riottenere una sola volta e non prima di cinque anni.

Che cosa fare

  1. Collaborare dall'inizio: consegnare bilanci, libri, elenco dei creditori e dei beni, spiegare le operazioni degli ultimi anni; la relazione del curatore ex art. 130 è la base su cui si deciderà l'esdebitazione.
  2. Segnare la data: tre anni dall'apertura; l'istanza si può depositare anche se la liquidazione è ancora aperta, allegando i documenti sui requisiti e chiedendo al curatore di riferire.
  3. Verificare i debiti esclusi: alimenti, risarcimenti da reato o da incidente, sanzioni: per questi serve un accordo o una rateizzazione separata, perché la liberazione non li tocca.
  4. Proteggere i garanti: coniuge e familiari che hanno firmato fideiussioni restano esposti; possono accedere a una propria procedura di sovraindebitamento, anche familiare (art. 66 CCII), o negoziare con la banca.
  5. Dopo il decreto: l'iscrizione nel registro delle imprese e la cessazione delle decadenze consentono di riprendere l'attività; per i pignoramenti in corso su beni personali chiedere l'estinzione con il decreto di esdebitazione.

La procedura da cui l'esdebitazione nasce è descritta nella guida alla liquidazione giudiziale; per chi non è imprenditore fallibile (consumatori, professionisti, piccole imprese) la strada è il sovraindebitamento con la liquidazione controllata e, per chi non ha nulla, l'esdebitazione dell'incapiente; i reati che la precludono nella pagina sulla bancarotta fraudolenta.

Domande frequenti

Devo aspettare la chiusura della liquidazione giudiziale per essere liberato dai debiti?
No: il debitore «ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente» (art. 279 CCII). Dopo tre anni il tribunale provvede su istanza del debitore anche se la liquidazione prosegue, e l'esdebitazione non tocca i giudizi e le operazioni liquidatorie in corso: se da questi deriva un maggior riparto, la liberazione vale solo per la parte alla fine non soddisfatta (art. 281, c. 5-6). Con il vecchio fallimento serviva invece la chiusura e un pagamento almeno parziale dei chirografari.
Quali debiti non si cancellano?
Gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale (per esempio da incidente stradale o da reato) e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278, c. 7); restano anche i diritti dei creditori verso fideiussori, coobbligati e obbligati in regresso (c. 6), quindi il garante continua a rispondere e chi paga per il debitore non può poi rivalersi su di lui. I debiti fiscali e contributivi rientrano invece nell'esdebitazione, sanzioni tributarie comprese, secondo l'orientamento prevalente.
Il tribunale può negarla?
Sì, se manca una delle condizioni dell'art. 280: condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o reati contro l'economia, l'industria e il commercio o connessi all'impresa (se il processo è in corso la decisione è rinviata al suo esito); distrazione dell'attivo, esposizione di passività inesistenti, aggravamento del dissesto che abbia reso difficile ricostruire il patrimonio, ricorso abusivo al credito; ostruzionismo o mancata consegna di informazioni e documenti agli organi; un'esdebitazione già ottenuta nei cinque anni precedenti o due esdebitazioni in tutto. Il curatore riferisce sui fatti rilevanti nel rapporto riepilogativo, e i creditori possono presentare osservazioni in quindici giorni.
Vale anche per le società e per i soci?
Sì: l'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 278, c. 5), a condizione che i requisiti dell'art. 280 sussistano in capo ai soci e ai legali rappresentanti (c. 4); i soci di snc e gli accomandatari di sas, dichiarati in liquidazione giudiziale per estensione, ne beneficiano quindi per i debiti sociali. Per le società di capitali la liberazione ha soprattutto l'effetto di far cessare ineleggibilità e decadenze; per l'amministratore che ha garantito personalmente i debiti sociali non c'è liberazione, salvo una sua procedura di sovraindebitamento.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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