In breve
- Che cos'è: la «liberazione dai debiti» che rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata (art. 278 CCII); un diritto del debitore che ha collaborato, non una grazia.
- Quando: tre anni dall'apertura della procedura, o prima se si chiude prima (art. 279); su istanza del debitore, anche a procedura ancora aperta.
- Chi: l'imprenditore persona fisica, i soci illimitatamente responsabili e le società (con i requisiti in capo a soci e legali rappresentanti); anche il consumatore e il professionista nella liquidazione controllata (art. 282) e l'incapiente (art. 283).
- Condizioni (art. 280): niente condanne per bancarotta fraudolenta o reati d'impresa, niente distrazioni o aggravamenti del dissesto, collaborazione con gli organi, non più di due esdebitazioni e nessuna negli ultimi cinque anni.
- Limiti: restano dovuti alimenti e mantenimento, risarcimenti da illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie; fideiussori e coobbligati non sono liberati; i creditori non insinuati sono liberati solo oltre la percentuale pagata ai pari grado.
La regola e i suoi confini
«L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale. […] Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti».
L'esdebitazione è la seconda possibilità dell'imprenditore onesto ma sfortunato: chiusa la liquidazione, o passati tre anni, i creditori non possono più agire per il residuo, e il debitore può ricominciare senza l'ipoteca di debiti che una vita di lavoro non pagherebbe. Rispetto al vecchio art. 142 della legge fallimentare sono cadute due condizioni: non serve più la chiusura del fallimento e non serve più che i creditori chirografari siano stati pagati almeno in parte, requisito che aveva escluso migliaia di falliti «a zero attivo». L'inesigibilità è tecnicamente diversa dall'estinzione: il debito naturale resta, chi paga spontaneamente non ripete, ma nessuno può pretendere, pignorare o iscrivere ipoteca. Per i creditori che non si sono insinuati l'esdebitazione opera «per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado» (c. 2): il creditore rimasto fuori può ancora chiedere quanto avrebbe preso se avesse partecipato. Le esclusioni sono tassative: alimenti e mantenimento, risarcimenti da illecito extracontrattuale (non quelli da inadempimento contrattuale, che si cancellano), sanzioni penali e amministrative pecuniarie salvo quelle accessorie a debiti estinti (le sanzioni tributarie collegate a imposte esdebitate seguono la sorte del tributo); e la liberazione non si estende a fideiussori, coobbligati e obbligati in regresso, che restano esposti e non possono rivalersi sul debitore liberato.
Condizioni, tempi, procedimento
| Elemento | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Chi | tutti i debitori soggetti al Codice: imprenditore individuale, soci illimitatamente responsabili (anche per estensione), società ed enti (requisiti in capo a soci illimitatamente responsabili e legali rappresentanti); consumatori e professionisti nella liquidazione controllata | art. 278, c. 3-5; art. 282 |
| Quando | decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione o alla chiusura, se anteriore; nella liquidazione controllata alla chiusura o dopo tre anni | artt. 279, 282, c. 1 |
| Condizioni negative | nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o connessi all'impresa (salvo riabilitazione; rinvio se il processo pende o c'è una misura di prevenzione); nessuna distrazione dell'attivo, passività fittizie, aggravamento del dissesto con difficile ricostruzione, ricorso abusivo al credito; nessun ostacolo alla procedura e piena collaborazione; nessuna esdebitazione nei 5 anni precedenti; non più di due esdebitazioni | art. 280 |
| Procedimento | istanza del debitore; il curatore la comunica ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per osservazioni, e riferisce sui fatti rilevanti nel rapporto riepilogativo; decreto del tribunale contestuale alla chiusura o dopo i tre anni, sentiti gli organi; iscrizione nel registro delle imprese | art. 281, c. 1-4 |
| Reclamo | alla corte d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte del PM, del debitore e dei creditori non integralmente soddisfatti | art. 281, c. 4; art. 124 |
| Effetti su giudizi e riparti | nessun effetto sui giudizi e sulle operazioni liquidatorie in corso; se ne deriva un maggior riparto, l'esdebitazione vale per la parte definitivamente non soddisfatta | art. 281, c. 5-6 |
| Liquidazione controllata | esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo 3 anni, su istanza o su segnalazione del liquidatore; esclusa per colpa grave, malafede o frode nel sovraindebitamento e per i reati dell'art. 344; decreto pubblicato per consumatori e professionisti | art. 282 |
| Incapiente | persona fisica meritevole senza alcuna utilità da offrire, nemmeno futura: esdebitazione una sola volta tramite OCC, con dichiarazione annuale e obbligo di pagare se entro 3 anni sopravvengono utilità ulteriori che consentono un utile soddisfacimento dei creditori (esclusi i finanziamenti) | art. 283 |
Il punto critico è la meritevolezza in negativo dell'art. 280. Il debitore non deve provare di essere stato virtuoso: sono il curatore e i creditori a dover segnalare distrazioni, contabilità inattendibile, ricorso abusivo al credito o ostruzionismo, e il tribunale decide sulla base del rapporto riepilogativo. Le condanne rilevanti sono solo quelle passate in giudicato: se il processo per bancarotta è in corso, la decisione è rinviata al suo esito, e un patteggiamento per bancarotta fraudolenta preclude il beneficio come una condanna, mentre la bancarotta semplice no. La collaborazione va intesa in senso concreto: consegna delle scritture, risposta alle richieste del curatore, comparizione; i ritardi non gravi e le contestazioni legittime non sono ostacoli. Chi ha già ottenuto un'esdebitazione la può riottenere una sola volta e non prima di cinque anni.
Che cosa fare
- Collaborare dall'inizio: consegnare bilanci, libri, elenco dei creditori e dei beni, spiegare le operazioni degli ultimi anni; la relazione del curatore ex art. 130 è la base su cui si deciderà l'esdebitazione.
- Segnare la data: tre anni dall'apertura; l'istanza si può depositare anche se la liquidazione è ancora aperta, allegando i documenti sui requisiti e chiedendo al curatore di riferire.
- Verificare i debiti esclusi: alimenti, risarcimenti da reato o da incidente, sanzioni: per questi serve un accordo o una rateizzazione separata, perché la liberazione non li tocca.
- Proteggere i garanti: coniuge e familiari che hanno firmato fideiussioni restano esposti; possono accedere a una propria procedura di sovraindebitamento, anche familiare (art. 66 CCII), o negoziare con la banca.
- Dopo il decreto: l'iscrizione nel registro delle imprese e la cessazione delle decadenze consentono di riprendere l'attività; per i pignoramenti in corso su beni personali chiedere l'estinzione con il decreto di esdebitazione.
La procedura da cui l'esdebitazione nasce è descritta nella guida alla liquidazione giudiziale; per chi non è imprenditore fallibile (consumatori, professionisti, piccole imprese) la strada è il sovraindebitamento con la liquidazione controllata e, per chi non ha nulla, l'esdebitazione dell'incapiente; i reati che la precludono nella pagina sulla bancarotta fraudolenta.
Domande frequenti
Devo aspettare la chiusura della liquidazione giudiziale per essere liberato dai debiti?
Quali debiti non si cancellano?
Il tribunale può negarla?
Vale anche per le società e per i soci?
Domande collegate
- Voglio aprire una srl con un amico ma abbiamo pochi soldi: quanto capitale serve davvero?
- Amministro una piccola srl che paga stipendi e fornitori sempre più in ritardo, ma il capitale non è ancora intaccato: ho già degli obblighi?
- La mia srl ha molti debiti: i creditori possono rivalersi sui miei beni personali di socio?
Fonti normative
- Art. 278 CCII — Oggetto e ambito di applicazione dell'esdebitazione
- Art. 279 CCII — Condizioni temporali di accesso
- Art. 280 CCII — Condizioni per l'esdebitazione
- Art. 281 CCII — Procedimento
- Art. 282 CCII — Esdebitazione nella liquidazione controllata
- Art. 283 CCII — Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiLa liquidazione giudiziale: soglie dell'impresa minore, 30.000 euro di debiti scaduti, sentenza, curatore, passivo, blocco delle azioni, lavoratori.
- SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareRistrutturazione dei debiti del consumatore senza voto, concordato minore, liquidazione controllata di 3 anni, esdebitazione dell'incapiente: chi può, OCC.
- SovraindebitamentoL'esdebitazione del debitore incapiente: cancellare i debiti senza pagare nullaPersona fisica meritevole senza utilità da offrire: domanda tramite OCC, reddito entro l'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE, una sola volta, 3 anni.
- SovraindebitamentoFamiliari, garanti e sovraindebitamentoIl fideiussore non è liberato salvo il piano (art. 66 CCII), procedura familiare, beni del coniuge in comunione e fondo patrimoniale, creditori garantiti, esdebitazione.
- Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)La bancarotta fraudolenta: patrimoniale e documentale 3-10 anni, preferenziale 1-5, amministratori e sindaci (art. 329), sentenza di liquidazione come condizione.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeGli amministratori nella crisi: obblighi, responsabilità, azione del curatoreDoveri degli amministratori nella crisi: assetti e attivazione (art. 2086 c.c.), perdite oltre un terzo, gestione conservativa (art. 2486), azione del curatore.
- ContrattiLa fideiussione: garantire un debito altruiGaranzia personale (artt. 1936-1957 c.c.): omnibus e specifica, decadenza dei 6 mesi, clausole ABI nulle (SU 41994/2021, 24825/2026), prima richiesta, difese.
- SovraindebitamentoCartelle e debiti fiscali nel sovraindebitamentoIVA, ritenute e cartelle nel piano del consumatore e nel concordato minore: pagamento al valore di liquidazione, voto dell'Erario superabile (art. 80 CCII), OCC e AdER.
- Costituire e gestire una societàDitta individuale, srl o società semplice: quale forma scegliereResponsabilità, costi, tasse (forfettario 15% fino a 85.000 euro, IRPEF 23-43%, IRES 24% e dividendi 26%), contributi INPS 2026 e patrimonio: il confronto per scegliere.