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GuidaDiritto civile · Sovraindebitamento

Il sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagare

Chi non è un imprenditore commerciale sopra soglia, e non può più pagare i suoi debiti, ha quattro strade nel codice della crisi: un piano di ristrutturazione che il giudice omologa senza il voto dei creditori (per il consumatore), un concordato minore votato dai creditori (per professionisti e piccole imprese), la liquidazione controllata dei beni per tre anni, e per chi non ha nulla l'esdebitazione a costo zero. Tutte passano da un organismo di composizione della crisi e bloccano i pignoramenti.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Chi: consumatori, professionisti, imprese minori (attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000), agricoltori, start-up, ex imprenditori; sempre tramite un OCC (art. 2 CCII).
  • Consumatore: piano di ristrutturazione senza voto dei creditori, omologato dal giudice se fattibile e conveniente; anche cessione del quinto e mutuo (art. 67); esclusi colpa grave, malafede, frode (art. 69).
  • Professionisti e piccole imprese: concordato minore votato dalla maggioranza dei crediti (artt. 74-80).
  • Liquidazione controllata: tutti i beni per 3 anni, poi esdebitazione (artt. 268-282); anche su richiesta di un creditore sopra 50.000 euro.
  • Incapiente: cancellazione dei debiti senza pagare nulla, una sola volta (art. 283). Tutte le procedure bloccano i pignoramenti.

Le quattro strade

Art. 67, comma 1, D.Lgs. 14/2019 — Procedura di ristrutturazione dei debiti

«Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma».

ProceduraPer chiCome funzionaEsito
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73)Persona fisica per debiti contratti fuori dall'attività d'impresa o professionalePiano a contenuto libero con l'OCC; nessun voto; misure protettive dall'apertura; omologazione con sentenza se fattibile e nessun creditore prende meno della liquidazionePagamento parziale nei tempi del piano; cancellazione del resto a fine esecuzione
Concordato minore (artt. 74-83)Professionisti, imprese minori, agricole, start-up, enti non commercialiProposta con classi eventuali; voto della maggioranza dei crediti; omologazione anche senza il fisco se convenienteProsecuzione dell'attività o liquidazione con apporto esterno; esdebitazione
Liquidazione controllata (artt. 268-277)Ogni sovraindebitato; anche su ricorso del creditore per debiti scaduti da 50.000 euroSentenza, liquidatore (di regola l'OCC), inventario, programma, vendite competitive; beni sopravvenuti compresi; stipendio salvo il mantenimentoChiusura dopo la liquidazione e comunque dopo 3 anni; esdebitazione di diritto (art. 282)
Esdebitazione dell'incapiente (art. 283)Persona fisica meritevole senza utilità da offrire, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEEDomanda tramite OCC con relazione; opposizioni dei creditori; decreto del giudiceDebiti cancellati una sola volta; per 3 anni le utilità sopravvenute vanno dichiarate e restano aggredibili
Procedure familiari (art. 66)Coniugi, conviventi, parenti fino al quarto grado e affini fino al secondo con debiti di origine comuneUnica domanda, masse distinte, un solo OCCCome la procedura scelta

Il presupposto comune è il sovraindebitamento: lo stato di crisi o di insolvenza di chi non può essere sottoposto a liquidazione giudiziale (art. 2, c. 1, lett. c), cioè il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore sotto le tre soglie, l'agricoltore, la start-up innovativa, l'ex imprenditore cancellato da più di un anno e il socio illimitatamente responsabile per i debiti personali. Tutte le procedure passano da un OCC (organismo di composizione della crisi, iscritto al registro del Ministero della giustizia, oppure un professionista nominato dal tribunale), che raccoglie i documenti, accede all'anagrafe tributaria e alle centrali rischi, redige la relazione sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza del debitore, e poi vigila sull'esecuzione; nella ristrutturazione del consumatore l'avvocato non è obbligatorio (art. 68), ma quasi sempre utile. La meritevolezza è il filtro: chi ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte non accede alla ristrutturazione (art. 69) né all'esdebitazione (art. 282); in cambio, il creditore che ha prestato senza valutare il merito creditizio non può contestare la convenienza del piano (art. 69, c. 2), e per l'incapiente l'OCC deve dire se il finanziatore ha tenuto conto del reddito disponibile (art. 283, c. 5). Il piano del consumatore può ridurre anche la cessione del quinto e i prestiti su pegno, pagare i creditori ipotecari e privilegiati solo per il valore del bene con una moratoria di due anni, e lasciare in vita il mutuo sulla casa se le rate sono in regola (art. 67, c. 3-5).

Come si svolge e che cosa cambia

Art. 70, comma 4, D.Lgs. 14/2019 — Misure protettive

«Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento».

  1. Documenti: elenco dei creditori con importi e prelazioni, patrimonio, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate del nucleo familiare e spese di mantenimento (art. 67, c. 2); la completezza è decisiva, perché le omissioni sono frode.
  2. Relazione dell'OCC e deposito della domanda al tribunale (giudice monocratico) del luogo di residenza o sede; per la ristrutturazione il giudice, verificata l'ammissibilità, dispone la pubblicazione del piano e la comunicazione ai creditori entro 30 giorni, con eventuale termine di 15 giorni per integrazioni (art. 70).
  3. Misure protettive: dal decreto di apertura, su istanza, sospensione dei pignoramenti in corso e divieto di nuove azioni esecutive e cautelari, con il divieto di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; revocabili per atti in frode; nel concordato minore effetti analoghi dal decreto di apertura (art. 78).
  4. Osservazioni o voto: nella ristrutturazione i creditori possono solo presentare osservazioni e contestare la convenienza, superata se il piano dà loro almeno quanto la liquidazione; nel concordato minore votano, con la maggioranza dei crediti ammessi (e per teste se un creditore supera da solo la maggioranza), e il fisco può essere superato dal giudice (artt. 79-80).
  5. Omologazione ed esecuzione: sentenza che chiude la procedura, cancellazione di ipoteche giudiziali, pignoramenti e sequestri sui beni destinati al piano, pagamenti secondo il piano sotto la vigilanza dell'OCC con relazioni semestrali (art. 71); il piano si può modificare per sopravvenienze e si revoca per frode o inadempimento; al termine il debitore è liberato dai debiti residui, salvi alimenti, danni da illecito e sanzioni penali e amministrative, e restano obbligati garanti e coobbligati.

La liquidazione controllata è l'alternativa per chi non riesce a proporre un piano credibile o viene portato in procedura da un creditore: si perdono i beni, ma lo stipendio e la pensione restano nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, la procedura si chiude dopo tre anni anche se non tutto è stato venduto, e l'esdebitazione arriva di diritto con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura, salvo colpa grave, malafede o frode (art. 282). Per chi non ha proprio nulla c'è l'esdebitazione dell'incapiente, una sola volta nella vita. In pratica, la decisione da prendere presto è quale procedura e con quale OCC: chi aspetta l'ultimo pignoramento arriva con meno risorse da offrire e con più atti da spiegare, mentre chi si presenta con i conti in ordine e i documenti completi ottiene in pochi mesi la sospensione delle esecuzioni e, alla fine, la liberazione dai debiti.

Domande frequenti

Ho 90.000 euro di debiti tra finanziarie, carte e una cessione del quinto, uno stipendio di 1.700 euro e nessuna casa: quale procedura?

La ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67): con l'OCC si costruisce un piano che destina ai creditori la parte di stipendio eccedente il mantenimento della famiglia per un certo numero di anni, anche pagando solo una percentuale, e che può ridurre e rimodulare anche la cessione del quinto; i creditori non votano, il giudice omologa se il piano è fattibile e nessun creditore riceve meno di quanto avrebbe da una liquidazione, e dal decreto di apertura pignoramenti e trattenute si sospendono. Serve la meritevolezza: niente colpa grave, malafede o frode nell'indebitarsi, e le finanziarie che hanno prestato senza valutare il suo reddito non possono contestare la convenienza (art. 69, c. 2). Se non c'è alcuna capacità di pagamento, la via è l'esdebitazione dell'incapiente.

Sono un artigiano con partita IVA: posso usare le stesse procedure?

Sì, se è un'impresa minore (attivo fino a 300.000 euro, ricavi fino a 200.000, debiti fino a 500.000 negli ultimi tre esercizi): la procedura è il concordato minore (art. 74), con una proposta ai creditori che prevede la prosecuzione dell'attività (o, se cessa, un apporto di risorse esterne), approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79) e omologata dal giudice anche senza il voto favorevole del fisco quando è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione (art. 80). In alternativa la liquidazione controllata di tutti i beni per tre anni, con esdebitazione finale. I debiti professionali e quelli personali entrano insieme; la ristrutturazione dell'art. 67 è invece riservata ai debiti contratti come consumatore.

Non ho beni né reddito oltre la pensione minima: posso cancellare i debiti senza pagare?

Sì, con l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283): il debitore persona fisica meritevole, che non può offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno futura (e si considera tale anche chi ha un reddito, dedotto il mantenimento, non superiore all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE), ottiene dal giudice, tramite l'OCC, la cancellazione dei debiti una sola volta nella vita. Per tre anni deve però dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute (eredità, vincite, aumenti di reddito), sulle quali i creditori possono agire, e i creditori possono proporre reclamo contro il decreto entro trenta giorni. La relazione dell'OCC valuta anche se le finanziarie hanno tenuto conto del suo merito creditizio.

Quanto costa e quanto dura?

Il compenso dell'OCC è regolato dal decreto ministeriale 202/2014 in percentuale sull'attivo e sul passivo, con minimi di poche centinaia di euro per le procedure semplici, e chi ha reddito basso può chiedere il gratuito patrocinio; si aggiungono l'eventuale avvocato (non obbligatorio nella ristrutturazione del consumatore) e le spese di giustizia. I tempi: dalla raccolta dei documenti all'omologazione passano di regola sei-dodici mesi, con i pignoramenti sospesi dall'apertura; la liquidazione controllata dura almeno tre anni; l'esdebitazione dell'incapiente pochi mesi. Il piano si esegue poi per la durata prevista, spesso quattro-sei anni, sotto la vigilanza dell'OCC.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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