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GuidaDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

Il pignoramento della casa: dalla notifica alla vendita all'asta

Il pignoramento immobiliare è un atto notificato e trascritto che vincola la casa al pagamento del debito: da lì in poi il creditore chiede la vendita, un perito la stima, il giudice o un professionista delegato la mette all'asta con ribassi progressivi e, versato il prezzo, il decreto di trasferimento la assegna al compratore. Il debitore ci vive fino al decreto e ha diverse strade per fermare tutto.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Serve un titolo esecutivo e un precetto; poi l'atto di pignoramento è notificato e trascritto (art. 555 c.p.c.) e il creditore lo iscrive a ruolo entro 15 giorni.
  • Il debitore resta nella casa fino al decreto di trasferimento (art. 560); non può affittarla e deve consentire le visite.
  • Istanza di vendita entro 45 giorni, perizia, ordinanza di vendita con delega a un professionista: offerte non sotto i tre quarti del prezzo, poi ribassi fino a un quarto e, dal quinto tentativo, fino alla metà (art. 591).
  • Per fermarlo: pagamento o accordo, conversione in 48 rate (art. 495), opposizioni (artt. 615-617), vendita privata, sovraindebitamento.
  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non pignora la prima casa (unico immobile, residenza, non di lusso) e gli altri solo sopra 120.000 euro (art. 76 D.P.R. 602/1973).

Dal titolo esecutivo alla trascrizione

Art. 555, comma 1, c.p.c. — Forma del pignoramento

«Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492».

Nessuno pignora una casa senza un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, contratto di mutuo per atto notarile, cambiale) e senza il precetto, l'intimazione a pagare entro dieci giorni. L'atto di pignoramento, notificato dall'ufficiale giudiziario, identifica l'immobile con i dati catastali, ingiunge al debitore di non sottrarlo alla garanzia del credito, lo invita a dichiarare residenza o domicilio e lo avverte che può chiedere la conversione (art. 492); poi è trascritto nei registri immobiliari, da dove chiunque lo vede. Il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura depositando titolo, precetto, pignoramento e nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto, a pena di inefficacia (art. 557). Il debitore diventa custode: continua ad abitare la casa con i familiari fino al decreto di trasferimento (art. 560), ma non può darla in locazione senza autorizzazione, deve conservarla e consentire le visite ai potenziali acquirenti secondo le modalità fissate dal giudice; se ostacola le visite, la degrada o viola gli altri obblighi, il giudice ordina la liberazione anticipata, e ordina comunque quella dell'immobile non abitato dal debitore al più tardi con l'ordinanza di vendita. Se il debito non supera un certo importo il creditore può preferire il pignoramento dello stipendio o del conto, più rapidi ed economici; l'immobiliare è la via tipica della banca del mutuo e dei crediti alti.

La vendita all'asta

Art. 572, commi 2 e 3, c.p.c. — Deliberazione sull'offerta

«Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588».

  1. Istanza di vendita: il creditore la deposita non prima di dieci e non oltre quarantacinque giorni dal pignoramento (artt. 501 e 497), con l'estratto catastale e i certificati ipotecari ventennali o la certificazione notarile sostitutiva (art. 567); senza documentazione il giudice dichiara inefficace il pignoramento e ne ordina la cancellazione. Gli altri creditori possono intervenire.
  2. Stima: entro quindici giorni il giudice nomina l'esperto e fissa l'udienza entro novanta giorni (art. 569); il perito calcola la superficie e il valore di mercato al metro quadro, detraendo l'assenza della garanzia per i vizi, lo stato di manutenzione e di possesso, gli oneri di regolarizzazione urbanistica e le spese condominiali insolute (art. 568). All'udienza le parti discutono tempi e modi della vendita e devono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti.
  3. Ordinanza di vendita: fissa il prezzo base, l'offerta minima, il termine (tra novanta e centoventi giorni) per le offerte, la cauzione (almeno il dieci per cento), il termine per versare il prezzo (non oltre centoventi giorni dall'aggiudicazione, anche a rate fino a dodici mesi) e di regola delega le operazioni a un notaio, avvocato o commercialista, che deve fare almeno tre esperimenti in un anno (art. 591-bis).
  4. Offerte e gara: chiunque, tranne il debitore, offre in busta chiusa (anche telematica) un prezzo non inferiore di oltre un quarto a quello base (art. 571); se ci sono più offerte si fa la gara al rialzo (art. 573); l'offerta al prezzo base è accolta senz'altro, quella fino a un quarto in meno può esserlo se non c'è seria possibilità di fare meglio (art. 572); i creditori possono chiedere l'assegnazione del bene.
  5. Asta deserta: il giudice o il delegato fissa un nuovo esperimento con prezzo base ridotto fino a un quarto e, dopo il quarto tentativo andato deserto, fino alla metà, con termine di 60-90 giorni per le nuove offerte (art. 591); al secondo tentativo senza offerte, se ci sono domande di assegnazione, il bene va ai creditori richiedenti.
  6. Trasferimento: versato il prezzo (anche con un mutuo erogato direttamente alla procedura, art. 585), il giudice emette il decreto di trasferimento, che cancella pignoramenti e ipoteche, vale come titolo per la trascrizione e per il rilascio e contiene l'ingiunzione di lasciare l'immobile (art. 586); la liberazione la attua il custode, senza le formalità dello sfratto.
  7. Distribuzione: il delegato forma entro trenta giorni il progetto di distribuzione con la graduazione dei creditori (art. 596): prima le spese di procedura, poi i creditori ipotecari e privilegiati per grado, poi i chirografari in proporzione; ciò che il ricavato non copre resta dovuto.

Come difendersi e i limiti del Fisco

StrumentoQuandoEffetto
Pagamento o transazione con rinuncia agli attiIn ogni momento prima dell'aggiudicazioneEstinzione della procedura e cancellazione della trascrizione
Conversione (art. 495)Prima dell'ordinanza di vendita; deposito di almeno un sesto del creditoSostituzione della casa con una somma, rateizzabile fino a 48 mesi; il ritardo oltre 30 giorni fa decadere
Opposizione all'esecuzione (art. 615)Credito inesistente, pagato, prescritto; bene impignorabilePossibile sospensione della procedura
Opposizione agli atti (art. 617)Vizi formali: entro 20 giorni dall'atto, e comunque all'udienza dell'art. 569Nullità dell'atto viziato
Vendita privata concordataCon il consenso dei creditori, prima dell'astaPrezzo di mercato invece del prezzo ribassato
SovraindebitamentoConsumatore o piccolo debitore in crisiSospensione delle esecuzioni e piano omologato

Contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione valgono limiti speciali (art. 76 D.P.R. 602/1973): non dà corso all'espropriazione se l'immobile è l'unico del debitore, adibito ad abitazione con residenza anagrafica e non di lusso; negli altri casi procede solo se il debito supera 120.000 euro e dopo che l'ipoteca, iscrivibile da 20.000 euro con preavviso di trenta giorni (art. 77), è rimasta insoddisfatta per sei mesi. La regola non protegge dalla banca, dal condominio o da qualunque creditore privato con un titolo, e l'Agenzia può intervenire nella procedura avviata da altri. Chi è comproprietario subisce il pignoramento della sola quota, con le regole della comproprietà. Nei tempi, dalla trascrizione alla vendita passano in media da due a quattro anni, con differenze forti tra tribunali: un periodo che il debitore può usare per trattare un saldo e stralcio con il creditore ipotecario, che spesso preferisce incassare subito una parte piuttosto che aspettare aste ribassate. In pratica, il momento per agire è tra il precetto e l'ordinanza di vendita: dopo, resta solo la gara.

Domande frequenti

Devo lasciare subito la casa pignorata?

No. Il debitore e i familiari conviventi restano nel possesso dell'immobile fino al decreto di trasferimento (art. 560 c.p.c.), cioè fino a quando un compratore ha pagato il prezzo all'asta. Nel frattempo non può affittarla senza autorizzazione del giudice, deve conservarla e consentire le visite dei possibili acquirenti organizzate dal custode; se ostacola le visite o lascia degradare l'immobile, il giudice ordina la liberazione anticipata. L'ordine di lasciare la casa è emesso insieme al decreto di trasferimento e lo esegue il custode, senza bisogno di un nuovo sfratto.

A quanto viene venduta la casa all'asta?

Si parte dal valore di mercato stimato dal perito, già ridotto per l'assenza di garanzia per i vizi, per lo stato dell'immobile e per le irregolarità urbanistiche (art. 568 c.p.c.). Alla prima vendita sono valide le offerte non inferiori ai tre quarti del prezzo base, e il giudice può accettarle se non vede seria possibilità di un prezzo migliore; se l'asta va deserta, il prezzo base scende ogni volta fino a un quarto e, dopo il quarto tentativo fallito, fino alla metà (art. 591). In pratica molte case si vendono al 40-60 per cento del valore iniziale: per questo conviene vendere privatamente prima, con l'accordo dei creditori.

Come posso fermare il pignoramento?

Le strade principali: pagare o transigere con il creditore prima della vendita (che poi rinuncia agli atti); chiedere la conversione del pignoramento (art. 495) depositando subito almeno un sesto del debito e pagando il resto fino a 48 rate mensili, purché prima dell'ordinanza di vendita; fare opposizione all'esecuzione se il credito non esiste o è prescritto, o agli atti per vizi formali (entro 20 giorni); proporre una vendita privata a prezzo migliore con il consenso dei creditori; accedere a una procedura di sovraindebitamento, che sospende le aste. Contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione vale anche il limite della prima casa e della soglia di 120.000 euro.

Il Fisco può pignorare la prima casa?

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione no: non procede se la casa è l'unico immobile del debitore, adibito ad abitazione con residenza anagrafica e non di lusso (categorie A/8 e A/9 escluse); per gli altri immobili procede solo se il debito supera 120.000 euro, dopo aver iscritto ipoteca da almeno sei mesi (art. 76 D.P.R. 602/1973). Il limite vale solo per la riscossione dei tributi: la banca del mutuo, il condominio o un privato con una sentenza possono pignorare anche la prima casa, e l'Agenzia può comunque intervenire nella loro procedura.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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