In breve
- Il debitore chiede di sostituire i beni pignorati con il denaro: debito del pignorante e degli intervenuti, interessi e spese (art. 495 c.p.c.).
- Subito il deposito di almeno un sesto del credito, a pena di inammissibilità; udienza entro 30 giorni; ordinanza con la somma.
- Per immobili e mobili, con giustificati motivi, rate mensili fino a 48 con interessi; distribuzione ogni 6 mesi.
- Ritardo di oltre 30 giorni anche su una rata = decadenza, somme acquisite e vendita immediata.
- Istanza una sola volta, prima che sia disposta la vendita; con l'intero versamento i beni sono liberati.
Come funziona
«Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. […] Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale».
| Passaggio | Regola |
|---|---|
| Quando | Prima dell'ordinanza che dispone la vendita (immobili: art. 569; mobili: art. 530) o l'assegnazione (crediti presso terzi: art. 552); una sola istanza |
| Deposito iniziale | Almeno 1/6 del credito pignorante + crediti intervenuti, meno i pagamenti documentati; su conto indicato dal giudice; senza deposito l'istanza è inammissibile |
| Udienza e ordinanza | Entro 30 giorni dal deposito; il giudice determina la somma (capitale, interessi, spese dei creditori e della procedura), sentite le parti |
| Rate | Solo per immobili e mobili, con giustificati motivi: mensili, massimo 48, con interessi scalari al tasso convenzionale o legale; distribuzione ai creditori ogni 6 mesi (art. 510) |
| Decadenza | Mancato versamento della somma o ritardo di oltre 30 giorni su una rata: le somme versate restano ai creditori, vendita disposta senza indugio su richiesta di un creditore con titolo |
| Effetto finale | Con il versamento dell'intera somma i beni sono liberati dal pignoramento; cancellazione della trascrizione |
| Esecuzioni iniziate prima del 13 febbraio 2019 | Vecchie regole: deposito di 1/5 e rate fino a 36 mesi (D.L. 135/2018, art. 4 c. 4) |
La conversione è un diritto del debitore, non un accordo: i creditori possono contestare i conteggi, non opporsi alla sostituzione, e il giudice concede le rate valutando i «giustificati motivi» (reddito, sproporzione tra valore del bene e debito, prospettive di pagamento). La somma comprende tutti i crediti presenti nella procedura, anche quelli intervenuti dopo il pignoramento, e le spese di esecuzione (custode, perito, pubblicità): un debito di 60.000 euro con due interventi può diventare 100.000. Il bene resta al debitore e continua a essere custodito secondo le regole del pignoramento immobiliare; gli interessi corrono sulle rate. La scelta del momento è decisiva: dopo l'ordinanza di vendita l'unica via è la vendita stessa, salvo l'accordo con i creditori o la sospensione concordata (art. 624-bis).
Le alternative e gli errori da evitare
- Riduzione del pignoramento (art. 496): se il valore dei beni pignorati supera di molto il credito, si chiede di limitare il pignoramento ad alcuni beni; utile quando sono stati pignorati più immobili.
- Accordo con i creditori: piano di rientro con rinuncia agli atti esecutivi (art. 629), saldo e stralcio, vendita privata autorizzata a prezzo superiore all'asta; richiede il consenso di tutti i creditori pignoranti e intervenuti, ma può costare meno della conversione.
- Sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore, con le misure protettive del tribunale che sospendono l'esecuzione e un piano sostenibile, anche con esdebitazione finale (guida).
- Opposizione: se il credito o il pignoramento sono contestabili (pagamento, prescrizione, vizi degli atti), l'opposizione con sospensione può essere preliminare; la conversione, invece, presuppone che il debito sia dovuto.
- Errori: istanza dopo l'ordinanza di vendita; deposito inferiore al sesto o calcolato senza gli intervenuti; rate proposte senza documentare la capacità di pagamento; ritardi oltre i 30 giorni; convinzione di poter ripresentare l'istanza. Ogni errore costa il beneficio, perché la legge lo concede una volta sola.
La conversione si usa anche nel pignoramento mobiliare e in quello presso terzi, dove però non sono ammesse rate per i crediti pignorati; per il conto corrente conviene di solito il pagamento diretto con richiesta di rinuncia. Per i debiti fiscali le regole sono diverse: la rateizzazione delle cartelle con l'agente della riscossione sospende le sue procedure secondo il D.P.R. 602/1973, e il pignoramento fiscale della casa ha limiti propri. In tutti i casi il conteggio va fatto prima del deposito, perché la somma del sesto deve corrispondere ai crediti come indicati negli atti di pignoramento e di intervento, al netto dei pagamenti provati.
Domande frequenti
Mi hanno pignorato la casa per un debito di 60.000 euro: come funziona la conversione?
Presenta al giudice dell'esecuzione, tramite l'avvocato, l'istanza di conversione, depositando in cancelleria almeno un sesto della somma per cui è stato eseguito il pignoramento più i crediti dei creditori intervenuti (su 60.000 euro, 10.000, salvo pagamenti già fatti e documentati); il giudice fissa un'udienza entro trenta giorni e determina con ordinanza la somma totale (capitale, interessi, spese del creditore e della procedura). Se ci sono giustificati motivi, può concedere il pagamento in rate mensili fino a 48, con gli interessi al tasso convenzionale o legale; ogni sei mesi le somme versate vengono distribuite ai creditori. Finché paga, la casa non va all'asta e resta sua; con l'ultima rata il pignoramento è cancellato.
Entro quando devo chiederla e quante volte posso farlo?
Prima che il giudice disponga la vendita o l'assegnazione (art. 495, c. 1): per gli immobili, prima dell'ordinanza che dispone la vendita ai sensi dell'art. 569, che di regola segue l'udienza fissata dopo la nomina del perito; per i crediti presso terzi, prima dell'assegnazione ex art. 552; per i mobili, prima dell'ordinanza ex art. 530. L'istanza «può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità»: presentata senza il deposito del sesto o con un conteggio sbagliato, o decaduta per il mancato pagamento delle rate, non si ripete. Per questo si prepara con il conteggio esatto dei crediti di tutti i creditori (pignorante e intervenuti, con i loro atti) e con la prova dei versamenti già eseguiti.
Che cosa succede se salto una rata?
Se omette il versamento della somma determinata dal giudice, o omette o ritarda di oltre trenta giorni anche una sola rata, decade dal beneficio: le somme già versate entrano a far parte dei beni pignorati e vengono distribuite ai creditori, e il giudice, su richiesta del creditore procedente o di un intervenuto con titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita (art. 495, c. 5). Non c'è una seconda istanza. Un ritardo entro trenta giorni non fa decadere, ma conviene documentare ogni versamento e chiedere subito al giudice, con istanza motivata, eventuali modifiche del piano se la situazione cambia, prima di sforare.
Conviene la conversione o un accordo con la banca?
Dipende dal rapporto tra debito e valore della casa e dal numero dei creditori. La conversione blocca la vendita senza il consenso dei creditori e dilaziona fino a quattro anni, ma richiede il sesto subito, gli interessi e il pagamento integrale di tutti i crediti intervenuti. L'accordo con il creditore (piano di rientro, saldo e stralcio con rinuncia agli atti ex art. 629 c.p.c., vendita privata a un prezzo migliore dell'asta) può costare meno, ma serve il consenso di tutti i creditori pignoranti e intervenuti. Se i debiti sono più della capacità di pagamento, la procedura di sovraindebitamento con la ristrutturazione dei debiti del consumatore consente di proporre un piano e bloccare l'esecuzione con le misure protettive, anche con la conservazione della casa e del mutuo in corso in certi casi. L'avvocato confronta i tre scenari con i conteggi del perito e delle rate.
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 495 c.p.c. — Conversione del pignoramento
- Art. 569 c.p.c. — Provvedimento per l'autorizzazione della vendita
- Art. 615 c.p.c. — Opposizione all'esecuzione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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