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GuidaDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi

Contro un pignoramento ci sono tre strade: contestare che il creditore abbia il diritto di procedere (il debito è pagato, prescritto, il titolo non vale, il bene è impignorabile), contestare la regolarità di un atto (notifica, precetto, pignoramento, vendita) entro venti giorni, oppure, se il bene è di un terzo, farlo valere con l'opposizione di terzo. Tutte passano da una fase davanti al giudice dell'esecuzione, che può sospendere la procedura, e da un giudizio di merito da introdurre nel termine assegnato, altrimenti tutto si chiude.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.): «il creditore non ha diritto di procedere» (pagato, prescritto, titolo nullo, bene impignorabile); citazione prima del pignoramento, ricorso al GE dopo; non oltre la vendita salvo fatti nuovi.
  • Opposizione agli atti (art. 617): vizi di forma di titolo, precetto, notifica, pignoramento, vendita; 20 giorni perentori; sentenza non impugnabile.
  • Opposizione di terzo (art. 619): il proprietario del bene pignorato, prima della vendita; niente testimoni per i mobili in casa del debitore (art. 621).
  • Fase davanti al GE: sospensione per gravi motivi (art. 624), reclamabile; poi giudizio di merito nel termine perentorio, altrimenti estinzione.
  • Riassunzione dell'esecuzione entro 6 mesi dopo il rigetto (art. 627).

Quale opposizione per quale contestazione

Art. 615 c.p.c. — Forma dell'opposizione all'esecuzione

«Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».

Opposizione all'esecuzione (art. 615)Opposizione agli atti esecutivi (art. 617)Opposizione di terzo (art. 619)
Che cosa si contestaIl diritto di procedere: titolo inesistente o inefficace, pagamento, prescrizione, compensazione, transazione, condizioni non avverate, impignorabilità dei beni, eccesso rispetto al creditoLa regolarità formale di titolo, precetto, notifiche e singoli atti: pignoramento, ordinanza di vendita, aggiudicazione, decreto di trasferimento, distribuzione (art. 512)La proprietà o un diritto reale del terzo sui beni pignorati
Prima dell'esecuzioneCitazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio; sospensione dell'efficacia del titolo per gravi motiviCitazione davanti al giudice indicato nel precetto entro 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto—
Dopo il pignoramentoRicorso al giudice dell'esecuzione; non oltre l'ordinanza di vendita o assegnazione, salvo fatti sopravvenutiRicorso al GE entro 20 giorni dal primo atto (per titolo e precetto) o dal compimento dell'atto viziatoRicorso al GE prima della vendita o assegnazione
LimitiContro un titolo giudiziale solo fatti successivi alla sua formazione; contro il titolo stragiudiziale anche il meritoTermine perentorio; vizi sanati se l'atto ha raggiunto lo scopoPer i mobili nella casa o nell'azienda del debitore niente prova per testimoni, salvo che il diritto sia reso verosimile dalla professione o dal commercio del terzo o del debitore (art. 621)
SospensioneDel processo esecutivo per gravi motivi, con o senza cauzione (art. 624), ordinanza reclamabileProvvedimenti indilazionabili o sospensione (art. 618)Sospensione della vendita dei beni contestati; altrimenti i diritti si fanno valere sul ricavato (art. 620)
Decisione di meritoSentenza appellabileSentenza non impugnabile (solo cassazione ex art. 111 Cost.)Sentenza appellabile

La distinzione è decisiva perché i termini sono diversi: l'opposizione agli atti va proposta entro venti giorni a pena di decadenza, quella all'esecuzione non ha termine ma diventa inammissibile dopo l'ordinanza di vendita o assegnazione (salvo fatti sopravvenuti, come un pagamento o una transazione successivi). Contro un titolo giudiziale (sentenza, decreto ingiuntivo definitivo) l'opposizione all'esecuzione non può rimettere in discussione ciò che è coperto dal giudicato, ma solo i fatti successivi: chi ha perso l'opposizione al decreto o non l'ha proposta non recupera nel processo esecutivo. Contro i titoli stragiudiziali (cambiali, assegni, atti notarili, scritture autenticate) il merito è invece pieno. I beni impignorabili e i limiti dello stipendio si fanno valere con l'opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 2); nel dubbio si cumulano i due rimedi, in via principale e subordinata, nello stesso ricorso.

Come si svolge e come si sospende la procedura

  1. Ricorso o citazione: prima del pignoramento, citazione davanti al giudice competente (con la sospensione dell'efficacia del titolo per gravi motivi, art. 615, c. 1); dopo, ricorso al giudice dell'esecuzione, che fissa con decreto l'udienza e il termine perentorio per notificare ricorso e decreto al creditore e agli altri creditori (art. 618); nei casi urgenti il giudice può sospendere con decreto (art. 625).
  2. Udienza sommaria: il giudice dell'esecuzione dà i provvedimenti indilazionabili o sospende il processo esecutivo se ricorrono gravi motivi (fumus dell'opposizione e pregiudizio), con o senza cauzione (art. 624); l'ordinanza è reclamabile al collegio entro 15 giorni (art. 669-terdecies); la sospensione può riguardare solo la parte contestata.
  3. Giudizio di merito: il giudice fissa un termine perentorio per l'introduzione della causa davanti a sé (se competente) o rimette al giudice competente per materia e valore, con i termini a comparire dimezzati (art. 616); la causa si svolge con il rito ordinario (o del lavoro per le materie di lavoro, art. 618-bis) e si decide con sentenza, appellabile per l'opposizione all'esecuzione e di terzo, non impugnabile per quella agli atti. Se il merito non è introdotto nel termine e la sospensione non è stata reclamata o è stata confermata, il giudice dichiara l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione del pignoramento (art. 624, c. 3).
  4. Esito: se l'opposizione è accolta, il processo esecutivo si chiude o prosegue nei limiti; se è rigettata, il creditore riassume il processo entro il termine fissato e comunque entro sei mesi dal giudicato di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello (art. 627), altrimenti estinzione (art. 630).
  5. Distribuzione: le contestazioni sull'esistenza o l'ammontare dei crediti e sulle prelazioni in sede di riparto si decidono dal GE con ordinanza, impugnabile con l'opposizione agli atti entro 20 giorni (art. 512), con possibile sospensione della distribuzione.

Nella pratica le opposizioni si valutano insieme alle alternative: la conversione quando il debito è dovuto ma si vuole salvare il bene, la riduzione del pignoramento quando i beni eccedono, l'accordo con i creditori, la procedura di sovraindebitamento quando i debiti sono molti. Nell'esecuzione fiscale dell'agente della riscossione l'opposizione all'esecuzione è ammessa solo per la pignorabilità e per i fatti successivi alla cartella, mentre le contestazioni sul tributo vanno al giudice tributario (art. 57 D.P.R. 602/1973; guida). I costi seguono la soccombenza, e l'opposizione pretestuosa espone alla condanna ex art. 96 c.p.c.; quella fondata su un pagamento provato o su una prescrizione maturata è, al contrario, uno dei rimedi più efficaci per chiudere un pignoramento ingiusto.

Domande frequenti

Mi hanno pignorato lo stipendio per un debito che ho già pagato: quale opposizione faccio?

L'opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 2, c.p.c.), perché contesta il diritto del creditore di procedere: il pagamento, come la prescrizione, la compensazione o la transazione, è un fatto che estingue il credito. Poiché il pignoramento è già eseguito, si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, senza un termine di decadenza ma prima che sia disposta l'assegnazione delle somme (per il pignoramento presso terzi, art. 552), salvo fatti sopravvenuti; con il ricorso si chiede la sospensione del processo esecutivo per gravi motivi (art. 624), allegando la prova del pagamento. Il giudice fissa l'udienza, decide sulla sospensione con ordinanza reclamabile e assegna un termine perentorio per introdurre il giudizio di merito (art. 616), che va rispettato, altrimenti la sospensione cade e il processo esecutivo si estingue solo se il giudice lo dichiara. Se invece contesta che il pignoramento supera il quinto dello stipendio, il rimedio è ancora l'opposizione all'esecuzione per impignorabilità parziale, mentre i vizi formali dell'atto vanno fatti valere con l'opposizione agli atti entro 20 giorni.

Il precetto e l'atto di pignoramento mi sono stati notificati a un indirizzo vecchio: che cosa posso fare e entro quando?

Sono vizi di regolarità formale, quindi opposizione agli atti esecutivi (art. 617): entro 20 giorni perentori dalla notifica del titolo o del precetto, con citazione davanti al giudice indicato nel precetto, se l'esecuzione non è iniziata; dopo il pignoramento, con ricorso al giudice dell'esecuzione entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione se il vizio riguarda titolo o precetto, oppure dal giorno in cui l'atto viziato è stato compiuto o conosciuto. Il termine decorre dalla conoscenza effettiva quando la notifica è nulla, e la nullità della notifica del precetto si sana se l'opposizione è proposta (raggiungimento dello scopo), per cui conviene cumulare i motivi di merito con l'opposizione all'esecuzione. La causa sugli atti si conclude con sentenza non impugnabile, ricorribile solo in cassazione; l'opposizione agli atti sospende il termine di efficacia del pignoramento (art. 628).

L'ufficiale giudiziario ha pignorato in casa mobili che sono di mia moglie: come si difende lei?

Con l'opposizione di terzo (art. 619): il terzo che pretende la proprietà o un altro diritto reale sui beni pignorati propone ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, provando il suo diritto; per i mobili trovati nella casa o nell'azienda del debitore la prova per testimoni non è ammessa, salvo che il diritto sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore (art. 621): servono fatture, contratti, scritture di data certa. Se all'udienza le parti trovano un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, altrimenti fissa il termine per il giudizio di merito; se il giudice non sospende la vendita, o l'opposizione arriva dopo, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata (art. 620). Il coniuge in comunione legale, il comodatario, il venditore con riserva di proprietà e il locatore sono i terzi tipici; il debitore non può proporre l'opposizione di terzo per conto altrui.

Ho perso l'opposizione ma ho appellato: il pignoramento va avanti?

Dipende dal tipo di opposizione. La sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione è appellabile, ma l'appello non sospende di per sé la procedura: se il giudice dell'esecuzione aveva sospeso il processo (art. 624), la sospensione dura fino alla decisione di merito, e il creditore che vince deve riassumere il processo esecutivo entro il termine fissato e comunque entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione (art. 627); se non lo fa, il processo si estingue. La sentenza sull'opposizione agli atti non è impugnabile con l'appello, ma solo con il ricorso straordinario per cassazione (art. 111 Cost.). Contro l'ordinanza che concede o nega la sospensione c'è il reclamo al collegio entro 15 giorni (art. 669-terdecies), che è spesso il passaggio decisivo per fermare la vendita.

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Fonti normative

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