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GuidaDiritto tributario · Cartelle e riscossione

Il pignoramento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: conto, stipendio, pensione, casa, auto

La riscossione coattiva non ha bisogno di un giudice: la cartella è il titolo esecutivo e, passati sessanta giorni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione pignora da sola, ordinando alla banca o al datore di lavoro di pagarle direttamente. La legge le impone però limiti che i privati non hanno: la prima casa non si tocca, gli altri immobili solo sopra 120.000 euro, lo stipendio entro un decimo o un settimo, la pensione oltre una soglia intoccabile.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • La cartella è il titolo: dopo 60 giorni l'Agenzia pignora da sola (art. 50 D.P.R. 602/1973); passato un anno serve prima un'intimazione con 5 giorni; debiti fino a 1.000 euro: 120 giorni dopo una comunicazione.
  • Conto e stipendio: ordine diretto alla banca o al datore di pagare in 60 giorni (art. 72-bis); stipendio 1/10, 1/7 o 1/5 (art. 72-ter); ultimo accredito libero; pensione intoccabile fino al doppio dell'assegno sociale.
  • Casa: mai la prima casa (unico immobile, residenza, non di lusso); altri immobili solo sopra 120.000 euro dopo 6 mesi di ipoteca (art. 76); ipoteca da 20.000 euro (art. 77); fermo auto con 30 giorni di preavviso (art. 86).
  • Difese: rateizzazione fino a 84 rate senza documenti (120 con prova, art. 19), sospensione legale, rottamazioni, sovraindebitamento.
  • Opposizioni (art. 57): vizi della cartella al giudice tributario; impignorabilità e fatti successivi (Corte cost. 114/2018) al giudice ordinario.

Quando e come pignora l'Agenzia

Art. 72-bis, comma 1, D.P.R. 602/1973 — Pignoramento dei crediti verso terzi

«Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme».

  1. Il titolo: la cartella di pagamento (o l'avviso di accertamento esecutivo e l'avviso di addebito INPS, che la sostituiscono) notificata e non pagata entro 60 giorni (art. 50); se l'esecuzione non inizia entro un anno, prima serve l'avviso di intimazione ad adempiere entro cinque giorni, che vale un anno. Per i carichi fino a 1.000 euro non si procede prima di 120 giorni dall'invio di una comunicazione con il dettaglio (art. 1, c. 544, L. 228/2012, in vigore fino al 2026).
  2. La ricerca dei beni: l'Agenzia accede all'anagrafe dei rapporti finanziari, alle banche dati INPS sui rapporti di lavoro (art. 72-ter, c. 2-ter), al catasto e al PRA: sa dove sono conto, stipendio, casa e auto prima di muoversi.
  3. Presso terzi (art. 72-bis): l'atto notificato alla banca, al datore di lavoro, all'inquilino o al cliente contiene l'ordine di pagare direttamente all'Agenzia entro 60 giorni le somme già maturate e, alle scadenze, quelle future, fino a concorrenza del debito; niente udienza né assegnazione del giudice; il terzo che non paga risponde in proprio. Sono esclusi i crediti pensionistici, per i quali serve la procedura ordinaria.
  4. Immobili: ipoteca iscrivibile da 20.000 euro di debito, con comunicazione preventiva e 30 giorni per pagare (art. 77); espropriazione solo nei limiti dell'art. 76; vendita all'incanto tenuta dall'ufficiale della riscossione senza autorizzazione del giudice (art. 52), con la facoltà del debitore di vendere lui stesso, al valore stimato, con il consenso dell'Agenzia.
  5. Mobili e veicoli: pignoramento in casa o in azienda con le impignorabilità del codice, ma i beni strumentali all'attività si pignorano solo per un quinto e con custodia al debitore, e la vendita non prima di 300 giorni (art. 62); il fermo dei veicoli scatta 30 giorni dopo un preavviso, salvo che il debitore dimostri che il bene è strumentale all'impresa o alla professione (art. 86).

I limiti che i privati non hanno

Art. 76, comma 1, D.P.R. 602/1973 — Espropriazione immobiliare

«Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione: a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso […] e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; […] b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto».

BeneLimite per l'Agenzia delle Entrate-RiscossioneNorma
Stipendio pagato dal datore1/10 fino a 2.500 euro; 1/7 da 2.500 a 5.000; 1/5 oltreart. 72-ter; art. 545 c. 4 c.p.c.
PensioneImpignorabile fino al doppio dell'assegno sociale (minimo 1.000 euro); 1/5 dell'eccedenza; niente ordine direttoart. 545 c. 7 c.p.c.; art. 72-bis
Conto correnteUltimo stipendio o pensione accreditati liberi; accrediti precedenti allo stesso titolo pignorabili oltre il triplo dell'assegno sociale; altre somme per interoart. 72-ter c. 2-bis; art. 545 c. 8 c.p.c.
Prima casaMai, se unico immobile, abitazione, residenza anagrafica, non A/8-A/9art. 76 c. 1 lett. a
Altri immobiliSolo se il debito supera 120.000 euro, dopo 6 mesi dall'ipoteca, e se il valore netto supera la sogliaart. 76 c. 1 lett. b e c. 2
IpotecaDa 20.000 euro di debito, per il doppio del credito, con preavviso di 30 giorniart. 77
Veicoli (fermo)Dopo preavviso di 30 giorni; escluso il bene strumentale dimostrato nel termineart. 86
Beni strumentali all'impresa o professioneSolo per 1/5, custodia al debitore, incanto non prima di 300 giorniart. 62
Debiti fino a 1.000 euroNessuna azione prima di 120 giorni dalla comunicazione di dettaglioart. 1 c. 544 L. 228/2012

Come difendersi e davanti a quale giudice

La prima difesa è la rateizzazione (art. 19): su semplice richiesta, fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro nel 2025-2026 (96 nel 2027-2028, 108 dal 2029), fino a 120 rate documentando la difficoltà con l'ISEE o gli indici di bilancio; la sola presentazione della domanda sospende prescrizione e decadenza e impedisce nuovi fermi, ipoteche e procedure esecutive (c. 1-quater), e il pagamento della prima rata estingue le procedure già avviate purché il terzo non abbia ancora reso dichiarazione positiva o l'incanto non sia già andato a buon fine (c. 1-quater.2); si decade con otto rate non pagate anche non consecutive. La sospensione legale (art. 1, c. 537 e seguenti, L. 228/2012) si chiede entro 60 giorni dalla notifica dell'atto quando il debito è stato pagato prima della cartella, sgravato, prescritto o annullato da una sentenza; le definizioni agevolate, quando aperte, sospendono anch'esse la riscossione; il sovraindebitamento include i debiti fiscali. Sul piano giudiziario, i vizi della cartella (notifica mancata, prescrizione maturata prima, decadenza dei termini di iscrizione a ruolo) si fanno valere davanti al giudice tributario entro 60 giorni, e quando la cartella non è mai stata notificata è il pignoramento, primo atto conosciuto, a essere impugnato lì (Cass. SU 13913/2017); i contributi INPS vanno al giudice del lavoro, le multe stradali al giudice di pace. Davanti al giudice dell'esecuzione l'art. 57 esclude l'opposizione sulla regolarità formale e sulla notifica del titolo, ma ammette quella sull'impignorabilità dei beni e, dopo la sentenza della Corte costituzionale 114/2018, l'opposizione all'esecuzione per i fatti successivi alla cartella (pagamento, sgravio, prescrizione maturata dopo), oltre all'opposizione agli atti per i vizi propri del pignoramento entro 20 giorni; il giudice ordina all'Agenzia di depositare l'estratto di ruolo e gli atti cinque giorni prima dell'udienza. In pratica, davanti a un pignoramento dell'Agenzia i giorni utili sono i 60 dell'ordine al terzo: si controlla l'estratto di ruolo, si verifica la prescrizione e la notifica di ogni cartella, e si sceglie tra rateizzare e impugnare prima che la banca paghi.

Domande frequenti

La banca mi ha bloccato il conto per una cartella: che cosa succede ora?

L'Agenzia ha notificato alla banca un pignoramento con ordine di pagarle direttamente le somme, fino a concorrenza del debito, entro 60 giorni (art. 72-bis D.P.R. 602/1973): non c'è udienza davanti al giudice. Restano liberi l'ultimo stipendio o l'ultima pensione accreditati (art. 72-ter, c. 2-bis) e, per le somme accreditate prima a quel titolo, l'importo fino al triplo dell'assegno sociale (art. 545, c. 8, c.p.c.). Nei 60 giorni si può pagare, chiedere la rateizzazione (il pagamento della prima rata estingue il pignoramento se la banca non ha ancora reso la dichiarazione positiva, art. 19, c. 1-quater.2) o proporre opposizione se la cartella non è mai stata notificata o il debito è prescritto; la banca paga solo ciò che c'è sul conto al momento del pignoramento e sugli accrediti successivi entro il dovuto.

Quanto possono trattenermi dallo stipendio e dalla pensione?

Dallo stipendio pagato dal datore: un decimo fino a 2.500 euro netti mensili, un settimo tra 2.500 e 5.000, un quinto oltre (art. 72-ter). Dalla pensione: nulla fino al doppio dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro, e un quinto della parte eccedente (art. 545, c. 7, c.p.c.); l'Agenzia non può usare l'ordine diretto per i crediti pensionistici e deve seguire la via ordinaria davanti al giudice. Se stipendio o pensione sono già sul conto, vale la regola dell'ultimo accredito libero.

Possono pignorare la mia casa?

Non se è l'unico immobile di sua proprietà, adibito ad abitazione, con la residenza anagrafica e non accatastato come di lusso (A/8, A/9): in quel caso l'Agenzia non dà corso all'espropriazione (art. 76). Se ha altri immobili, procede solo se il debito complessivo supera 120.000 euro, dopo aver iscritto ipoteca da almeno sei mesi e se il valore netto lo consente; l'ipoteca invece può essere iscritta già da 20.000 euro, con un preavviso di 30 giorni (art. 77). Attenzione: la protezione vale solo per la riscossione dei tributi, non per i creditori privati, e l'Agenzia può intervenire in un pignoramento avviato da altri.

Posso fare opposizione al pignoramento?

Sì, ma con regole speciali (art. 57). Non si contestano la regolarità formale e la notifica della cartella davanti al giudice dell'esecuzione: i vizi della cartella si fanno valere davanti al giudice tributario, e se la cartella non è mai stata notificata il primo atto conosciuto, il pignoramento, si impugna lì entro 60 giorni (Cass. SU 13913/2017). L'opposizione all'esecuzione è ammessa per l'impignorabilità dei beni e, dopo la sentenza della Corte costituzionale 114/2018, per i fatti successivi alla cartella (pagamento, prescrizione maturata dopo, sgravio); l'opposizione agli atti per i vizi del pignoramento va al giudice ordinario entro 20 giorni. Per i contributi INPS decide il giudice del lavoro, per le multe il giudice di pace.

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