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GuidaDiritto tributario · Cartelle e riscossione

L'intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)

L'intimazione è l'ultimo avviso prima del pignoramento: arriva quando la cartella è vecchia di oltre un anno, dà cinque giorni per pagare e vale un anno. Per il debitore è spesso la prima occasione per contestare cartelle mai ricevute o prescritte, e va usata nei sessanta giorni; per l'agente della riscossione è l'atto che riapre la strada a fermi, ipoteche e pignoramenti.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Se il pignoramento non è iniziato entro un anno dalla notifica della cartella, l'agente deve prima notificare l'intimazione a pagare in 5 giorni; vale un anno (art. 50 DPR 602/1973).
  • È impugnabile in 60 giorni (corte tributaria; giudice di pace per le multe; giudice del lavoro per i contributi) per vizi propri, per la mancata notifica della cartella e per la prescrizione maturata dopo (SU 23397/2016).
  • Interrompe la prescrizione; dal 6° giorno può seguire il pignoramento; fermo e ipoteca hanno i loro preavvisi.
  • Nei 5 giorni: pagare, rateizzare (blocca le esecuzioni), sospensione legale, ricorso con sospensiva, definizioni agevolate.
  • Pignoramento senza intimazione dopo l'anno = viziato: opposizione agli atti in 20 giorni.

La norma

Art. 50 DPR 29 settembre 1973, n. 602 — Termine per l'inizio dell'esecuzione

«Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica».

Che cosa contestoDoveTermineNote
Vizi dell'intimazione (notifica, contenuto, carichi già pagati o sgravati)Corte di giustizia tributaria (tributi); giudice di pace (multe); giudice del lavoro (contributi)60 giorni (tributi); opposizione per le altre entrateRicorso con istanza di sospensione
Cartella mai notificata o notificata maleStesso giudice, contro l'intimazione come primo atto conosciuto60 giorniArt. 19 c. 3 D.Lgs. 546/1992: si contesta anche il merito
Prescrizione maturata dopo la cartellaStesso giudice (tributi: corte tributaria; multe e contributi: giudice ordinario)60 giorni; per le esecuzioni, opposizione ex art. 615 c.p.c. senza termine finché dura5 anni per tributi locali, sanzioni, contributi; 10 per le imposte erariali (orientamento prevalente); SU 23397/2016
Prescrizione o pagamento anteriori al ruolo, sgravio, sentenzaDichiarazione di sospensione legale all'agente60 giorni dall'intimazione, a pena di decadenzaL. 228/2012 c. 537-544; non sostituisce il ricorso
Debito dovuto ma non sostenibileIstanza di rateizzazione all'agenteSubito, entro i 5 giorni per evitare il pignoramentoArt. 19 DPR 602/1973: blocca nuove esecuzioni
Pignoramento senza intimazione oltre l'annoGiudice dell'esecuzioneOpposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. in 20 giorniVizio della procedura

L'intimazione ha una doppia natura. È un atto della riscossione, formalmente semplice, che rimette in moto l'esecuzione su cartelle rimaste ferme; ed è, per la giurisprudenza, un atto impugnabile con cui il debitore può far valere tutto ciò che riguarda la vita del credito dopo la cartella: la mancata notifica di questa, che consente di contestarne anche il merito, e la prescrizione, che per i tributi locali, le sanzioni e i contributi matura in cinque anni dalla notifica della cartella non seguita da altri atti, perché la cartella non opposta non ha la forza di un giudicato (Cass. SU 23397/2016). Per questo motivo l'intimazione va letta con attenzione: elenco dei carichi, date di notifica delle cartelle, atti interruttivi intermedi (preavvisi di fermo, precedenti intimazioni, rateizzazioni), importi con interessi e aggio. Le guide sulla cartella, sulla prescrizione, sulla notifica e sull'estratto di ruolo forniscono gli strumenti per la verifica; quella sul pignoramento dell'agente della riscossione descrive che cosa può seguire.

Che cosa fare, subito

  1. Nei primi giorni: scaricare l'estratto di ruolo dall'area riservata dell'agente e chiedere le relate di notifica delle cartelle elencate; annotare date, atti interruttivi e tipi di tributo per calcolare prescrizione e decadenza.
  2. Se c'è un vizio o una prescrizione: ricorso entro 60 giorni al giudice competente per la natura del credito, con istanza di sospensione; per le multe, opposizione al giudice di pace; in parallelo, se ricorrono i motivi tassativi, dichiarazione di sospensione legale all'agente entro 60 giorni.
  3. Se il debito è dovuto: rateizzazione entro i 5 giorni (o comunque prima del pignoramento), oppure pagamento; verificare le definizioni agevolate aperte, che sospendono le esecuzioni dalla domanda.
  4. Se arriva il pignoramento: verificare che l'intimazione fosse stata notificata nell'anno precedente; in mancanza, opposizione agli atti esecutivi in 20 giorni; per la prescrizione o il pagamento, opposizione all'esecuzione o ricorso tributario contro il pignoramento come primo atto.
  5. Conservare ogni atto con la busta o la ricevuta PEC: le date di notifica sono le prove decisive nelle liti sulla riscossione.

Due precisazioni sui limiti dell'intimazione. Non riguarda le misure cautelari: il fermo e l'ipoteca hanno i propri preavvisi (30 giorni) e possono essere iscritti anche senza intimazione, salvo il dibattito sull'ipoteca dopo l'anno; e non «convalida» le cartelle: chi non impugna l'intimazione perde la possibilità di contestare i suoi vizi e la mancata notifica delle cartelle in quella sede, ma la prescrizione che matura successivamente resta eccepibile contro gli atti esecutivi. Dal 2027 la disposizione confluisce nel testo unico dei versamenti e della riscossione (D.Lgs. 33/2025), con la stessa struttura. Per le opposizioni davanti al giudice dell'esecuzione, la guida sull'opposizione all'esecuzione e agli atti.

Domande frequenti

Mi è arrivata un'intimazione di pagamento per cartelle del 2016 e del 2018 che non ho mai ricevuto: che cosa posso fare?

Impugnarla entro 60 giorni, con due argomenti. Il primo è la mancata notifica delle cartelle: l'intimazione è un atto autonomamente impugnabile e, se la cartella presupposta non è stata notificata o lo è stata in modo nullo, il ricorso contro l'intimazione consente di far valere il vizio e di contestare anche il merito della pretesa (art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992); l'agente dovrà produrre le relate o le ricevute PEC. Il secondo è la prescrizione: anche se le cartelle fossero state notificate, i crediti si prescrivono dopo la notifica secondo i termini propri di ciascun tributo (cinque anni per tributi locali, sanzioni e contributi, dieci per le imposte erariali secondo l'orientamento prevalente), perché la cartella non opposta non è una sentenza e non trasforma i termini in decennali (Cass. SU 23397/2016); se tra la cartella e l'intimazione sono passati oltre cinque anni senza atti interruttivi, i carichi soggetti a prescrizione breve sono estinti. Il ricorso va alla corte di giustizia tributaria per i tributi, al giudice di pace per le multe stradali e al giudice del lavoro per i contributi; chieda l'estratto di ruolo e le relate prima di depositare. Nel frattempo, per evitare il pignoramento, valuti l'istanza di sospensione al giudice o la rateizzazione con riserva.

Le cartelle le ho ricevute e sono dovute: che cosa cambia con l'intimazione?

Che il pignoramento può partire dal sesto giorno. L'intimazione serve all'agente della riscossione per riprendere l'esecuzione su cartelle notificate da oltre un anno (art. 50, c. 2, DPR 602/1973), e dopo i cinque giorni può notificare il pignoramento presso terzi (stipendio, pensione nei limiti, conto), procedere sui mobili o, con i presupposti, sugli immobili; fermo e ipoteca hanno preavvisi propri. L'atto vale un anno: se in quell'anno l'agente non inizia l'esecuzione, deve notificarne un'altra. Per il debitore che non contesta, la mossa utile è la rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973): la domanda blocca nuove esecuzioni e la prima rata pagata estingue quelle avviate; in alternativa, se è aperta, una definizione agevolata. L'intimazione interrompe la prescrizione dei carichi, che ricomincia a decorrere per intero; ignorarla non fa perdere il diritto di eccepire la prescrizione maturata dopo, ma fa perdere i 60 giorni per contestare i vizi dell'atto stesso.

L'agente ha pignorato il conto senza mandarmi l'intimazione, due anni dopo la cartella: è valido?

No, se sono passati oltre dodici mesi dalla notifica della cartella senza che l'espropriazione fosse iniziata: la legge impone in questo caso la previa notifica dell'avviso di intimazione (art. 50, c. 2), e il pignoramento eseguito senza è viziato. Il rimedio è l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla conoscenza del pignoramento, davanti al giudice dell'esecuzione, per i vizi formali della procedura; se contesta anche il diritto di procedere (prescrizione, pagamento, mancata notifica della cartella), l'opposizione all'esecuzione (art. 615) o, per i tributi, il ricorso alla corte di giustizia tributaria contro il pignoramento come primo atto conosciuto, secondo il riparto tracciato dalle Sezioni Unite. Chieda intanto al giudice la sospensione. Verifichi però l'estratto di ruolo: se l'agente ha notificato un'intimazione in precedenza, anche via PEC, il termine dell'anno decorre da quella, e l'intimazione ha efficacia per un anno dalla sua notifica.

Ho ricevuto l'intimazione per una multa del 2019: vale la prescrizione di 5 anni?

Sì. Le sanzioni amministrative, comprese le multe stradali, si prescrivono in cinque anni dal giorno della violazione (art. 28 L. 689/1981), e dopo la cartella il credito segue lo stesso termine quinquennale, interrotto da ogni atto notificato (cartella, intimazione, preavviso di fermo); se tra l'ultimo atto valido e l'intimazione sono passati più di cinque anni, la pretesa è prescritta. Per le multe il giudice competente è il giudice di pace: con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si fanno valere prescrizione e pagamento, con l'opposizione ex art. 7 D.Lgs. 150/2011, entro 30 giorni dall'intimazione, la mancata notifica del verbale, che consente di contestare la multa nel merito; e se il verbale non è stato notificato entro 90 giorni dalla violazione, la sanzione è estinta. La guida sulla cartella per multa non pagata mette in fila i termini.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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