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GuidaDiritto tributario · Cartelle e riscossione

L'ipoteca di Agenzia delle Entrate-Riscossione

L'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sulla casa per un debito a ruolo di almeno 20.000 euro, anche quando non potrebbe pignorarla, ma deve avvisare trenta giorni prima e non può andare oltre il doppio del credito. L'ipoteca non toglie la casa: la vincola, la rende invendibile senza saldare e prepara un'esecuzione che per la prima casa resta vietata. Come si evita, come si cancella e come si impugna.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Quando: dopo la cartella e i 60 giorni scaduti (art. 50, c. 1), per un debito a ruolo complessivo di almeno 20.000 euro, anche se la casa non è pignorabile (art. 77, c. 1-bis); l'ipoteca è iscritta per il doppio del credito e vale anche sui beni dei coobbligati.
  • Preavviso obbligatorio: comunicazione con 30 giorni per pagare (art. 77, c. 2-bis); senza preavviso l'iscrizione è nulla (Cass. SU 19667/2014).
  • Ipoteca ≠ pignoramento: la prima casa non di lusso in cui si risiede non si può espropriare (art. 76, c. 1, lett. a); gli altri immobili solo per debiti oltre 120.000 euro e dopo sei mesi dall'ipoteca; per debiti fino al 5% del valore l'ipoteca è passaggio obbligato (art. 77, c. 2).
  • Come uscirne: pagamento, rateizzazione (la richiesta blocca nuove iscrizioni), sospensione legale o giudiziale, rottamazione; cancellazione a saldo su richiesta all'agente.
  • Ricorso: preavviso e iscrizione sono impugnabili entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria per i tributi (art. 19, c. 1, lett. e-bis, D.Lgs. 546/1992), al giudice ordinario per contributi e multe; motivi tipici: soglia, preavviso mancante, cartella non notificata, prescrizione, importo.

Presupposti e limiti

Art. 77, commi 1, 1-bis e 2-bis, DPR 602/1973 — Iscrizione di ipoteca

«Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. […] L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1».

L'ipoteca esattoriale è un'ipoteca legale che l'agente della riscossione iscrive in conservatoria senza un giudice, sulla base del ruolo. Serve una cartella notificata regolarmente e il decorso dei 60 giorni, un debito complessivo a ruolo (imposte, contributi, multe, tutti gli enti che riscuotono tramite AdER) di almeno 20.000 euro al momento dell'iscrizione, e il preavviso. L'importo iscritto è il doppio del credito, per coprire interessi e spese; l'ipoteca si iscrive su tutti gli immobili del debitore, compresa la prima casa, e su quelli dei coobbligati (soci illimitatamente responsabili, eredi, coniuge in comunione per la sua quota). Il preavviso è un atto autonomo con cui l'agente chiede il pagamento in trenta giorni: la sua mancanza rende nulla l'iscrizione per violazione del contraddittorio (SU 19667/2014), ma l'ipoteca, per la sua natura reale, resta efficace finché il giudice non ne ordina la cancellazione. La soglia dei 20.000 euro si calcola sull'intero debito a ruolo, non sulla singola cartella; dopo l'iscrizione, i pagamenti parziali che portano il residuo sotto la soglia non obbligano alla cancellazione, ma la giurisprudenza di merito talvolta la impone quando il residuo è molto inferiore.

Il rapporto con l'espropriazione è il punto più frainteso. L'art. 76 vieta all'agente di espropriare l'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione in cui egli risiede anagraficamente (salvo le case di lusso e le categorie A/8 e A/9) e consente l'esecuzione sugli altri immobili solo se il debito supera 120.000 euro, dopo almeno sei mesi dall'ipoteca e se il valore dei beni, al netto delle ipoteche anteriori, non è inferiore a quell'importo. L'ipoteca invece è ammessa «anche al solo fine di assicurare la tutela del credito», quindi anche sulla prima casa e sotto i 120.000 euro: il debitore non perde la casa per mano dell'agente, ma non può venderla o rifinanziarla senza saldare, e se un altro creditore pignora, il fisco si soddisfa con il suo grado. Per i debiti fino al 5% del valore dell'immobile l'ipoteca è un passaggio obbligatorio prima dell'espropriazione, con sei mesi di attesa (art. 77, c. 2).

Che cosa fare nei trenta giorni e dopo

MossaEffettoNorma
Pagamento integralenessuna iscrizione; se già iscritta, cancellazione su richiestaart. 77
Richiesta di rateizzazionepresentata prima dell'iscrizione, la impedisce; se accolta, l'agente non iscrive nuove ipoteche (salvo decadenza) e non procede all'esecuzione; l'ipoteca già iscritta resta fino al saldoart. 19, c. 1-quater, DPR 602
Sospensione legaleistanza entro 60 giorni dal primo atto se il debito è prescritto, pagato, sgravato, sospeso dal giudice o dall'ente: l'agente si ferma fino alla risposta dell'enteart. 1, c. 537-544, L. 228/2012 (dal 2027 art. 120 D.Lgs. 33/2025)
Rottamazione o definizionela domanda sospende le procedure cautelari ed esecutive non ancora avviate; l'ipoteca già iscritta resta fino al pagamentonorme di ciascuna definizione
Ricorso contro il preavvisoimpugnabile in 60 giorni: vizi della cartella (notifica, prescrizione), soglia, importo, mancanza di titolo; il giudice può sospendereart. 19, c. 1, lett. e-bis, D.Lgs. 546/1992; art. 47
Ricorso contro l'iscrizionestessi motivi più la mancanza di preavviso; il giudice tributario ordina la cancellazione; risarcimento al giudice ordinarioSU 19667/2014; art. 2884 c.c.
Cancellazione a saldoistanza all'agente con le quietanze; l'agente trasmette la richiesta alla conservatoria; imposte ipotecarie a carico del debitore, salvo iscrizione illegittimaart. 77; art. 2882 c.c.

La giurisdizione segue la natura del credito: per imposte e tasse decide la Corte di giustizia tributaria, per contributi INPS il giudice del lavoro, per multe e sanzioni amministrative il giudice ordinario (opposizione all'esecuzione); quando il ruolo mescola crediti diversi si impugna davanti a ciascun giudice per la parte di competenza, e la domanda di risarcimento per l'ipoteca illegittima va sempre al giudice ordinario (SU 19667/2014). Il ricorso non sospende l'iscrizione: la sospensione va chiesta al giudice, che la concede se il ricorso appare fondato e il pregiudizio è grave (per esempio una vendita in corso). Nell'atto di impugnazione conviene chiedere espressamente l'ordine di cancellazione, perché il giudice tributario può disporla e l'agente vi provvede a proprie spese.

Errori frequenti

  1. Ignorare il preavviso pensando che la prima casa sia intoccabile: l'ipoteca arriva lo stesso e blocca vendite e mutui; i trenta giorni sono il momento per rateizzare o contestare.
  2. Pagare sotto la soglia credendo di ottenere la cancellazione automatica: la soglia conta per l'iscrizione, non per la cancellazione, che richiede l'estinzione del debito garantito o una decisione del giudice.
  3. Impugnare fuori termine: i 60 giorni decorrono dalla notifica del preavviso o dalla conoscenza dell'iscrizione; la contestazione del merito delle cartelle sottostanti è ammessa solo se non furono notificate.
  4. Dimenticare i coobbligati: l'ipoteca colpisce anche gli immobili dei coobbligati (eredi, soci, coniuge per la quota), che ricevono un proprio preavviso e hanno un proprio termine per reagire.
  5. Sottovalutare la prescrizione: molte ipoteche si fondano su cartelle di cinque o dieci anni prima; l'eccezione di prescrizione nel ricorso contro il preavviso è spesso il motivo vincente.

Le altre misure dell'agente sono descritte nelle pagine sul fermo amministrativo e sull'intimazione di pagamento; i limiti al pignoramento della casa e dello stipendio nella guida ai beni impignorabili; le difese contro la cartella nella pagina sulla notifica della cartella.

Domande frequenti

Possono iscrivere ipoteca sulla mia unica casa?
Sì. Il divieto dell'art. 76, c. 1, lett. a, riguarda l'espropriazione dell'unico immobile adibito ad abitazione in cui il debitore risiede (non di lusso), non l'ipoteca: l'art. 77, c. 1-bis, consente di iscriverla «anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione», purché il debito complessivo sia di almeno 20.000 euro. L'ipoteca sulla prima casa serve come garanzia (il credito sarà soddisfatto se la casa viene venduta o pignorata da altri) e come pressione, ma non porta all'asta esattoriale.
Mi è arrivato il «preavviso di iscrizione ipotecaria»: che cosa posso fare in 30 giorni?
Pagare, chiedere la rateizzazione (la domanda presentata prima dell'iscrizione la impedisce e, se accolta, l'ipoteca già iscritta non si estende ad altri beni), chiedere la sospensione se il debito è prescritto, pagato, sgravato o sospeso dal giudice, oppure impugnare il preavviso, che è atto autonomamente impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni per i tributi (art. 19, c. 1, lett. e-bis, D.Lgs. 546/1992) e davanti al giudice ordinario per contributi e multe. Trascorsi i 30 giorni senza pagamento, l'agente iscrive l'ipoteca in conservatoria e la comunica.
L'ipoteca è stata iscritta senza avviso: è valida?
No: le Sezioni Unite (sent. 19667/2014) hanno stabilito che l'iscrizione non preceduta dalla comunicazione preventiva è nulla per violazione del contraddittorio, principio poi recepito nel comma 2-bis dell'art. 77. L'ipoteca resta però formalmente iscritta finché un giudice non ne ordina la cancellazione: va quindi impugnata entro 60 giorni dalla conoscenza (comunicazione dell'iscrizione o visura), chiedendo la cancellazione a spese dell'agente e, davanti al giudice ordinario, il risarcimento del danno.
Come si cancella l'ipoteca dopo aver pagato?
Con l'estinzione del debito (o della quota che l'ha giustificata) l'agente della riscossione deve chiedere la cancellazione alla conservatoria; in pratica si presenta istanza allo sportello o online allegando le quietanze, e la cancellazione avviene entro alcune settimane, con le imposte ipotecarie a carico dell'agente se l'iscrizione era illegittima e del debitore in caso di pagamento. Se il debito scende sotto i 20.000 euro per pagamenti parziali o annullamenti, si può chiedere la cancellazione o la riduzione, ma l'agente non è obbligato per la sola riduzione del residuo; con la rateizzazione l'ipoteca resta fino al saldo.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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