In breve
- Chi e come: ufficiali della riscossione, messi comunali o polizia municipale con le forme del codice, oppure raccomandata AR diretta in plico chiuso (valida senza relata) o PEC ai domicili digitali (art. 26 DPR 602/1973; art. 60-ter DPR 600/1973); in crescita la piattaforma SEND.
- Consegna a terzi: familiari, addetti e portiere possono ricevere; se il piego non è consegnato a te serve la raccomandata informativa, e con la giacenza la notifica si perfeziona dieci giorni dopo la spedizione della CAD, che l'agente deve provare con l'avviso di ricevimento (Cass. SU 10012/2021).
- Irreperibilità: «relativa» (ci sei ma non ti trovano) → art. 140 c.p.c. con deposito, avviso e raccomandata (Corte cost. 258/2012); «assoluta» (nessuna abitazione, ufficio o azienda nel comune) → affissione all'albo comunale, notifica eseguita l'ottavo giorno (art. 60, lett. e, DPR 600).
- Il vizio si fa valere impugnando la cartella o, se mai ricevuta, il primo atto successivo (art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992) entro 60 giorni; l'onere della prova della notifica è dell'agente, che conserva la relata per cinque anni.
- Attenzione alla sanatoria: il ricorso sana il vizio per raggiungimento dello scopo dal momento in cui è proposto; la notifica inesistente non si sana e la decadenza già maturata resta.
Le forme ammesse
«La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale […]. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
La PEC è oggi la via ordinaria per imprese, società e professionisti: l'agente della riscossione estrae l'indirizzo dagli elenchi pubblici (INI-PEC per imprese e professionisti, IPA per le amministrazioni, INAD per le persone fisiche che hanno eletto un domicilio digitale) e la notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dalla lettura. Se la casella è satura, l'ufficio ripete l'invio dopo almeno sette giorni; se anche il secondo tentativo fallisce o l'indirizzo non è valido, per le imprese la notifica si esegue con deposito nell'area riservata di InfoCamere e avviso pubblicato per quindici giorni, con raccomandata di notizia, mentre per gli altri destinatari si torna alle forme ordinarie (art. 60-ter, c. 3). La cartella in PDF allegata alla PEC, anche senza firma digitale dell'agente, è considerata valida dalla Cassazione se conforme all'originale informatico; le eccezioni fondate sul formato del file hanno avuto poca fortuna. La raccomandata diretta resta la forma più usata verso i privati: non serve la relata, la data è quella dell'avviso di ricevimento e valgono le regole postali della L. 890/1982 per la consegna a terzi e per la giacenza. La piattaforma SEND (art. 26 DL 76/2020), a cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione aderisce, notifica tramite un avviso di avvenuta ricezione in PEC o cartaceo con il codice per scaricare l'atto: la notifica si perfeziona sette giorni dopo la consegna dell'avviso digitale o dieci dopo quella dell'avviso cartaceo.
Irreperibilità relativa e assoluta
| Situazione | Procedura richiesta | Perfezionamento | Norma |
|---|---|---|---|
| Consegna a mani proprie, familiare convivente, addetto, portiere | firma dell'avviso; raccomandata informativa se il piego non è consegnato al destinatario (posta) o è consegnato al portiere (messo) | data della consegna | art. 26, c. 1-3; art. 7 L. 890; art. 139 c.p.c. |
| Raccomandata: nessuno in casa | avviso di giacenza, deposito, seconda raccomandata (CAD) | ritiro o 10 giorni dalla spedizione della CAD; l'agente deve produrre l'avviso di ricevimento della CAD | art. 8 L. 890; Cass. SU 10012/2021 |
| Messo: irreperibilità relativa (abitazione nota, nessuno la riceve o rifiuta) | deposito in comune, affissione dell'avviso alla porta, raccomandata con AR | ricevimento della raccomandata o 10 giorni dalla spedizione (Corte cost. 3/2010) | art. 140 c.p.c.; Corte cost. 258/2012 |
| Irreperibilità assoluta (nessuna abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale) | ricerche del messo, deposito in comune, affissione dell'avviso all'albo; niente raccomandata | ottavo giorno dopo l'affissione | art. 60, c. 1, lett. e, DPR 600; art. 26, c. 4, DPR 602 |
| PEC | invio dall'indirizzo dell'agente all'indirizzo dei pubblici elenchi; secondo tentativo dopo 7 giorni se satura | ricevuta di avvenuta consegna | art. 26, c. 1; art. 60-ter DPR 600 |
| SEND | avviso di avvenuta ricezione in PEC o per raccomandata | 7 giorni dall'avviso digitale, 10 dal cartaceo, o prima con l'accesso | art. 26, c. 9, DL 76/2020 |
La distinzione decisiva è quella tra le due irreperibilità. Prima del 2012 l'art. 26 rinviava all'art. 60 DPR 600 «nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c.», e gli agenti usavano la procedura semplificata dell'affissione all'albo anche quando il contribuente aveva una casa nota; la Corte costituzionale (sent. 258/2012) ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non distingueva, e oggi l'affissione all'albo vale solo quando nel comune non esistono abitazione, ufficio o azienda del destinatario, dopo ricerche verbalizzate. Se il messo si limita all'albo mentre l'indirizzo era conoscibile, la notifica è nulla; se manca la raccomandata informativa dell'art. 140 o la CAD non risulta ricevuta, lo stesso. Il domicilio fiscale è quello risultante all'anagrafe tributaria: chi si trasferisce senza aggiornare la residenza rischia notifiche valide a un indirizzo dove non abita più, perché la variazione anagrafica ha effetto per le notifiche dal trentesimo giorno successivo (art. 60, c. 3, DPR 600).
Come si contesta il vizio
- Ricostruire la notifica: chiedere all'Agenzia delle entrate-Riscossione, anche con accesso agli atti, la relata o l'avviso di ricevimento, che deve conservare per cinque anni (art. 26, c. 5); senza quella prova la notifica si considera non avvenuta.
- Cartella ricevuta con vizi: ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica, con il vizio come motivo, insieme alle ragioni di merito; per multe e contributi valgono i giudici e i termini propri (giudice di pace, giudice del lavoro).
- Cartella mai ricevuta: ricorso contro il primo atto successivo notificato (intimazione, preavviso di fermo o ipoteca, pignoramento) entro 60 giorni, facendo valere la nullità della notifica della cartella e, di solito, la prescrizione maturata nel frattempo; l'estratto di ruolo da solo non è impugnabile, salvo i casi di pregiudizio previsti dall'art. 12, c. 4-bis, DPR 602.
- Attenzione alla sanatoria: impugnare la cartella per un vizio di notifica la sana dal momento del ricorso (art. 156 c.p.c.); la scelta ha senso se il vizio serve a dimostrare la decadenza dell'ufficio o la prescrizione, meno se si vuole solo guadagnare tempo.
- Autotutela e sospensione: per notifiche a indirizzi sbagliati o a omonimi si può chiedere l'annullamento in autotutela e la sospensione legale della riscossione entro 60 giorni dal primo atto conosciuto, allegando la documentazione.
Le regole generali sulle notifiche e sui termini che ne derivano sono nella guida Ho ricevuto una notifica; il contenuto della cartella e le opzioni per chi la riceve sono nella pagina sulla cartella di pagamento.
Domande frequenti
La cartella mi è arrivata per raccomandata senza relata di notifica: è valida?
Sono un privato senza PEC: possono notificarmi via PEC?
Non ho mai ricevuto la cartella e ho scoperto il debito da un pignoramento: che cosa posso fare?
Se ho impugnato la cartella, la notifica nulla è sanata?
Domande collegate
- Mi hanno notificato un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate: quanto tempo ho e che cosa posso fare?
- Voglio fare ricorso contro un avviso dell'Agenzia delle Entrate: posso farlo da solo, senza un difensore?
- Mi è arrivata una cartella esattoriale e non riesco a pagare tutto subito: cosa posso fare?
Fonti normative
- Art. 26 DPR 602/1973 — Notificazione della cartella di pagamento
- Art. 60 DPR 600/1973 — Notificazioni degli atti tributari
- Art. 60-ter DPR 600/1973 — Notificazioni al domicilio digitale
- Art. 140 c.p.c. — Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Artt. 7 e 8 L. 890/1982 — Notificazioni a mezzo posta
- Art. 19 D.Lgs. 546/1992 — Atti impugnabili (comma 3)
- Art. 26 DL 76/2020 — Piattaforma per la notificazione digitale (SEND)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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- Cartelle e riscossioneL'ipoteca di Agenzia delle Entrate-RiscossioneL'ipoteca dell'Agenzia entrate-Riscossione (art. 77 DPR 602/1973): solo sopra 20.000 euro, preavviso di 30 giorni, doppio del credito, nulla senza avviso (SU 19667/2014).
- Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiRicorso contro accertamenti e cartelle: 60 giorni dalla notifica, atti impugnabili, PEC e deposito in 30 giorni, difensore sopra 3.000 euro, contributo unificato.
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