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GuidaDiritto tributario · Cartelle e riscossione

La notifica della cartella: PEC, raccomandata, irreperibilità, nullità

La cartella esiste solo se è notificata bene: la PEC deve partire e arrivare agli indirizzi giusti, la raccomandata deve seguire le regole postali, l'irreperibilità «relativa» esige la raccomandata informativa e quella «assoluta» l'affissione all'albo. Un vizio di notifica non cancella il debito, ma può far cadere l'atto successivo, il pignoramento e le sanzioni. Le regole e gli errori più frequenti.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Chi e come: ufficiali della riscossione, messi comunali o polizia municipale con le forme del codice, oppure raccomandata AR diretta in plico chiuso (valida senza relata) o PEC ai domicili digitali (art. 26 DPR 602/1973; art. 60-ter DPR 600/1973); in crescita la piattaforma SEND.
  • Consegna a terzi: familiari, addetti e portiere possono ricevere; se il piego non è consegnato a te serve la raccomandata informativa, e con la giacenza la notifica si perfeziona dieci giorni dopo la spedizione della CAD, che l'agente deve provare con l'avviso di ricevimento (Cass. SU 10012/2021).
  • Irreperibilità: «relativa» (ci sei ma non ti trovano) → art. 140 c.p.c. con deposito, avviso e raccomandata (Corte cost. 258/2012); «assoluta» (nessuna abitazione, ufficio o azienda nel comune) → affissione all'albo comunale, notifica eseguita l'ottavo giorno (art. 60, lett. e, DPR 600).
  • Il vizio si fa valere impugnando la cartella o, se mai ricevuta, il primo atto successivo (art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992) entro 60 giorni; l'onere della prova della notifica è dell'agente, che conserva la relata per cinque anni.
  • Attenzione alla sanatoria: il ricorso sana il vizio per raggiungimento dello scopo dal momento in cui è proposto; la notifica inesistente non si sana e la decadenza già maturata resta.

Le forme ammesse

Art. 26, comma 1, DPR 602/1973 — Notificazione della cartella di pagamento

«La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale […]. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

La PEC è oggi la via ordinaria per imprese, società e professionisti: l'agente della riscossione estrae l'indirizzo dagli elenchi pubblici (INI-PEC per imprese e professionisti, IPA per le amministrazioni, INAD per le persone fisiche che hanno eletto un domicilio digitale) e la notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dalla lettura. Se la casella è satura, l'ufficio ripete l'invio dopo almeno sette giorni; se anche il secondo tentativo fallisce o l'indirizzo non è valido, per le imprese la notifica si esegue con deposito nell'area riservata di InfoCamere e avviso pubblicato per quindici giorni, con raccomandata di notizia, mentre per gli altri destinatari si torna alle forme ordinarie (art. 60-ter, c. 3). La cartella in PDF allegata alla PEC, anche senza firma digitale dell'agente, è considerata valida dalla Cassazione se conforme all'originale informatico; le eccezioni fondate sul formato del file hanno avuto poca fortuna. La raccomandata diretta resta la forma più usata verso i privati: non serve la relata, la data è quella dell'avviso di ricevimento e valgono le regole postali della L. 890/1982 per la consegna a terzi e per la giacenza. La piattaforma SEND (art. 26 DL 76/2020), a cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione aderisce, notifica tramite un avviso di avvenuta ricezione in PEC o cartaceo con il codice per scaricare l'atto: la notifica si perfeziona sette giorni dopo la consegna dell'avviso digitale o dieci dopo quella dell'avviso cartaceo.

Irreperibilità relativa e assoluta

SituazioneProcedura richiestaPerfezionamentoNorma
Consegna a mani proprie, familiare convivente, addetto, portierefirma dell'avviso; raccomandata informativa se il piego non è consegnato al destinatario (posta) o è consegnato al portiere (messo)data della consegnaart. 26, c. 1-3; art. 7 L. 890; art. 139 c.p.c.
Raccomandata: nessuno in casaavviso di giacenza, deposito, seconda raccomandata (CAD)ritiro o 10 giorni dalla spedizione della CAD; l'agente deve produrre l'avviso di ricevimento della CADart. 8 L. 890; Cass. SU 10012/2021
Messo: irreperibilità relativa (abitazione nota, nessuno la riceve o rifiuta)deposito in comune, affissione dell'avviso alla porta, raccomandata con ARricevimento della raccomandata o 10 giorni dalla spedizione (Corte cost. 3/2010)art. 140 c.p.c.; Corte cost. 258/2012
Irreperibilità assoluta (nessuna abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale)ricerche del messo, deposito in comune, affissione dell'avviso all'albo; niente raccomandataottavo giorno dopo l'affissioneart. 60, c. 1, lett. e, DPR 600; art. 26, c. 4, DPR 602
PECinvio dall'indirizzo dell'agente all'indirizzo dei pubblici elenchi; secondo tentativo dopo 7 giorni se saturaricevuta di avvenuta consegnaart. 26, c. 1; art. 60-ter DPR 600
SENDavviso di avvenuta ricezione in PEC o per raccomandata7 giorni dall'avviso digitale, 10 dal cartaceo, o prima con l'accessoart. 26, c. 9, DL 76/2020

La distinzione decisiva è quella tra le due irreperibilità. Prima del 2012 l'art. 26 rinviava all'art. 60 DPR 600 «nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c.», e gli agenti usavano la procedura semplificata dell'affissione all'albo anche quando il contribuente aveva una casa nota; la Corte costituzionale (sent. 258/2012) ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non distingueva, e oggi l'affissione all'albo vale solo quando nel comune non esistono abitazione, ufficio o azienda del destinatario, dopo ricerche verbalizzate. Se il messo si limita all'albo mentre l'indirizzo era conoscibile, la notifica è nulla; se manca la raccomandata informativa dell'art. 140 o la CAD non risulta ricevuta, lo stesso. Il domicilio fiscale è quello risultante all'anagrafe tributaria: chi si trasferisce senza aggiornare la residenza rischia notifiche valide a un indirizzo dove non abita più, perché la variazione anagrafica ha effetto per le notifiche dal trentesimo giorno successivo (art. 60, c. 3, DPR 600).

Come si contesta il vizio

  1. Ricostruire la notifica: chiedere all'Agenzia delle entrate-Riscossione, anche con accesso agli atti, la relata o l'avviso di ricevimento, che deve conservare per cinque anni (art. 26, c. 5); senza quella prova la notifica si considera non avvenuta.
  2. Cartella ricevuta con vizi: ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica, con il vizio come motivo, insieme alle ragioni di merito; per multe e contributi valgono i giudici e i termini propri (giudice di pace, giudice del lavoro).
  3. Cartella mai ricevuta: ricorso contro il primo atto successivo notificato (intimazione, preavviso di fermo o ipoteca, pignoramento) entro 60 giorni, facendo valere la nullità della notifica della cartella e, di solito, la prescrizione maturata nel frattempo; l'estratto di ruolo da solo non è impugnabile, salvo i casi di pregiudizio previsti dall'art. 12, c. 4-bis, DPR 602.
  4. Attenzione alla sanatoria: impugnare la cartella per un vizio di notifica la sana dal momento del ricorso (art. 156 c.p.c.); la scelta ha senso se il vizio serve a dimostrare la decadenza dell'ufficio o la prescrizione, meno se si vuole solo guadagnare tempo.
  5. Autotutela e sospensione: per notifiche a indirizzi sbagliati o a omonimi si può chiedere l'annullamento in autotutela e la sospensione legale della riscossione entro 60 giorni dal primo atto conosciuto, allegando la documentazione.

Le regole generali sulle notifiche e sui termini che ne derivano sono nella guida Ho ricevuto una notifica; il contenuto della cartella e le opzioni per chi la riceve sono nella pagina sulla cartella di pagamento.

Domande frequenti

La cartella mi è arrivata per raccomandata senza relata di notifica: è valida?
Sì. L'art. 26, c. 1, DPR 602/1973 consente all'agente della riscossione di notificare direttamente con raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso: la notifica si considera avvenuta nella data dell'avviso firmato dal destinatario, da un familiare, addetto o portiere, e la Cassazione ritiene che non servano relata né la qualifica dell'agente postale. Se nessuno ritira, valgono le regole postali della compiuta giacenza (10 giorni dalla spedizione della seconda raccomandata, la CAD) e l'agente deve provare la ricezione della CAD (Cass. SU 10012/2021).
Sono un privato senza PEC: possono notificarmi via PEC?
Solo se hai eletto un domicilio digitale nell'INAD o comunicato una PEC come domicilio speciale (art. 60-ter DPR 600/1973): in tal caso la notifica è valida anche se non leggi la casella. Per imprese e professionisti la PEC è quella risultante da INI-PEC, e la casella satura o inattiva non salva: dopo un secondo tentativo a distanza di almeno sette giorni la notifica si esegue con deposito telematico in InfoCamere e raccomandata di avviso. Sempre più cartelle arrivano anche tramite la piattaforma SEND, con avviso in PEC o cartaceo.
Non ho mai ricevuto la cartella e ho scoperto il debito da un pignoramento: che cosa posso fare?
Impugnare il primo atto ricevuto (intimazione, preavviso di fermo o ipoteca, pignoramento) facendo valere la mancata o nulla notifica della cartella: l'art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992 consente di impugnare insieme all'atto successivo quello precedente non notificato, e l'onere di provare la notifica è dell'agente della riscossione, che deve conservare la relata o l'avviso per cinque anni (art. 26, c. 5). Se la cartella non fu mai notificata validamente, il termine per contestare il merito del tributo si riapre, e spesso nel frattempo il credito è prescritto.
Se ho impugnato la cartella, la notifica nulla è sanata?
In parte: per la giurisprudenza il ricorso sana il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), ma solo dal momento dell'impugnazione e senza effetto sulle decadenze già maturate a carico dell'ufficio: se la cartella doveva essere notificata entro un termine e la notifica valida non c'è stata, la sanatoria non recupera la decadenza. Per la notifica inesistente (nessuna consegna, soggetto non abilitato) non c'è sanatoria.

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Fonti normative

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