In breve
- Quinquies (L. 199/2025): carichi 2000-2023 da omesso versamento, controlli automatizzati e INPS; niente sanzioni, interessi e aggio; domanda chiusa il 30 aprile 2026; unica rata al 31/7/2026 o 54 rate bimestrali al 3% fino al 2035.
- Decadenza con due rate anche non consecutive o l'ultima (tolleranza 5 giorni); niente nuova rateizzazione.
- Enti territoriali (DL 38/2026): comuni e regioni che hanno aderito entro il 31/7/2026; domanda 16 ottobre - 15 dicembre 2026; pagamento dal 31/3/2027.
- Quater e riammissione 2025: rate fino al 30/11/2027; decaduti al 30/9/2025 potevano passare alla quinquies.
- La domanda sospende fermi, ipoteche, pignoramenti e giudizi; chi è fuori: rateizzazione ordinaria, prescrizione, ricorso.
La rottamazione-quinquies
«I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora […] o le sanzioni e le somme aggiuntive […] e le somme maturate a titolo di aggio […], versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il pagamento […] è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare […]. La definizione non produce effetti […] in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni: a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento».
| Rottamazione-quinquies | Rottamazione enti territoriali | Quater e riammissione | |
|---|---|---|---|
| Norma | Art. 1 c. 82-100 L. 199/2025 | Art. 10-quinquies DL 38/2026 (L. 88/2026, mod. L. 113/2026) | Art. 1 c. 231-252 L. 197/2022; art. 3-bis DL 202/2024 |
| Carichi | 2000-2023, statali e INPS: omesso versamento di imposte dichiarate, controlli automatizzati e formali, contributi non da accertamento; multe solo per interessi e aggio | 2000-2023 affidati da regioni ed enti locali che hanno deliberato e comunicato l'adesione entro il 31/7/2026; tutti i debiti, tributari e non; sanzioni non tributarie solo per interessi e aggio | 2000-30/6/2022, tutti gli enti che riscuotono con AdER |
| Domanda | Entro il 30 aprile 2026 (chiusa) | Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, telematica | Quater: 30/6/2023; riammissione: 30/4/2025 (chiuse) |
| Si paga | Capitale + spese di notifica ed esecuzione | Idem | Idem |
| Quando | Unica il 31/7/2026 o 54 rate bimestrali (31/7, 30/9, 30/11/2026; poi 31/1, 31/3, 31/5, 31/7, 30/9, 30/11 fino al 31/5/2035); 3% dal 1/8/2026; rata min. 100 euro | Unica il 31/3/2027 o 54 rate bimestrali dal 31/3/2027 (31/3, 31/5, 31/7, 30/9, 30/11/2027; poi bimestrali dal 2028); 3% dal 1/4/2027 | Quater: 18 rate fino al 30/11/2027; riammissione: unica 31/7/2025 o 10 rate fino al 30/11/2027, 2% |
| Comunicazione importi | Entro il 30/6/2026 | Entro il 28/2/2027 | Già inviate |
| Decadenza | Unica rata non pagata; due rate anche non consecutive; ultima rata; 5 giorni di tolleranza | Stesse regole | Quater: una rata (5 giorni di tolleranza) come da L. 197/2022 |
La quinquies è più selettiva delle precedenti: dentro solo i carichi «da dichiarazione» (imposte dichiarate e non versate, avvisi bonari, contributi INPS non da accertamento), fuori gli accertamenti, che invece la quater includeva; per questo è stata proposta una riapertura con l'inclusione degli accertamenti e dei decaduti, ma la conversione del decreto carburanti (L. 113/2026) ha modificato solo il calendario degli enti territoriali. La domanda ha effetti immediati sulla cartella: sospende prescrizione e decadenza, blocca nuovi fermi, ipoteche e pignoramenti, congela le rateizzazioni in corso (che al 31 luglio 2026 sono revocate) e sospende i giudizi pendenti, che si estinguono con la prima rata. Chi era in rateizzazione ordinaria e ha aderito non torna indietro: se decade dalla rottamazione non può chiedere una nuova dilazione su quei carichi. Per i comuni e le regioni la partita si gioca sulla delibera: l'adesione era facoltativa e andava comunicata all'agente entro il 31 luglio 2026; la delibera di adesione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente (c. 2) e dal 15 ottobre 2026 i carichi definibili compaiono nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Che cosa fare, caso per caso
- Ha aderito alla quinquies: controlli la comunicazione ricevuta entro il 30 giugno 2026 (importi, rate, scadenze), attivi la domiciliazione, rispetti il calendario; una rata in ritardo entro 5 giorni non fa decadere, la seconda sì. Verifichi che fermi e ipoteche vengano cancellati a saldo.
- Ha debiti con il comune o la regione (IMU, TARI, canoni, multe comunali, bollo auto regionale): verifichi se l'ente ha deliberato entro il 31 luglio 2026; se sì, prepari la domanda per il 16 ottobre-15 dicembre 2026 e la liquidità per il 31 marzo 2027 o la prima rata.
- Non ha aderito e ha carichi statali: nessuna definizione aperta; chieda la rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973: fino a 84 rate con semplice richiesta sotto 120.000 euro, fino a 120 con documentazione), verifichi la prescrizione e la notifica, e per i debiti non dovuti la sospensione.
- È decaduto dalla quinquies o dalla quater: il debito torna intero; la nuova rateizzazione è esclusa per i carichi della quinquies decaduta; resta la possibilità di contestare i singoli carichi e, per i debiti locali, la rottamazione degli enti territoriali che accoglie anche i decaduti dalle precedenti definizioni.
- Ha un ricorso pendente sui carichi definibili: la domanda comporta la rinuncia; il giudizio è sospeso e poi estinto, con inefficacia delle sentenze di merito non definitive (c. 87). Se il ricorso è fondato, la rottamazione può costare più di quanto fa risparmiare.
Le definizioni agevolate non cancellano i vizi delle cartelle: aderire vuol dire riconoscere il debito e rinunciare a farli valere, e le somme versate non sono rimborsabili (c. 90) anche se poi la cartella si rivelasse prescritta. Prima di aderire conviene un'analisi dei carichi nell'estratto di ruolo: per i più vecchi la prescrizione quinquennale o decennale e le intimazioni mai notificate possono valere più dello sconto. Per chi ha debiti superiori alle proprie possibilità anche a rate, le procedure di sovraindebitamento consentono di includere i carichi rottamati (c. 96) e di pagarli nei termini dell'omologazione. Sulla riforma della riscossione del 2024 e sul discarico automatico dei carichi non riscossi entro cinque anni rinviamo alla guida dedicata.
Domande frequenti
Ho cartelle per IRPEF non versata del 2019 e contributi INPS del 2021: posso ancora rottamare?
Con la quinquies non più: la domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026 (art. 1, c. 86, L. 199/2025) e le proposte di riapertura presentate in Parlamento nella conversione del decreto carburanti non sono state approvate. I carichi di quel tipo (omesso versamento di imposte dichiarate, controlli automatizzati, contributi INPS non da accertamento, affidati tra il 2000 e il 2023) erano esattamente quelli definibili. Oggi restano la rateizzazione ordinaria (fino a 84 rate mensili sotto i 120.000 euro con semplice richiesta, fino a 120 documentando la difficoltà), la verifica della prescrizione e dei vizi di notifica, e la sospensione se il debito non è dovuto. Se invece ha debiti con il comune o la regione (IMU, TARI, multe comunali, bollo auto regionale), controlli se l'ente ha deliberato l'adesione entro il 31 luglio 2026: in quel caso la domanda si presenta tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, con pagamento dal 31 marzo 2027.
Ho aderito alla quinquies con 54 rate: che cosa succede se ne salto una?
Una rata saltata, o pagata in ritardo oltre i cinque giorni di tolleranza, non fa decadere; la seconda sì, anche se non consecutiva, e così pure il mancato pagamento dell'ultima (art. 1, c. 95). Con la decadenza la definizione «non produce effetti»: le somme versate restano acquisite come acconto sul debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi, i termini di prescrizione riprendono a decorrere e la riscossione riparte; inoltre non si può chiedere una nuova rateizzazione ordinaria per quei carichi, perché il c. 94 la esclude dopo la revoca delle vecchie dilazioni. Le rate del 2026 scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre; dal 2027 la cadenza è bimestrale (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre) fino al 31 maggio 2035, con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026. Attivi la domiciliazione bancaria e verifichi ogni rata nell'area riservata.
Avevo la rottamazione-quater, ho saltato le rate nel 2025 e sono decaduto: ho un'altra possibilità?
Dipende da quando. Chi era decaduto al 31 dicembre 2024 poteva chiedere la riammissione entro il 30 aprile 2025 (art. 3-bis D.L. 202/2024), con dieci rate fino al 30 novembre 2027. Chi è decaduto dopo, e al 30 settembre 2025 non aveva pagato tutte le rate scadute, poteva includere quei debiti nella quinquies entro il 30 aprile 2026 (art. 1, c. 99, lett. b); chi invece al 30 settembre 2025 era in regola non poteva trasferirli (c. 100) e resta nella quater con le sue scadenze. Se ha perso anche la finestra della quinquies, per i carichi statali non ci sono oggi definizioni aperte: la strada è la rateizzazione ordinaria, se ammessa, o la verifica di prescrizione e vizi per contestare le cartelle più vecchie. Per i carichi degli enti territoriali che hanno aderito, la finestra del 16 ottobre-15 dicembre 2026 accoglie anche i decaduti dalle definizioni precedenti.
La domanda di rottamazione blocca il fermo dell'auto e il pignoramento dello stipendio?
Sì, dal momento della presentazione: per i carichi inseriti nella domanda non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche (quelli già iscritti restano fino al pagamento), non possono essere avviate nuove esecuzioni e quelle in corso non proseguono, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; il debitore non è considerato inadempiente per i pagamenti della pubblica amministrazione e ottiene il DURC (art. 1, c. 91). Con il pagamento della prima o unica rata le procedure esecutive già avviate si estinguono (c. 94, lett. b); il fermo si cancella con il pagamento integrale, l'ipoteca pure. Se poi si decade, tutto riparte. Anche i giudizi pendenti sui carichi rottamati vengono sospesi dal giudice su presentazione della domanda ed estinti dopo la prima rata, con inefficacia delle sentenze non definitive (c. 87): per questo prima di aderire va valutato se il ricorso in corso aveva buone possibilità.
Domande collegate
- Torno a vivere in Italia a settembre dopo anni all'estero: pagherò le tasse qui su tutto l'anno?
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- Mi hanno notificato un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate: quanto tempo ho e che cosa posso fare?
Fonti normative
- Art. 1, commi 82-100, L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) — Definizione agevolata dei carichi 2000-2023 (rottamazione-quinquies)
- Art. 10-quinquies D.L. 38/2026 (conv. L. 88/2026, mod. L. 113/2026) — Estensione della definizione agevolata ai carichi degli enti territoriali
- Art. 3-bis D.L. 202/2024 (conv. L. 15/2025) — Riammissione alla rottamazione-quater
- Art. 1, commi 231-252, L. 197/2022 — Rottamazione-quater
- Art. 19 DPR 602/1973 — Dilazione del pagamento
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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