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GuidaDiritto tributario · Cartelle e riscossione

Il discarico automatico e la riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024)

Dal 2025 l'Agenzia delle entrate-Riscossione restituisce all'ente creditore le somme che non riesce a incassare entro cinque anni: è il «discarico automatico», che ha fatto parlare di cancellazione delle cartelle. Non lo è: il debito resta, cambia solo chi lo insegue e con quali strumenti. La riforma ha però portato anche novità concrete per chi deve pagare, dalle rate a 120 mesi alle regole sui coobbligati.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Perché la riforma: l'agente della riscossione aveva in carico oltre 1.200 miliardi di crediti, in gran parte inesigibili (defunti, nullatenenti, imprese cessate); il D.Lgs. 110/2024 (delega fiscale L. 111/2023) smette di far accumulare il «magazzino».
  • Discarico automatico (art. 3): le quote affidate dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo tornano all'ente creditore; discarico anticipato se l'agente accerta liquidazione chiusa, assenza di beni o nessun bene nuovo; differimento se ci sono sospensioni, procedure, rateazioni o definizioni in corso (art. 4).
  • Il debito resta: l'ente può riscuoterlo da solo, tramite concessionari privati o riaffidarlo per due anni all'Agenzia se emergono nuovi beni, «fino alla prescrizione» che decorre dall'ultimo atto notificato (art. 5).
  • Vecchio magazzino: una commissione propone le soluzioni con scadenze 2025 (carichi 2000-2010), 2027 (2011-2017), 2031 (2018-2024): finora nessuna cancellazione generale, solo lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro 2000-2015 (L. 197/2022) e le rottamazioni.
  • Novità per il contribuente: cartella da notificare entro 9 mesi dall'affidamento, rate da 84 a 120, rateazione senza effetti sui coobbligati, estratto di ruolo non impugnabile salvo pregiudizio, compensazione rimborsi-ruoli; dal 2027 tutto nel testo unico D.Lgs. 33/2025.

Il discarico: che cosa è e che cosa non è

Art. 3, comma 1, D.Lgs. 110/2024 — Discarico automatico o anticipato

«Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

Il discarico è un atto tra l'agente della riscossione e l'ente creditore (Agenzia delle entrate, INPS, Comuni, Regioni): significa che l'Agenzia delle entrate-Riscossione chiude la pratica e restituisce la quota, senza più rispondere del mancato incasso. Per il contribuente non produce alcun effetto estintivo: l'art. 5 lo dice espressamente, la riscossione coattiva «può essere» gestita direttamente dall'ente, affidata a un concessionario iscritto all'albo dell'art. 53 D.Lgs. 446/1997 o riaffidata per due anni all'Agenzia «in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali», sempre fino alla prescrizione, il cui termine si computa dall'ultimo atto notificato prima del discarico. In pratica il discarico segna la fine dell'attività dell'agente, non del debito: chi si trova nel «cassetto» dell'ente creditore resta un debitore, sia pure inseguito con meno energia. Accanto al discarico automatico c'è quello anticipato, per le quote in cui l'agente ha già accertato l'inutilità di proseguire (chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, assenza di beni aggredibili dopo l'accesso alle banche dati, nessun nuovo bene dopo un biennio di tentativi infruttuosi), e la riconsegna anticipata che l'ente può chiedere tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese dall'affidamento (art. 3, c. 2-3). Il quinquennio si allunga quando la riscossione è sospesa, pendono esecuzioni o procedure concorsuali, sono in corso rateazioni, definizioni agevolate o accordi di ristrutturazione, o si sono verificate decadenze (art. 4).

La riforma responsabilizza l'agente sul lavoro tempestivo: dal 2025 deve tentare la notifica della cartella non oltre il nono mese successivo all'affidamento, notificare gli atti interruttivi della prescrizione e trasmettere ogni mese agli enti lo stato delle procedure (art. 2); l'ente e il Ministero verificano la conformità (art. 6), e le responsabilità per il periodo precedente restano regolate dalle vecchie norme sull'inesigibilità. Per il contribuente questo significa cartelle più rapide dopo l'accertamento e atti interruttivi più frequenti.

Il vecchio magazzino e le altre novità

TemaRegolaNorma
Carichi affidati fino al 2024analizzati da una commissione (Corte dei conti, MEF, Regioni, enti locali) che propone soluzioni legislative entro il 31/12/2025 per i carichi 2000-2010, il 31/12/2027 per 2011-2017, il 31/12/2031 per 2018-2024; le proposte non sono ancora leggeart. 7
Stralcio già operatoannullati al 30 aprile 2023 i debiti residui fino a 1.000 euro (capitale, interessi, sanzioni) per carichi affidati dal 2000 al 2015 da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti previdenziali; per gli altri enti solo interessi e sanzioni, salvo diversa deliberaart. 1, c. 222-230, L. 197/2022
Rottamazionidefinizioni agevolate periodiche (quater 2023, quinquies 2026), con pagamento del capitale senza sanzioni e interessi: unico modo per chiudere i vecchi carichi a scontoL. 197/2022; L. 199/2025
Estratto di ruolonon impugnabile; il ruolo e la cartella non notificata si impugnano direttamente solo provando un pregiudizio (appalti, crediti verso la PA, cessione d'azienda)art. 12 (art. 12, c. 4-bis, DPR 602)
Rateizzazionefino a 120.000 euro: 84 rate su semplice richiesta nel 2025-2026, 96 nel 2027-2028, 108 dal 2029; con difficoltà documentata (ISEE, indici di bilancio) fino a 120; oltre 120.000 euro fino a 120 rate documentando; decadenza con 8 rate non pagateart. 13 (art. 19 DPR 602)
Coobbligatila rateazione o la definizione chiesta da un coobbligato non estende i suoi effetti agli altri, che possono chiedere la propriaart. 15 (art. 25-bis DPR 602)
Compensazione rimborsi-ruolii rimborsi fiscali di importo superiore a 500 euro sono compensati con i ruoli scaduti, con proposta al contribuenteart. 16 (art. 28-ter DPR 602)
Concentrazione della riscossionegli avvisi di accertamento esecutivi e gli atti di recupero seguono le nuove regole di affidamentoart. 14
Dal 2027le norme confluiscono nel testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), con numerazione nuova e contenuti invariatiD.Lgs. 33/2025

Il dibattito pubblico ha spesso confuso il discarico con una «pace fiscale»: non lo è. La commissione dell'art. 7 ha suggerito nelle audizioni del 2025 criteri di discarico per il vecchio magazzino (età del credito, importo, situazione del debitore), ma ogni cancellazione richiede una legge, e le leggi approvate finora hanno scelto la strada delle definizioni agevolate a pagamento. Chi ha cartelle vecchie deve quindi ragionare su tre piani: la prescrizione (che l'agente interrompe con intimazioni e preavvisi, e che va eccepita al primo atto utile), la rottamazione quando è aperta, e la rateizzazione, oggi molto più lunga.

Che cosa fare

  1. Estrarre l'estratto di ruolo dall'area riservata: elenca i carichi, le date di affidamento e gli atti notificati; da qui si calcolano prescrizione, quinquennio di discarico e importi rottamabili.
  2. Non aspettare il discarico: non estingue nulla e l'ente creditore, ripreso il carico, può agire con gli stessi strumenti; la prescrizione resta l'unico effetto liberatorio, e va fatta valere impugnando il primo atto notificato.
  3. Usare le rate lunghe: 84 rate con una domanda online sotto 120.000 euro, fino a 120 con l'ISEE; la domanda blocca fermi, ipoteche e pignoramenti nuovi e sospende prescrizione e decadenza.
  4. Controllare le notifiche: la riforma impone all'agente tempestività e tracciabilità; una cartella mai notificata, anche se «discaricata» e ripresa dall'ente, resta contestabile con il primo atto successivo.
  5. Seguire il calendario del magazzino: eventuali stralci dei carichi anteriori al 2025 arriveranno con leggi ad hoc; fino ad allora valgono rottamazioni e prescrizione.

Le regole della rateizzazione sono nella pagina sulla rateizzazione delle cartelle; i termini di prescrizione nella pagina sulla prescrizione della cartella; le definizioni agevolate nella pagina sulla rottamazione; l'impugnabilità dell'estratto di ruolo nella pagina dedicata all'estratto di ruolo.

Domande frequenti

Dopo cinque anni la cartella si cancella da sola?
No. Il discarico automatico (art. 3 D.Lgs. 110/2024) riguarda i carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo: la quota torna all'ente creditore, che fino alla prescrizione può riscuoterla direttamente, affidarla a un concessionario privato o riaffidarla per due anni all'Agenzia se emergono nuovi beni o redditi (art. 5). Il termine di prescrizione decorre dall'ultimo atto notificato prima del discarico. Il debito non si estingue: si estingue solo con il pagamento, con la prescrizione o con una definizione agevolata.
Le cartelle vecchie, del 2005 o del 2012, che fine fanno?
Per i carichi affidati prima del 2025 il decreto ha istituito una commissione che analizza il magazzino e propone al Ministro le soluzioni «da attuare con successivi provvedimenti legislativi», con un calendario: entro il 31 dicembre 2025 per i carichi 2000-2010, entro il 2027 per quelli 2011-2017, entro il 2031 per quelli 2018-2024 (art. 7). Nel frattempo valgono la prescrizione (cinque anni per la maggior parte dei tributi e per contributi e multe, dieci per le imposte erariali secondo la giurisprudenza prevalente), lo stralcio già operato per i debiti fino a 1.000 euro affidati dal 2000 al 2015 (L. 197/2022) e le rottamazioni; alla data di verifica di questa pagina non esiste una norma che cancelli in blocco i carichi anteriori al 2025.
Che cosa cambia per me se ricevo una cartella nel 2026?
L'agente deve tentare la notifica entro il nono mese successivo all'affidamento del carico (art. 2), poi seguire la pianificazione annuale; puoi rateizzare in 84 rate con una semplice richiesta fino a 120.000 euro (96 dal 2027, 108 dal 2029) o fino a 120 rate documentando la difficoltà con l'ISEE o gli indici di bilancio; la tua rateazione non estende il pagamento ai coobbligati, che possono chiedere la propria (art. 25-bis DPR 602); i rimborsi fiscali sopra 500 euro sono compensati con i ruoli scaduti (art. 28-ter); l'estratto di ruolo non si impugna, salvo che dimostri un pregiudizio concreto (appalti, crediti verso la PA, cessione d'azienda).
L'ente creditore che riprende il credito può fare quello che faceva l'agente?
Sì, con gli stessi strumenti del titolo II del DPR 602/1973 (ingiunzione o ruolo, pignoramenti, fermi, ipoteche) se riscuote direttamente o tramite un concessionario iscritto all'albo, e con gli stessi limiti (prima casa, quinto dello stipendio, soglie); deve però rispettare la prescrizione, che continua a decorrere, e non può chiedere all'Agenzia di riprendere il carico se non per nuovi elementi reddituali o patrimoniali. Il contribuente conserva tutte le difese, compresa l'eccezione di mancata notifica della cartella originaria, che l'ente deve documentare con gli atti ricevuti dall'agente.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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