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GuidaDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

Che cosa non si può pignorare

La legge lascia al debitore ciò che serve per vivere e lavorare: i mobili essenziali, i vestiti, il cibo, gli attrezzi del mestiere entro un limite, una parte dello stipendio, la pensione fino a un minimo, l'assegno di mantenimento, i sussidi. Il fisco ha regole proprie, più favorevoli al debitore sulla casa e sullo stipendio. Ma nulla è impignorabile in assoluto per i creditori alimentari, e il debitore deve far valere i limiti con l'opposizione.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Casa (art. 514 c.p.c.): letti, tavolo e sedie, armadi, frigorifero, lavatrice, fornelli, vestiti, cibo per un mese, animali da compagnia; strumenti di lavoro solo entro un quinto (art. 515).
  • Stipendio: un quinto (di più per gli alimenti); pensione: impignorabile fino al doppio dell'assegno sociale, min. 1.000 euro (1.092,48 nel 2026), poi un quinto; conto: accrediti precedenti oltre 1.638,72 euro; alimenti e sussidi impignorabili (art. 545).
  • Fisco: stipendio a un decimo/un settimo/un quinto (art. 72-ter DPR 602); prima casa non espropriabile dall'agente della riscossione, altri immobili solo oltre 120.000 euro (art. 76).
  • Fondo patrimoniale solo per debiti estranei alla famiglia (art. 170 c.c.); polizze vita impignorabili (art. 1923 c.c.), salvo revocatoria.
  • I limiti si fanno valere con l'opposizione all'esecuzione (art. 615) o la riduzione (art. 496); l'eccesso sui crediti è inefficace anche d'ufficio.

Le regole

Art. 545, commi 7 e 8, c.p.c. — Crediti impignorabili (pensioni e conto corrente)

«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge».

Bene o creditoCreditore ordinarioAgente della riscossioneNorma
Mobili indispensabili della casa, vestiti, cibo per un mese, animali da compagniaImpignorabiliImpignorabili (beni essenziali)Art. 514 c.p.c.; art. 76 c. 1 lett. a-bis DPR 602
Strumenti di lavoro del debitore persona fisicaFino a un quinto, se gli altri beni non bastanoIdemArt. 515 c. 3 c.p.c.
Stipendio, salario, TFRUn quinto; metà con concorso di cause; di più per alimenti con autorizzazioneUn decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000, un quinto oltreArt. 545 c. 3-5; art. 72-ter DPR 602
Pensione e assegni di quiescenzaImpignorabile fino a 2 × assegno sociale (min. 1.000; 1.092,48 nel 2026); oltre, un quintoStessi limitiArt. 545 c. 7
Conto corrente con stipendio o pensioneAccrediti precedenti: pignorabile oltre 3 × assegno sociale (1.638,72 nel 2026); accrediti successivi: un quintoStessi limitiArt. 545 c. 8
Crediti alimentari, sussidi di sostentamento, maternità, malattia, funeraliImpignorabili (alimenti solo per cause di alimenti con autorizzazione)ImpignorabiliArt. 545 c. 1-2
Unica casa di abitazione con residenza, non di lussoPignorabileNon espropriabile; altri immobili solo per debiti > 120.000 euro dopo 6 mesi dall'ipotecaArt. 76 DPR 602
Beni del fondo patrimonialeNon per debiti che il creditore sapeva estranei ai bisogni della famigliaIdem, con giurisprudenza restrittiva sui debiti fiscaliArt. 170 c.c.
Polizze vita (capitale e riscatto)Impignorabili, salvo revocatoria dei premiIdemArt. 1923 c.c.
Auto, tv, computer, gioielli, arredi di pregio, conti oltre soglia, quote sociali, immobiliPignorabiliPignorabili (auto anche con fermo)Artt. 517, 521-bis, 543 c.p.c.

L'impignorabilità serve a lasciare al debitore un minimo vitale e gli strumenti per produrre reddito, non a proteggere il patrimonio: per questo l'elenco dei beni mobili è tassativo e datato (letti, armadi, frigorifero, lavatrice, ma non il televisore né il computer non professionale), i limiti sullo stipendio sono percentuali e quelli sulla pensione e sul conto sono agganciati all'assegno sociale, aggiornato ogni anno. Il fisco ha regole più favorevoli al debitore, frutto di scelte politiche sulla riscossione coattiva: quote ridotte sullo stipendio e divieto di espropriare la prima casa; ma la protezione della casa vale solo verso l'agente della riscossione, non verso la banca del mutuo, il condominio o un privato. Le protezioni «volontarie» (fondo patrimoniale, trust, polizze) reggono se costituite prima dei debiti e per finalità genuine; costituite dopo, cadono con la revocatoria. Le guide sul pignoramento dello stipendio e della pensione, sul conto corrente, sul mobiliare e sull'immobiliare descrivono le singole procedure; quella sul pignoramento dell'agente della riscossione i limiti fiscali.

Come si fanno valere i limiti

  1. Prima: conoscere i limiti applicabili al proprio creditore (ordinario o fisco) e ai propri redditi; conservare i documenti che provano la destinazione dei beni (strumenti di lavoro, beni di terzi, polizze).
  2. All'accesso dell'ufficiale giudiziario: far verbalizzare l'impignorabilità dei beni essenziali e la natura degli strumenti di lavoro; indicare i beni di terzi.
  3. Nel pignoramento presso terzi: il datore di lavoro, l'INPS e la banca applicano i limiti nella dichiarazione; se non lo fanno, istanza al giudice dell'esecuzione, che rileva l'inefficacia anche d'ufficio (art. 545 c. 9); opposizione ex art. 615 per l'impignorabilità.
  4. Per i beni protetti (fondo patrimoniale, polizze, casa con il fisco): opposizione all'esecuzione con la prova dei presupposti; per la casa pignorata da altri creditori, conversione ex art. 495 o sovraindebitamento.
  5. Se il debito è insostenibile: piano del consumatore o liquidazione controllata, con l'esdebitazione anche del debitore incapiente, che chiude i debiti lasciando i beni impignorabili.

Per il creditore la mappa dei beni impignorabili serve a non sprecare esecuzioni: contro un debitore con pensione minima, casa in fondo patrimoniale e nessun conto capiente, il pignoramento costa più di quanto rende, e conviene la ricerca telematica dei beni (art. 492-bis) prima di scegliere, o l'attesa di tempi migliori con un atto interruttivo della prescrizione ogni dieci anni. Per il debitore la trasparenza paga: le intestazioni fittizie e gli svuotamenti del conto dopo il pignoramento sono revocabili e possono essere reato, mentre la conversione, l'accordo con il creditore e il sovraindebitamento sono le vie lecite. Sul fondo patrimoniale e sui vincoli di destinazione, la guida dedicata spiega quando reggono.

Domande frequenti

Prendo una pensione di 1.300 euro e ho un debito con una finanziaria: quanto possono pignorarmi?

Circa 41 euro al mese. La pensione è impignorabile fino al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro (art. 545, c. 7, c.p.c.): con l'assegno sociale 2026 di 546,24 euro la soglia è 1.092,48 euro; la parte eccedente (207,52 euro) è pignorabile nel limite di un quinto, cioè 41,50 euro. Se la pensione viene accreditata sul conto, le somme già presenti prima del pignoramento sono pignorabili solo oltre il triplo dell'assegno sociale (1.638,72 euro), mentre gli accrediti successivi seguono la regola del quinto sull'eccedenza (c. 8). Il pignoramento oltre questi limiti è parzialmente inefficace e il giudice lo rileva anche d'ufficio (c. 9), ma conviene segnalarlo con un'istanza o con l'opposizione. Per i crediti alimentari (mantenimento di figli o coniuge) il presidente del tribunale può autorizzare una quota maggiore; per i debiti con l'agente della riscossione la pensione segue gli stessi limiti, mentre lo stipendio ha le quote ridotte di un decimo e un settimo.

Ho solo la casa in cui vivo: me la possono pignorare?

Dipende dal creditore. L'agente della riscossione non può espropriare l'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione, in cui il debitore ha la residenza anagrafica, se non è di lusso (categorie A/8 e A/9), e per gli altri immobili procede solo per debiti oltre 120.000 euro dopo sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca (art. 76 DPR 602/1973); può però iscrivere ipoteca sopra i 20.000 euro e intervenire nell'esecuzione avviata da altri. Per tutti gli altri creditori (banche, finanziarie, condominio, privati) la prima casa è pignorabile senza limiti di valore, con il pignoramento immobiliare e la vendita all'asta; la protezione del fondo patrimoniale vale solo per i debiti che il creditore sapeva estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.), e la giurisprudenza include tra i bisogni familiari anche molti debiti d'impresa e fiscali; il fondo costituito quando i debiti esistevano già è revocabile. Chi ha solo la casa e debiti insostenibili valuta la conversione del pignoramento a rate o le procedure di sovraindebitamento, che possono prevedere la conservazione dell'abitazione con la continuazione del mutuo.

Sono un artigiano: possono portarmi via gli attrezzi e il furgone?

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere sono relativamente impignorabili: possono essere pignorati solo nel limite di un quinto e solo quando il valore di realizzo degli altri beni non basta a soddisfare il credito (art. 515, c. 3, c.p.c.); il limite non vale per i debitori costituiti in forma societaria e quando l'attività ha una prevalenza del capitale investito sul lavoro. Il furgone è uno strumento di lavoro se indispensabile e usato per il mestiere, ma la giurisprudenza lo valuta caso per caso, e il pignoramento dei veicoli segue le forme dell'art. 521-bis (notifica, trascrizione al PRA e consegna all'istituto vendite giudiziarie); i macchinari di valore e la merce restano pignorabili. All'accesso dell'ufficiale giudiziario conviene far verbalizzare la destinazione degli attrezzi e, se il pignoramento supera il quinto o colpisce beni indispensabili, proporre opposizione all'esecuzione (art. 615) e chiedere la riduzione (art. 496). Con l'agente della riscossione valgono gli stessi limiti, più il paniere dei beni essenziali.

Ho una polizza vita e un fondo pensione: sono al sicuro dai creditori?

In gran parte sì, ma non del tutto. Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario di una polizza vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (art. 1923 c.c.), quindi il capitale assicurato e il valore di riscatto sono impignorabili finché la polizza è una vera assicurazione sulla vita; i creditori possono però agire in revocatoria sui premi versati in frode e la giurisprudenza nega la protezione alle polizze puramente finanziarie senza contenuto assicurativo. Le prestazioni dei fondi pensione, una volta erogate come rendita, sono pignorabili nei limiti delle pensioni; le posizioni in accumulo sono protette. Anche il TFR è pignorabile nel quinto, le somme sul conto oltre le soglie, e i beni intestati a familiari possono essere raggiunti con la revocatoria se il trasferimento è stato fatto per sottrarli. Chi vuole proteggere legittimamente il patrimonio lo fa prima che sorgano i debiti, con strumenti trasparenti; dopo, la strada è la trattativa o il sovraindebitamento.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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