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GuidaDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

L'atto di precetto: gli ultimi 10 giorni

Il precetto è l'ultimo avviso prima del pignoramento: intima di pagare entro almeno dieci giorni quanto risulta dal titolo esecutivo, con interessi e spese, altrimenti si procede. Non è ancora un atto esecutivo e perde efficacia se il creditore non pignora entro novanta giorni. È il momento per controllare il titolo e i conteggi, trattare un piano di rientro o proporre opposizione, che nei vizi formali va fatta entro venti giorni.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Il precetto intima di pagare entro almeno 10 giorni, altrimenti si procede a esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.); non è ancora un pignoramento.
  • Contenuto a pena di nullità: parti, titolo esecutivo notificato o trascritto, giudice competente, avvertimento sul sovraindebitamento, domicilio o PEC del creditore.
  • Perde efficacia se l'esecuzione non inizia entro 90 giorni dalla notifica (art. 481); esecuzione immediata solo con decreto del presidente (art. 482).
  • Opposizione all'esecuzione (art. 615) se il debito non è dovuto, con sospensiva; opposizione agli atti (art. 617) entro 20 giorni per i vizi formali.
  • Nei 10 giorni: verificare titolo e conteggi, pagare o trattare per iscritto, valutare l'OCC.

Che cos'è e che cosa deve contenere

Art. 480, commi 1 e 2, c.p.c. — Forma del precetto

«Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge».

ElementoRegolaSe manca
Titolo esecutivo (art. 474)Sentenza o provvedimento esecutivo, decreto ingiuntivo esecutivo, verbale di conciliazione, atto notarile, scrittura privata autenticata per somme, cambiale o assegno; notificato in copia conforme prima o insieme al precetto (art. 479)Opposizione agli atti (notifica mancante o nulla) o all'esecuzione (titolo inesistente o inefficace)
Parti e data di notifica del titolo, o trascrizione integrale di cambiali, assegni e scritture autenticateA pena di nullità (art. 480 c. 2)Opposizione agli atti entro 20 giorni (art. 617)
Avvertimento sul sovraindebitamentoObbligatorio dal 2015Nullità relativa, da eccepire entro 20 giorni; sanata se il debitore non ha subito pregiudizio, secondo la giurisprudenza prevalente
Giudice competente per l'esecuzione; residenza, domicilio o PEC dell'istanteArt. 480 c. 3Le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo di notifica e le notifiche al creditore si fanno in cancelleria
Termine ad adempiereNon inferiore a 10 giorni; esecuzione immediata solo con decreto del presidente per pericolo nel ritardo (art. 482)Pignoramento anticipato = opposizione agli atti
Somme richiesteCapitale, interessi al tasso del titolo, spese liquidate, spese di notifica, compenso per il precettoOpposizione all'esecuzione parziale per l'eccedenza; pagamento della somma corretta
Sottoscrizione e notificaFirmato dall'avvocato o dalla parte (art. 125), notificato alla parte personalmenteNotifica nulla = opposizione agli atti; la conoscenza effettiva sana molti vizi

Il precetto non è un atto del processo esecutivo ma il suo presupposto: per questo si può notificare anche senza aver ancora scelto il bene da pignorare, e per questo ha una durata limitata, 90 giorni dalla notifica, entro i quali deve iniziare l'esecuzione con il pignoramento (art. 481); se il debitore propone opposizione, il termine resta sospeso. Scaduto, il creditore ne notifica un altro (precetto in rinnovazione), con nuove spese. Il titolo va notificato in copia attestata conforme, e per la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva o il decreto ingiuntivo non opposto il precetto arriva spesso a pochi giorni dalla scadenza dei termini: chi non ha ancora proposto l'opposizione al decreto nei 40 giorni non può più farlo con l'opposizione al precetto, che non riapre il merito del credito.

Che cosa fare nei dieci giorni

  1. Verificare: che il titolo esista, sia esecutivo e sia stato notificato; che le somme corrispondano (capitale, interessi dal giorno giusto e al tasso giusto, spese liquidate, niente doppioni); che non ci siano pagamenti già fatti, compensazioni, prescrizioni (dieci anni dal passaggio in giudicato per le sentenze, cinque per interessi e rate periodiche) o transazioni.
  2. Pagare o trattare: il pagamento entro il termine chiude tutto, con quietanza liberatoria che indichi capitale, interessi e spese; in alternativa un accordo scritto di rateizzazione con l'impegno del creditore a non pignorare finché le rate sono rispettate, e una clausola di decadenza chiara. Il creditore non è obbligato ad accettare.
  3. Opporsi: opposizione all'esecuzione (art. 615) con citazione davanti al giudice competente, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi; opposizione agli atti (art. 617) entro 20 giorni per i vizi formali; le due si possono cumulare. Senza sospensione, il creditore può pignorare anche in pendenza dell'opposizione.
  4. Proteggersi: chi ha più debiti e non può pagarli valuta la procedura di sovraindebitamento tramite un OCC, con le misure protettive che bloccano le esecuzioni; chi ha un solo debito verifica i limiti di impignorabilità (stipendio e pensione un quinto, prima casa non pignorabile solo dal fisco, beni indispensabili).
  5. Prepararsi al dopo: se non si paga, seguono il pignoramento del conto corrente o dello stipendio presso terzi, il pignoramento mobiliare o quello immobiliare, con spese che si sommano; nel pignoramento è ancora possibile la conversione, pagando a rate fino a 48 mesi.

Per il creditore il precetto va redatto con cura: l'omissione di un elemento a pena di nullità, il conteggio sbagliato o la notifica irregolare regalano al debitore un'opposizione e tempo, e il precetto scaduto obbliga a ricominciare. Per il debitore i dieci giorni sono corti ma sufficienti per ottenere copia del titolo, farsi ricalcolare gli importi e scegliere tra pagamento, accordo e opposizione, sapendo che la contestazione dei vizi di forma ha una scadenza perentoria di venti giorni e che il pignoramento, una volta eseguito, si contesta solo davanti al giudice dell'esecuzione.

Domande frequenti

Ho ricevuto un precetto: mi pignorano subito?

No. Il precetto intima di pagare entro il termine indicato, che non può essere inferiore a dieci giorni dalla notifica (art. 480 c.p.c.), e prima della scadenza nessun pignoramento è possibile, salvo che il presidente del tribunale abbia autorizzato l'esecuzione immediata per pericolo nel ritardo, con decreto scritto in calce al precetto (art. 482). Scaduto il termine, il creditore ha novanta giorni per iniziare l'esecuzione (pignoramento del conto, dello stipendio, di beni mobili o della casa); se non lo fa, il precetto perde efficacia e deve notificarne uno nuovo (art. 481). In pratica i dieci giorni servono a verificare il titolo e gli importi, a pagare o a trattare una rateizzazione scritta, e a decidere se proporre opposizione.

Il precetto chiede più di quanto devo: che cosa faccio?

Controlli il conteggio: il precetto può contenere solo il capitale del titolo, gli interessi maturati al tasso previsto (legale o convenzionale), le spese liquidate nel titolo, le spese di notifica e il compenso per il precetto secondo i parametri forensi; non interessi sugli interessi, spese non liquidate o somme già pagate. Se l'errore è nel quanto, l'opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 1) è parziale e il giudice sospende il titolo solo per la parte contestata; spesso basta una lettera al creditore con il ricalcolo e il pagamento della somma corretta, con richiesta di quietanza. Pagare l'importo esatto entro il termine rende inutile il pignoramento e le spese ulteriori restano a carico del creditore.

Che differenza c'è tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti?

L'opposizione all'esecuzione (art. 615) contesta il diritto del creditore di procedere: il debito è stato pagato, è prescritto, è compensato, il titolo è nullo o inefficace, il bene è impignorabile; prima del pignoramento si propone con citazione davanti al giudice competente per valore e territorio e non ha un termine, salvo che l'esecuzione sia iniziata (allora con ricorso al giudice dell'esecuzione, e non oltre la vendita). L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617) contesta la regolarità formale del titolo e del precetto (notifica nulla, mancanza degli elementi dell'art. 480, precetto scaduto, titolo non notificato) e va proposta entro venti giorni perentori dalla notifica, davanti al giudice indicato nel precetto. Entrambe consentono di chiedere la sospensione per gravi motivi; la scelta sbagliata del rimedio o il ritardo di un giorno fanno perdere la contestazione formale.

Non riesco a pagare: il precetto parla di sovraindebitamento, che cosa significa?

L'art. 480 impone al creditore di avvertire il debitore che può rimediare alla situazione di sovraindebitamento con l'aiuto di un organismo di composizione della crisi (OCC) o di un professionista nominato dal giudice, concludendo un accordo con i creditori o proponendo un piano del consumatore (oggi ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore del Codice della crisi). Per chi ha più debiti e non può pagarli, la procedura consente di chiedere al tribunale le misure protettive che bloccano i pignoramenti e di proporre un piano sostenibile, con l'esdebitazione finale; per chi non ha nulla, l'esdebitazione del debitore incapiente. Il precetto è spesso il momento giusto per rivolgersi a un OCC, prima che il pignoramento della casa o dello stipendio aggiunga costi.

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Fonti normative

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