In breve
- Con titolo e precetto scaduto l'ufficiale giudiziario entra in casa o in azienda, anche con fabbro e forza pubblica, dalle 7 alle 21 nei giorni feriali (artt. 513, 519 c.p.c.).
- Prende i beni di più facile vendita fino a 1,5 volte il credito, preferendo contanti e preziosi (art. 517); verbale con foto e stima (art. 518).
- Impignorabili: letti, tavolo e sedie, armadi, frigorifero, lavatrice, fornelli, vestiti, cibo per un mese, animali da compagnia (art. 514); strumenti di lavoro solo entro un quinto (art. 515).
- Vendita: istanza in 45 giorni (art. 497), IVG ritira i beni, massimo tre tentativi con ribassi in sei mesi (art. 532); auto da consegnare all'IVG in 10 giorni (art. 521-bis).
- Difese: conversione (1/6 + 48 rate), opposizioni ex artt. 615, 617 (20 giorni), 619 per i beni di terzi (prova documentale, non testimoni: art. 621).
Che cosa può prendere e che cosa no
«Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione».
| Beni | Pignorabili? | Norma |
|---|---|---|
| Contanti, gioielli, orologi di valore, titoli | Sì, per primi; consegnati in cancelleria | Artt. 517, 520 |
| Letti, tavolo da pranzo e sedie, armadi, cassettoni, frigorifero, lavatrice, stufe, fornelli, utensili di casa | No, se indispensabili alla famiglia (salvo mobili di rilevante valore o antiquariato, tranne i letti) | Art. 514 n. 2 |
| Vestiti, biancheria, anello nuziale, cibo e combustibile per un mese | No | Art. 514 n. 2-3 |
| Animali da compagnia e di assistenza | No | Art. 514 n. 6-bis, 6-ter |
| Televisore, computer domestico, elettrodomestici non elencati, arredi di pregio, quadri, collezioni | Sì | Art. 517 |
| Strumenti, oggetti e libri indispensabili al lavoro autonomo | Solo entro un quinto e solo se gli altri beni non bastano; nessun limite per società e attività a prevalenza di capitale | Art. 515 c. 3 |
| Merce in magazzino, macchinari, arredi di negozio (impresa) | Sì | Artt. 513, 517 |
| Auto, moto, rimorchi | Sì, con notifica e trascrizione al PRA e consegna all'IVG in 10 giorni | Art. 521-bis |
| Beni di terzi in casa del debitore | Pignorabili di fatto; il terzo si oppone prima della vendita, con documenti (niente testimoni, salvo verosimiglianza per professione o commercio) | Artt. 619, 621 |
| Beni in luoghi di terzi | Solo con decreto del giudice o se il terzo li esibisce | Art. 513 c. 3-4 |
L'ufficiale giudiziario ha un potere di scelta guidato da un criterio di efficienza: beni di pronta liquidazione, entro il valore del credito più la metà, e prima di tutto denaro e preziosi. Nella pratica la stima approssimativa dei mobili usati è bassa e la loro vendita all'istituto vendite giudiziarie produce cifre modeste; la procedura è quindi frequente contro le imprese (merce, macchinari, arredi) e come strumento di pressione contro i privati. Il debitore, all'accesso, è tenuto a indicare beni ulteriori se quelli trovati non bastano e risponde penalmente delle dichiarazioni false (art. 492); dopo il pignoramento è di regola custode dei beni, che restano in casa ma non possono essere usati senza autorizzazione né spostati, e la loro sottrazione è reato (art. 388 c.p.). Il quadro delle altre forme di espropriazione, spesso più efficaci, è nelle guide sul pignoramento dello stipendio, del conto corrente e della casa; per i crediti dell'agente della riscossione valgono regole in parte diverse.
Come si svolge
- Titolo e precetto: notificato il precetto, dopo 10 giorni e entro 90 il creditore chiede all'ufficiale giudiziario il pignoramento; può prima far cercare i beni con l'accesso alle banche dati (art. 492-bis).
- Accesso e verbale: ricerca in casa, in azienda, sulla persona; ingiunzione di non sottrarre i beni, invito a dichiarare residenza o PEC e avvertimento sulla conversione; descrizione con foto o video e stima, eventualmente con un esperto entro 30 giorni (art. 518); contanti e preziosi in cancelleria, il resto in custodia al debitore o trasportato (artt. 520-521).
- Istanza di vendita: non prima di 10 giorni (art. 501) ed entro 45 dal pignoramento (art. 497), altrimenti il pignoramento perde efficacia; con l'istanza il giudice nomina custode l'IVG, che ritira i beni entro 30 giorni anche con la forza pubblica (art. 521 c. 5); udienza con le parti e opposizioni agli atti a pena di decadenza (art. 530).
- Vendita: tramite l'IVG o altro commissionario, con prezzo minimo, massimo tre tentativi con ribassi e termine finale di sei mesi (art. 532); in caso di incanto, nuovo incanto con ribasso di un quinto (art. 538); se non si vende e nessuno chiede l'assegnazione, chiusura anticipata; distribuzione del ricavato dopo le spese.
- Difese del debitore e dei terzi: conversione (art. 495), opposizioni ex artt. 615 e 617, riduzione ex art. 496, opposizione di terzo ex art. 619 con il limite della prova testimoniale dell'art. 621, sovraindebitamento per chi non può pagare nulla.
Un'avvertenza sulla competenza: il tribunale del luogo in cui si trovano i beni resta il giudice dell'esecuzione mobiliare; il trasferimento al giudice di pace previsto dalla riforma della magistratura onoraria (art. 27 D.Lgs. 116/2017) è stato rinviato più volte e, da ultimo, al 31 ottobre 2027 dal D.L. 100/2026. Per l'auto la via ordinaria è quella dell'art. 521-bis, con il rischio, per chi non consegna il veicolo entro dieci giorni, del ritiro della carta di circolazione da parte della polizia che lo trova in circolazione. Chi ha ricevuto il precetto e sa di non poter pagare dovrebbe considerare in anticipo il sovraindebitamento, che ferma le esecuzioni, e verificare se i beni di valore in casa hanno documenti che ne provino l'appartenenza a terzi.
Domande frequenti
L'ufficiale giudiziario può entrare in casa mia se non apro?
Sì. Con il titolo esecutivo e il precetto scaduto può ricercare i beni nella casa e negli altri luoghi che le appartengono, e quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti o vincere la resistenza sua o di terzi provvede «secondo le circostanze», chiedendo se occorre l'assistenza della forza pubblica e, in pratica, di un fabbro (art. 513 c.p.c.). L'accesso non può avvenire nei giorni festivi né prima delle 7 o dopo le 21, salvo autorizzazione del giudice (art. 519), e non richiede un preavviso, anche se molti ufficiali lasciano un avviso di passaggio. Rifiutare l'apertura non blocca nulla e aggiunge le spese dell'intervento; sottrarre o nascondere i beni dopo il pignoramento è reato (art. 388 c.p.). Durante l'accesso conviene indicare i beni non suoi (con le prove), far verbalizzare l'impignorabilità dei beni essenziali e chiedere che i beni restino in custodia a lei.
Che cosa non possono portarmi via?
L'art. 514 c.p.c. elenca i beni assolutamente impignorabili: l'anello nuziale, i vestiti e la biancheria, i letti, il tavolo da pranzo con le sedie, gli armadi, i cassettoni, il frigorifero, la lavatrice, le stufe e i fornelli, gli utensili di casa e di cucina con un mobile che li contenga, in quanto indispensabili a lei e ai familiari conviventi (esclusi però i mobili di rilevante valore o d'antiquariato, tranne i letti); il cibo e il combustibile per un mese; le decorazioni, le lettere e gli scritti di famiglia; dal 2022 anche gli animali da compagnia e quelli di assistenza. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili al lavoro autonomo si possono pignorare solo nel limite di un quinto e solo se gli altri beni non bastano (art. 515), ma il limite non vale per le società né per le attività a prevalenza di capitale. Tutto il resto è pignorabile: televisori, computer, gioielli, quadri, mobili di pregio, l'auto, la merce e i macchinari dell'impresa. L'ufficiale sceglie comunque i beni di più facile vendita fino a una volta e mezzo il credito, preferendo contanti e preziosi (art. 517).
Hanno pignorato in casa mia beni che sono di mio marito e della mia figlia convivente: che cosa possiamo fare?
Il terzo che afferma di essere proprietario dei beni pignorati propone l'opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) davanti al giudice dell'esecuzione, prima della vendita, chiedendo anche la sospensione. Il problema è la prova: chi si oppone non può provare con testimoni il proprio diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, salvo che il diritto sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore (art. 621); servono quindi documenti di data certa: fatture, scontrini intestati, contratti registrati, estratti conto che mostrano il pagamento, la dichiarazione di successione. Per i beni in comunione legale tra coniugi il pignoramento per un debito personale colpisce il bene intero, con il diritto del coniuge non debitore alla metà del ricavato secondo la giurisprudenza. Se l'opposizione è tardiva o le prove mancano, i beni vengono venduti; conviene quindi conservare i documenti d'acquisto dei beni di valore e, durante l'accesso, dichiarare subito a verbale a chi appartengono.
Il pignoramento mobiliare conviene al creditore? E come lo evito?
Raramente: i mobili usati si vendono a una frazione del valore, le spese di accesso, custodia, trasporto all'istituto vendite giudiziarie e vendita sono anticipate dal creditore e spesso superano il ricavato, e la vendita si chiude dopo al massimo tre tentativi con ribassi in sei mesi, dopo i quali il giudice chiude la procedura se nessuno chiede l'assegnazione (art. 532). Per questo il pignoramento in casa viene usato come pressione o quando mancano stipendio, conto e immobili, mentre in azienda può colpire merce e macchinari di valore e bloccare l'attività. Il debitore lo evita pagando nei dieci giorni del precetto o accordandosi; dopo il pignoramento può chiedere la conversione (art. 495: sostituire i beni con il denaro, depositando un sesto e pagando il resto fino a 48 rate mensili), contestare il diritto del creditore o l'impignorabilità con l'opposizione all'esecuzione (art. 615), i vizi degli atti entro 20 giorni con l'opposizione agli atti (art. 617), o chiedere la riduzione se il pignoramento è eccessivo (art. 496). Se l'istanza di vendita non arriva entro 45 giorni, il pignoramento perde efficacia (art. 497).
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 513 c.p.c. — Ricerca delle cose da pignorare
- Art. 514 c.p.c. — Cose mobili assolutamente impignorabili
- Art. 515 c.p.c. — Cose mobili relativamente impignorabili (strumenti di lavoro)
- Art. 517 c.p.c. — Scelta delle cose da pignorare
- Art. 518 c.p.c. — Forma del pignoramento
- Art. 521-bis c.p.c. — Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
- Art. 532 c.p.c. — Vendita a mezzo di commissionario
- Artt. 619 e 621 c.p.c. — Opposizione di terzo e limiti della prova testimoniale
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Debiti, crediti e pignoramentiL'atto di precetto: gli ultimi 10 giorniIl precetto: intimazione a pagare entro almeno 10 giorni, contenuto a pena di nullità, inefficace se l'esecuzione non inizia in 90 giorni.
- Debiti, crediti e pignoramentiLa conversione del pignoramento: salvare la casa pagando a rateLa conversione del pignoramento: sostituire i beni con il denaro depositando un sesto del debito, rate mensili fino a 48 con interessi.
- Debiti, crediti e pignoramentiOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutiviOpposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) contro il diritto di procedere e agli atti esecutivi (art. 617) in 20 giorni; sospensione, cauzione, opposizione di terzo.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento dello stipendio e della pensione: i limitiUn quinto dello stipendio, minimo impignorabile della pensione, somme sul conto (triplo dell'assegno sociale), cumulo, limiti del fisco (1/10, 1/7, 1/5), TFR, procedura presso terzi, difese.
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