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GuidaDiritto civile · Sovraindebitamento

Familiari, garanti e sovraindebitamento

Il debito raramente è di uno solo: il coniuge che ha firmato il mutuo, il genitore che ha garantito il fido della società del figlio, i fratelli che hanno ereditato le cartelle. Il Codice della crisi consente ai membri della stessa famiglia di presentare una sola domanda, con un solo OCC e un solo giudice, tenendo separati i patrimoni; e regola che cosa succede ai garanti quando il debitore principale ottiene il piano o l'esdebitazione: di regola nulla, perché i creditori conservano i diritti verso i coobbligati. Chi garantisce deve quindi pensare a una procedura propria, e chi è sposato in comunione deve sapere quali debiti gravano sui beni comuni e quali no.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Procedura familiare (art. 66 CCII): coniugi, uniti civilmente, conviventi, parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo possono presentare una sola domanda se convivono o se i debiti hanno origine comune; patrimoni distinti, un solo OCC, un solo giudice.
  • Garanti: il piano, il concordato minore e l'esdebitazione del debitore non liberano fideiussori e coobbligati (artt. 79 c. 5, 278 c. 6); il garante in difficoltà fa la propria procedura.
  • Consumatore: il familiare garante senza ruolo nell'impresa sì; il socio o amministratore garante no.
  • Comunione dei beni: i beni comuni rispondono per intero dei debiti familiari e congiunti, fino alla quota per quelli personali (artt. 186-190 c.c.).
  • Mantenimento dei figli e alimenti restano fuori da ogni esdebitazione (art. 278 c. 7).

La procedura familiare

Art. 66, commi 1-3, CCII

«1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. 3. Le masse attive e passive rimangono distinte.»

La norma risponde a una realtà: nella maggior parte dei sovraindebitamenti familiari i debiti sono intrecciati (mutuo cointestato, fideiussioni reciproche, finanziamenti presi da uno per le esigenze di tutti) e due procedure separate costerebbero il doppio e rischierebbero decisioni contraddittorie. La domanda unica è ammessa in due casi alternativi: la convivenza, o l'origine comune del sovraindebitamento (per esempio i fratelli che hanno ereditato l'impresa paterna, o i genitori e il figlio garanti dello stesso fido, anche se non convivono). La famiglia è intesa in senso ampio: coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto registrato, parenti fino al quarto grado (cugini, prozii), affini fino al secondo (suoceri, cognati). La procedura resta però una somma di posizioni individuali: le masse attive e passive rimangono distinte, ciascun debitore risponde dei propri debiti con i propri beni e i creditori di uno non concorrono sul patrimonio dell'altro, salvo i debiti comuni; il piano indica per ciascuno le entrate, le spese e la proposta ai creditori. Se anche uno solo dei familiari non è consumatore (un artigiano, un professionista, l'ex imprenditore), la procedura familiare non può essere il piano del consumatore ma il concordato minore, con il voto dei creditori, salva la possibilità per tutti di continuare a pagare il mutuo sulla casa (art. 67 c. 5); la liquidazione controllata familiare è possibile anche se uno dei membri è incapiente, purché per almeno un altro ci sia attivo da distribuire. Un solo OCC redige la relazione e il suo compenso si ripartisce in proporzione all'attivo di ciascuno (c. 5); se le domande sono presentate separatamente, il giudice adito per primo le coordina (c. 4).

Il garante: consumatore o no, e con quale procedura

Il fideiussore è il familiare tipico del sovraindebitamento: ha firmato per il figlio, per il coniuge, per il fratello, e quando il debitore principale non paga la banca chiede a lui l'intero. Due questioni. La prima è se il garante possa usare il piano del consumatore, che non ha voto dei creditori. Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale «eventualmente svolta, anche se socia» di una società (art. 2 c. 1 lett. e CCII); per il garante la giurisprudenza, formatasi sulla L. 3/2012 e confermata sotto il Codice, distingue: chi garantisce un debito d'impresa senza avere un collegamento funzionale con l'impresa (il genitore, il coniuge non socio) agisce come consumatore, in linea con la Corte di giustizia sulle fideiussioni; chi è socio, amministratore o comunque partecipa all'impresa garantita no, e deve usare il concordato minore o la liquidazione controllata. La seconda questione è la sorte del garante quando il debitore principale ottiene la procedura. La regola è dura: «il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto» (art. 79 c. 5), e l'esdebitazione fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278 c. 6); lo stesso principio vale per il piano del consumatore. Il creditore, quindi, può escutere il garante per l'intero anche mentre il debitore paga il piano al 20%, e le misure protettive concesse al debitore non coprono il garante, salvo che il piano lo preveda e il giudice lo disponga. Il garante che ha pagato ha il regresso verso il debitore principale, ma per la parte falcidiata dal piano o cancellata dall'esdebitazione il regresso è inesigibile: il garante sopporta definitivamente la perdita. Per questo la strategia corretta è quasi sempre una procedura congiunta (familiare) o parallela: il garante presenta il proprio piano, in cui il debito da garanzia è un credito chirografario da trattare come gli altri, oppure il piano del debitore principale prevede espressamente il trattamento dei garanti (per esempio: i creditori garantiti rinunciano ad agire contro il garante in cambio di un contributo del garante al piano), clausola che i tribunali ammettono se i creditori la accettano.

SituazioneChe cosa succedeChe cosa fare
Il debitore principale ottiene il piano; il garante non ha fatto nullaIl creditore escute il garante per l'intero (79 c. 5, 278 c. 6); regresso inesigibile per la parte falcidiataProcedura del garante, familiare o autonoma, o clausola del piano sui garanti con contributo
Coniugi cointestatari del mutuoDebito comune: entrambi obbligati in solido; la casa risponde per interoDomanda familiare con conservazione del mutuo (67 c. 5) se in regola
Coniuge in comunione dei beni, debito personale dell'altroI beni comuni rispondono in via sussidiaria fino alla quota del coniuge debitore (189 c.c.); i beni personali del non debitore noDifendere la quota; rilevare la quota nella liquidazione; separazione dei beni per il futuro
Coniuge in separazione dei beniCiascuno risponde dei propri debiti; i beni intestati all'altro sono salvi, salvo atti in frodeProcedura individuale; attenzione ai trasferimenti tra coniugi negli ultimi cinque anni (67 c. 2 lett. c)
Eredi con debiti del defuntoAccettazione pura: rispondono anche con i propri beni; con beneficio di inventario: solo con l'ereditàRinuncia o beneficio di inventario; se già accettato, procedura familiare per origine comune
Genitore obbligato al mantenimento dei figliL'assegno non si falcidia e non si esdebita (278 c. 7)Il piano lo colloca tra le spese necessarie
Fondo patrimonialeEscluso dalla liquidazione salvo debiti contratti per i bisogni della famiglia (268 c. 4, 170 c.c.)Verificare la costituzione anteriore ai debiti e la natura dei debiti

La comunione dei beni e i debiti

Nel regime di comunione legale i beni comuni (acquisti durante il matrimonio, azienda coniugale, utili accantonati) rispondono per intero dei pesi che li gravano, delle spese di amministrazione, delle spese per il mantenimento della famiglia e l'istruzione dei figli, di ogni obbligazione contratta anche separatamente nell'interesse della famiglia e di ogni obbligazione contratta congiuntamente (art. 186 c.c.); non rispondono dei debiti contratti prima del matrimonio (art. 187) né di quelli gravanti su donazioni e successioni non attribuite alla comunione (art. 188), salvo la responsabilità sussidiaria: i creditori particolari di un coniuge, se non si soddisfano sui suoi beni personali, possono aggredire i beni comuni fino al valore della quota del coniuge obbligato (art. 189), e i creditori della comunione possono agire sui beni personali di ciascun coniuge per metà del credito se i beni comuni non bastano (art. 190). Tradotto nel sovraindebitamento: il coniuge non debitore non entra nella procedura dell'altro, ma la quota dell'altro sui beni comuni entra; nella liquidazione controllata il liquidatore può vendere il bene comune per intero, restituendo al coniuge non debitore la sua parte del ricavato, o il coniuge può rilevare la quota. La separazione dei beni protegge il patrimonio del coniuge non debitore, ma non i trasferimenti fatti in frode: gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni vanno elencati nella domanda (art. 67 c. 2 lett. c) e la donazione della casa al coniuge alla vigilia della procedura è un atto in frode che fa negare l'omologa e la meritevolezza. La pagina sulla comunione dei beni approfondisce.

Come impostare la domanda familiare

  1. Mappare tutti i debiti di tutti i familiari coinvolti, distinguendo comuni, personali, garantiti; per ciascun debito chi è obbligato in solido.
  2. Verificare la qualità di ciascuno (consumatore, professionista, ex imprenditore, garante con o senza ruolo nell'impresa): decide la procedura possibile per la famiglia.
  3. Scegliere tra domanda unica e domande coordinate: unica se conviventi o origine comune; altrimenti domande separate con richiesta di coordinamento.
  4. Costruire il piano per posizioni: reddito e spese di ciascuno, quota di ciascun bene, proposta ai creditori di ciascuno; regolare espressamente i garanti e i debiti comuni.
  5. Proteggere la casa: mutuo in regola da proseguire (67 c. 5, 75 c. 2-bis), quota del coniuge non debitore, fondo patrimoniale.
  6. Dichiarare tutto: trasferimenti tra familiari, garanzie, eredità; l'omissione è atto in frode e costa l'omologa a tutti.

Il sovraindebitamento familiare si risolve bene quando si ragiona sull'intero nucleo e male quando ciascuno cerca la propria via d'uscita lasciando gli altri esposti: il garante dimenticato, il coniuge in comunione ignaro, l'erede che ha accettato. La guida generale descrive le quattro procedure; la pagina sulla fideiussione le difese del garante prima di arrivare al piano.

Domande frequenti

Io e mia moglie abbiamo debiti comuni e separati: dobbiamo fare due procedure?
Potete presentare un'unica domanda (art. 66 CCII) perché siete conviventi, con un solo OCC e un solo giudice, che coordina le posizioni; i patrimoni e i debiti restano però distinti: ciascuno risponde dei propri e i debiti comuni gravano su entrambi. Se uno di voi ha una partita IVA con debiti d'impresa, la procedura familiare segue le regole del concordato minore per entrambi, salvo la possibilità di continuare a pagare il mutuo della casa.
Mio padre ha garantito il mio fido: se ottengo l'omologa del piano, lui è libero?
No. L'omologazione del piano o del concordato minore e l'esdebitazione non pregiudicano i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati (artt. 79 c. 5 e 278 c. 6 CCII): la banca può chiedere a tuo padre l'intero, anche la parte che il piano ti ha cancellato, salvo che il piano preveda espressamente il trattamento dei garanti e il creditore lo accetti. Tuo padre, se non può pagare, deve avviare una procedura propria, eventualmente familiare con la tua.
Ho garantito la srl di mio marito senza essere socia: sono un consumatore?
Sì, secondo l'orientamento prevalente: la persona fisica che presta fideiussione per un debito d'impresa senza avere un collegamento funzionale con l'impresa (non socia, non amministratrice) agisce per scopi estranei all'attività e accede al piano del consumatore; il socio o l'amministratore garante, invece, è escluso dal piano del consumatore e usa il concordato minore o la liquidazione controllata.
La casa è in comunione dei beni e i debiti sono solo di mio marito: la perdo?
I beni della comunione rispondono per intero solo dei debiti contratti nell'interesse della famiglia o congiuntamente (art. 186 c.c.); per i debiti personali di un coniuge rispondono in via sussidiaria, dopo i beni personali, fino al valore della sua quota (art. 189). Nella liquidazione controllata di tuo marito entra la sua quota della casa, che il liquidatore può vendere per intero dividendo il ricavato: puoi evitare la vendita rilevando la quota o proponendo un piano che la conservi.
Il piano prevede che i creditori non possano agire contro i garanti: è possibile?
Sì, se il piano lo prevede espressamente e i creditori lo accettano o non si oppongono: la legge fa salva la «diversa previsione» (art. 79 c. 5). Nella pratica i tribunali ammettono clausole che estendono ai garanti gli effetti del piano quando i garanti contribuiscono con risorse proprie; senza contributo, i creditori si oppongono e il giudice non estende.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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