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GuidaDiritto civile · Sovraindebitamento

La liquidazione controllata

È la procedura «di chiusura» del sovraindebitamento: chi non può proporre un piano ai creditori mette a disposizione tutto il suo patrimonio, tranne ciò che serve a vivere, e un liquidatore lo vende e distribuisce il ricavato. Dura almeno tre anni, durante i quali anche i beni e i redditi sopravvenuti entrano nella procedura oltre il necessario al mantenimento; alla fine, o già dopo tre anni, il debitore è liberato dai debiti residui. Può chiederla anche un creditore, se i debiti scaduti superano cinquantamila euro.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Per il sovraindebitato (consumatore, professionista, piccolo imprenditore, agricoltore) che non può proporre un piano: tutto il patrimonio va al liquidatore, salvo beni impignorabili e la parte di reddito per il mantenimento (art. 268 CCII).
  • Domanda del debitore con l'OCC; o di un creditore se i debiti scaduti sono ≥ 50.000 euro, salvo attestazione che non c'è attivo.
  • Sentenza di apertura, liquidatore, domande dei creditori in 90 giorni, stato passivo, programma e vendite (artt. 270-275).
  • Durata almeno 3 anni; entrano anche i beni sopravvenuti.
  • Esdebitazione alla chiusura o dopo 3 anni (art. 282): debiti residui inesigibili, esclusi mantenimento, danni da illecito e sanzioni.

Chi può accedervi e che cosa comprende

Art. 268, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 14/2019 — Liquidazione controllata

«Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. […] Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge».

FaseChe cosa succedeTermini
DomandaRicorso del debitore con l'OCC e relazione su documenti, situazione, cause dell'indebitamento e diligenza (art. 269); oppure ricorso di un creditore per insolvenza con debiti scaduti ≥ 50.000 euro (art. 268 c. 2); contro la persona fisica non si apre se l'OCC attesta l'assenza di attivo (c. 3)OCC avvisa fisco e riscossione entro 7 giorni; eccezione del debitore entro la prima udienza; 60 giorni per l'attestazione
Concorso di procedure (art. 271)Se chiede il creditore, il debitore può accedere alla ristrutturazione o al concordato minore, con misure protettiveEntro la prima udienza; termine 60 + 60 giorni
Apertura (art. 270)Sentenza: giudice delegato, liquidatore (di regola l'OCC), deposito di scritture ed elenco creditori, ordine di consegna dei beni salvo uso autorizzato, pubblicazione e trascrizione; contratti pendenti sospesi; esecuzioni individuali bloccate; creditori posteriori esclusi (art. 277)Scritture in 7 giorni; domande dei creditori via PEC entro max 90 giorni (+30)
Passivo (art. 273)Progetto di stato passivo, osservazioni, stato passivo esecutivo; reclamo al tribunale e cassazione; tardive solo per causa non imputabileOsservazioni 15 giorni; stato passivo nei 15 successivi; tardive entro 60 giorni dalla cessazione della causa
Programma e vendite (artt. 272, 275)Inventario e programma approvato dal giudice delegato; vendite con le regole della liquidazione giudiziale; cancellazione di ipoteche e pignoramenti; relazioni semestrali; rendiconto e compenso (D.M. 202/2014)Programma entro 90 giorni dall'apertura
Durata e beni sopravvenuti (art. 272 c. 3 e 3-bis)Aperta fino alla fine delle operazioni e comunque per 3 anni; chiusura anticipata se non c'è altro attivo; beni e redditi sopravvenuti fino all'esdebitazione, dedotte le passività per acquisirli3 anni dall'apertura
Chiusura ed esdebitazione (artt. 276, 282)Decreto motivato di chiusura con relazione del liquidatore; esdebitazione dichiarata con decreto alla chiusura o già dopo 3 anni, salvo colpa grave, malafede, frode e condizioni dell'art. 280; reclamo in 30 giorniOsservazioni dei creditori 15 giorni

La liquidazione controllata è l'equivalente, per i soggetti non fallibili, della liquidazione giudiziale: il debitore perde la disponibilità del patrimonio ma ottiene in cambio la certezza dell'esdebitazione, che qui è più rapida (tre anni dall'apertura, anche prima della chiusura) e non richiede la soddisfazione minima dei creditori. Il vero terreno di trattativa è il limite del mantenimento fissato dal giudice sullo stipendio o sulla pensione: al di sotto di quel limite il reddito resta al debitore per tutta la procedura, al di sopra entra nell'attivo, insieme ai beni sopravvenuti; la relazione dell'OCC sulle spese familiari è il documento su cui il giudice decide. I crediti impignorabili, gli alimenti, il fondo patrimoniale nei limiti dell'art. 170 c.c. e i beni impignorabili per legge restano fuori.

Esdebitazione e alternative

  1. Quando: l'esdebitazione opera con la chiusura della procedura o, se non è ancora chiusa, decorsi tre anni dall'apertura (art. 282, c. 1), con decreto del tribunale su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore; i creditori ammessi possono presentare osservazioni entro 15 giorni; il decreto è reclamabile entro 30 giorni.
  2. Condizioni (art. 280 e 282): nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o delitti contro l'economia e l'impresa (salvo riabilitazione; rinvio se il processo è in corso), nessuna distrazione dell'attivo o esposizione di passività false, nessun ricorso abusivo al credito, collaborazione con gli organi della procedura, nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti, nessuna condanna per i reati dell'art. 344; esclusa se il sovraindebitamento è stato determinato con colpa grave, malafede o frode.
  3. Effetti (art. 278): i crediti rimasti insoddisfatti diventano inesigibili; verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado; salvi i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso (garanti); esclusi mantenimento e alimenti, risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti; i debiti fiscali rientrano.
  4. Alternative: la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore consentono di conservare i beni pagando un piano con il reddito, e sono preferibili a chi ha una casa da salvare o un'attività da continuare; l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283) è per chi non ha nulla da offrire, una sola volta, con l'obbligo di pagare se entro tre anni sopravvengono utilità rilevanti.
  5. Costi e tempi: compenso dell'OCC e del liquidatore in prededuzione secondo il D.M. 202/2014, spese di procedura e di vendita; da tre a cinque anni secondo l'attivo da liquidare; il debitore che collabora (documenti completi, consegna dei beni, informazioni) accorcia i tempi e si assicura l'esdebitazione.

La scelta tra le procedure si fa con l'OCC leggendo i numeri: se il reddito consente di pagare ai creditori, in quattro o cinque anni, più di quanto ricaverebbero dalla vendita dei beni, il piano di ristrutturazione conviene a tutti e salva la casa; se non c'è reddito o i beni valgono poco, la liquidazione chiude prima e con meno costi; se non c'è nulla, l'incapiente. Chi ha un pignoramento immobiliare in corso può chiedere la liquidazione controllata per sostituire alla vendita forzata una vendita gestita dal liquidatore, con la sospensione delle esecuzioni e la prospettiva certa dell'esdebitazione (guida generale); per l'imprenditore sopra le soglie di fallibilità le regole sono quelle della liquidazione giudiziale e dell'esdebitazione ordinaria.

Domande frequenti

Ho 120.000 euro di debiti, uno stipendio di 1.600 euro e un'auto: che cosa succede con la liquidazione controllata?

Il tribunale, su ricorso presentato con l'assistenza dell'OCC, apre la procedura con sentenza e nomina il liquidatore (di regola lo stesso OCC): l'auto e gli altri beni vengono inventariati e venduti secondo un programma, e dello stipendio entra nella procedura solo la parte che eccede quanto il giudice fissa per il mantenimento suo e della famiglia (art. 268, c. 4, lett. b), di solito con riferimento ai parametri di povertà e alle spese documentate: il resto continua a essere suo. I creditori presentano le domande entro il termine fissato (fino a 90 giorni), il liquidatore forma lo stato passivo e distribuisce il ricavato; la procedura resta aperta almeno tre anni dall'apertura, e in quel periodo anche redditi e beni sopravvenuti (eredità, vincite, aumenti) entrano nella liquidazione oltre il necessario al mantenimento (art. 272, c. 3-bis). Alla chiusura, o già dopo tre anni, il tribunale dichiara l'esdebitazione: i 120.000 euro non pagati diventano inesigibili (art. 282).

Perdo la casa?

Nella liquidazione controllata sì, se è di sua proprietà: tutti i beni, salvo quelli impignorabili e il fondo patrimoniale nei limiti dell'art. 170 c.c., formano il patrimonio di liquidazione, e il liquidatore vende la casa con le regole delle vendite della liquidazione giudiziale, cancellando poi ipoteche e pignoramenti (art. 275). Il giudice può però autorizzare il debitore a continuare a usare alcuni beni per gravi e specifiche ragioni fino alla vendita (art. 270, c. 2, lett. e). Chi vuole conservare la casa deve orientarsi, se ha un reddito, verso la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore, che consentono di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale mantenendo il bene e continuando a pagare il mutuo alle condizioni previste; la liquidazione è la scelta di chi non ha reddito sufficiente per un piano o preferisce chiudere in tempi certi. In ogni caso il mutuo ipotecario viene soddisfatto sul ricavato della casa con prelazione, e il residuo rientra nell'esdebitazione.

Un mio debitore non paga da anni: posso chiedere io la liquidazione controllata?

Sì, se il debitore è in stato di insolvenza e i debiti scaduti e non pagati, risultanti dall'istruttoria, sono almeno 50.000 euro (art. 268, c. 2), anche se sono in corso pignoramenti. Se il debitore è una persona fisica, però, la procedura non si apre quando l'OCC, su sua richiesta, attesta che non c'è attivo da distribuire nemmeno con azioni giudiziarie (c. 3): l'eccezione va sollevata entro la prima udienza, con un termine fino a 60 giorni per l'attestazione. Il debitore può inoltre, entro la prima udienza, chiedere di accedere alla ristrutturazione dei debiti o al concordato minore, con un termine fino a 60 giorni prorogabile di altri 60 e misure protettive, e in quel caso la liquidazione resta sospesa (art. 271). Per il creditore la procedura conviene quando esiste un patrimonio nascosto o azioni revocatorie da esercitare; altrimenti il pignoramento individuale è più rapido.

Quali debiti non si cancellano con l'esdebitazione?

Gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278, c. 7); restano inoltre i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso (c. 6), per cui il garante continua a rispondere. I debiti fiscali e contributivi rientrano invece nell'esdebitazione come gli altri. L'esdebitazione è negata a chi ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, a chi è stato condannato per bancarotta o reati d'impresa, a chi ha distratto beni o ostacolato la procedura e a chi ne ha già beneficiato nei cinque anni precedenti (artt. 280 e 282); il decreto è reclamabile entro 30 giorni. Per i creditori che non hanno partecipato al concorso, l'esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale pagata ai creditori di pari grado.

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Fonti normative

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