In breve
- Chi: imprenditore commerciale insolvente sopra le soglie dell'impresa minore (attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000) con almeno 30.000 euro di debiti scaduti; entro un anno dalla cancellazione (artt. 2, 33, 49, 121).
- Chi la chiede: debitore, creditori, pubblico ministero (art. 37); udienza entro 45 giorni, sentenza, reclamo in 30 giorni (artt. 41, 51).
- Effetti: il curatore prende i beni (art. 142), i creditori non possono più pignorare (art. 150) e si insinuano al passivo 30 giorni prima dell'udienza (art. 201); contratti e rapporti di lavoro sospesi (artt. 172, 189).
- Vendite competitive, riparto secondo prededuzione, privilegi, chirografo (art. 221); revocatoria degli atti dell'anno o dei sei mesi prima (art. 166).
- Esdebitazione della persona fisica con la chiusura o dopo 3 anni (art. 281); bancarotta fraudolenta 3-10 anni (art. 322).
Presupposti e apertura
«Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza». «Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila».
- Soggetti: imprenditori commerciali individuali e collettivi, con estensione ai soci illimitatamente responsabili di s.n.c. e s.a.s. (art. 256); esclusi gli agricoli, gli enti pubblici, i professionisti e le imprese minori, cioè chi sta sotto tutte e tre le soglie dell'art. 2 (attivo 300.000 euro, ricavi 200.000, debiti anche non scaduti 500.000), che vanno alla liquidazione controllata. La procedura si può aprire entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (art. 33).
- Insolvenza: incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, rivelata da inadempimenti o altri fatti esteriori (protesti, pignoramenti infruttuosi, chiusura dei locali, fuga); non basta la crisi, e i debiti scaduti devono raggiungere 30.000 euro.
- Ricorso (artt. 37-41): del debitore stesso (con bilanci e scritture), di uno o più creditori anche non muniti di titolo, del pubblico ministero quando ha notizia dell'insolvenza (art. 38); tribunale del centro degli interessi principali, che convoca le parti entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica; memorie fino a 7 giorni prima; misure cautelari e protettive nel frattempo (art. 54); se pende una domanda di concordato o di accordi, anche con riserva, il tribunale decide prima quella (art. 49, c. 1).
- Sentenza (art. 49): nomina il giudice delegato e il curatore, ordina al debitore di depositare in tre giorni bilanci, scritture, dichiarazioni ed elenco dei creditori, fissa l'udienza di verifica del passivo entro 120 giorni (150 se complessa) e il termine per le domande, autorizza il curatore ad accedere all'anagrafe tributaria e ai rapporti finanziari; è pubblicata nel registro delle imprese ed efficace subito.
- Reclamo (art. 51): alla corte d'appello entro 30 giorni dalla notifica (per gli altri interessati dall'iscrizione nel registro), senza effetto sospensivo salvo provvedimento della corte; la revoca fa salvi gli atti compiuti.
Gli effetti: debitore, creditori, contratti, lavoratori
«Non sono compresi nella liquidazione giudiziale: a) i beni e i diritti di natura strettamente personale; b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge».
| Per chi | Che cosa succede | Norme |
|---|---|---|
| Debitore | Perde amministrazione e disponibilità dei beni presenti e futuri; atti e pagamenti inefficaci; consegna la corrispondenza; resta nella casa fino alla vendita; sussidio alimentare possibile; sta in giudizio il curatore | artt. 142-148, 143 |
| Creditori anteriori | Niente pignoramenti né sequestri; interessi chirografari sospesi; compensazione ammessa; insinuazione al passivo via PEC 30 giorni prima dell'udienza; tardive entro 6 mesi; opposizioni in 30 giorni | artt. 150, 154, 155, 201-208 |
| Contratti pendenti | Sospesi finché il curatore sceglie tra subentro e scioglimento; il contraente può farlo mettere in mora con termine fino a 60 giorni; regole speciali per preliminare, locazione, leasing, appalto, conto corrente e mandato | artt. 172-192 |
| Lavoratori | Rapporti sospesi; subentro o recesso del curatore; cessazione automatica dopo 4 mesi senza subentro (prorogabili); NASpI dalla cessazione; TFR e ultime tre mensilità dal Fondo di garanzia INPS; crediti privilegiati | art. 189 |
| Terzi che hanno contrattato prima | Revocatoria degli atti sproporzionati, dei pagamenti con mezzi anomali e delle garanzie per debiti preesistenti nell'anno (sei mesi per le garanzie su debiti scaduti); dei pagamenti normali nei sei mesi se conoscevano l'insolvenza; esenzioni per pagamenti nei termini d'uso, vendite di case a giusto prezzo, atti in esecuzione di piani e concordati | artt. 163-171 |
| Amministratori, sindaci, soci | Azioni di responsabilità esercitate dal curatore; estensione ai soci illimitatamente responsabili; bancarotta | artt. 255-256, 322-323 |
Liquidazione, riparto, chiusura, esdebitazione
Il curatore redige l'inventario e la relazione, poi entro 60 giorni dall'inventario e comunque entro 150 dalla sentenza il programma di liquidazione (art. 213), che il giudice delegato approva; può rinunciare ai beni la cui vendita è manifestamente non conveniente, e dopo sei tentativi andati deserti lo si presume, restituendoli al debitore con la ripresa delle azioni individuali. Le vendite avvengono con procedure competitive sul portale delle vendite pubbliche, previa stima (art. 216), e l'azienda può essere ceduta in blocco o affittata per conservarne il valore; il curatore esercita le revocatorie e le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci e soci (art. 255). Il ricavato si distribuisce (art. 221) prima ai crediti prededucibili (spese di procedura, compensi, crediti sorti durante la procedura), poi ai privilegiati e ipotecari nell'ordine legale, poi ai chirografari in proporzione e infine ai postergati (finanziamenti dei soci), con riparti parziali fino all'80 per cento delle somme e accantonamenti per i crediti con riserva (art. 227). La procedura si chiude (art. 233) se nessuno si insinua, se i creditori sono pagati per intero, con il riparto finale, o quando prosecuzione non può soddisfare nemmeno in parte i creditori; la società viene cancellata e le cause pendenti proseguono con il curatore (art. 234); in alternativa i creditori o i terzi, e dopo un anno anche il debitore con un apporto del 10 per cento, possono proporre un concordato nella liquidazione (art. 240). L'esdebitazione (artt. 278-281) libera la persona fisica meritevole dai debiti residui con il decreto di chiusura o, comunque, decorsi tre anni dall'apertura, e fa cessare le ineleggibilità; sono esclusi gli obblighi alimentari, i risarcimenti da illecito e le sanzioni, e restano le azioni contro garanti e coobbligati; non la ottiene chi è condannato per bancarotta fraudolenta o ha distratto l'attivo. Sul versante penale, la bancarotta fraudolenta (art. 322: distrazione, occultamento, passività fittizie, scritture falsificate, pagamenti preferenziali) è punita con la reclusione da tre a dieci anni, la semplice (art. 323: spese eccessive, operazioni imprudenti, aggravamento del dissesto anche per non aver chiesto la propria liquidazione) da sei mesi a due anni. In pratica, per l'imprenditore che vede l'insolvenza arrivare la scelta meno costosa è spesso chiederla in proprio o passare prima da un concordato: si evita l'aggravamento, si governa la consegna dei beni e si arriva prima all'esdebitazione.
Domande frequenti
Un creditore mi ha notificato il ricorso per la liquidazione giudiziale: posso evitarla?
Sì, in tre modi. Provando di essere sotto tutte e tre le soglie dell'impresa minore (attivo 300.000 euro, ricavi 200.000, debiti 500.000 negli ultimi tre esercizi), con i bilanci o le dichiarazioni dei redditi da depositare in udienza: l'onere della prova è suo. Provando che non c'è insolvenza o che i debiti scaduti e non pagati sono complessivamente sotto 30.000 euro (art. 49, c. 5). Oppure depositando prima della decisione una domanda di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione o di piano di ristrutturazione, anche con riserva (art. 44): il tribunale la esamina prima e la liquidazione resta sospesa finché quella strada non fallisce. Pagare il creditore istante non basta se l'insolvenza risulta verso altri e il PM interviene.
Che cosa perde l'imprenditore e che cosa gli resta?
Dalla sentenza perde l'amministrazione e la disponibilità di tutti i beni, compresi quelli che gli arrivano durante la procedura (art. 142), e i suoi atti e pagamenti sono inefficaci verso i creditori (art. 144). Gli restano i beni strettamente personali, gli stipendi, le pensioni e i guadagni del lavoro nei limiti di quanto serve per mantenere sé e la famiglia, fissati dal giudice delegato, i beni del fondo patrimoniale nei limiti dell'art. 170 c.c. e le cose impignorabili (art. 146); può continuare ad abitare la casa di proprietà finché non viene venduta (art. 147) e chiedere un sussidio alimentare. Deve consegnare la corrispondenza sui rapporti compresi nella procedura e collaborare con il curatore; le vecchie incapacità personali sono state abolite.
Sono creditore: come e quando mi insinuo?
Con un ricorso inviato via PEC al curatore, anche senza avvocato, almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica del passivo indicata nell'avviso (art. 201), con l'importo, i fatti, l'eventuale privilegio, la PEC, l'IBAN e i documenti. Il curatore deposita il progetto di stato passivo 15 giorni prima dell'udienza e il giudice delegato lo rende esecutivo con decreto; contro l'esclusione o l'ammissione parziale si fa opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione (artt. 206-207). Le domande oltre il termine sono tardive e ammesse fino a 6 mesi dal decreto (12 nei casi complessi) partecipando solo ai riparti successivi. Dalla sentenza non può iniziare né proseguire pignoramenti (art. 150), ma può compensare i crediti anteriori (art. 155).
Quando finiscono i debiti?
Con l'esdebitazione: il tribunale, su istanza del debitore persona fisica (o della società, con effetto per i soci illimitatamente responsabili), dichiara inesigibili i crediti non soddisfatti alla chiusura della procedura o comunque quando sono passati tre anni dall'apertura (art. 281), purché il debitore non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta, non abbia distratto beni, abbia collaborato e non abbia già avuto due esdebitazioni o una nei cinque anni precedenti (art. 280). Restano dovuti gli alimenti, i risarcimenti da fatto illecito e le sanzioni penali e amministrative (art. 278), e i creditori conservano le azioni verso fideiussori e coobbligati.
Domande collegate
- Sono socio di minoranza di una srl e sospetto che l'amministratore stia gestendo male la società: posso fare qualcosa?
- Una srl non mi ha pagato e il suo patrimonio non basta a coprire i debiti: come creditore posso rivalermi sull'amministratore?
- Amministro una piccola srl che paga stipendi e fornitori sempre più in ritardo, ma il capitale non è ancora intaccato: ho già degli obblighi?
Fonti normative
- Art. 121 D.Lgs. 14/2019 — Presupposti della liquidazione giudiziale
- Art. 49 D.Lgs. 14/2019 — Dichiarazione di apertura (sentenza; soglia di 30.000 euro)
- Art. 142 D.Lgs. 14/2019 — Beni del debitore (spossessamento)
- Art. 146 D.Lgs. 14/2019 — Beni non compresi nella liquidazione giudiziale
- Art. 150 D.Lgs. 14/2019 — Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
- Art. 189 D.Lgs. 14/2019 — Rapporti di lavoro subordinato
- Art. 201 D.Lgs. 14/2019 — Domanda di ammissione al passivo
- Art. 221 D.Lgs. 14/2019 — Ordine di distribuzione delle somme
- Art. 233 D.Lgs. 14/2019 — Casi di chiusura
- Art. 281 D.Lgs. 14/2019 — Esdebitazione: procedimento (anche dopo tre anni)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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