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GuidaSocietà e impresa · Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale

La composizione negoziata della crisi d'impresa

È la porta d'ingresso del Codice della crisi: una trattativa riservata, guidata da un esperto indipendente nominato dalla camera di commercio, in cui l'imprenditore resta al comando, può bloccare i pignoramenti e le revoche delle banche, ottenere finanza prededucibile e chiudere con un accordo, un piano o, se tutto fallisce, con un concordato semplificato. Dura sei mesi, costa relativamente poco e non è una procedura concorsuale.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Trattativa riservata con un esperto nominato dalla camera di commercio, per l'impresa in squilibrio, in crisi o insolvente ma risanabile (art. 12 CCII); istanza sulla piattaforma telematica (art. 17).
  • Misure protettive pubblicate nel registro delle imprese: stop a pignoramenti e prelazioni, banche che non possono revocare i fidi, no liquidazione giudiziale; conferma del tribunale (artt. 18-19), max 240 giorni.
  • L'imprenditore resta al comando (art. 21); tribunale per finanza prededucibile e cessione d'azienda senza debiti (art. 22); obblighi sul capitale sospesi (art. 20).
  • 180 giorni + 180; esiti: contratto, moratoria, accordo con l'esperto, piano attestato, accordi al 60%, transazione fiscale, concordato semplificato (art. 23).
  • Premi fiscali (interessi legali, sanzioni ridotte o dimezzate, 72 rate) e compenso dell'esperto da 4.000 a 400.000 euro (artt. 25-bis, 25-ter).

Che cos'è e chi può usarla

Art. 12, commi 1 e 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

«L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. […] L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro».

FaseChe cosa succedeNorma
IstanzaPiattaforma di Unioncamere: bilanci di 3 anni, situazione a 60 giorni, progetto di piano, piano finanziario a 6 mesi, elenco creditori; test pratico di sostenibilitàArtt. 13, 17, 25-undecies
NominaCommissione presso la camera di commercio del capoluogo; esperto indipendente (commercialista, avvocato, consulente del lavoro con esperienza); accettazioneArt. 13
Misure protettiveSu istanza, pubblicate nel registro delle imprese: niente esecuzioni, cautelari e nuove prelazioni; prescrizioni sospese; banche bloccate; no liquidazione giudiziale; ricorso al tribunale entro il giorno dopo, conferma in udienza, fino a 240 giorniArtt. 18-19
TrattativeL'esperto convoca l'imprenditore, valuta le prospettive, incontra i creditori; 180 giorni + 180; gestione all'imprenditore con informativa all'esperto; dissenso iscrivibileArtt. 17, 21
AutorizzazioniFinanziamenti prededucibili (anche soci), riattivazione di linee di credito, cessione dell'azienda senza i debiti ex art. 2560 c.c. con selezione competitivaArt. 22
CapitaleSospensione degli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione e della causa di scioglimento per perditeArt. 20
EsitiContratto con continuità ≥ 2 anni; convenzione di moratoria; accordo sottoscritto dall'esperto (esente da revocatoria e da bancarotta semplice/preferenziale); piano attestato; accordi di ristrutturazione con soglia al 60%; accordo transattivo con il fisco; concordato semplificatoArtt. 23, 25-sexies
Premi e costiInteressi al tasso legale, sanzioni al minimo o dimezzate, 72 rate; compenso dell'esperto 4.000-400.000 euro a percentuale sull'attivoArtt. 25-bis, 25-ter

La composizione negoziata non è una procedura concorsuale: non c'è spossessamento, non c'è un giudice che apre e chiude, non c'è voto dei creditori. È una trattativa assistita con tre vantaggi che il negoziato privato non ha: lo scudo delle misure protettive, che ferma i creditori aggressivi e soprattutto le banche, il tribunale come autorità di autorizzazione per la finanza nuova e per la vendita dell'azienda senza il carico dei debiti, e la firma dell'esperto che rende gli atti compiuti in coerenza con le trattative immuni dalla revocatoria e dai reati di bancarotta semplice e preferenziale. Il prezzo è la disciplina: informare l'esperto, non fare pagamenti selettivi, rispettare i termini, perché il ricorso al tribunale depositato un giorno in ritardo fa perdere le misure protettive e gli atti compiuti contro il dissenso dell'esperto restano esposti alla responsabilità e alla bancarotta. La mappa del Codice mostra dove si colloca rispetto agli accordi, al concordato preventivo e alla liquidazione giudiziale.

Come si conduce, in pratica

  1. Prima dell'istanza: test pratico sulla piattaforma, piano di risanamento almeno abbozzato, scelta delle misure protettive (verso tutti o verso creditori determinati: chiederle verso tutti pubblicizza la crisi, chiederle verso pochi la contiene), verifica dei limiti dell'art. 25-quinquies.
  2. Istanza e misure: deposito con i documenti dell'art. 17; se si chiedono le misure, ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione e pubblicazione del numero di ruolo entro 20 giorni; udienza con il parere dell'esperto; conferma, modifica o revoca, con eventuali provvedimenti cautelari (art. 19).
  3. Trattative: incontri ravvicinati con i creditori decisivi, banche obbligate a partecipare «in modo attivo e informato» (art. 16 c. 5); informativa scritta all'esperto sugli atti straordinari e sui pagamenti non coerenti (art. 21); richieste al tribunale per finanza prededucibile, riattivazione di linee e cessione d'azienda (art. 22); proposta di accordo transattivo al fisco (art. 23 c. 2-bis).
  4. Chiusura: contratto, convenzione di moratoria o accordo con l'esperto (art. 23 c. 1), oppure piano attestato, accordi di ristrutturazione al 60%, concordato semplificato o altro strumento (c. 2); relazione finale e cessazione delle misure (art. 17 c. 8); pubblicazione nel registro delle imprese per i benefici fiscali.
  5. Dopo: esecuzione dell'accordo con le rateazioni concesse; in caso di successiva liquidazione giudiziale, gli atti autorizzati e quelli coerenti con le trattative restano protetti (art. 24), i finanziamenti autorizzati sono prededucibili.

Per i creditori la composizione negoziata è una fase in cui conviene partecipare: chi resta fuori dalle trattative può trovarsi vincolato da accordi a efficacia estesa o da un concordato semplificato senza voto, mentre chi partecipa negozia garanzie, scadenze e la protezione della prededuzione per la nuova finanza. Per i lavoratori i crediti sono esclusi dalle misure protettive e la cessione d'azienda autorizzata mantiene le tutele dell'art. 2112 c.c.; la guida su cessione e affitto d'azienda spiega come si struttura il trasferimento in continuità. Per gli imprenditori sotto soglia e per i debitori non fallibili il sovraindebitamento offre strumenti analoghi; la transazione fiscale resta lo strumento per il fisco nel concordato e negli accordi.

Domande frequenti

La mia srl ha 1,5 milioni di debiti, le banche minacciano di revocare i fidi e un fornitore ha notificato un precetto: la composizione negoziata mi serve?

È lo strumento pensato per questa situazione, a condizione che l'attività abbia prospettive di risanamento (flussi futuri, un piano credibile, eventualmente un compratore). Con l'istanza sulla piattaforma delle camere di commercio (art. 17 CCII) chiede la nomina dell'esperto e, se serve, le misure protettive (art. 18): dalla pubblicazione nel registro delle imprese il fornitore non può pignorare, le prescrizioni sono sospese, le banche non possono revocare o ridurre gli affidamenti né risolvere i contratti a causa dell'accesso alla procedura (artt. 16 c. 5 e 18 c. 5), e la liquidazione giudiziale non può essere aperta. Entro il giorno dopo deve però depositare il ricorso al tribunale per la conferma (art. 19), che decide in udienza sentito l'esperto e può prorogare fino a 240 giorni complessivi. Nel frattempo lei continua a gestire l'azienda, informando l'esperto degli atti straordinari (art. 21), può chiedere al tribunale l'autorizzazione a finanziamenti prededucibili o alla riattivazione delle linee (art. 22) e può dichiarare la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione (art. 20). L'obiettivo, in 180 giorni prorogabili, è un accordo con i creditori decisivi, un piano attestato, accordi di ristrutturazione con soglia ridotta al 60% o, se necessario, la vendita dell'azienda in continuità.

Che cosa succede ai debiti con il fisco e all'INPS durante la trattativa?

Non si bloccano da soli ma godono di misure premiali (art. 25-bis): dall'accettazione dell'esperto gli interessi sui debiti tributari scendono al tasso legale, le sanzioni per cui è previsto il pagamento ridotto scendono al minimo se il termine scade dopo l'istanza, e negli esiti «forti» (piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato semplificato) sanzioni e interessi sui debiti tributari anteriori sono dimezzati; con un contratto o un accordo pubblicato nel registro delle imprese l'Agenzia delle entrate concede una rateazione fino a 72 rate mensili delle imposte non ancora iscritte a ruolo, su istanza firmata anche dall'esperto. Dal 2024 è possibile anche l'accordo transattivo diretto con le agenzie fiscali, l'Agenzia delle entrate-Riscossione e gli enti territoriali, con pagamento parziale o dilazionato dei tributi, accompagnato dall'attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e depositato in tribunale (art. 23, c. 2-bis); i contributi INPS restano fuori da questo accordo e vanno trattati con gli strumenti ordinari o con la transazione contributiva nel concordato o negli accordi di ristrutturazione. Le misure protettive, se chieste anche verso l'agente della riscossione, bloccano fermi, ipoteche e pignoramenti esattoriali.

Quanto costa e quanto dura?

Il compenso dell'esperto è in percentuale sull'attivo dell'impresa (art. 25-ter): dal 4-6% per attivi fino a 100.000 euro, all'1-1,5% tra 100.000 e 500.000, allo 0,5-0,8% fino a un milione, allo 0,25-0,43% fino a 2,5 milioni, allo 0,05-0,10% fino a 50 milioni, con un minimo di 4.000 e un massimo di 400.000 euro, e con riduzioni se le trattative si chiudono senza esito o in fretta; a questo si aggiungono i consulenti dell'imprenditore che redigono piano e situazione aggiornata e, per gli esiti che lo richiedono, l'attestatore. La durata è di 180 giorni dall'accettazione dell'esperto, prorogabili di altri 180 se le parti lo chiedono e l'esperto acconsente o se pendono ricorsi al tribunale (art. 17, c. 7); le misure protettive durano quanto stabilito dal tribunale, entro 240 giorni complessivi (art. 19). Per le imprese sotto soglia (attivo fino a 300.000, ricavi fino a 200.000, debiti fino a 500.000 euro) esiste una versione semplificata (art. 25-quater) con gli stessi strumenti.

Le trattative sono fallite: che cosa resta?

La relazione finale dell'esperto chiude la procedura e fa cessare le misure protettive (art. 17, c. 8). Se l'esperto attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno prodotto soluzioni praticabili, l'imprenditore può presentare entro 60 giorni la proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies), che il tribunale omologa senza voto dei creditori se non li danneggia rispetto alla liquidazione giudiziale; altrimenti restano il concordato preventivo ordinario, gli accordi di ristrutturazione, il piano attestato o la liquidazione giudiziale, che a quel punto i creditori possono chiedere. Attenzione alla condotta durante le trattative: gli atti compiuti nonostante il dissenso dell'esperto, iscritto nel registro delle imprese, e i pagamenti non coerenti espongono gli amministratori alle azioni di responsabilità e alla bancarotta, mentre gli atti autorizzati dal tribunale e quelli coerenti con le trattative sono protetti dalla revocatoria e dai reati di bancarotta semplice e preferenziale (art. 24).

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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