In breve
- Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII): solo dopo una composizione negoziata condotta in buona fede e senza esito; proposta di cessione dei beni entro 60 giorni dalla relazione finale dell'esperto; nessun voto dei creditori, un ausiliario del tribunale, opposizioni e omologazione se i creditori non stanno peggio che in liquidazione e ciascuno riceve un'utilità.
- Liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316): procedura amministrativa per le imprese che la legge assegna a un'autorità di vigilanza (banche, assicurazioni, SIM e SGR, cooperative, consorzi e altre); commissario liquidatore e comitato di sorveglianza; stato passivo formato dal commissario, non dal giudice.
- Amministrazione straordinaria: per le imprese insolventi con almeno 200 dipendenti e debiti pari ad almeno due terzi di attivo e ricavi (D.Lgs. 270/1999), o con almeno 500 dipendenti e 300 milioni di debiti (DL 347/2003, ammissione immediata con decreto ministeriale); finalità conservativa, programmi di cessione o ristrutturazione, commissari nominati dal Ministero.
- Per i creditori: niente azioni esecutive individuali, crediti anteriori soddisfatti nei riparti, prededuzione per chi fornisce l'impresa in esercizio; tempi lunghi e poteri limitati di controllo.
- In arrivo: un disegno di legge delega per unificare le due discipline dell'amministrazione straordinaria (A.C. 2577) è in esame alla Camera dal 2025; alla data di verifica non è legge.
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
«Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a) e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39».
È lo sbocco «di riserva» della composizione negoziata: se l'esperto certifica che l'imprenditore ha trattato correttamente ma non è stato possibile né un contratto con i creditori né un accordo di ristrutturazione, l'impresa può proporre al tribunale un concordato liquidatorio senza passare dal voto e senza le soglie del concordato preventivo (né il 20% ai chirografari né l'apporto esterno del 10%). La proposta può prevedere classi e, dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, produce la protezione dalle azioni esecutive e la cristallizzazione dei crediti (artt. 6, 46, 94 e 96, richiamati dal c. 2); con il correttivo del 2024 si può depositare anche una domanda «con riserva» ai sensi dell'art. 40, purché entro lo stesso termine di sessanta giorni.
Il tribunale, acquisiti la relazione finale e il parere dell'esperto sui risultati presumibili della liquidazione e sulle garanzie offerte, nomina un ausiliario (art. 68 c.p.c.) che deposita il proprio parere e può concedere fino a quindici giorni per integrazioni; poi ordina la comunicazione della proposta ai creditori e fissa l'udienza di omologazione, almeno quarantacinque giorni dopo la scadenza del termine dell'ausiliario. I creditori e ogni interessato possono opporsi costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza (c. 4). Il tribunale omologa con decreto motivato, immediatamente esecutivo, «quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore» (c. 5); reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni e ricorso per cassazione (c. 6-7). Con l'omologazione è nominato un liquidatore e, se il piano contiene un'offerta di un soggetto individuato per l'azienda o singoli beni, il liquidatore (o l'ausiliario, se la vendita è anticipata) le dà esecuzione dopo aver verificato che non esistono soluzioni migliori sul mercato (art. 25-septies). Per i creditori è la procedura con meno voce in capitolo: l'unico presidio è l'opposizione, e l'unico parametro il confronto con la liquidazione.
La liquidazione coatta amministrativa
«Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale».
La coatta è «il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge» (art. 293): non è il tribunale a disporla ma l'autorità che vigila sull'impresa, e le leggi speciali indicano quali imprese vi sono soggette. I casi principali sono le banche (art. 80 TUB, su proposta della Banca d'Italia), le imprese di assicurazione (art. 245 Codice delle assicurazioni, su proposta dell'IVASS), gli intermediari finanziari, le SIM e le SGR, le società cooperative (art. 2545-terdecies c.c., con decreto del Ministero delle imprese) e i consorzi, oltre a enti di vario tipo. Il provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e iscritto nel registro delle imprese (art. 300); nomina il commissario liquidatore, pubblico ufficiale, e un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri, possibilmente creditori (artt. 301-302). Dal provvedimento cessano gli organi sociali, si applicano gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti con i creditori (divieto di azioni individuali, cristallizzazione, compensazione) e nelle cause patrimoniali sta in giudizio il commissario (art. 303). Se l'impresa non è soggetta a liquidazione giudiziale, lo stato di insolvenza può essere dichiarato dal tribunale, su ricorso dei creditori, dell'autorità o dell'impresa (art. 297), e la sentenza apre la strada alle azioni revocatorie e ai reati concorsuali.
| Fase | Liquidazione coatta amministrativa | Norma CCII |
|---|---|---|
| Comunicazione ai creditori | entro 1 mese dalla nomina il commissario comunica a ciascuno il credito risultante dalle scritture; 15 giorni per osservazioni via PEC | art. 308 |
| Creditori non avvisati | domanda con raccomandata entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. | art. 309 |
| Stato passivo | elenco dei crediti ammessi o respinti entro 90 giorni, depositato in tribunale ed esecutivo; domande tardive entro 6 mesi; impugnazioni come nella liquidazione giudiziale (artt. 206-207) | art. 310 |
| Liquidazione dell'attivo | poteri del commissario sotto le direttive dell'autorità; immobili e vendite in blocco con autorizzazione e parere del comitato | art. 311 |
| Riparti e chiusura | riparti parziali autorizzati; bilancio finale e piano di riparto depositati in tribunale, opposizioni entro 20 giorni | artt. 312-313 |
| Concordato | proposto dall'impresa, da creditori o da un terzo con l'autorizzazione dell'autorità; opposizioni entro 30 giorni; sentenza del tribunale | art. 314 |
La differenza pratica con la liquidazione giudiziale è il baricentro: giudice delegato e curatore sono sostituiti dall'autorità di vigilanza e dal commissario, il creditore non presenta una domanda di insinuazione ma reagisce alla comunicazione del commissario, e la tutela giurisdizionale arriva solo nelle impugnazioni dello stato passivo e nelle opposizioni al riparto e al concordato. Nelle liquidazioni bancarie e assicurative le leggi speciali aggiungono regole proprie (sistemi di garanzia dei depositanti, cessione di attività e passività a un'altra impresa), che possono cambiare radicalmente le prospettive dei creditori.
L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese
«L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali».
La procedura «Prodi-bis» riguarda le imprese, anche individuali, con almeno duecento lavoratori subordinati da almeno un anno (compresi quelli in cassa integrazione) e debiti pari almeno ai due terzi sia dell'attivo patrimoniale sia dei ricavi dell'ultimo esercizio (art. 2), oltre alle imprese confiscate e a quelle strategiche con requisiti ridotti. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza con sentenza (art. 3), nomina un commissario giudiziale che entro trenta giorni riferisce sulle cause della crisi e sulle «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico» (art. 28), e nei successivi trenta giorni apre l'amministrazione straordinaria o, in mancanza di prospettive, la liquidazione giudiziale (art. 30). Il recupero deve realizzarsi con un programma di cessione dei complessi aziendali entro un anno o con un programma di ristrutturazione entro due (art. 27), eseguito da commissari straordinari nominati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, sotto la vigilanza di un comitato.
La legge «Marzano» (DL 347/2003) riguarda le imprese e i gruppi con almeno cinquecento dipendenti e trecento milioni di debiti, garanzie comprese (art. 1): qui l'ammissione è immediata, con decreto del Ministro su istanza dell'impresa, e il tribunale dichiara l'insolvenza in un secondo momento; i programmi possono durare di più e il commissario può proporre un concordato ai creditori. Per chi ha crediti verso un'impresa in amministrazione straordinaria valgono le regole del concorso: divieto di azioni individuali, accertamento del passivo davanti al giudice delegato con le forme della liquidazione giudiziale, prededuzione per i crediti sorti durante l'esercizio dell'impresa, riparti secondo le prelazioni, spesso a distanza di anni. La cessione dell'azienda a un acquirente libera quest'ultimo dai debiti anteriori, e i lavoratori seguono l'azienda ceduta con le deroghe previste dagli accordi sindacali. Un disegno di legge delega (A.C. 2577) per riunire le due discipline in un testo unico e superare la doppia soglia è all'esame della Camera dal 2025; finché non diventa legge, restano in vigore il D.Lgs. 270/1999 e il DL 347/2003.
Che cosa fare, in pratica
- Capire la procedura dal provvedimento: decreto di omologazione del tribunale (concordato semplificato), decreto ministeriale o dell'autorità in Gazzetta Ufficiale (coatta), sentenza di insolvenza e decreto di apertura (amministrazione straordinaria): da qui dipendono organi, termini e forme della domanda.
- Nel concordato semplificato, leggere il parere dell'ausiliario e la relazione dell'esperto e valutare l'opposizione entro dieci giorni prima dell'udienza: è l'unico momento in cui il creditore può far pesare che la proposta gli dà meno della liquidazione o viola le prelazioni.
- Nella coatta, rispondere alla comunicazione del commissario entro quindici giorni con osservazioni e documenti, comunicare la PEC e, se esclusi, impugnare l'elenco nei termini della liquidazione giudiziale.
- Nell'amministrazione straordinaria, presentare la domanda di ammissione al passivo e, se si continua a fornire l'impresa, pretendere condizioni che sfruttino la prededuzione; seguire i programmi per capire se e quando l'azienda sarà ceduta.
- Verificare le azioni di responsabilità e le revocatorie: in tutte le procedure gli organi possono agire contro amministratori e beneficiari di pagamenti preferenziali, e il creditore può sollecitarle e costituirsi parte civile nei processi penali.
Le procedure ordinarie, con i loro numeri e termini, sono descritte nelle guide al concordato preventivo, alla liquidazione giudiziale e agli accordi di ristrutturazione; per il debitore che non è un imprenditore soggetto a queste regole c'è il sovraindebitamento.
Domande frequenti
Nel concordato semplificato i creditori votano?
Come faccio a insinuarmi in una liquidazione coatta amministrativa?
Un fornitore di una grande impresa in amministrazione straordinaria viene pagato?
Una cooperativa insolvente va in liquidazione giudiziale o in liquidazione coatta?
Domande collegate
- Una srl non mi ha pagato e il suo patrimonio non basta a coprire i debiti: come creditore posso rivalermi sull'amministratore?
- La mia srl ha molti debiti: i creditori possono rivalersi sui miei beni personali di socio?
- Voglio aprire una srl con un amico ma abbiamo pochi soldi: quanto capitale serve davvero?
Fonti normative
- Art. 25-sexies CCII — Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
- Art. 25-septies CCII — Disciplina della liquidazione del patrimonio
- Art. 293 CCII — Liquidazione coatta amministrativa: disciplina applicabile e presupposti
- Art. 295 CCII — Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale
- Art. 308 CCII — Comunicazione ai creditori e ai terzi
- Art. 310 CCII — Formazione dello stato passivo
- Art. 314 CCII — Concordato della liquidazione
- Art. 2 D.Lgs. 270/1999 — Imprese soggette all'amministrazione straordinaria
- Art. 27 D.Lgs. 270/1999 — Condizioni per l'ammissione alla procedura
- Art. 1 DL 347/2003 — Requisiti per l'ammissione (grandissime imprese)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa composizione negoziata della crisi d'impresaEsperto nominato dalla camera di commercio, trattative riservate per 180 giorni, misure protettive, gestione all'imprenditore, finanza prededucibile, esiti.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl concordato preventivo: in continuità e liquidatorioIl concordato preventivo: continuità o liquidazione con 10% esterno e 20% ai chirografari (art. 84 CCII), domanda con riserva, misure protettive, classi, voto, omologa.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiLa liquidazione giudiziale: soglie dell'impresa minore, 30.000 euro di debiti scaduti, sentenza, curatore, passivo, blocco delle azioni, lavoratori.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeAccordi di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamentoPiano attestato (art. 56 CCII) senza tribunale; accordi al 60%, agevolati al 30%, a efficacia estesa al 75% (artt. 57-64), creditori estranei pagati in 120 giorni.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeChiedere la liquidazione giudiziale del debitoreIl ricorso del creditore per aprire la liquidazione giudiziale: insolvenza, soglia di 30.000 euro, imprese minori escluse, udienza in 45 giorni, costi, rischi e reclamo.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa revocatoria nella liquidazione giudizialeAtti gratuiti e pagamenti anticipati nei 2 anni, atti anomali nell'anno, pagamenti normali nei 6 mesi con prova della conoscenza; esenzioni; coniugi.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeL'esdebitazione dopo la liquidazione giudizialeLiberazione dai debiti non pagati (artt. 278-281 CCII) di diritto dopo 3 anni dall'apertura; condizioni (niente bancarotta fraudolenta, collaborazione).
- SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareRistrutturazione dei debiti del consumatore senza voto, concordato minore, liquidazione controllata di 3 anni, esdebitazione dell'incapiente: chi può, OCC.