Offerta di lancioAvvocati: Pro a vita gratis · Lifetime da 199 €Pro a vita gratis per avvocati 10 postiRichiedi il postoRichiedi

GuidaSocietà e impresa · Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale

Gli amministratori nella crisi: obblighi, responsabilità, azione del curatore

Quando i conti peggiorano, gli amministratori non possono più gestire come prima: la legge impone loro di accorgersi della crisi in tempo, di convocare i soci se il capitale è intaccato, di non aggravare il dissesto e di attivare uno degli strumenti di risanamento. Chi continua a operare come se nulla fosse risponde con il proprio patrimonio verso la società e i creditori, con un danno che dal 2019 si presume pari al peggioramento del patrimonio netto, e rischia la bancarotta.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Assetti adeguati per rilevare la crisi e attivarsi senza indugio (art. 2086 c. 2 c.c.; art. 3 CCII): segnali = stipendi scaduti da 30 giorni, fornitori da 90, banche da 60, debiti fiscali e contributivi.
  • Perdite oltre un terzo: assemblea senza indugio (artt. 2482-bis, 2446); capitale sotto il minimo: ridurre e ricostituire o trasformare, altrimenti scioglimento (artt. 2482-ter, 2447, 2484 n. 4).
  • Dopo la causa di scioglimento solo gestione conservativa (art. 2486): danno presunto = peggioramento del patrimonio netto.
  • Composizione negoziata = sospensione degli obblighi sul capitale (art. 20 CCII); altrimenti piano, concordato o liquidazione in proprio.
  • Azioni di società, soci, creditori e curatore (art. 255 CCII); prescrizione 5 anni; bancarotta.

Gli obblighi che scattano con la crisi

Art. 2086, comma 2, c.c. — Gestione dell'impresa

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

SituazioneObbligoNormaSe non lo fa
SempreAssetti adeguati: contabilità aggiornata, budget di tesoreria, verifica della continuità a 12 mesi, monitoraggio dei segnaliArt. 2086 c. 2 c.c.; art. 3 CCIIInadempimento dei doveri gestori; responsabilità per il ritardo nel rilevare la crisi
Segnali (stipendi scaduti da 30 giorni oltre metà del monte mensile; fornitori scaduti da 90 giorni oltre i non scaduti; banche scadute o sconfinate da 60 giorni per ≥ 5%; creditori pubblici qualificati)Valutare e attivare uno strumento; rispondere in 30 giorni alla segnalazione dei sindaci o del revisoreArt. 3 c. 4; art. 25-octies CCIIResponsabilità per aggravamento; segnalazione documentata contro di lui
Perdite oltre un terzo del capitaleConvocare senza indugio l'assemblea con relazione; ridurre entro l'esercizio successivoArtt. 2446 e 2482-bis c.c.Riduzione disposta dal tribunale; responsabilità
Capitale sotto il minimoRidurre e ricostituire, o trasformare; altrimenti scioglimento e nomina dei liquidatoriArtt. 2447, 2482-ter, 2484 n. 4, 2487 c.c.Gestione non conservativa: danno presunto ex art. 2486 c. 3
Dopo la causa di scioglimentoSolo atti per conservare integrità e valore del patrimonio, fino alla consegna ai liquidatoriArt. 2486 c.c.Responsabilità solidale verso società, soci, creditori, terzi
Insolvenza senza alternativeChiedere la liquidazione giudiziale in proprio (art. 37 CCII) o attivare composizione negoziata, piano, concordatoArt. 2086; art. 37 CCIIBancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 323 c. 1 lett. d CCII)

La riforma del 2019 ha spostato l'accento dalla reazione alla prevenzione: l'amministratore risponde non solo di ciò che fa durante la crisi, ma anche di non essersi organizzato per vederla arrivare. Gli assetti dell'art. 3 CCII sono proporzionati alle dimensioni (per una piccola srl basta una contabilità tempestiva con un controllo mensile della cassa e dei debiti scaduti), ma devono esistere e lasciare traccia. La composizione negoziata è lo strumento pensato per questo momento: con l'istanza di nomina dell'esperto l'amministratore può dichiarare la sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale e della causa di scioglimento (art. 20 CCII), guadagnando il tempo delle trattative senza esporsi alla gestione conservativa; il concordato e gli accordi sono le alternative con l'intervento del tribunale (mappa degli strumenti).

Le azioni di responsabilità e come difendersi

  1. Azione sociale (artt. 2393 e 2476 c. 1 c.c.): per i danni alla società da violazione dei doveri; nella srl la promuove ciascun socio; esenzione per chi è senza colpa e ha fatto constare il dissenso.
  2. Azione dei creditori (artt. 2394 e 2476 c. 6): per l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio, quando è insufficiente a soddisfarli; prescrizione di cinque anni (art. 2949) da quando l'insufficienza diventa conoscibile, di regola dall'apertura della procedura; la transazione della società non blocca i creditori.
  3. Curatore (art. 255 CCII): nella liquidazione giudiziale esercita tutte le azioni, contro amministratori di diritto e di fatto, sindaci, revisori, soci che hanno deciso (art. 2476 c. 8) e coobbligati, con l'autorizzazione del giudice delegato; il danno da gestione non conservativa si calcola con la presunzione dell'art. 2486 c. 3, che l'amministratore può vincere provando un ammontare diverso.
  4. Danni diretti (artt. 2395 e 2476 c. 7): il socio o il terzo danneggiato direttamente (per esempio il fornitore indotto a contrattare con bilanci falsi) agisce in proprio; prescrizione cinque anni dal fatto.
  5. Difese: assetti e verbali che documentano il monitoraggio; convocazioni dei soci e relazioni; il ricorso tempestivo a uno strumento di regolazione; la prova che le operazioni erano conservative o che il peggioramento ha cause esterne; il dissenso verbalizzato; la business judgment rule per le scelte ragionevoli e informate; la polizza D&O; la transazione con il curatore; per l'amministratore di srl in generale, la guida dedicata.

Sul versante penale, la stessa condotta letta dopo la liquidazione giudiziale può diventare bancarotta fraudolenta (distrazioni, pagamenti preferenziali, scritture sottratte) o semplice (operazioni imprudenti, ritardo nel chiedere la liquidazione, scritture non tenute): il modo migliore per non arrivarci è agire presto e per iscritto, evitando i pagamenti selettivi ai creditori con cui si hanno garanzie personali e le nuove garanzie in extremis, e conservando integralmente la contabilità. Chi resta in carica in una società decotta per lealtà verso i soci si espone al danno presunto dell'art. 2486; chi si dimette senza aver convocato i soci e avviato uno strumento non si libera della responsabilità per il periodo precedente (revoca e dimissioni).

Domande frequenti

La srl che amministro ha perso più di un terzo del capitale e i soci non vogliono ricapitalizzare: che cosa devo fare?

Prima di tutto convocare senza indugio l'assemblea con una relazione sulla situazione patrimoniale (art. 2482-bis c.c.): se la perdita non scende sotto il terzo entro l'esercizio successivo, l'assemblea deve ridurre il capitale; se il capitale scende sotto il minimo legale, l'assemblea deve ridurlo e contestualmente ricostituirlo, o trasformare la società, altrimenti la società si scioglie (artt. 2482-ter e 2484 n. 4) e lei può gestire solo in modo conservativo (art. 2486). Se i soci non ricapitalizzano, le alternative sono la composizione negoziata, che con la dichiarazione dell'art. 20 CCII sospende gli obblighi sul capitale e la causa di scioglimento durante le trattative, un piano o un concordato con continuità, oppure la liquidazione (volontaria se il patrimonio basta a pagare i creditori, giudiziale in proprio se è insolvente). Continuare l'attività ordinaria senza fare nulla è l'errore che genera la responsabilità: il danno si presume pari al peggioramento del patrimonio netto da quel momento. Verbalizzi tutto, convochi i soci per iscritto e, se rifiutano ogni strumento, valuti le dimissioni motivate.

Come si calcola il danno che il curatore mi chiede?

Con la regola dell'art. 2486, c. 3, c.c.: per la gestione non conservativa dopo la causa di scioglimento, il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui è cessato dalla carica (o all'apertura della liquidazione giudiziale) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento (per esempio la perdita del capitale), detratti i costi che sarebbero stati comunque sostenuti in una liquidazione ordinaria; se mancano le scritture contabili o i patrimoni netti non sono determinabili, il danno è la differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. È una presunzione: l'amministratore può provare un ammontare diverso, dimostrando che il peggioramento dipende da fattori esterni (mercato, pandemia, insolvenza di un cliente) o che le operazioni contestate erano conservative. Per le altre violazioni (distrazioni, pagamenti preferenziali, operazioni in conflitto) il danno è quello specifico dell'operazione. Il curatore esercita insieme l'azione sociale e quella dei creditori (art. 255 CCII), anche contro sindaci, revisori e amministratori di fatto.

Sono uno dei tre amministratori e ho sempre votato contro le operazioni rischiose: rispondo lo stesso?

Non se ha fatto constare il dissenso. La responsabilità è solidale, ma non si estende a chi dimostra di essere esente da colpa e, sapendo che l'atto stava per compiersi, ha fatto annotare il proprio dissenso (art. 2476, c. 1, per la srl; art. 2392, c. 3, per la spa, con l'annotazione nel libro delle adunanze e la comunicazione al presidente del collegio sindacale). Non basta votare contro in silenzio: serve la verbalizzazione del dissenso e, se l'operazione è gravemente pregiudizievole, l'attivazione (richiesta di informazioni, segnalazione all'organo di controllo, in casi estremi le dimissioni). Gli amministratori senza deleghe rispondono comunque per l'omessa vigilanza e per non essersi informati (art. 2381 c. 6 per la spa), per cui il consigliere che tace davanti ai segnali di crisi dell'art. 3 CCII non è protetto dalla sola assenza di deleghe.

Quali sono i rischi penali?

Nella liquidazione giudiziale la condotta degli amministratori viene riletta con le norme sulla bancarotta: fraudolenta (art. 322 CCII) per distrazione o dissipazione di beni, pagamenti preferenziali a danno dei creditori, esposizione di passività inesistenti, sottrazione o falsificazione delle scritture; semplice (art. 323) per spese eccessive, operazioni gravemente imprudenti, aggravamento del dissesto con l'astensione dal chiedere la liquidazione giudiziale, mancata tenuta delle scritture nei tre anni precedenti, inadempimento delle obbligazioni di un precedente concordato. Si aggiungono il falso in bilancio, i reati tributari (omesso versamento IVA e ritenute), l'omesso versamento dei contributi, le false comunicazioni ai soci. La tempestiva attivazione di uno strumento di regolazione della crisi e la corretta tenuta delle scritture sono le difese principali; il pagamento selettivo dei fornitori «amici» e dei debiti garantiti personalmente è invece la condotta più frequentemente contestata come bancarotta preferenziale.

Domande collegate

Fai la tua domanda: rispondono gratis gli avvocati iscritti

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme