Offerta di lancioAvvocati: Pro a vita gratis · Lifetime da 199 €Pro a vita gratis per avvocati 10 postiRichiedi il postoRichiedi

ReatoDiritto penale · Reati tributari

L'omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000)

Non versare l'IVA dichiarata è reato solo sopra 250.000 euro per anno e solo se, al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione, il debito non è stato pagato né messo in rateazione: una regola riscritta nel 2024 per distinguere l'evasore da chi non ce la fa. Pena da sei mesi a due anni, cancellata dal pagamento integrale prima del dibattimento e dalla crisi di liquidità incolpevole.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Soglia: IVA dichiarata e non versata oltre 250.000 euro per periodo d'imposta (art. 10-ter).
  • Quando: il reato si consuma il 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione, e non c'è se il debito è in rateazione; dopo la decadenza conta solo un residuo sopra 75.000 euro.
  • Pena: 6 mesi-2 anni; non punibile con il pagamento integrale prima del dibattimento (art. 13) o per crisi di liquidità non imputabile (c. 3-bis); pena dimezzata pagando dopo (art. 13-bis).
  • Confisca del profitto obbligatoria, anche per equivalente sull'amministratore (art. 12-bis); prescrizione 6 anni (7 e 6 mesi).
  • Risponde il legale rappresentante alla scadenza; dolo generico; la sanzione amministrativa del 30% resta.
Norma
Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 (testo del D.Lgs. 87/2024); dal 1° gennaio 2027 nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024)
Pena
Reclusione da 6 mesi a 2 anni; ridotta fino alla metà con il pagamento prima della chiusura del dibattimento (art. 13-bis)
Soglia e termine
Oltre 250.000 euro per periodo d'imposta, non versati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; esclusa la rateazione in corso; dopo decadenza, residuo oltre 75.000
Non punibilità
Pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento (art. 13, c. 1); cause non imputabili sopravvenute e crisi di liquidità (c. 3-bis); tenuità del fatto con indici propri (c. 3-ter)
Procedibilità e giudice
D'ufficio; tribunale monocratico; notizia di reato dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza
Misure
Arresto non consentito; custodia cautelare esclusa (pena massima 2 anni); sequestro preventivo finalizzato alla confisca, salvo rateazione regolare
Confisca
Obbligatoria del profitto (IVA non versata), diretta sulla società e per equivalente sull'autore (art. 12-bis)
Pene accessorie
Art. 12: interdizione dagli uffici direttivi 6 mesi-3 anni, incapacità di contrattare con la PA 1-3 anni, interdizione dall'assistenza tributaria; escluse con il pagamento (art. 13-bis)
Prescrizione
6 anni dal 31 dicembre dell'anno successivo; 7 anni e 6 mesi con le interruzioni, tra cui il verbale di constatazione (art. 17)

Quando è reato e chi risponde

Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 — Omesso versamento di IVA

«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro».

  1. L'imposta che conta: l'IVA «dovuta in base alla dichiarazione annuale», cioè il saldo a debito che il contribuente stesso ha dichiarato; l'IVA accertata ma non dichiarata è terreno di altri reati (dichiarazione infedele o omessa). La soglia di 250.000 euro si misura per periodo d'imposta, al netto dei versamenti fatti entro il termine; le note di variazione per crediti non incassati riducono l'imposta dovuta.
  2. Il termine: fino al 2024 il reato si consumava alla scadenza dell'acconto dell'anno successivo (27 dicembre); dal D.Lgs. 87/2024 il momento è il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quindi quasi due anni dopo la chiusura del periodo. Fino a quel giorno si può pagare o rateizzare senza conseguenze penali.
  3. La rateazione: la richiesta di dilazione dell'avviso bonario (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997: fino a 20 rate trimestrali, prima rata entro 60 giorni dalla comunicazione) o della cartella esclude il reato finché è in corso; la decadenza (mancato pagamento della prima rata nel termine o di una rata successiva entro la scadenza della seguente, salvo lieve inadempimento, art. 15-ter D.P.R. 602/1973) fa scattare il reato solo se il residuo supera 75.000 euro.
  4. Chi risponde: il legale rappresentante della società alla data del 31 dicembre, anche se subentrato dopo la dichiarazione, perché è lui che può ancora versare o rateizzare; l'amministratore di fatto e il liquidatore; l'imprenditore individuale. Il dolo è generico: basta sapere del debito e non pagare, e la scelta di destinare la liquidità a stipendi e fornitori non è di per sé una scusante, se non ricorre la crisi non imputabile.
  5. Sanzione amministrativa: resta dovuta (30 per cento dell'imposta, ridotta con il ravvedimento e con il pagamento dell'avviso bonario) e la Corte costituzionale e la Corte EDU ammettono il cumulo con il penale se proporzionato; il pagamento della sanzione è parte del debito da estinguere per la non punibilità.

Le vie d'uscita e le difese

Art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000 — Cause non imputabili e crisi di liquidità

«I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi».

StrumentoQuandoEffetto
Pagamento o rateazione entro il 31 dicembre dell'anno successivoPrima della consumazioneNessun reato
Pagamento integrale (imposta, sanzioni, interessi)Prima dell'apertura del dibattimento; 3 mesi (più 3) se in rateazioneNon punibilità (art. 13, c. 1 e 3)
Crisi di liquidità non imputabileClienti insolventi accertati, PA che non paga, nessuna azione possibileNon punibilità (art. 13, c. 3-bis)
Particolare tenuitàScostamento minimo dalla soglia, piano di rateazione adempiuto, residuo esiguo, crisi d'impresaNon punibilità (art. 131-bis c.p., art. 13, c. 3-ter)
Pagamento dopo il dibattimento apertoPrima della chiusura del dibattimento di primo grado, anche a rate con sospensionePena fino alla metà, niente pene accessorie, patteggiamento possibile (art. 13-bis)
Rateazione regolareIn qualunque faseNiente sequestro finalizzato alla confisca (art. 12-bis, c. 2)
Sospensione condizionalePena fino a 2 anniPena non eseguita; la confisca resta

La difesa parte dal ricalcolo: la soglia si verifica per singolo periodo d'imposta, sull'imposta dichiarata al netto dei versamenti, e un errore di imputazione o una nota di variazione per crediti non riscossi possono riportare il fatto sotto i 250.000 euro. Segue la cronologia: chi era amministratore al 31 dicembre, quali rateazioni erano in corso, quando è arrivata la decadenza e per quale residuo. Poi la crisi: la non punibilità del comma 3-bis va costruita con documenti (procedure concorsuali e pignoramenti negativi dei clienti, fatture verso la PA scadute e sollecitate, richieste di fido respinte, cessioni di crediti tentate), perché la giurisprudenza formatasi prima del 2024 negava rilievo alla generica mancanza di liquidità e la novità legislativa non l'ha rovesciata del tutto. Infine il pagamento, con la strategia dei termini: chiedere l'adesione o la rateazione prima dell'udienza predibattimentale, comunicare al giudice la rateazione per ottenere la sospensione del processo, e valutare il patteggiamento a pena sospesa quando il debito è estinto. Se la società è finita in liquidazione giudiziale, l'omesso versamento sistematico di imposte può essere contestato anche come bancarotta impropria per operazioni dolose: in quel caso la strategia sul 10-ter va coordinata con quella sulla procedura. In pratica, l'IVA non versata è il reato tributario più frequente e più «riparabile»: la data del 31 dicembre e la rateazione sono le due leve da conoscere prima, non dopo.

Domande frequenti

Ho dichiarato 300.000 euro di IVA per il 2024 e non li ho versati: quando scatta il reato?

La dichiarazione IVA 2024 si presenta nel 2025: il reato si consuma il 31 dicembre 2026 se a quella data il debito (sopra i 250.000 euro) non è stato pagato né è in corso di rateazione. Fino ad allora può pagare, anche a seguito dell'avviso bonario, o chiedere la rateazione dell'avviso bonario (fino a 20 rate trimestrali, art. 3-bis D.Lgs. 462/1997): la rateazione in corso esclude il reato, e se poi decade risponde solo se il residuo supera 75.000 euro. Anche dopo la consumazione, pagare tutto prima dell'apertura del dibattimento rende il fatto non punibile.

Non ho versato perché i clienti non mi hanno pagato: è una difesa?

Dal 2024 sì, a condizioni precise (art. 13, c. 3-bis): il fatto non è punibile se dipende da cause non imputabili sopravvenute all'incasso dell'IVA, e il giudice tiene conto della crisi di liquidità non transitoria dovuta a crediti inesigibili per insolvenza o sovraindebitamento accertato dei clienti, o a crediti certi ed esigibili non pagati da pubbliche amministrazioni, e dell'impossibilità di azioni idonee a superarla. Serve la prova documentale: decreti ingiuntivi e pignoramenti infruttuosi, procedure concorsuali dei debitori, fatture verso la PA scadute, tentativi di finanziamento respinti. La generica crisi aziendale o la scelta di pagare gli stipendi non basta, secondo la giurisprudenza precedente che resta il punto di partenza.

Sono diventato amministratore dopo la dichiarazione: rispondo io?

Il reato è omissivo e si consuma alla scadenza del 31 dicembre: risponde chi è legale rappresentante in quel momento, anche se il debito nasce da una gestione precedente, perché ha l'obbligo e la possibilità di versare o rateizzare. La difesa passa per la prova di aver fatto il possibile (rateazione, richiesta di adesione, tentativi di reperire liquidità) o dell'impossibilità oggettiva sopravvenuta; il precedente amministratore non risponde del 10-ter ma può rispondere di altro (bancarotta, sottrazione fraudolenta). Il liquidatore che paga i soci prima del Fisco risponde anche civilmente.

Che cosa rischio sul patrimonio?

La confisca del profitto, pari all'IVA non versata, è obbligatoria in caso di condanna o patteggiamento (art. 12-bis): diretta sui conti della società e, se non capiente, per equivalente sui beni personali dell'amministratore. Il sequestro preventivo può arrivare già nelle indagini, ma non si dispone se il debito è in rateazione regolare, salvo pericolo di dispersione. Pagare prima della chiusura del dibattimento riduce la pena fino alla metà, esclude le pene accessorie (interdizioni, incapacità di contrattare con la PA) e apre al patteggiamento; con la pena sospesa e sotto i due anni il casellario resta per gli usi pubblici.

Domande collegate

Fai la tua domanda: rispondono gratis gli avvocati iscritti

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme