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GuidaDiritto penale · Il procedimento penale

La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)

Il fatto è reato, l'autore lo ha commesso, ma l'offesa è così esigua che punire non serve: l'art. 131-bis consente al giudice di non applicare la pena. Serve un reato con minimo edittale fino a due anni, un'offesa tenue per come è avvenuta e per il danno prodotto, anche guardando a ciò che l'autore ha fatto dopo, e un comportamento non abituale. La pronuncia non è un'assoluzione piena: resta iscritta nel casellario per dieci anni, ma non compare nei certificati richiesti dal privato e dalle amministrazioni.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Reati con pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni (o pecuniaria): il giudice non punisce se l'offesa è tenue per modalità e danno, anche per la condotta successiva, e il comportamento non è abituale (art. 131-bis c.p.).
  • Esclusi: motivi futili, crudeltà, minorata difesa, morte o lesioni gravissime; delitti elencati nel c. 3 (corruzione, violenza sessuale, stalking, rapina ed estorsione aggravate, riciclaggio, spaccio non lieve, ambiente…), ma non più resistenza e violenza a p.u. (Corte cost. 172/2025).
  • Si chiede in ogni fase: archiviazione (10 giorni per opporsi), predibattimento, udienza preliminare, dibattimento, appello.
  • Non è una condanna, ma il fatto è accertato: risarcimento dovuto (art. 651-bis c.p.p.), confisca possibile.
  • Casellario: iscritta per 10 anni, invisibile nei certificati richiesti dal privato e dalle amministrazioni.

I requisiti e le esclusioni

Art. 131-bis, commi 1 e 4, c.p. — Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

«Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. […] Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».

RequisitoRegolaNote
Pena edittaleMinimo non superiore a 2 anni di detenzione, o sola pena pecuniariaSenza circostanze, salvo quelle a pena di specie diversa e ad effetto speciale, senza bilanciamento (c. 5); anche i reati senza minimo (Corte cost. 156/2020); anche quando la tenuità del danno è prevista come attenuante (c. 6)
Offesa tenueModalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo (art. 133 c. 1), anche in base alla condotta successivaRisarcimento, restituzione, scuse, ripristino dopo il fatto contano a favore; valutazione complessiva, non solo il valore economico
Non abitualitàNessuna dichiarazione di abitualità; non più reati della stessa indole; non condotte plurime, abituali e reiteratePrecedenti di indole diversa o un solo precedente della stessa indole non bastano a escludere, secondo la giurisprudenza prevalente; i reati permanenti e continuati vanno valutati caso per caso
Condotte escluse (c. 2)Motivi abietti o futili, crudeltà anche verso animali, sevizie, minorata difesa anche per età, morte o lesioni gravissime come conseguenza non volutaSempre, qualunque sia il reato
Reati esclusi (c. 3)Reati da stadio con massimo oltre 2 anni e 6 mesi; oltraggio a magistrato e art. 341-bis verso agenti; peculato, concussione, corruzione, induzione indebita; incendio (doloso); matrimonio forzato; lesioni aggravate ex artt. 576-577; lesioni gravi; mutilazioni genitali; 593-ter; prostituzione e pornografia minorile; violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minori, adescamento; stalking; revenge porn; tortura; rapina ed estorsione aggravate; usura; riciclaggio e reimpiego; aborto illegale; art. 73 T.U. stupefacenti salvo la lieve entità; abusi di mercato; pirateria audiovisiva; reati ambientaliCorte cost. 172/2025: resistenza e violenza a p.u. (artt. 336-337) non più escluse; Corte cost. 5/2026: incendio boschivo colposo non più escluso; Corte cost. 44/2026: tentata estorsione semplice non più esclusa

La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha cambiato il perimetro: prima contava il massimo edittale (cinque anni), ora il minimo (due anni), con l'effetto di includere reati con massimi alti ma minimi bassi (furto aggravato, ricettazione, truffa, appropriazione indebita, lesioni, omesso versamento IVA, molti reati fallimentari minori) e di escludere quelli con minimi elevati; nello stesso tempo ha introdotto la rilevanza della condotta susseguente, che rende decisivi il risarcimento e la riparazione. La Corte costituzionale ha poi eroso le esclusioni automatiche: dal 2025 la resistenza e la violenza a pubblico ufficiale, i casi più frequenti nelle aule, tornano valutabili per tenuità, e dal 2026 l'incendio boschivo colposo e la tentata estorsione semplice. Rispetto alla messa alla prova, che estingue il reato dopo un programma, e alle condotte riparatorie dell'art. 162-ter, che estinguono i reati a querela con il risarcimento, la tenuità non richiede nulla all'imputato ma lascia accertato il fatto.

Come si applica e che cosa comporta

  1. Indagini: il PM chiede l'archiviazione per tenuità; l'avviso va all'indagato e alla persona offesa, che hanno dieci giorni per vedere gli atti e opporsi con le ragioni del dissenso; con opposizione ammissibile il GIP decide in udienza camerale con ordinanza, altrimenti con decreto (art. 411, c. 1-bis, c.p.p.; archiviazione).
  2. Prima del dibattimento: sentenza di non doversi procedere in camera di consiglio, sentiti PM e imputato che non si oppongano e la persona offesa se compare (art. 469, c. 1-bis); nell'udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere.
  3. Dibattimento e impugnazioni: sentenza di proscioglimento, anche d'ufficio; in appello e in cassazione la questione è ammessa se i presupposti emergono dagli atti; davanti al giudice di pace opera la parallela esclusione per particolare tenuità dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000, che richiede l'assenza di opposizione della persona offesa.
  4. Effetti: nessuna pena, nessuna pena accessoria, nessuna sospensione condizionale spesa; il fatto è però accertato e la sentenza dibattimentale vincola il giudice civile sul fatto e sull'autore (art. 651-bis c.p.p.): il risarcimento resta dovuto; la confisca obbligatoria è possibile; per la guida in stato di ebbrezza la giurisprudenza applica comunque la sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria.
  5. Casellario: iscrizione della sentenza (art. 3 DPR 313/2002), eliminata dopo dieci anni; non riportata nel certificato richiesto dall'interessato (quello per il datore di lavoro) né in quelli richiesti dalle amministrazioni (artt. 24 e 28), visibile ai giudici; conta per l'abitualità in un processo successivo (casellario).

Nella pratica la richiesta si costruisce con i fatti: l'entità del danno (il valore del bene nel furto, il tasso e l'assenza di incidenti nella guida in stato di ebbrezza, i giorni di prognosi nelle lesioni, l'importo poco sopra la soglia nei reati tributari), la riparazione già eseguita, l'assenza di precedenti della stessa indole, il contesto occasionale; e si formula in via subordinata rispetto all'assoluzione, perché la tenuità presuppone il reato. Il PM e il giudice la usano per deflazionare i processi minori, e per l'imputato è spesso preferibile a un patteggiamento, che è condanna a tutti gli effetti; per chi vuole invece che del fatto non resti traccia nemmeno per i giudici, la oblazione nelle contravvenzioni e la messa alla prova sono le alternative.

Domande frequenti

Per quali reati si può applicare la tenuità del fatto?

Per i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o insieme a una pena pecuniaria, e per quelli puniti con la sola pena pecuniaria (art. 131-bis, c. 1, come riscritto dalla riforma Cartabia, che ha sostituito il vecchio limite del massimo di cinque anni con quello del minimo): rientrano quindi anche reati con massimi elevati ma minimi bassi, come il furto aggravato, la ricettazione (che dopo Corte cost. 156/2020 vi rientra anche nell'ipotesi attenuata senza minimo), la truffa, le lesioni, l'appropriazione indebita, la guida in stato di ebbrezza, l'omesso versamento IVA. Le circostanze non contano nel calcolo, tranne quelle che prevedono una pena di specie diversa o ad effetto speciale, senza bilanciamento. Restano esclusi per legge i reati elencati nel terzo comma (corruzione, violenza sessuale, stalking, rapina ed estorsione aggravate, riciclaggio, spaccio non lieve, reati ambientali, ecc.), con le eccezioni aperte dalla Corte costituzionale: resistenza e violenza a pubblico ufficiale (sent. 172/2025), incendio boschivo colposo (5/2026), tentata estorsione semplice (44/2026).

Che cosa valuta il giudice per dire che l'offesa è tenue?

Le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, con i criteri dell'art. 133, c. 1 (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, gravità del danno, intensità del dolo o grado della colpa), e dal 2022 anche la condotta susseguente al reato: il risarcimento, la restituzione, le scuse, la collaborazione, il ripristino dei luoghi pesano a favore, mentre la fuga o l'ostacolo alle indagini pesano contro. Il comportamento deve essere non abituale: lo è chi è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, chi ha commesso più reati della stessa indole (anche se ciascuno tenue) e chi ha tenuto condotte plurime, abituali e reiterate (c. 4); un precedente diverso o isolato non basta a escludere. Sono precluse per legge le condotte con motivi futili, crudeltà, sevizie, sfruttamento della minorata difesa, e quelle da cui è derivata la morte o una lesione gravissima (c. 2).

In quale momento si può chiedere e la persona offesa può opporsi?

In ogni fase. Nelle indagini il PM può chiedere l'archiviazione per tenuità, con avviso all'indagato e alla persona offesa che hanno dieci giorni per opporsi (art. 411, c. 1-bis, c.p.p.); prima del dibattimento il giudice può pronunciare sentenza di non doversi procedere sentite le parti e la persona offesa, se compare (art. 469, c. 1-bis); nell'udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere; in dibattimento con la sentenza di proscioglimento, anche d'ufficio, e in appello o in cassazione se i presupposti risultano dagli atti. La persona offesa non ha un veto, ma può far valere la gravità del danno e la mancanza di riparazione; la difesa presenta la richiesta in via subordinata all'assoluzione, documentando il risarcimento, l'assenza di precedenti della stessa indole e il contesto del fatto.

La tenuità del fatto lascia una traccia nel casellario?

Sì, ma limitata. Il provvedimento che dichiara la non punibilità per tenuità è iscritto nel casellario giudiziale (art. 3, c. 1, lett. f, D.P.R. 313/2002) ed eliminato dopo dieci anni dalla pronuncia (art. 5, c. 2, lett. d-bis); non compare però nel certificato che il privato richiede per sé, quello che si consegna al datore di lavoro (art. 24, c. 1, lett. f-bis), né nei certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi (art. 28, c. 7), mentre è visibile alle autorità giudiziarie, che ne tengono conto per valutare l'abitualità in un procedimento successivo. Non è una condanna: niente pena, niente pene accessorie, niente sospensione condizionale da consumare, ma la sentenza pronunciata dopo il dibattimento accerta il fatto e la sua commissione con efficacia di giudicato nella causa civile per il risarcimento (art. 651-bis c.p.p.), e la confisca obbligatoria resta possibile.

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Fonti normative

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