Offerta di lancioAvvocati: Pro a vita gratis · Lifetime da 199 €Pro a vita gratis per avvocati 10 postiRichiedi il postoRichiedi

GuidaDiritto penale · Il procedimento penale

L'archiviazione e l'opposizione della persona offesa

Se le indagini non fanno prevedere ragionevolmente una condanna, il pubblico ministero chiede al giudice di archiviare. La persona offesa che ha chiesto di essere avvisata riceve la richiesta e ha venti giorni, trenta per i reati violenti, per opporsi indicando le indagini mancanti e le prove: il giudice allora fissa un'udienza e può ordinare nuove indagini o addirittura imporre al PM di formulare l'imputazione. L'archiviazione non è un'assoluzione, non finisce nel casellario e le indagini si possono riaprire solo con l'autorizzazione del giudice.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Il PM chiede l'archiviazione quando manca una ragionevole previsione di condanna (art. 408 c.p.p.), o per mancanza di querela, tenuità del fatto, prescrizione, fatto non reato (art. 411).
  • Avviso alla persona offesa che lo ha chiesto (sempre per i reati violenti): 20 giorni (30 per i reati violenti) per vedere gli atti e opporsi indicando le indagini mancanti e le prove (art. 410).
  • Il GIP archivia con decreto, o fissa l'udienza entro 3 mesi e può ordinare nuove indagini o l'imputazione coatta (art. 409).
  • Decreto senza avviso o prima del termine = nullo: reclamo entro 15 giorni (art. 410-bis).
  • Riapertura solo con autorizzazione del GIP (art. 414); niente casellario; il risarcimento civile resta possibile.

Quando e come si archivia

Art. 408, commi 1, 3 e 3-bis, c.p.p. — Richiesta di archiviazione

«Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione. […] Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. […] Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni».

MotivoNormaChi è avvisato e termine per opporsi
Elementi insufficienti per una ragionevole previsione di condannaArt. 408 c. 1Persona offesa che ha chiesto l'avviso: 20 giorni; reati con violenza alla persona e furto in abitazione: avviso sempre, 30 giorni
Manca la querela o un'altra condizione di procedibilitàArt. 411 c. 1Come sopra, salvo il caso di remissione della querela
Particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)Art. 411 c. 1-bisIndagato e persona offesa: 10 giorni per l'opposizione con le ragioni del dissenso; decisione in udienza con ordinanza; iscrizione nel casellario
Reato estinto (prescrizione, remissione, morte, oblazione) o fatto non previsto come reatoArt. 411 c. 1Persona offesa: 20 o 30 giorni
Autore ignotoArt. 415Entro 6 mesi dall'iscrizione il PM chiede l'archiviazione o l'autorizzazione a proseguire; avviso alla persona offesa che lo ha chiesto
Cassazione che ha escluso i gravi indizi senza nuovi elementiArt. 405 c. 1-bisRichiesta obbligatoria per il PM

La riforma Cartabia ha alzato la soglia dell'esercizio dell'azione penale: non basta più che la notizia non sia «infondata», serve una ragionevole previsione di condanna, e il PM che non la vede deve archiviare. La persona offesa che nella denuncia o nella querela ha dichiarato di voler essere informata riceve l'avviso a cura del PM; per i delitti con violenza alla persona (maltrattamenti, stalking, lesioni, violenza sessuale, minaccia grave secondo la giurisprudenza) e per il furto in abitazione l'avviso è dovuto anche senza richiesta. Nei 20 o 30 giorni il difensore prende visione degli atti in segreteria e redige l'opposizione, che deve indicare a pena di inammissibilità l'oggetto dell'investigazione suppletiva e gli elementi di prova (art. 410, c. 1): nomi di testimoni da sentire, documenti da acquisire, accertamenti tecnici, confronti, con la spiegazione di come cambierebbero la previsione. Un'opposizione generica viene dichiarata inammissibile e il GIP archivia con decreto (c. 2).

La decisione del giudice, il reclamo, la riapertura

  1. Senza opposizione: il GIP, se concorda, archivia con decreto motivato e restituisce gli atti al PM; il decreto è notificato all'indagato solo se è stato in custodia cautelare (art. 409, c. 1). Se non concorda, entro tre mesi fissa l'udienza in camera di consiglio.
  2. Con opposizione ammissibile: udienza camerale (art. 127) con avviso a PM, indagato e persona offesa opponente, atti depositati in cancelleria con facoltà di copia; comunicazione al procuratore generale, che può avocare le indagini.
  3. Esiti (art. 409, c. 4-5): archiviazione con ordinanza; ordinanza che indica al PM le ulteriori indagini con un termine; oppure ordine di formulare l'imputazione entro dieci giorni, con decreto di fissazione dell'udienza preliminare entro i due giorni successivi (imputazione coatta). L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo per i vizi del contraddittorio dell'art. 127, c. 5.
  4. Reclamo (art. 410-bis): il decreto è nullo se emesso senza l'avviso dovuto, prima della scadenza del termine senza opposizione, o senza pronunciarsi sull'opposizione; l'interessato propone reclamo entro 15 giorni dalla conoscenza al tribunale in composizione monocratica, che decide senza le parti, dopo avviso di almeno dieci giorni e memorie fino al quinto giorno prima, con ordinanza non impugnabile: se fondato, annulla e restituisce gli atti al GIP; se inammissibile, condanna alle spese e a una somma alla cassa delle ammende.
  5. Riapertura (art. 414): il PM chiede al GIP l'autorizzazione con l'esigenza di nuove investigazioni; è respinta se non è ragionevolmente prevedibile individuare nuove fonti di prova capaci, da sole o con quelle acquisite, di portare all'azione penale; dopo l'autorizzazione il PM procede a nuova iscrizione; gli atti compiuti senza il decreto di riapertura sono inutilizzabili.

Per l'indagato l'archiviazione è la chiusura senza processo: nessuna iscrizione nel casellario, salvo l'archiviazione per tenuità del fatto, e il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per chi è stato in custodia cautelare, da chiedere entro due anni; le spese legali restano a suo carico, salvo il patrocinio a spese dello Stato. Per la persona offesa l'archiviazione non è la fine del risarcimento: l'azione civile è autonoma e il giudice civile accerta l'illecito con le proprie regole, mentre l'archiviazione per prescrizione o per querela tardiva lascia intatto il diritto ai danni nei termini dell'art. 2947 c.c.

Domande frequenti

Ho ricevuto l'avviso della richiesta di archiviazione: che cosa posso fare e in quanto tempo?

Entro 20 giorni (30 se il reato è un delitto commesso con violenza alla persona o un furto in abitazione) può prendere visione degli atti in procura, con il difensore, e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini (artt. 408, c. 3, e 410). L'opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova: non basta dire che il PM ha sbagliato, bisogna scrivere quali atti mancano (sentire il testimone X, acquisire i filmati, disporre una consulenza, confrontare i documenti allegati) e perché cambierebbero il quadro. Se l'opposizione è ammissibile, il GIP fissa entro tre mesi un'udienza in camera di consiglio; se è inammissibile e la notizia di reato è infondata, archivia con decreto.

Che cosa può decidere il giudice dopo l'udienza?

Tre cose (art. 409): archiviare, se condivide la valutazione del PM; ordinare con ordinanza ulteriori indagini, indicandole e fissando un termine, al termine del quale il PM chiederà di nuovo l'archiviazione o eserciterà l'azione; oppure, se ritiene che gli elementi già ci siano, disporre che il PM formuli l'imputazione entro dieci giorni (la cosiddetta imputazione coatta), fissando l'udienza preliminare entro due giorni dalla formulazione. L'ordinanza di archiviazione dopo l'udienza è impugnabile in cassazione solo per la violazione del contraddittorio (art. 127, c. 5); il decreto emesso senza avviso o prima della scadenza del termine è nullo e si contesta con il reclamo al tribunale entro 15 giorni (art. 410-bis).

Sono l'indagato: l'archiviazione mi lascia qualche traccia? Possono riaprire?

L'archiviazione non è iscritta nel casellario giudiziale e non equivale a un'assoluzione, ma chiude il procedimento: il PM può riaprire le indagini sullo stesso fatto solo con l'autorizzazione del GIP, con decreto motivato, per l'esigenza di nuove investigazioni, e la richiesta è respinta se non è ragionevolmente prevedibile trovare nuove fonti di prova (art. 414); gli atti compiuti senza autorizzazione sono inutilizzabili. Fa eccezione l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, che presuppone l'accertamento del fatto ed è iscritta nel casellario, per cui l'indagato riceve l'avviso e può opporsi (art. 411, c. 1-bis). Chi è stato in custodia cautelare riceve la notifica del provvedimento e ha due anni per chiedere la riparazione per ingiusta detenzione.

Il PM ha archiviato per prescrizione o per mancanza di querela: posso ancora chiedere i danni?

Sì. L'archiviazione, per qualunque motivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile: la persona offesa può agire davanti al giudice civile per il risarcimento, con la prova dell'illecito da fornire in quella sede e con la prescrizione civile (cinque anni per l'illecito, o il termine più lungo del reato se il fatto costituisce reato, art. 2947 c.c.). L'archiviazione per mancanza di querela dipende spesso da una querela tardiva, oltre i tre mesi: il reato non è più perseguibile ma il fatto resta illecito civile. Il difensore valuta se conviene la causa civile o, quando è ancora possibile, una nuova querela per fatti successivi.

Domande collegate

Fai la tua domanda: rispondono gratis gli avvocati iscritti

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme