In breve
- Il PM iscrive la notizia di reato subito e il nome dell'indagato non appena risultano indizi (art. 335 c.p.p.); da quella data decorrono i termini delle indagini.
- Chiunque può chiedere alla procura il certificato delle iscrizioni a proprio nome (c. 3); risposta anche per i difensori e la persona offesa; esclusi i delitti gravi dell'art. 407 c. 2 lett. a; segreto per max 3 mesi.
- La sola iscrizione non produce effetti civili o amministrativi (art. 335-bis) e non compare nel casellario né nei carichi pendenti.
- Iscrizione tardiva: retrodatazione chiesta al giudice entro 20 giorni (art. 335-quater); atti fuori termine inutilizzabili.
- Termini: 1 anno (6 mesi contravvenzioni, 18 mesi delitti gravi), una proroga fino a 6 mesi; poi avviso di conclusione o archiviazione.
L'iscrizione e il certificato
«Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. […] Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. […] Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile».
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| Chi può chiedere | La persona cui il reato è attribuito, la persona offesa e i rispettivi difensori (c. 3); non i terzi, non i datori di lavoro |
| Dove | Alla procura della Repubblica presso il tribunale competente (di regola quella del luogo del fatto o della residenza); ogni procura risponde per i propri registri |
| Come | Richiesta scritta con documento di identità, di persona, tramite difensore con delega o con le modalità telematiche dell'ufficio; alcune procure applicano i diritti di certificato |
| Che cosa si ottiene | L'elenco delle iscrizioni comunicabili (numero di procedimento, reato, data) oppure la formula «non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione» |
| Quando la risposta è negativa anche se si è iscritti | Delitti dell'art. 407 c. 2 lett. a (mafia, terrorismo, omicidio, rapina ed estorsione aggravate, sequestro, droga associativa, armi da guerra, tratta e reati sessuali aggravati); segreto motivato per esigenze investigative, massimo 3 mesi non rinnovabili (c. 3-bis) |
| Persona offesa | Oltre al certificato, dopo 6 mesi dalla denuncia o querela può chiedere notizie sullo stato del procedimento (c. 3-ter) |
L'iscrizione ha due momenti: la notizia di reato (modello 21 per i fatti con autore noto, modello 44 per gli ignoti, modello 45 per i fatti che non costituiscono reato, secondo la prassi delle procure) e il nome, che il PM iscrive quando emergono indizi, non semplici sospetti o coinvolgimenti generici; se la qualificazione del fatto cambia, il PM aggiorna l'iscrizione senza farne una nuova (c. 2), e se il fatto appare commesso con una causa di giustificazione (legittima difesa, adempimento di un dovere) procede a un'annotazione preliminare in un modello separato, senza iscrizione (c. 1-bis.1). Sapere di essere iscritti conta: dalla data di iscrizione del nome decorrono i termini delle indagini, da quel momento si hanno i diritti dell'indagato (difensore, facoltà di non rispondere, nullità delle dichiarazioni raccolte senza garanzie) e la persona può presentare memorie e chiedere di essere sentita. L'art. 335-bis chiarisce che la mera iscrizione non può da sola produrre effetti pregiudizievoli civili o amministrativi, e l'iscrizione non compare nel casellario né nei carichi pendenti, che registrano solo i procedimenti in cui l'azione penale è già stata esercitata.
Termini delle indagini e retrodatazione
- Termine ordinario (art. 405, c. 2): il PM conclude le indagini entro un anno dall'iscrizione del nome, sei mesi per le contravvenzioni, un anno e sei mesi per i delitti dell'art. 407, c. 2; se serve la querela, il termine decorre dal suo arrivo al PM.
- Proroga (art. 406): una sola volta, fino a sei mesi, chiesta al GIP prima della scadenza per indagini complesse; la richiesta è notificata all'indagato e alla persona offesa che lo ha chiesto, con cinque giorni per le memorie; il GIP decide con ordinanza, in udienza camerale se pensa di rifiutarla; per i reati gravi la proroga è decisa senza avviso.
- Durata massima (art. 407): 18 mesi in totale, un anno per le contravvenzioni, due anni per i delitti gravi elencati; gli atti compiuti dopo la scadenza non sono utilizzabili (c. 3), salvo quelli dell'art. 415-bis.
- Fine delle indagini: prima della scadenza il PM notifica l'avviso di conclusione (art. 415-bis), con il deposito degli atti e 20 giorni per memorie, documenti, investigazioni difensive e richiesta di interrogatorio, oppure chiede l'archiviazione.
- Retrodatazione (art. 335-quater): l'indagato chiede al giudice che procede (il GIP durante le indagini) di accertare la tempestività dell'iscrizione, entro 20 giorni da quando ha potuto conoscere gli atti che dimostrano il ritardo, indicando a pena di inammissibilità ragioni e atti; il PM ha sette giorni per memorie, il difensore altri sette, poi il giudice decide con ordinanza, anche senza udienza; la retrodatazione è disposta se il ritardo è «inequivocabile e non giustificato», con la conseguenza che i termini si ricalcolano e gli atti tardivi diventano inutilizzabili. Il GIP che compie un atto e vede un nome mancante ordina al PM l'iscrizione con decreto motivato (art. 335-ter).
In pratica, i segnali che si è indagati sono l'informazione di garanzia per gli atti a cui il difensore ha diritto di assistere (interrogatorio, perquisizione, accertamenti tecnici), l'invito a presentarsi, la notifica della richiesta di proroga, l'avviso di conclusione delle indagini, il decreto penale o l'avviso della richiesta di archiviazione; chi ha presentato una denuncia o una querela e non ha notizie usa gli stessi strumenti dal lato della persona offesa. Chi teme di essere indagato fa bene a chiedere il certificato prima di rendere dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria e a nominare un difensore, che può depositare memorie e chiedere l'interrogatorio già durante le indagini.
Domande frequenti
Come faccio a sapere se sono indagato?
Chiedendo alla procura della Repubblica il certificato delle iscrizioni a proprio nome nel registro delle notizie di reato (art. 335, c. 3, c.p.p.): la richiesta si presenta alla procura presso il tribunale del luogo in cui si teme il procedimento (o alle procure interessate, perché il registro non è unico nazionale per il richiedente), di persona con un documento, tramite il difensore o con le modalità telematiche indicate da ciascun ufficio. La procura risponde comunicando le iscrizioni, con il reato e la data, oppure con la formula «non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione», che copre sia il caso in cui non ci sia nulla, sia il caso in cui il PM abbia disposto il segreto per esigenze investigative (massimo tre mesi, non rinnovabili) o si proceda per uno dei delitti gravi dell'art. 407, c. 2, lett. a), esclusi dalla comunicazione. Si può ripetere la richiesta dopo qualche mese.
Sono stato sentito dai carabinieri come persona informata sui fatti: significa che non sono indagato?
Non necessariamente. Il PM deve iscrivere il nome «non appena risultino indizi» a carico della persona (c. 1-bis): se lei viene sentita come testimone ma dalle domande emerge che gli inquirenti la considerano coinvolta, l'iscrizione dovrebbe già esserci e le dichiarazioni rese senza le garanzie dell'indagato (avviso della facoltà di non rispondere, difensore) sarebbero inutilizzabili contro di lei. Se ha dubbi, chieda il certificato e valuti con un difensore; in ogni caso, dopo l'ascolto come persona informata, un invito a presentarsi per interrogatorio o un'informazione di garanzia segnalano che l'iscrizione è avvenuta.
Il PM ha iscritto il mio nome molto dopo aver avuto gli indizi: che cosa cambia e che cosa posso fare?
Dalla data di iscrizione del nome decorrono i termini delle indagini (un anno, sei mesi per le contravvenzioni, diciotto mesi per i delitti gravi, più una proroga fino a sei mesi): un'iscrizione tardiva allunga artificialmente le indagini e rende utilizzabili atti che sarebbero fuori termine. Dal 2022 l'art. 335-quater consente all'indagato di chiedere al giudice la retrodatazione, entro 20 giorni da quando ha potuto conoscere gli atti che dimostrano il ritardo (per esempio dopo l'avviso di conclusione delle indagini o nel riesame), indicando a pena di inammissibilità le ragioni e gli atti; il giudice retrodata se il ritardo è «inequivocabile e non giustificato», e gli atti compiuti dopo la scadenza ricalcolata diventano inutilizzabili (art. 407, c. 3). La questione si può riproporre nelle fasi successive.
L'iscrizione nel registro compare nel casellario o nei carichi pendenti?
No. Il casellario contiene le condanne definitive e gli altri provvedimenti irrevocabili; il certificato dei carichi pendenti riporta i procedimenti in cui è già stata esercitata l'azione penale (rinvio a giudizio, decreto di citazione, decreto penale), non le semplici iscrizioni. L'art. 335-bis stabilisce inoltre che la mera iscrizione non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa: non giustifica l'esclusione da una gara, da un concorso o il ritiro di una licenza. Le procure rilasciano su richiesta dell'interessato anche il certificato delle iscrizioni (il cosiddetto «certificato ex art. 335») che alcuni enti chiedono, ma solo l'interessato o il suo difensore possono ottenerlo.
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Fonti normative
- Art. 335 c.p.p. — Registro delle notizie di reato
- Art. 335-bis c.p.p. — Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi
- Art. 335-quater c.p.p. — Accertamento della tempestività dell'iscrizione
- Art. 405 c.p.p. — Termini per la conclusione delle indagini preliminari
- Art. 407 c.p.p. — Termini di durata massima delle indagini preliminari
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