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Casellario, carichi pendenti, certificato di non pendenza: dove e come

Quando qualcuno chiede «la fedina penale» bisogna capire quale certificato vuole: il casellario giudiziale racconta le condanne definitive, i carichi pendenti i processi in corso, la visura tutto ciò che il sistema sa. Si chiedono in ogni procura, in pochi minuti e per meno di venti euro; capire prima chi può chiederli e che cosa vi compare evita rifiuti, dichiarazioni sbagliate e viaggi inutili.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Casellario giudiziale (art. 24 DPR 313/2002): condanne definitive, senza non menzione, patteggiamenti ≤ 2 anni, decreti penali, ammende, giudice di pace; carichi pendenti (art. 27): processi in corso; visura (art. 33): tutto; europeo (art. 25-ter).
  • Si chiedono all'ufficio del casellario di ogni procura: di persona, per delega, per posta, con prenotazione online; SPID digitale in sperimentazione dal 15/9/2026.
  • 19,92 euro (16 bollo + 3,92 diritti), +3,92 con urgenza; gratis per adozioni, cause di lavoro, gratuito patrocinio; validità 6 mesi.
  • Il datore privato non può chiederlo (salvo art. 25-bis per chi lavora con minori); le amministrazioni lo acquisiscono d'ufficio: autocertificazione.
  • Errori: istanza all'ufficio, poi tribunale ex art. 40; cancellazione solo nei casi dell'art. 5.

Quale certificato per quale uso

Art. 24, commi 01 e 1, DPR 14 novembre 2002, n. 313 — Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato

«L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato; b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale; […] e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali; […] f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale […]; i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace […]».

CertificatoChe cosa contieneChi lo chiede e doveCosto
Casellario giudiziale (art. 24)Condanne definitive e altri provvedimenti iscritti, con le esclusioni dell'art. 24 (non menzione, patteggiamenti ≤ 2 anni, decreti penali, ammende, giudice di pace, 131-bis, riabilitazione)L'interessato o un delegato, in qualsiasi procura; prenotazione online19,92 euro; +3,92 urgenza; esenzioni
Carichi pendenti (art. 27)Procedimenti in corso in cui la persona è imputata (non le indagini), con le stesse esclusioniL'interessato o un delegato, alla procura competente19,92 euro; +3,92 urgenza
Casellario europeo (art. 25-ter)Condanne negli altri Stati UE più attestazione sulle iscrizioni italiane (cittadini italiani); informazioni dallo Stato di cittadinanza (cittadini UE)L'interessato, alla procuraCome il casellario
Visura (art. 33)Tutte le iscrizioni, comprese quelle non menzionate nei certificati; senza efficacia certificativaL'interessato, alla procuraBollo e diritti come i certificati
Certificato ex art. 25-bisCondanne per reati sessuali contro minori e interdizioniIl datore di lavoro che impiega persone a contatto con minoriDiritti; bollo secondo l'uso
Certificato selettivo o generale (art. 28)Tutte le iscrizioni pertinenti (selettivo) o tutte (generale)Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, d'ufficio via convenzioni e PDNDGratuito per l'amministrazione
Certificato per l'autorità giudiziaria (art. 21)Tutte le iscrizioniGiudici e PM—

La distinzione più importante è tra ciò che vede il privato e ciò che vedono le amministrazioni: il certificato dell'interessato, quello che si consegna a un datore di lavoro, a un locatore o a un'associazione, omette per legge le condanne «minori» e quelle coperte dai benefici, mentre le amministrazioni lo acquisiscono d'ufficio nella versione selettiva o generale e vedono anche quelle. Per questo l'autocertificazione nei concorsi va letta con attenzione, come spiega la guida sul casellario giudiziale; la non menzione e la riabilitazione sono gli strumenti per ripulire il certificato del privato. Il certificato dei carichi pendenti copre solo la fase successiva all'esercizio dell'azione penale: chi vuole sapere se è indagato deve usare la richiesta ex art. 335 c.p.p. (registro degli indagati). La visura, infine, è lo strumento per controllare che cosa risulta nel sistema prima di compilare dichiarazioni o chiedere permessi.

Come si chiede, in pratica

  1. Scegliere il certificato in base a chi lo chiede e all'uso (lavoro privato, estero, concorso, licenza, adozione): nel dubbio, il casellario dell'interessato più i carichi pendenti; per verificare la propria posizione, la visura.
  2. Prenotare online sul portale del Ministero (dove attivo) o presentarsi allo sportello del casellario della procura con documento, modulo e marche da bollo; per delega, delega scritta più copia del documento dell'interessato; per posta, copia del documento e bolli; PEC dove convenzionato; in via sperimentale con SPID per il certificato digitale.
  3. Pagare: 16 euro di bollo (ogni due pagine) e 3,92 di diritti; urgenza +3,92; per uso elettorale importi ridotti; esenzione per adozione e affidamento, cause di lavoro e previdenza, gratuito patrocinio, riparazione per errore giudiziario e gli altri usi della tabella del DPR 642/1972, da indicare nel modulo.
  4. Ritirare e usare entro sei mesi; per l'estero, apostille o legalizzazione in procura e traduzione giurata; conservare copia.
  5. Se c'è un errore: istanza all'ufficio locale con i documenti; se non provvede, ricorso al tribunale del luogo di nascita (Roma per i nati all'estero) con il rito dell'art. 666 c.p.p. (art. 40).

Due avvertenze. La prima riguarda i datori di lavoro privati: non possono chiedere il casellario del candidato né pretenderne la consegna come condizione generale, salvo che una norma lo preveda (chi lavora con minori, art. 25-bis; alcune professioni e licenze); la richiesta va comunque limitata a ciò che è pertinente al lavoro, e il Garante privacy sanziona le raccolte generalizzate. La seconda riguarda le dichiarazioni: chi autocertifica alle amministrazioni risponde del falso (falsa autocertificazione), e chi dichiara «nessuna condanna» in un contratto privato mentendo può vederlo risolto per dolo; la consulenza con un difensore prima di compilare moduli delicati (concorsi, licenze, adozioni, cittadinanza) costa meno di un'esclusione.

Domande frequenti

Un datore di lavoro mi chiede «il casellario e i carichi pendenti»: quali certificati porto e dove li prendo?

Due certificati, richiesti da lei, non dal datore, che non ha titolo per chiederli direttamente (salvo il certificato speciale per chi lavora con minori). Il certificato del casellario giudiziale (art. 24 DPR 313/2002) si chiede all'ufficio locale del casellario di qualsiasi procura della Repubblica, di persona con un documento, tramite un delegato con delega scritta e copia del suo documento, per posta, o con la prenotazione online sul portale del Ministero e ritiro allo sportello; costa 19,92 euro (16 di bollo e 3,92 di diritti), 3,92 in più se lo vuole in giornata, e vale sei mesi. Il certificato dei carichi pendenti (art. 27) si chiede alla procura competente e riporta i procedimenti in cui lei è imputato dopo l'esercizio dell'azione penale, non le indagini in corso: per quelle esiste solo la richiesta al registro degli indagati ex art. 335 c.p.p. Nel certificato del casellario non compaiono le condanne con non menzione, i patteggiamenti fino a due anni, i decreti penali, le contravvenzioni con sola ammenda e le sentenze del giudice di pace: se ha avuto uno di questi, il certificato uscirà «nullo» e non è tenuto a dire altro, salvo che un contratto le chieda espressamente di più.

Devo mandare il certificato all'estero per un visto di lavoro: quale serve e come si legalizza?

Di regola il certificato del casellario giudiziale e, se richiesto, quello dei carichi pendenti, entrambi in bollo; per i Paesi dell'Unione europea può servire anche il certificato del casellario europeo (art. 25-ter), che per i cittadini italiani riporta le condanne pronunciate negli altri Stati membri con l'attestazione sulle iscrizioni italiane. Per l'uso all'estero il certificato va legalizzato o apostillato presso la procura (ufficio apostille) se il Paese aderisce alla Convenzione dell'Aja, e tradotto con traduzione giurata; alcune ambasciate accettano solo il certificato rilasciato da meno di tre mesi. Chieda al consolato quale documento pretende, perché molti Paesi vogliono il «certificato penale» con l'indicazione che non ci sono precedenti, e in questi casi conviene richiedere anche la visura per verificare che cosa risulta nel sistema. Se ha residenza all'estero può farlo chiedere da un delegato in Italia o per posta.

Ho una condanna vecchia che non compare nel certificato: nel concorso pubblico devo dichiararla?

Dipende da come il bando formula la domanda. La regola dell'art. 28, c. 8, DPR 313/2002 è che chi rende una dichiarazione sostitutiva alle amministrazioni indica le iscrizioni che comparirebbero nel certificato richiesto dall'interessato: se la condanna non compare (non menzione, patteggiamento fino a due anni, reato estinto, riabilitazione) può dichiarare di non averla, salvo che il bando chieda espressamente «anche le condanne per le quali è stata concessa la non menzione» o «i patteggiamenti», formula frequente in molti bandi. Le amministrazioni acquisiscono comunque d'ufficio il certificato selettivo o generale (art. 28), in cui la condanna compare: una dichiarazione falsa è reato (art. 76 DPR 445/2000) e causa di esclusione. Prima di compilare, chieda la visura (art. 33), che mostra tutte le iscrizioni senza efficacia certificativa, e legga il bando; nel dubbio dichiari la condanna con l'indicazione dei benefici.

Il certificato riporta un'iscrizione sbagliata o una condanna che doveva essere cancellata: come la correggo?

Prima con un'istanza all'ufficio locale del casellario della procura, allegando i documenti (sentenza, provvedimento di riabilitazione o di estinzione, certificato di morte), che provvede alle rettifiche materiali e alle eliminazioni dovute per legge (art. 5); se l'ufficio non provvede o la questione è controversa, decide il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio locale nel cui territorio lei è nato (il tribunale di Roma per i nati all'estero), in composizione monocratica e con il procedimento di esecuzione dell'art. 666 c.p.p. (art. 40 DPR 313/2002), su ricorso suo o del pubblico ministero. Le cancellazioni automatiche sono limitate: ammende dopo dieci anni, provvedimenti del giudice di pace, 131-bis dopo dieci anni, morte, ottantesimo anno; per il resto la condanna resta nel sistema e si può solo renderla invisibile nel certificato del privato con la non menzione o con la riabilitazione.

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Fonti normative

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