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GuidaDiritto penale · Il procedimento penale

L'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.)

Per i reati che si perseguono a querela, chi ripara per intero il danno prima dell'apertura del dibattimento ottiene una sentenza di estinzione del reato, anche se la vittima rifiuta i soldi: basta che l'offerta sia congrua e formalizzata. È lo strumento più rapido per chiudere un processo per furto, lesioni lievi, truffa o appropriazione indebita, e dopo la riforma Cartabia copre molti più reati di prima.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Nei reati a querela rimettibile, chi ripara interamente il danno ed elimina le conseguenze prima dell'apertura del dibattimento ottiene l'estinzione del reato (art. 162-ter c.p.).
  • Se la vittima rifiuta: offerta reale (art. 1208 c.c.); il giudice valuta la congruità, il dissenso non è un veto (Cass. 46572/2024).
  • Senza liquidità: termine fino a 6 mesi, anche a rate, con processo e prescrizione sospesi.
  • Escluso lo stalking e i reati a querela irrevocabile; dopo Cartabia vale per furto, lesioni lievi, truffa, appropriazione indebita, danneggiamento, violenza privata, minaccia.
  • Diverso da remissione (decide la vittima), attenuante del risarcimento (riduce la pena), 131-bis e messa alla prova.

La norma

Art. 162-ter, commi 1-3 e 5, c.p. — Estinzione del reato per condotte riparatorie

«Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo […]. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. […] Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis».

StrumentoChi decideChe cosa serveEsito
Remissione della querela (art. 152 c.p.)La vittimaAccordo, di solito con risarcimento; accettazione del querelatoEstinzione; spese a carico del querelato salvo accordo
Condotte riparatorie (art. 162-ter)Il giudice, sentita la vittimaRiparazione integrale entro l'apertura del dibattimento; offerta reale se rifiutataSentenza di estinzione del reato
Attenuante del risarcimento (art. 62 n. 6)Il giudiceRisarcimento integrale prima del giudizioPena ridotta fino a un terzo; resta la condanna
Particolare tenuità (art. 131-bis)Il giudiceOffesa tenue, condotta non abituale; nessun pagamento richiestoNon punibilità, iscritta nel casellario
Messa alla prova (art. 168-bis)Il giudice su richiestaProgramma con lavoro di pubblica utilità e riparazione; reati fino a 4 anni anche d'ufficioEstinzione a esito positivo
Giustizia riparativa (D.Lgs. 150/2022)Le parti con i mediatoriProgramma volontario; esito riparativoRemissione tacita della querela (art. 152 c. 3 n. 2)

La causa di estinzione è nata nel 2017 per deflazionare i processi sui reati «privati» e vive oggi in un contesto molto più ampio, perché la riforma Cartabia ha reso procedibili a querela reati frequentissimi come il furto semplice, le lesioni fino a 40 giorni, la truffa e l'appropriazione indebita non aggravate, la violenza privata, la minaccia e il sequestro di persona semplice. La Cassazione ha fissato tre condizioni: riparazione integrale, non parziale né simbolica, comprensiva del danno morale; eliminazione, ove possibile, delle conseguenze del reato; audizione delle parti e della persona offesa, il cui dissenso però non vincola il giudice, che valuta da sé la congruità (Cass., sez. IV, n. 46572/2024). L'offerta reale deve essere una vera messa a disposizione del denaro nelle forme civilistiche, non una dichiarazione di intenti (Cass., sez. II, n. 13546/2024). Il limite temporale è rigido: la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, che nel rito abbreviato coincide con la richiesta del rito; solo chi prova di non aver potuto pagare per cause non imputabili ottiene i sei mesi aggiuntivi. La persona offesa che rifiuta una somma congrua perde il processo penale ma conserva l'azione civile per il danno ulteriore.

Come si procede

  1. Verificare la procedibilità: reato a querela rimettibile, querela valida, nessuna aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio; escluso lo stalking e i reati a querela irrevocabile.
  2. Quantificare il danno con criteri civilistici (tabelle per le lesioni, valore e spese per i reati patrimoniali, danno morale) e documentarlo; nel dubbio, sovrastimare: la riparazione parziale non basta.
  3. Pagare o offrire: bonifico con quietanza e, se possibile, remissione della querela; se la vittima rifiuta, offerta reale tramite ufficiale giudiziario o deposito della somma (art. 1208 c.c.), prima dell'apertura del dibattimento; eliminare le conseguenze (restituire la cosa, rimuovere il contenuto diffamatorio, riparare il danneggiamento).
  4. Istanza al giudice con le prove; in mancanza di liquidità, richiesta del termine di sei mesi con la prova dell'impossibilità incolpevole; il giudice sente la persona offesa e decide con sentenza di estinzione (art. 531 c.p.p.) o rigetta.
  5. Dopo: nessuna condanna, nessuna pena e nessuna iscrizione nel casellario, perché la sentenza di estinzione per condotte riparatorie non è tra i provvedimenti iscrivibili (art. 3 DPR 313/2002), a differenza del 131-bis e della messa alla prova; se l'istanza è rigettata, resta l'attenuante dell'art. 62 n. 6 e la possibilità di chiedere la messa alla prova nei termini, o la particolare tenuità.

Per la vittima la norma è un'arma a doppio taglio: garantisce un risarcimento rapido e integrale, ma toglie il controllo sulla sorte del processo. Chi ha subito il reato e vuole la condanna dovrebbe costituirsi parte civile e contestare la congruità con una quantificazione documentata, perché il giudice che ritiene incongrua l'offerta rigetta l'istanza; chi invece vuole solo i soldi ottiene, con l'offerta reale, anche la certezza dell'incasso. Le regole sulla querela e sulla remissione, sulle attenuanti e sulla giustizia riparativa completano il quadro; per chi ha ricevuto un decreto penale, la riparazione può essere fatta valere nel giudizio che segue l'opposizione.

Domande frequenti

Sono imputato per lesioni lievi dopo una lite: se pago il danno il processo finisce?

Sì, se le lesioni sono procedibili a querela (guarigione fino a 40 giorni, senza aggravanti che rendano il reato procedibile d'ufficio) e la riparazione è integrale e tempestiva. Deve risarcire per intero il danno, patrimoniale e non patrimoniale (spese mediche, giorni di inabilità, sofferenza), prima che il giudice dichiari aperto il dibattimento di primo grado, e chiedere con istanza la dichiarazione di estinzione; il giudice sente la persona offesa e, se ritiene la somma congrua, pronuncia sentenza di estinzione del reato. Se la vittima non vuole i soldi, si procede con l'offerta reale (art. 1208 c.c.: offerta formale tramite ufficiale giudiziario o notaio con la somma effettivamente disponibile), e il giudice può dichiarare l'estinzione anche contro il suo dissenso, che non è un veto (Cass. IV 46572/2024). Se non ha la liquidità, può chiedere un termine fino a sei mesi per pagare, anche a rate, dimostrando che il ritardo non dipende da lei.

Che differenza c'è con la remissione della querela e con la messa alla prova?

La remissione dipende dalla volontà della vittima: se accetta il risarcimento e rimette la querela, il reato si estingue subito (art. 152 c.p.) e le spese del processo sono a carico del querelato. Le condotte riparatorie servono quando la vittima non rimette: il giudice valuta la congruità della riparazione e dichiara l'estinzione senza il suo consenso. La messa alla prova (art. 168-bis) copre anche i reati procedibili d'ufficio fino a quattro anni di pena, ma richiede un programma con lavoro di pubblica utilità e condotte riparatorie, dura mesi e va chiesta prima; l'esito positivo estingue il reato. La non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non richiede di pagare ma è iscritta nel casellario e resta una valutazione del giudice sull'offesa; l'attenuante del risarcimento (art. 62 n. 6) riduce soltanto la pena. Infine la giustizia riparativa: se il querelante partecipa a un programma concluso con esito riparativo, la querela si intende rimessa (art. 152, c. 3, n. 2).

La vittima ha rifiutato la somma dicendo che vuole di più: come si stabilisce quanto è «congruo»?

Lo decide il giudice penale, con gli stessi criteri del giudice civile: per le lesioni le tabelle del danno biologico, per i reati contro il patrimonio il valore della cosa sottratta o danneggiata più le spese e il danno morale, per la diffamazione la gravità e la diffusione dell'offesa. La Cassazione chiede che la riparazione sia integrale, non un acconto, e che l'offerta reale sia seria: somma determinata, messa a disposizione con le forme dell'art. 1208 c.c. o comunque con la prova che il denaro è effettivamente disponibile per la persona offesa, non una generica dichiarazione di volontà (Cass. II 13546/2024). Se la somma è congrua e la vittima rifiuta, l'estinzione può essere dichiarata lo stesso; la vittima conserva l'azione civile per provare un danno maggiore, ma il processo penale è chiuso. Per questo conviene documentare la quantificazione con una perizia o con le tabelle e depositare la somma su un conto vincolato o presso l'ufficiale giudiziario.

Quali sono i reati a cui non si applica?

Quelli procedibili d'ufficio (per esempio rapina, lesioni gravi, furto con aggravanti che escludono la querela, violenza sessuale, maltrattamenti) e quelli in cui la querela è irrevocabile, come i reati sessuali, per i quali la norma richiede una querela «soggetta a remissione». È escluso per legge lo stalking (art. 612-bis), anche nella forma a querela. Dopo la riforma Cartabia del 2022 l'area è però più ampia: furto semplice e con alcune aggravanti, lesioni fino a 40 giorni, violenza privata, minaccia semplice, sequestro di persona non aggravato, violazione di domicilio, truffa e appropriazione indebita non aggravate, danneggiamento, diffamazione, invasione di terreni sono a querela e quindi riparabili, anche quando il processo era già in corso quando il reato è diventato procedibile a querela. Attenzione al termine: la riparazione va compiuta entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, e nel giudizio abbreviato entro la richiesta del rito; dopo resta solo l'attenuante.

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Fonti normative

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