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Mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, conciliazione: le differenze

Prima o al posto della causa la legge offre quattro strumenti che si confondono spesso: nella mediazione un terzo aiuta le parti a trovare l'accordo, nella negoziazione assistita trattano gli avvocati, nella conciliazione l'accordo nasce davanti a un giudice o a una commissione, nell'arbitrato un privato decide al posto del giudice. Cambiano obbligatorietà, costi, tempi e forza dell'atto finale.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Mediazione (D.Lgs. 28/2010): un mediatore di un organismo accreditato aiuta le parti, assistite dagli avvocati, a trovare l'accordo; obbligatoria in 15 materie e quando la ordina il giudice; primo incontro entro 20-40 giorni, durata massima 6 mesi, accordo titolo esecutivo.
  • Negoziazione assistita (DL 132/2014): trattativa diretta fra le parti tramite i soli avvocati, in 1-3 mesi; obbligatoria per l'RC auto e per le richieste di pagamento fino a 50.000 euro (non nelle materie della mediazione né con i consumatori); l'accordo è titolo esecutivo; usata anche per separazione e divorzio.
  • Conciliazione: l'accordo raggiunto davanti a un giudice (artt. 185 e 185-bis c.p.c.), a una commissione o a un organismo di settore (sedi protette del lavoro, Corecom, ABF, ACF, camere di commercio, Corte tributaria); il verbale è titolo esecutivo e, nel lavoro, inoppugnabile.
  • Arbitrato (artt. 806-840 c.p.c.): uno o tre arbitri scelti dalle parti decidono la lite al posto del giudice, sulla base di una clausola compromissoria o di un compromesso; il lodo ha gli effetti della sentenza, si impugna solo per nullità in 90 giorni; costa di più, ma è rapido e riservato.
  • Regola pratica: mediazione e negoziazione servono a evitare la causa, l'arbitrato la sostituisce, la conciliazione la chiude; nessuno di questi strumenti tocca i diritti indisponibili (status, alimenti, lavoro salvo le sedi protette).

Le quattro strade a confronto

Mediazione civileNegoziazione assistitaConciliazioneArbitrato
Chi conducemediatore terzo e imparziale di un organismo iscritto al registro del Ministerogli avvocati delle partiil giudice, una commissione (ITL, sindacato, Corecom) o un organismo (ABF, ACF, camera di commercio)uno o tre arbitri nominati dalle parti o da un'istituzione
Chi decidele parti; il mediatore può solo proporrele partile partigli arbitri, con lodo vincolante
Quando è obbligatoriamaterie dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni, locazione, comodato, affitto d'azienda, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti bancari, assicurativi e finanziari, franchising, opera, somministrazione, società di persone, subfornitura ecc.) e mediazione demandata dal giudiceRC auto e natanti; domande di pagamento fino a 50.000 euro non rientranti nella mediazione obbligatoria e non tra professionisti e consumatorimai come condizione (salvo il tentativo nelle liti agrarie e in alcune materie speciali); nel lavoro è facoltativamai: solo per accordo (clausola compromissoria da approvare per iscritto, art. 1341 c.c.) o per legge speciale
Assistenza dell'avvocatoobbligatoria nelle mediazioni obbligatorie e demandatenecessaria per definizionenon richiesta (davanti al giudice sì, se la causa è già iniziata)non obbligatoria, ma nella pratica sempre presente
Tempiprimo incontro in 20-40 giorni; massimo 6 mesi prorogabili di 3 in 3termine convenuto da 1 a 3 mesi, prorogabile di 30 giorniun'udienza o un incontro240 giorni dall'accettazione degli arbitri, prorogabili (art. 820 c.p.c.); in pratica 6-18 mesi
Effetto sulla prescrizionela domanda interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza per una volta (art. 8, c. 2)l'invito e la convenzione producono gli stessi effetti della domanda giudiziale (art. 8 DL 132/2014)—la domanda di arbitrato interrompe come una citazione
Atto finaleverbale con accordo allegato: titolo esecutivo se firmato dagli avvocati, altrimenti con omologazione (art. 12)accordo sottoscritto da parti e avvocati: titolo esecutivo e per ipoteca (art. 5 DL 132)verbale di conciliazione: titolo esecutivo (art. 185 c.p.c.); inoppugnabile nel lavoro (art. 2113 c.c.)lodo: effetti della sentenza (art. 824-bis), esecutivo con l'exequatur del tribunale (art. 825)
Impugnazionel'accordo si contesta solo come un contratto (nullità, annullamento)come un contrattocome un contratto; nel lavoro solo per vizi del consenso in sede protettanullità in 90 giorni davanti alla corte d'appello (art. 828); per errori di diritto solo se pattuito (art. 829)
Costi tipici40-110 euro di avvio + 60-170 per il primo incontro per parte; indennità DM 150/2023 se si va avanti; credito d'imposta fino a 600 euro; esenzione da bollo e da registro fino a 100.000 eurosolo i compensi degli avvocatinessun costo propriocompensi degli arbitri (tariffe delle camere arbitrali, a percentuale sul valore) + avvocati

Come funziona ciascuno

Art. 5, comma 4, D.Lgs. 28/2010 — Condizione di procedibilità

«Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione».

Mediazione. Si presenta la domanda a un organismo (anche telematicamente); il mediatore fissa il primo incontro tra 20 e 40 giorni, le parti partecipano di persona con gli avvocati, tutto è riservato e le dichiarazioni non sono utilizzabili in causa. Se al primo incontro non c'è accordo, la condizione di procedibilità è soddisfatta e non si paga altro oltre avvio e primo incontro; chi non partecipa senza giustificato motivo, se la mediazione era obbligatoria, è condannato a versare allo Stato il doppio del contributo unificato e subisce argomenti di prova (art. 12-bis). Il mediatore può formulare una proposta: se il giudizio successivo dà ragione a chi l'aveva rifiutata, questi paga comunque le spese (art. 13). Il giudice può disporre la mediazione «demandata» in ogni causa, anche in appello, e il rito unificato la incoraggia; la guida alla mediazione obbligatoria descrive materie e passaggi, quella sul condominio il ruolo dell'amministratore e dell'assemblea.

Negoziazione assistita. L'avvocato invita la controparte a stipulare una convenzione; il rifiuto o il silenzio per trenta giorni consentono di agire e sono valutati dal giudice per le spese e per la responsabilità aggravata. La convenzione fissa un termine (1-3 mesi), le parti cooperano «in buona fede e con lealtà», possono raccogliere dichiarazioni di terzi e della controparte (istruttoria stragiudiziale) e l'accordo, certificato dagli avvocati, è titolo esecutivo; per trascriverlo serve l'autentica di un pubblico ufficiale. È obbligatoria per l'RC auto e per i crediti fino a 50.000 euro fuori dalle materie della mediazione, esclusi i contratti con i consumatori; in famiglia è la via più rapida per separazione e divorzio.

Conciliazione. È l'accordo che chiude una lite già avviata o incanalata in una sede istituzionale. In causa il giudice tenta la conciliazione e può formulare una proposta (art. 185-bis c.p.c.) il cui rifiuto ingiustificato pesa sulle spese; il verbale è titolo esecutivo. Nel lavoro la conciliazione in sede protetta (ITL, sindacato, commissioni di certificazione) rende inoppugnabili rinunce e transazioni (art. 2113 c.c.) ed è la sede tipica delle uscite concordate. Nei settori regolati esistono organismi che decidono o conciliano senza avvocato: il l'ABF per banche e finanziarie, l'ACF per gli investimenti, il Corecom per telefonia e pay tv, le camere di commercio per il commercio, gli organismi ADR per i consumatori; il ricorso a questi vale come mediazione per la procedibilità (art. 5, c. 3). Nel tributario la conciliazione dentro il processo ha sostituito il reclamo-mediazione dal 2024.

Arbitrato. Le parti rinunciano al giudice e affidano la decisione ad arbitri, con un compromesso (lite già sorta) o una clausola compromissoria nel contratto (art. 808), possibile solo per diritti disponibili (art. 806). L'arbitrato rituale segue le regole del codice: contraddittorio, istruttoria, lodo motivato entro 240 giorni, effetti di sentenza dall'ultima sottoscrizione (art. 824-bis), esecutività con decreto del tribunale (art. 825), impugnazione per nullità entro 90 giorni dalla notifica e comunque entro sei mesi dalla sottoscrizione (art. 828), per i soli motivi dell'art. 829 e per violazione delle regole di diritto solo se le parti lo hanno previsto. L'arbitrato irrituale produce invece un lodo contrattuale, impugnabile come un contratto. Conviene nelle liti commerciali complesse, internazionali o riservate, dove la rapidità e la competenza degli arbitri valgono il costo; nei contratti con consumatori la clausola è presunta vessatoria e nei contratti standard tra imprese va approvata per iscritto.

Come scegliere

  1. Verificare gli obblighi: materia e valore dicono se la mediazione o la negoziazione sono condizione di procedibilità; saltarle fa perdere mesi, perché il giudice rinvia la causa fino all'esperimento; la loro assenza per mancata eccezione entro la prima udienza sana il difetto.
  2. Misurare la distanza tra le parti: se serve una terza persona per sbloccare il dialogo, meglio la mediazione; se le parti sono in grado di trattare e vogliono riservatezza e velocità, la negoziazione; se il problema è solo trovare un numero, la proposta del giudice o del mediatore.
  3. Valutare i costi e i benefici fiscali: la mediazione riuscita restituisce fino a 600 euro di credito d'imposta per parte e altri 518 di contributo unificato se estingue una causa, ed esenta l'accordo dal registro fino a 100.000 euro; l'arbitrato costa più di una causa e va scelto per ragioni diverse dal risparmio.
  4. Curare l'atto finale: accordo firmato anche dagli avvocati (titolo esecutivo), indicazione del valore, clausole di pagamento chiare, eventuale autentica per la trascrizione; un accordo generico è una nuova lite.
  5. Non trascurare la prescrizione: la domanda di mediazione e l'invito alla negoziazione interrompono i termini una sola volta; se la procedura fallisce, la causa va iscritta prima che scada il termine residuo.

La pagina sulla negoziazione assistita e quella sull'arbitrato approfondiscono i due strumenti; per le liti familiari la mediazione familiare è un percorso diverso, che non sostituisce la separazione ma aiuta a concordarne le condizioni.

Domande frequenti

Quando sono obbligato a tentare qualcosa prima di fare causa?
La mediazione è condizione di procedibilità nelle materie dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura) e quando la dispone il giudice; la negoziazione assistita lo è per il risarcimento da circolazione stradale e per le domande di pagamento fino a 50.000 euro fuori da quelle materie (non con i consumatori). Nelle cause di lavoro il tentativo di conciliazione è facoltativo, salvo eccezioni; nel condominio e nei contratti bancari la mediazione può essere sostituita dall'ABF o dall'ACF.
Qual è la differenza tra mediatore e arbitro?
Il mediatore non decide: aiuta le parti a trovare un accordo che restano libere di firmare o no, e al massimo formula una proposta, il cui rifiuto ingiustificato può pesare sulle spese di lite (art. 13 D.Lgs. 28/2010). L'arbitro decide con un lodo che «ha gli effetti della sentenza» (art. 824-bis c.p.c.), impugnabile solo per nullità entro 90 giorni davanti alla corte d'appello e, per violazione delle regole di diritto, solo se le parti lo hanno previsto. La mediazione costa poco e finisce spesso al primo incontro; l'arbitrato costa come una causa, ma è più rapido e riservato.
L'accordo raggiunto in mediazione o in negoziazione vale come una sentenza?
Vale come titolo esecutivo: l'accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, che ne certificano la conformità alle norme imperative, consente pignoramento, esecuzione per consegna e rilascio, obblighi di fare e iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 D.Lgs. 28/2010); senza avvocati serve l'omologazione del presidente del tribunale. Lo stesso vale per l'accordo di negoziazione assistita (art. 5 DL 132/2014). Il verbale di conciliazione giudiziale è titolo esecutivo per legge (art. 185 c.p.c.), e quello in sede protetta di lavoro è inoppugnabile (art. 2113 c.c.).
Quanto costano?
Mediazione: spese di avvio da 40 a 110 euro più le spese del primo incontro (60, 120 o 170 euro) per parte, secondo il valore; niente altro se non c'è accordo al primo incontro; con l'accordo, indennità della tabella del DM 150/2023 e credito d'imposta fino a 600 euro per parte (anche per l'avvocato nei casi obbligatori), esenzione da bollo e da registro fino a 100.000 euro. Negoziazione assistita: solo gli avvocati. Conciliazione giudiziale: nessun costo aggiuntivo. Arbitrato: compensi degli arbitri (in genere a percentuale sul valore, secondo le tariffe delle camere arbitrali) più gli avvocati, di solito superiori al contributo unificato di una causa.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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