In breve
- Offerta dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015 (assunti dal 7/3/2015): 1 mensilità per anno di servizio, min 3 max 27, esente da IRPEF e contributi, assegno circolare in sede protetta entro i 60 giorni; accettare = rinuncia all'impugnazione.
- Le rinunce valgono solo nelle sedi protette: giudice, Ispettorato, sindacato, arbitri, commissioni di certificazione (art. 2113 c.c.); altrimenti impugnabili entro 6 mesi.
- Licenziamento economico oltre 15 dipendenti (assunti prima del 2015): conciliazione obbligatoria all'Ispettorato in 20 giorni (art. 7 L. 604/1966), con NASpI anche per la risoluzione consensuale.
- Incentivo all'esodo: tassazione separata, niente contributi; TFR, preavviso e ferie spettano a parte.
- Prima di firmare: calcolo della causa (tutela applicabile, probabilità, tempi), NASpI, voci accessorie.
L'offerta di conciliazione e le sedi protette
«In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario».
| Strumento | Per chi | Contenuto e regime | Effetti |
|---|---|---|---|
| Offerta di conciliazione (art. 6 D.Lgs. 23/2015) | Assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 (tutele crescenti), settore privato | 1 mensilità (base TFR) per anno di servizio, min 3 max 27; esente IRPEF e contributi; assegno circolare; entro 60 giorni dal licenziamento; in sede protetta o davanti a una commissione di certificazione | Estinzione del rapporto alla data del licenziamento e rinuncia all'impugnazione; altre somme tassate |
| Conciliazione ordinaria in sede protetta (artt. 410-411, 412-ter, 412-quater c.p.c.; art. 185; art. 2113 c. 4 c.c.) | Tutti | Incentivo all'esodo negoziato, con tassazione separata e senza contributi; rinunce e transazioni valide | Verbale inoppugnabile, esecutivo con decreto; chiude ogni pretesa indicata |
| Conciliazione obbligatoria del licenziamento economico (art. 7 L. 604/1966) | Assunti prima del 7 marzo 2015, aziende con più di 15 dipendenti, giustificato motivo oggettivo (non comporto) | Comunicazione all'Ispettorato con motivi e misure di ricollocazione; convocazione entro 7 giorni; 20 giorni; assistenza sindacale, legale o del consulente | Accordo con risoluzione consensuale e NASpI; se fallisce, licenziamento con effetto dalla comunicazione; il comportamento delle parti conta in giudizio |
| Rinuncia o transazione fuori sede | — | Scrittura privata, lettera, quietanza «a saldo» | Invalida per i diritti inderogabili; impugnabile entro 6 mesi dalla cessazione o dalla firma (art. 2113 c. 1-3) |
| Risoluzione consensuale semplice | — | Dimissioni telematiche concordate con buonuscita | Niente NASpI, salvo la sede dell'art. 7; ticket non dovuto |
L'offerta dell'art. 6 è pensata per chiudere il contenzioso nei sessanta giorni dell'impugnazione: l'esenzione fiscale e contributiva rende una mensilità netta equivalente a molto di più lordo, e il datore risparmia il processo. L'accettazione dell'assegno in sede protetta estingue il rapporto e la contestazione anche se l'impugnazione è già partita; le somme aggiuntive pattuite nello stesso verbale (arretrati, incentivo ulteriore) seguono il regime ordinario, e l'incentivo all'esodo in generale è soggetto a tassazione separata e non a contributi. La sede è decisiva: l'art. 2113 c.c. rende impugnabili entro sei mesi le rinunce ai diritti inderogabili, salvo quelle raggiunte davanti al giudice, alla commissione dell'Ispettorato, in sede sindacale con assistenza effettiva, davanti agli arbitri e, per prassi consolidata, alle commissioni di certificazione; una quietanza firmata in ufficio non chiude nulla. Per il licenziamento economico degli assunti prima del 2015 nelle aziende maggiori la conciliazione preventiva è obbligatoria e la risoluzione consensuale raggiunta lì conserva la NASpI.
Che cosa si negozia e come si decide
- Le voci certe: TFR, indennità sostitutiva del preavviso (se il licenziamento non è per giusta causa), ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive, competenze di fine rapporto: spettano comunque e vanno tenute separate dall'incentivo, che è il vero corrispettivo della rinuncia (TFR).
- L'incentivo: si misura sul valore atteso della causa: tutela applicabile (reintegra o indennità e in quale forbice), probabilità di illegittimità (motivo, procedura, prova), tempi del rito del lavoro, costi e solvibilità del datore; l'offerta esente dell'art. 6 va confrontata con l'indennità lorda e tassata della sentenza.
- Le clausole: data di cessazione (da cui decorrono la NASpI e i 68 giorni per la domanda), rinuncia all'impugnazione e alle altre pretese elencate (la transazione «tombale» va letta voce per voce), eventuale patto di non concorrenza o di riservatezza con corrispettivo, referenze, outplacement, restituzione dei beni aziendali, spese legali, modalità e tempi di pagamento, clausola penale per l'inadempimento.
- La forma: verbale in sede protetta con l'assistenza di un avvocato o di un sindacalista effettivo, lettura delle rinunce, eventuale decreto di esecutività; mai dimissioni al posto del licenziamento (si perde la NASpI), mai firme in azienda.
- Dopo: domanda di NASpI entro 68 giorni, verifica del pagamento e della busta paga finale, comunicazione di cessazione; se il datore non paga, il verbale è titolo esecutivo per il precetto.
Per il datore la conciliazione conviene quando il licenziamento ha punti deboli o quando il costo del processo supera l'offerta; per il lavoratore quando la tutela è solo indennitaria e il tempo ha un costo. Nei casi di nullità (maternità, discriminazione, ritorsione) o di reintegra probabile (fatto insussistente, sanzione conservativa nel contratto collettivo) la firma frettolosa è un errore che si può correggere solo entro sei mesi e solo se la sede non era protetta; nei casi di giusta causa contestabile l'accordo evita spesso anche la trascrizione nel curriculum di un licenziamento disciplinare, con la trasformazione in risoluzione «per motivi economici» che va però gestita con attenzione alla NASpI. La risoluzione consensuale resta l'alternativa per chi ha già un altro lavoro e non ha bisogno dell'indennità di disoccupazione.
Domande frequenti
Sono stato assunto nel 2019 e licenziato dopo 6 anni: che cosa mi può offrire il datore con l'art. 6?
Sei mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR (una per anno di servizio, con il minimo di tre e il massimo di ventisette), esenti da IRPEF e da contributi, consegnate con assegno circolare in una sede protetta (Ispettorato, sindacato, commissione di certificazione) entro i 60 giorni dell'impugnazione stragiudiziale (art. 6 D.Lgs. 23/2015). Accettando, il rapporto si considera estinto alla data del licenziamento e lei rinuncia all'impugnazione, anche se l'aveva già mandata; le altre somme eventualmente pattuite nello stesso verbale (arretrati, straordinari, incentivo aggiuntivo) sono tassate normalmente. Sei mensilità nette equivalgono a circa otto o nove lorde: la scelta si fa confrontando questa cifra con quello che otterrebbe in causa, dove per gli assunti a tutele crescenti l'indennità va da 6 a 36 mensilità ma tassate, con tempi e incertezze, e con la reintegra solo nei casi di nullità o di insussistenza del fatto disciplinare. La NASpI resta.
Il datore mi ha fatto firmare in ufficio una lettera di rinuncia a ogni pretesa in cambio di 3.000 euro: vale?
No, se riguarda diritti inderogabili: le rinunce e le transazioni su diritti derivanti da norme di legge o contratti collettivi inderogabili sono invalide (art. 2113 c.c.) e possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche una lettera, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla firma se successiva. Valgono invece le rinunce fatte in sede giudiziale, davanti alla commissione di conciliazione dell'Ispettorato (artt. 410-411 c.p.c.), in sede sindacale con l'assistenza effettiva di un rappresentante del sindacato al quale lei aderisce (art. 412-ter) o davanti agli arbitri (art. 412-quater): sono le «sedi protette», dove il conciliatore verifica che il lavoratore sappia a che cosa rinuncia. Una rinuncia firmata in ufficio si può impugnare e la causa resta possibile; i 3.000 euro ricevuti vanno imputati a quanto dovuto. Conviene però muoversi subito, perché il termine di sei mesi è di decadenza e quello per impugnare il licenziamento è di 60 giorni.
Che differenza c'è tra la conciliazione davanti all'Ispettorato e quella in sede sindacale?
Entrambe rendono valide le rinunce e inoppugnabile l'accordo. La conciliazione davanti alla commissione provinciale presso l'Ispettorato (artt. 410-411 c.p.c.) è pubblica, richiede una richiesta e una convocazione, e il verbale è reso esecutivo con decreto del giudice; è anche la sede della procedura obbligatoria per il licenziamento economico nelle aziende oltre i 15 dipendenti (art. 7 L. 604/1966), dove la risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI. La conciliazione sindacale (art. 412-ter) si svolge secondo le regole del contratto collettivo, in tempi rapidi e in un ufficio sindacale, ma richiede che il lavoratore sia effettivamente assistito da un rappresentante di un sindacato cui aderisce o dà mandato: la giurisprudenza annulla le conciliazioni «di comodo» in cui il sindacalista è scelto dal datore e non assiste davvero. Esistono anche le commissioni di certificazione (università, consulenti del lavoro, enti bilaterali). In tutte le sedi si può usare l'offerta esente dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015.
Conviene accettare l'accordo o fare causa?
Si decide con i numeri. Da un lato il valore dell'offerta, netto delle imposte (esente se è l'offerta dell'art. 6, tassato con tassazione separata se è un incentivo all'esodo), più le voci certe (TFR, preavviso, ferie) che spettano comunque e non vanno confuse con l'incentivo. Dall'altro il valore atteso della causa: quale tutela si applica (reintegra o indennità, e in che misura: da 6 a 36 mensilità per i tutele crescenti, da 12 a 24 con l'art. 18, da 2,5 a 6 nelle piccole imprese), quanto è probabile che il licenziamento sia dichiarato illegittimo, quanto durerà, quanto costa, e se il datore è solvibile. Se il licenziamento ha un vizio evidente (discriminazione, maternità, forma orale, fatto insussistente) o il contratto collettivo prevede una sanzione conservativa, la reintegra vale più di ogni offerta; se invece il motivo regge o la tutela è solo indennitaria, un accordo in tempi brevi conviene quasi sempre, purché firmato in sede protetta e con la NASpI salva.
Domande collegate
- Il mio contratto a termine è scaduto ma il capo mi ha detto di continuare a venire al lavoro: che cosa succede?
- Sono dirigente e mi hanno licenziato con una motivazione che mi sembra pretestuosa: posso essere reintegrato?
- Ho iniziato a lavorare giovanissimo e ho quasi 42 anni di contributi: posso andare in pensione prima dei 67 anni?
Fonti normative
- Art. 6 D.Lgs. 23/2015 — Offerta di conciliazione
- Art. 2113 c.c. — Rinunzie e transazioni
- Art. 7 L. 604/1966 — Procedura di conciliazione per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
- Art. 410 c.p.c. — Tentativo di conciliazione
- Art. 411 c.p.c. — Processo verbale di conciliazione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa risoluzione consensuale del rapporto di lavoroModulo telematico revocabile in 7 giorni (art. 26 D.Lgs. 151/2015) o sede protetta; convalida per i genitori; niente NASpI salvo conciliazione ex art. 7 L. 604.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl patto di non concorrenza dopo la fine del rapportoForma scritta, corrispettivo determinato e congruo (Cass. 10679/2024), limiti di oggetto, tempo (3 o 5 anni) e luogo, nullità, recesso del datore, penale, agenti.
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