In breve
- Accordo di scioglimento (art. 1372 c.c.): niente preavviso, data e somme concordate; forma telematica obbligatoria con revoca in 7 giorni (art. 26 D.Lgs. 151/2015), oppure sede protetta (art. 2113 c. 4 c.c.) dove è definitiva.
- Genitori: gravidanza e primi 3 anni del figlio → convalida dell'Ispettorato (art. 55 D.Lgs. 151/2001).
- NASpI: no, salvo risoluzione nella conciliazione ex art. 7 L. 604/1966 (licenziamenti economici) o dopo trasferimento illegittimo oltre 50 km.
- Soldi: TFR e ratei sempre; incentivo all'esodo con tassazione separata; ticket di licenziamento non dovuto (sì nella conciliazione ex art. 7).
- Rinunce fuori dalle sedi protette impugnabili in 6 mesi; alternativa che salva la NASpI: licenziamento + conciliazione o offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015.
La forma e la revoca
«Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente […]. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità. […] I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003».
| Risoluzione consensuale | Dimissioni | Licenziamento + conciliazione | |
|---|---|---|---|
| Chi decide | Entrambi, d'accordo | Il lavoratore | Il datore, poi accordo sulle conseguenze |
| Forma | Modulo telematico (revoca 7 giorni) o sede protetta; convalida per i genitori | Modulo telematico (revoca 7 giorni); convalida per i genitori | Lettera di licenziamento; verbale in sede protetta o offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 |
| Preavviso | Non dovuto, salvo patto | Dovuto dal lavoratore (o indennità) | Dovuto dal datore (o indennità), salvo giusta causa |
| NASpI | No, salvo conciliazione ex art. 7 L. 604 e trasferimento illegittimo | No, salvo giusta causa e maternità/paternità | Sì |
| Ticket di licenziamento (datore) | No (sì nella conciliazione ex art. 7) | No | Sì |
| Somma al lavoratore | Incentivo all'esodo negoziato, tassazione separata, senza contributi | Nessuna, salvo accordo | Incentivo all'esodo; nell'offerta ex art. 6, da 1 a 27 mensilità esenti |
| Rinunce | Definitive in sede protetta; impugnabili in 6 mesi fuori | — | Definitive in sede protetta |
| Rischi | Perdita della NASpI; pressioni; vizi del consenso | Perdita della NASpI; dimissioni in bianco | Licenziamento fittizio; impugnazione se manca la conciliazione |
La riforma del 2015 ha cancellato le «dimissioni in bianco» e le risoluzioni firmate sotto pressione imponendo il modulo telematico con data certa e il ripensamento di sette giorni; ha però lasciato la via delle sedi protette, dove datore e lavoratore, assistiti, chiudono in un solo atto rapporto, conti e liti. Il nodo economico resta la NASpI: chi accetta una risoluzione consensuale rinuncia, salvo eccezioni, a un'indennità che può valere fino a due anni di sostegno, e per questo le uscite negoziate passano quasi sempre da un licenziamento seguito da conciliazione, o dalla risoluzione nella procedura dell'art. 7 L. 604/1966 per le imprese sopra i 15 dipendenti e i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, che la legge stessa equipara al licenziamento ai fini della disoccupazione. Le guide sulle dimissioni telematiche, sulla conciliazione e sulla NASpI completano il quadro; per le lavoratrici madri e i padri, quella su maternità e paternità spiega la convalida.
Come si fa bene
- Chiarire la formula prima di trattare le cifre: risoluzione consensuale, dimissioni incentivate o licenziamento con conciliazione; verificare la NASpI spettante, la tassazione della somma e, per il datore, il ticket.
- Negoziare i contenuti: data di cessazione, incentivo all'esodo, TFR e ratei, ferie, preavviso, restituzione dei beni, riservatezza, referenze, outplacement, eventuale patto di non concorrenza con corrispettivo separato.
- Scegliere la sede: verbale in sede sindacale, davanti all'Ispettorato o alla commissione di certificazione per la definitività delle rinunce; oppure modulo telematico (anche tramite patronato o consulente) con i sette giorni di revoca; per i genitori, convalida all'Ispettorato.
- Eseguire: comunicazione di cessazione (UniLav) entro 5 giorni a cura del datore, pagamento delle competenze con la busta paga finale, consegna della CU; il lavoratore verifica il TFR e l'accredito dei contributi.
- Se qualcosa non va: revoca nei sette giorni; impugnazione delle rinunce entro sei mesi se firmate fuori dalle sedi protette; azione per vizi del consenso; per le somme non pagate, decreto ingiuntivo con il TFR e i ratei.
Un'avvertenza sulle simulazioni: far figurare un licenziamento per ottenere la NASpI quando in realtà le parti hanno concordato l'uscita espone il lavoratore alla restituzione dell'indennità e alle sanzioni, e il datore al concorso nell'indebito; la conciliazione dopo un licenziamento reale, anche se «annunciato», è invece lecita e prevista dalla legge. Per le dimissioni per giusta causa, che danno la NASpI, serve la prova dell'inadempimento del datore, che la Cassazione richiede con rigore; per le dimissioni in bianco e le pressioni, la nullità e le sanzioni. Il licenziamento economico con la sua procedura di conciliazione resta la strada che concilia buonuscita e disoccupazione.
Domande frequenti
L'azienda mi propone di andarmene con una buonuscita di sei mensilità firmando una risoluzione consensuale: che cosa perdo?
Di regola la NASpI: la risoluzione consensuale non è una perdita involontaria del lavoro (art. 3 D.Lgs. 22/2015), quindi l'indennità di disoccupazione non spetta, salvo che l'accordo sia raggiunto dentro la procedura di conciliazione davanti all'Ispettorato che il datore con più di 15 dipendenti deve avviare prima di un licenziamento per motivo economico di un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 (art. 7, c. 7, L. 604/1966; per gli assunti dopo, la procedura non si applica, art. 3 c. 3 D.Lgs. 23/2015), o che si tratti della risoluzione dopo un trasferimento ingiustificato a oltre 50 km. Per questo, se l'azienda vuole davvero l'uscita, conviene chiedere che sia formalizzata come licenziamento per giustificato motivo oggettivo seguito da conciliazione con incentivo all'esodo, o con l'offerta conciliativa dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015 (esente da tasse) se lei è assunto dal 2015: così conserva la NASpI, che per sei mensilità vale spesso più della buonuscita. Sul piano della forma, la risoluzione consensuale va fatta con il modulo telematico del Ministero, revocabile entro sette giorni, oppure in sede protetta (sindacato, Ispettorato, commissione di certificazione), dove è definitiva e le rinunce contenute nel verbale non sono impugnabili. La buonuscita è tassata con tassazione separata, senza contributi; TFR e ratei sono dovuti in ogni caso; il preavviso no, salvo accordo.
Ho firmato in azienda un accordo di risoluzione consensuale e mi sono pentito: posso tornare indietro?
Dipende da dove e come ha firmato. Se l'accordo è stato solo sottoscritto in azienda, senza il modulo telematico, la risoluzione è inefficace (art. 26 D.Lgs. 151/2015): il rapporto non si è sciolto e lei può presentarsi al lavoro; se il modulo telematico è stato inviato, ha sette giorni dalla trasmissione per revocarlo con la stessa procedura. Se invece ha firmato in una sede protetta (davanti al sindacato, all'Ispettorato, in tribunale, davanti a una commissione di certificazione), la risoluzione è valida senza modulo e definitiva, e le rinunce che contiene non sono impugnabili; restano solo i vizi del consenso (violenza, dolo, errore) e la nullità per contrarietà a norme imperative, da far valere in giudizio. Le rinunce a diritti inderogabili firmate fuori dalle sedi protette (per esempio in una scrittura privata in azienda) sono invece impugnabili entro sei mesi dalla cessazione o dalla firma (art. 2113 c.c.). Se è una lavoratrice in gravidanza o un genitore nei primi tre anni del figlio, senza la convalida dell'Ispettorato la risoluzione non produce effetti (art. 55, c. 4, D.Lgs. 151/2001).
Come datore, che cosa devo pagare e che cosa rischio con una risoluzione consensuale?
Paga il TFR, i ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive, e ciò che ha pattuito (incentivo all'esodo, eventuale indennità di preavviso concordata); non paga il ticket di licenziamento, perché il contributo dell'art. 2, c. 31, L. 92/2012 (41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità negli ultimi tre anni) è dovuto solo per le interruzioni che darebbero diritto alla NASpI, e quindi lo paga invece se la risoluzione avviene nella conciliazione ex art. 7 L. 604/1966. Sul piano della validità deve pretendere il modulo telematico (o la sede protetta) e non toccare i moduli, pena la sanzione da 5.000 a 30.000 euro e le conseguenze penali; per i genitori, la convalida. I rischi sono le impugnazioni: rinunce firmate fuori dalle sedi protette (sei mesi), vizi del consenso, accordi simulati per far ottenere la NASpI (con responsabilità verso l'INPS), dimissioni estorte. Un verbale di conciliazione in sede sindacale o davanti alla commissione di certificazione, con l'elenco delle somme e la rinuncia generale, è la forma più sicura, e per gli assunti dal 2015 l'offerta dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015 chiude ogni contestazione sul licenziamento.
Che differenza c'è con le dimissioni e con il licenziamento concordato?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore, con preavviso, senza NASpI (salvo giusta causa e maternità) e con lo stesso modulo telematico revocabile in sette giorni; la risoluzione consensuale è un accordo, senza preavviso, senza NASpI salvo i casi visti, con la stessa forma telematica o la sede protetta. Il «licenziamento concordato» non esiste come istituto: esiste il licenziamento (per motivo oggettivo o altro) seguito da una conciliazione in cui il lavoratore rinuncia a impugnarlo in cambio di una somma, con la NASpI conservata perché la perdita del lavoro resta formalmente involontaria; la giurisprudenza e l'INPS tollerano la sequenza purché il licenziamento non sia fittizio. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 l'offerta di conciliazione dell'art. 6 D.Lgs. 23/2015, da una a ventisette mensilità esenti, entro sessanta giorni dal licenziamento e in sede protetta, è la via tipizzata. La scelta tra le tre formule dipende dalla NASpI, dalla tassazione della somma e dalla solidità del motivo di licenziamento.
Domande collegate
- Sono dirigente e mi hanno licenziato per un mio presunto errore senza contestarmi nulla prima: è regolare?
- Ho iniziato a lavorare giovanissimo e ho quasi 42 anni di contributi: posso andare in pensione prima dei 67 anni?
- Sono al terzo contratto a termine con la stessa azienda, con pochi giorni di pausa tra uno e l'altro: è regolare?
Fonti normative
- Art. 26 D.Lgs. 151/2015 — Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale (modalità telematiche, revoca in 7 giorni)
- Art. 55 D.Lgs. 151/2001 — Dimissioni e risoluzione consensuale dei genitori (convalida)
- Art. 2113 c.c. — Rinunzie e transazioni
- Art. 7 L. 604/1966 — Procedura di conciliazione per il licenziamento economico (comma 7: risoluzione consensuale e NASpI)
- Art. 3 D.Lgs. 22/2015 — Requisiti della NASpI
- Art. 2, comma 31, L. 92/2012 — Contributo per l'interruzione del rapporto (ticket di licenziamento)
- Art. 17, comma 1, lett. a), TUIR — Tassazione separata delle somme percepite per la cessazione del rapporto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni telematiche: come si danno e come si revocanoLe dimissioni online (art. 26 D.Lgs. 151/2015): modulo del Ministero con SPID o tramite patronato, revoca in 7 giorni, esclusioni, genitori, preavviso, giusta causa.
- LicenziamentoLa conciliazione dopo il licenziamento: l'offerta dell'art. 6 e le sedi protetteL'offerta di conciliazione (art. 6 D.Lgs. 23/2015): una mensilità per anno da 3 a 27, esente da tasse, assegno circolare in sede protetta entro 60 giorni; sedi, NASpI.
- LicenziamentoLicenziamento e NASpI: chi ne ha dirittoLa NASpI dopo il licenziamento: 13 settimane di contributi nei 4 anni, anche per giusta causa, dimissioni per giusta causa e conciliazioni; importi 2026, durata, domanda.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenza13 settimane nei 4 anni e regola delle 13 dopo dimissioni (art. 3 D.Lgs. 22/2015); 75% fino a 1.456,72 euro, max 1.584,70; -3% dal 6° mese; domanda in 68 giorni.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni per giusta causaI casi riconosciuti, la procedura telematica, niente preavviso e indennità a carico del datore, la NASpI, la prova, i rischi se la giusta causa non regge.
- Contratto, mansioni e stipendioMaternità e paternità: congedi, divieto di licenziamento, dimissioniD.Lgs. 151/2001: maternità 5 mesi all'80%, paternità 10 giorni, parentale fino a 14 anni (3 mesi all'80%), malattia del figlio, licenziamento vietato fino a 1 anno.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
- LicenziamentoIl licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo)Ragioni organizzative vere, nesso con il posto soppresso, repêchage, criteri di scelta, procedura ITL sopra i 15, preavviso, tutele dopo Corte cost. 128/2024, impugnazione, offerta conciliativa.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl preavviso: durata, indennità sostitutiva, esoneroIl preavviso dei CCNL (art. 2118 c.c.): lavorato o pagato, trattenuta a chi si dimette senza, rinuncia del datore senza indennità (Cass. 6782/2024).
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni in bianco e le dimissioni estorteDal 2016 valgono solo le dimissioni telematiche, revocabili in 7 giorni: la lettera in bianco è inefficace; estorte annullabili per violenza (art. 1434 c.c.); genitori.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl patto di non concorrenza dopo la fine del rapportoForma scritta, corrispettivo determinato e congruo (Cass. 10679/2024), limiti di oggetto, tempo (3 o 5 anni) e luogo, nullità, recesso del datore, penale, agenti.