In breve
- Maternità: astensione obbligatoria di cinque mesi (2 prima e 3 dopo il parto, oppure 1+4 o 0+5 con certificato medico), indennità INPS dell'80% anticipata dal datore, spesso integrata al 100% dal contratto collettivo; permessi retribuiti per visite prenatali; interdizione anticipata per gravidanza a rischio o lavori pregiudizievoli.
- Paternità: dieci giorni lavorativi obbligatori al 100% (venti per parto plurimo) tra i due mesi prima e i cinque dopo la nascita, anche insieme alla madre (art. 27-bis), estesi dalla Corte costituzionale (sent. 115/2025) alla madre intenzionale nelle coppie di donne; congedo alternativo per tutta la maternità se la madre muore, è gravemente inferma o abbandona il figlio (art. 28).
- Parentale: fino ai 14 anni del figlio (dal 2026), massimo 10 mesi per la coppia (11 se il padre ne prende almeno 3), 6 per genitore; pagato all'80% per tre mesi entro i 6 anni, al 30% per altri periodi; fruibile anche a ore.
- Divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza a un anno del bambino (anche per il padre che ha preso il congedo); licenziamento nullo con reintegra; dimissioni e risoluzioni consensuali da convalidare all'Ispettorato fino ai tre anni.
- Rientro: stessa unità produttiva o stesso comune, stesse mansioni o equivalenti, con i miglioramenti maturati nel frattempo (art. 56); niente lavoro notturno obbligatorio fino ai tre anni.
Il congedo di maternità
«In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».
Il congedo di maternità è un divieto di lavoro, non una facoltà: due mesi prima della data presunta del parto e tre dopo (art. 16), oppure, con la doppia attestazione medica, un mese prima e quattro dopo (art. 20) o tutti e cinque dopo. Il divieto è anticipato a tre mesi per i lavori gravosi e l'Ispettorato o la ASL possono disporre l'interdizione anticipata per gravi complicanze, condizioni ambientali pregiudizievoli o impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni (art. 17), con la stessa indennità. Se il parto è prematuro, i giorni non goduti prima si aggiungono dopo; in caso di interruzione dopo il 180° giorno o di morte del bambino la lavoratrice può rientrare con dieci giorni di preavviso (art. 16, c. 1-bis). L'indennità è l'80% della retribuzione media giornaliera (art. 22), a carico dell'INPS e anticipata dal datore in busta paga, e spetta anche a chi è licenziata per cessazione dell'attività o scadenza del termine durante il congedo, o è sospesa o disoccupata da non più di sessanta giorni all'inizio del congedo (art. 24); i periodi contano per anzianità, ferie, tredicesima e carriera. Le lavoratrici che adottano hanno cinque mesi dall'ingresso del minore in famiglia (art. 26).
Padri: congedo obbligatorio e alternativo
Il padre lavoratore dipendente ha dieci giorni lavorativi di congedo obbligatorio, non frazionabili a ore, da usare anche non di seguito tra i due mesi prima e i cinque dopo la nascita, anche mentre la madre è in maternità, con preavviso scritto di almeno cinque giorni (art. 27-bis); sono venti per il parto plurimo, valgono per adozione e affidamento e sono pagati al 100% dall'INPS. La Corte costituzionale (sent. 115/2025) ha esteso il diritto alla lavoratrice «genitore intenzionale» nelle coppie di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Il congedo di paternità alternativo (art. 28) dà al padre l'intera maternità o la parte residua se la madre muore, è gravemente inferma, abbandona il figlio o se il bambino è affidato esclusivamente a lui. Durante il congedo, e fino a un anno del bambino, anche il padre è protetto dal divieto di licenziamento (art. 54, c. 7) e, se si dimette, non deve il preavviso e ha le indennità del licenziamento (art. 55, c. 2).
Congedo parentale, riposi, malattia del figlio
| Diritto | Quanto | Fino a quando | Indennità | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Congedo parentale | 6 mesi per genitore (7 per il padre che ne prende almeno 3); massimo 10-11 mesi per la coppia; 11 al genitore solo; anche a ore | 14 anni del figlio (12 per i periodi goduti fino al 2025) | 3 mesi per genitore al 30%, di cui fino a 3 complessivi all'80% entro i 6 anni; altri 3 mesi al 30% in alternativa; oltre, 30% solo con reddito sotto 2,5 volte il minimo di pensione | artt. 32, 34 |
| Prolungamento per figlio con disabilità grave | fino a 3 anni complessivi | 14 anni | 30% | art. 33 |
| Riposi giornalieri («allattamento») | 2 ore al giorno (1 se l'orario è sotto le 6 ore; 30 minuti ciascuno con asilo aziendale); al padre se la madre non ne fruisce | 1 anno del figlio | 100%, ore lavorate | artt. 39-40 |
| Malattia del figlio | senza limiti fino a 3 anni; 10 giorni lavorativi l'anno per genitore da 3 a 14 anni (dal 2026) | 14 anni | non retribuito, coperto da contribuzione figurativa | art. 47 |
| Visite prenatali | permessi retribuiti se in orario di lavoro | gravidanza | 100% | art. 14 |
| Lavoro notturno | vietato dalla gravidanza a 1 anno; non obbligatorio per la madre fino a 3 anni (o il padre convivente in alternativa), per il genitore solo fino a 12 | — | — | art. 53 |
Il congedo parentale va chiesto al datore con almeno cinque giorni di preavviso (due per quello a ore), salvo condizioni migliori dei contratti; l'indennità si chiede all'INPS. La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, c. 219-220) ha portato da dodici a quattordici anni la finestra del congedo parentale e da cinque a dieci i giorni l'anno per la malattia del figlio tra i tre e i quattordici anni, senza aumentare i mesi complessivi; le mensilità all'80% sono state introdotte una per volta dalle leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025 e valgono per chi ha terminato la maternità o la paternità dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna. Il licenziamento «causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino» è nullo (art. 54, c. 6).
Divieto di licenziamento, dimissioni, rientro
«Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. […] Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo».
- Licenziamento: vietato dall'inizio della gravidanza (anche se il datore non lo sa: conta lo stato oggettivo, provato con certificazione) fino a un anno del figlio, salvo colpa grave costituente giusta causa, cessazione dell'attività, scadenza del termine, esito negativo della prova; nullo con reintegra e risarcimento in ogni azienda, come per il licenziamento discriminatorio; vietate anche la sospensione e il collocamento in mobilità, salvo cessazione dell'attività o del reparto autonomo.
- Dimissioni nel primo anno: valide, ma senza obbligo di preavviso e con le indennità del licenziamento, compresa la NASpI (art. 55, c. 1), per la madre e per il padre che ha fruito del congedo.
- Convalida fino ai tre anni: dimissioni e risoluzioni consensuali della lavoratrice in gravidanza e di entrambi i genitori fino ai tre anni del bambino (o dall'ingresso del minore adottato) sono efficaci solo dopo la convalida dell'Ispettorato territoriale, che verifica la genuinità della scelta in un colloquio (art. 55, c. 4); in questo caso non si usa la procedura ordinaria delle dimissioni telematiche.
- Rientro: conservazione del posto, stessa unità produttiva o altra nello stesso comune fino a un anno del bambino, stesse mansioni o equivalenti, miglioramenti maturati (art. 56); il demansionamento o il trasferimento al rientro è illegittimo e spesso indizio di discriminazione.
- Sanzioni: per le violazioni degli artt. 54 e 56 il datore paga una sanzione amministrativa senza pagamento ridotto e perde per due anni la certificazione della parità di genere (art. 54, c. 8).
Le tutele valgono per tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati, a tempo determinato compresi (con il limite della scadenza del termine), e con regole proprie per apprendisti, domestici, autonomi e iscritti alla gestione separata, cui spettano le indennità dell'INPS ma non il divieto di licenziamento. Chi subisce un licenziamento o una pressione alle dimissioni in questo periodo ha sessanta giorni per impugnare e può rivolgersi anche alla consigliera di parità; la guida alle tutele spiega i rimedi, e la pagina sui permessi 104 copre i figli con disabilità.
Domande frequenti
Posso lavorare fino al parto e prendere i cinque mesi tutti dopo?
Il datore mi ha licenziata senza sapere che ero incinta: il licenziamento vale?
Le dimissioni date dopo la nascita di un figlio valgono?
Quanto viene pagato il congedo parentale nel 2026?
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 16 D.Lgs. 151/2001 — Divieto di adibire al lavoro le donne (congedo di maternità)
- Art. 20 D.Lgs. 151/2001 — Flessibilità del congedo di maternità
- Art. 22 D.Lgs. 151/2001 — Trattamento economico e normativo
- Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 — Congedo di paternità obbligatorio
- Art. 32 D.Lgs. 151/2001 — Congedo parentale
- Art. 34 D.Lgs. 151/2001 — Trattamento economico del congedo parentale
- Art. 47 D.Lgs. 151/2001 — Congedo per la malattia del figlio
- Art. 54 D.Lgs. 151/2001 — Divieto di licenziamento
- Art. 55 D.Lgs. 151/2001 — Dimissioni
- Art. 56 D.Lgs. 151/2001 — Diritto al rientro e alla conservazione del posto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- LicenziamentoIl licenziamento nullo: discriminatorio, per maternità, per matrimonio, ritorsivoIl licenziamento nullo per discriminazione, maternità fino all'anno del bambino, matrimonio, ritorsione, whistleblowing.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni telematiche: come si danno e come si revocanoLe dimissioni online (art. 26 D.Lgs. 151/2015): modulo del Ministero con SPID o tramite patronato, revoca in 7 giorni, esclusioni, genitori, preavviso, giusta causa.
- Pensioni, INPS e INAILLe indennità INPS: malattia, maternità, congedo, assegno unicoMaternità all'80%, congedo parentale fino a 14 anni con tre mesi all'80% e il resto al 30%, malattia e infortunio, assegno unico; ricorso in 90 giorni e decadenze.
- Contratto, mansioni e stipendioI permessi della legge 104 e il congedo straordinario3 giorni al mese anche a ore e condivisi tra familiari, sede vicina e niente trasferimenti, priorità nello smart working; congedo di 2 anni indennizzato.
- Contratto, mansioni e stipendioIl part-time: clausole elastiche, straordinario, trasformazioneContratto a tempo parziale (D.Lgs. 81/2015): forma e orario, lavoro supplementare al 15%, clausole elastiche, rifiuto, diritto e priorità al part-time, sanzioni.
- LicenziamentoAssenza ingiustificata e dimissioni «per fatti concludenti»Licenziamento disciplinare con l'art. 7 St. lav. oppure, dopo 15 giorni di assenza, risoluzione senza NASpI (art. 26 c. 7-bis D.Lgs. 151/2015): Ispettorato e difese.
- LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàLe tutele contro il licenziamento illegittimo nel 2026: nullità e reintegra, art. 18 (12-24 mensilità), Jobs Act (6-36, reintegra se il fatto non sussiste).
- Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
- Mobbing, sicurezza e discriminazioniLe discriminazioni sul lavoro: genere, età, disabilità, origine, orientamentoDiretta, indiretta, molestie e ritorsioni (D.Lgs. 215-216/2003, 198/2006): prova statistica, rito rapido, risarcimento, consigliera di parità e UNAR.