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GuidaLavoro e previdenza · Contratto, mansioni e stipendio

Maternità e paternità: congedi, divieto di licenziamento, dimissioni

Il testo unico del 2001 protegge la lavoratrice dalla gravidanza al primo compleanno del figlio e, con le riforme del 2022-2026, coinvolge sempre più i padri: congedo obbligatorio di dieci giorni, parentale con tre mesi all'80% e finestra allargata a quattordici anni, dimissioni che valgono solo se convalidate dall'Ispettorato. La mappa dei diritti e delle date.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Maternità: astensione obbligatoria di cinque mesi (2 prima e 3 dopo il parto, oppure 1+4 o 0+5 con certificato medico), indennità INPS dell'80% anticipata dal datore, spesso integrata al 100% dal contratto collettivo; permessi retribuiti per visite prenatali; interdizione anticipata per gravidanza a rischio o lavori pregiudizievoli.
  • Paternità: dieci giorni lavorativi obbligatori al 100% (venti per parto plurimo) tra i due mesi prima e i cinque dopo la nascita, anche insieme alla madre (art. 27-bis), estesi dalla Corte costituzionale (sent. 115/2025) alla madre intenzionale nelle coppie di donne; congedo alternativo per tutta la maternità se la madre muore, è gravemente inferma o abbandona il figlio (art. 28).
  • Parentale: fino ai 14 anni del figlio (dal 2026), massimo 10 mesi per la coppia (11 se il padre ne prende almeno 3), 6 per genitore; pagato all'80% per tre mesi entro i 6 anni, al 30% per altri periodi; fruibile anche a ore.
  • Divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza a un anno del bambino (anche per il padre che ha preso il congedo); licenziamento nullo con reintegra; dimissioni e risoluzioni consensuali da convalidare all'Ispettorato fino ai tre anni.
  • Rientro: stessa unità produttiva o stesso comune, stesse mansioni o equivalenti, con i miglioramenti maturati nel frattempo (art. 56); niente lavoro notturno obbligatorio fino ai tre anni.

Il congedo di maternità

Art. 16, comma 1.1, D.Lgs. 151/2001 — Congedo di maternità dopo il parto

«In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».

Il congedo di maternità è un divieto di lavoro, non una facoltà: due mesi prima della data presunta del parto e tre dopo (art. 16), oppure, con la doppia attestazione medica, un mese prima e quattro dopo (art. 20) o tutti e cinque dopo. Il divieto è anticipato a tre mesi per i lavori gravosi e l'Ispettorato o la ASL possono disporre l'interdizione anticipata per gravi complicanze, condizioni ambientali pregiudizievoli o impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni (art. 17), con la stessa indennità. Se il parto è prematuro, i giorni non goduti prima si aggiungono dopo; in caso di interruzione dopo il 180° giorno o di morte del bambino la lavoratrice può rientrare con dieci giorni di preavviso (art. 16, c. 1-bis). L'indennità è l'80% della retribuzione media giornaliera (art. 22), a carico dell'INPS e anticipata dal datore in busta paga, e spetta anche a chi è licenziata per cessazione dell'attività o scadenza del termine durante il congedo, o è sospesa o disoccupata da non più di sessanta giorni all'inizio del congedo (art. 24); i periodi contano per anzianità, ferie, tredicesima e carriera. Le lavoratrici che adottano hanno cinque mesi dall'ingresso del minore in famiglia (art. 26).

Padri: congedo obbligatorio e alternativo

Il padre lavoratore dipendente ha dieci giorni lavorativi di congedo obbligatorio, non frazionabili a ore, da usare anche non di seguito tra i due mesi prima e i cinque dopo la nascita, anche mentre la madre è in maternità, con preavviso scritto di almeno cinque giorni (art. 27-bis); sono venti per il parto plurimo, valgono per adozione e affidamento e sono pagati al 100% dall'INPS. La Corte costituzionale (sent. 115/2025) ha esteso il diritto alla lavoratrice «genitore intenzionale» nelle coppie di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Il congedo di paternità alternativo (art. 28) dà al padre l'intera maternità o la parte residua se la madre muore, è gravemente inferma, abbandona il figlio o se il bambino è affidato esclusivamente a lui. Durante il congedo, e fino a un anno del bambino, anche il padre è protetto dal divieto di licenziamento (art. 54, c. 7) e, se si dimette, non deve il preavviso e ha le indennità del licenziamento (art. 55, c. 2).

Congedo parentale, riposi, malattia del figlio

DirittoQuantoFino a quandoIndennitàNorma
Congedo parentale6 mesi per genitore (7 per il padre che ne prende almeno 3); massimo 10-11 mesi per la coppia; 11 al genitore solo; anche a ore14 anni del figlio (12 per i periodi goduti fino al 2025)3 mesi per genitore al 30%, di cui fino a 3 complessivi all'80% entro i 6 anni; altri 3 mesi al 30% in alternativa; oltre, 30% solo con reddito sotto 2,5 volte il minimo di pensioneartt. 32, 34
Prolungamento per figlio con disabilità gravefino a 3 anni complessivi14 anni30%art. 33
Riposi giornalieri («allattamento»)2 ore al giorno (1 se l'orario è sotto le 6 ore; 30 minuti ciascuno con asilo aziendale); al padre se la madre non ne fruisce1 anno del figlio100%, ore lavorateartt. 39-40
Malattia del figliosenza limiti fino a 3 anni; 10 giorni lavorativi l'anno per genitore da 3 a 14 anni (dal 2026)14 anninon retribuito, coperto da contribuzione figurativaart. 47
Visite prenatalipermessi retribuiti se in orario di lavorogravidanza100%art. 14
Lavoro notturnovietato dalla gravidanza a 1 anno; non obbligatorio per la madre fino a 3 anni (o il padre convivente in alternativa), per il genitore solo fino a 12——art. 53

Il congedo parentale va chiesto al datore con almeno cinque giorni di preavviso (due per quello a ore), salvo condizioni migliori dei contratti; l'indennità si chiede all'INPS. La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, c. 219-220) ha portato da dodici a quattordici anni la finestra del congedo parentale e da cinque a dieci i giorni l'anno per la malattia del figlio tra i tre e i quattordici anni, senza aumentare i mesi complessivi; le mensilità all'80% sono state introdotte una per volta dalle leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025 e valgono per chi ha terminato la maternità o la paternità dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna. Il licenziamento «causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino» è nullo (art. 54, c. 6).

Divieto di licenziamento, dimissioni, rientro

Art. 54, commi 1 e 5, D.Lgs. 151/2001 — Divieto di licenziamento

«Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. […] Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo».

  1. Licenziamento: vietato dall'inizio della gravidanza (anche se il datore non lo sa: conta lo stato oggettivo, provato con certificazione) fino a un anno del figlio, salvo colpa grave costituente giusta causa, cessazione dell'attività, scadenza del termine, esito negativo della prova; nullo con reintegra e risarcimento in ogni azienda, come per il licenziamento discriminatorio; vietate anche la sospensione e il collocamento in mobilità, salvo cessazione dell'attività o del reparto autonomo.
  2. Dimissioni nel primo anno: valide, ma senza obbligo di preavviso e con le indennità del licenziamento, compresa la NASpI (art. 55, c. 1), per la madre e per il padre che ha fruito del congedo.
  3. Convalida fino ai tre anni: dimissioni e risoluzioni consensuali della lavoratrice in gravidanza e di entrambi i genitori fino ai tre anni del bambino (o dall'ingresso del minore adottato) sono efficaci solo dopo la convalida dell'Ispettorato territoriale, che verifica la genuinità della scelta in un colloquio (art. 55, c. 4); in questo caso non si usa la procedura ordinaria delle dimissioni telematiche.
  4. Rientro: conservazione del posto, stessa unità produttiva o altra nello stesso comune fino a un anno del bambino, stesse mansioni o equivalenti, miglioramenti maturati (art. 56); il demansionamento o il trasferimento al rientro è illegittimo e spesso indizio di discriminazione.
  5. Sanzioni: per le violazioni degli artt. 54 e 56 il datore paga una sanzione amministrativa senza pagamento ridotto e perde per due anni la certificazione della parità di genere (art. 54, c. 8).

Le tutele valgono per tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati, a tempo determinato compresi (con il limite della scadenza del termine), e con regole proprie per apprendisti, domestici, autonomi e iscritti alla gestione separata, cui spettano le indennità dell'INPS ma non il divieto di licenziamento. Chi subisce un licenziamento o una pressione alle dimissioni in questo periodo ha sessanta giorni per impugnare e può rivolgersi anche alla consigliera di parità; la guida alle tutele spiega i rimedi, e la pagina sui permessi 104 copre i figli con disabilità.

Domande frequenti

Posso lavorare fino al parto e prendere i cinque mesi tutti dopo?
Sì, dal 2019: in alternativa ai due mesi prima e tre dopo, la lavoratrice può astenersi esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi, se il medico specialista del SSN e il medico competente attestano che l'opzione non pregiudica la salute di madre e nascituro (art. 16, c. 1.1). Esiste anche la flessibilità di un mese prima e quattro dopo (art. 20). Se il parto è anticipato i giorni non goduti prima si aggiungono dopo, anche oltre i cinque mesi (art. 16, c. 1, lett. d).
Il datore mi ha licenziata senza sapere che ero incinta: il licenziamento vale?
No. Il divieto opera «in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza» (art. 54, c. 2): la lavoratrice deve presentare la certificazione che prova la gravidanza all'epoca del licenziamento, e il licenziamento è nullo (c. 5), con reintegra e risarcimento a prescindere dalle dimensioni dell'azienda. Le uniche eccezioni sono la colpa grave che integra giusta causa, la cessazione dell'attività dell'azienda, la scadenza del termine o la fine della prestazione per cui era stata assunta e l'esito negativo della prova (c. 3).
Le dimissioni date dopo la nascita di un figlio valgono?
Solo se convalidate: durante la gravidanza e fino ai tre anni del bambino (o tre anni dall'ingresso del minore adottato), le dimissioni e le risoluzioni consensuali della lavoratrice e del lavoratore vanno convalidate dall'Ispettorato territoriale del lavoro, e fino alla convalida non producono effetto (art. 55, c. 4). Chi si dimette nel periodo del divieto di licenziamento (fino a un anno del figlio) non deve il preavviso e ha diritto alle indennità previste per il licenziamento, compresa la NASpI (c. 1).
Quanto viene pagato il congedo parentale nel 2026?
Ogni genitore ha tre mesi non trasferibili indennizzati al 30%; di questi, fino a tre mesi complessivi tra i genitori sono pagati all'80% se goduti entro i sei anni del bambino (art. 34, c. 1, dopo le leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025); altri tre mesi in alternativa tra i genitori sono al 30%, e i periodi ulteriori fino ai quattordici anni sono al 30% solo se il reddito individuale è sotto 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (c. 3). Il genitore solo ha nove mesi al 30%.

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Fonti normative

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