In breve
- Fattori protetti: sesso e maternità (D.Lgs. 198/2006), razza e origine etnica (D.Lgs. 215/2003), religione, convinzioni personali, disabilità, età, nazionalità e orientamento sessuale (D.Lgs. 216/2003), oltre a lingua, opinioni politiche e sindacali (art. 15 St. lav.); in ogni fase: selezione, assunzione, retribuzione, mansioni, carriera, formazione, licenziamento.
- Forme: discriminazione diretta (trattamento meno favorevole), indiretta (regola neutra che svantaggia un gruppo senza giustificazione), molestie e molestie sessuali, ordine di discriminare, vittimizzazione di chi si è lamentato; per la disabilità, anche il rifiuto di accomodamenti ragionevoli.
- Processo: ricorso con rito semplificato al tribunale del domicilio del lavoratore, anche senza avvocato in primo grado, con prova statistica e onere della prova a carico del datore (art. 28 D.Lgs. 150/2011); per il genere anche la procedura d'urgenza in due giorni dell'art. 38 D.Lgs. 198/2006.
- Rimedi: cessazione, rimozione degli effetti, risarcimento anche non patrimoniale, piano di rimozione, pubblicazione; licenziamento nullo con reintegra; revoca di benefici e appalti.
- Dal 7 giugno 2026 (D.Lgs. 96/2026): retribuzione negli annunci, divieto di chiedere lo stipendio precedente, diritto di conoscere le medie retributive per sesso, comunicazione dei divari sopra i 100 dipendenti e valutazione congiunta se il divario supera il 5%.
Che cosa è vietato
«[…] a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età, per nazionalità o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o nazionalità o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone».
Le tre leggi del 2003-2006 attuano le direttive europee e usano le stesse definizioni. La discriminazione diretta è il trattamento sfavorevole legato al fattore protetto, anche per un solo confronto ipotetico («sarebbe trattata»); non conta l'intenzione, conta l'effetto. La discriminazione indiretta colpisce le regole neutre che pesano di più su un gruppo: il requisito dell'altezza minima, l'orario che esclude chi ha figli piccoli, il premio che penalizza il part-time o le assenze per maternità, la conoscenza della lingua non necessaria per la mansione; è ammessa solo se persegue una finalità legittima con mezzi appropriati e necessari. Sono discriminazioni anche le molestie, cioè i comportamenti indesiderati legati al fattore che violano la dignità e creano un clima ostile o umiliante, le molestie sessuali (art. 26 D.Lgs. 198/2006), l'ordine di discriminare e la vittimizzazione, cioè qualsiasi trattamento pregiudizievole verso chi si è lamentato o ha testimoniato (art. 41-bis). Per le persone con disabilità il datore, pubblico o privato, deve adottare accomodamenti ragionevoli (art. 3, c. 3-bis, D.Lgs. 216/2003): orari, postazioni, mansioni compatibili, lavoro agile; il rifiuto senza un onere sproporzionato è discriminazione, e il licenziamento per inidoneità senza aver cercato l'accomodamento è nullo secondo la Cassazione.
I divieti coprono l'accesso al lavoro subordinato e autonomo, i criteri di selezione, la retribuzione «per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore» (art. 28 D.Lgs. 198/2006), le mansioni, la carriera, la formazione, le condizioni di licenziamento, la salute e sicurezza, l'affiliazione sindacale, e per l'origine e la nazionalità anche alloggio, vantaggi sociali e collocamento (art. 3 D.Lgs. 216/2003). Le eccezioni sono strette: caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante (l'età per certe mansioni di sicurezza, il sesso per ruoli artistici), le organizzazioni di tendenza per religione e convinzioni, le azioni positive.
Come si fa valere
| Strumento | Come funziona | Norma |
|---|---|---|
| Azione civile antidiscriminatoria | ricorso con rito semplificato di cognizione al tribunale del luogo di domicilio del ricorrente; in primo grado si può stare in giudizio da soli; legittimati anche sindacati e associazioni su delega, la consigliera di parità, l'UNAR per razza e origine | art. 28, c. 1-3, D.Lgs. 150/2011; artt. 36-37 D.Lgs. 198/2006 |
| Prova | elementi di fatto anche statistici (assunzioni, contributi, mansioni, trasferimenti, carriere, licenziamenti) da cui presumere la discriminazione; il convenuto prova l'insussistenza; per il genere, presunzione «in termini precisi e concordanti» | art. 28, c. 4; art. 40 D.Lgs. 198/2006 |
| Provvedimenti | risarcimento anche non patrimoniale, cessazione del comportamento, rimozione degli effetti (anche verso la PA), piano di rimozione, pubblicazione su un quotidiano nazionale; danno aggravato per ritorsione | art. 28, c. 5-7 |
| Urgenza (genere) | ricorso al giudice del lavoro che nei due giorni successivi, sentite le parti, ordina la cessazione e la rimozione con decreto immediatamente esecutivo; opposizione in 15 giorni; l'inottemperanza è reato | art. 38 D.Lgs. 198/2006 |
| Licenziamento discriminatorio | nullo, reintegra e risarcimento minimo 5 mensilità in ogni azienda | art. 18, c. 1, St. lav.; art. 2 D.Lgs. 23/2015 |
| Sanzioni ulteriori | revoca dei benefici pubblici e esclusione dagli appalti fino a 2 anni per le imprese agevolate o appaltatrici, con comunicazione ai ministeri competenti | art. 41 D.Lgs. 198/2006; art. 44, c. 11, TUI (richiamato dai D.Lgs. 215 e 216/2003) |
| Vie stragiudiziali | consigliera di parità (conciliazione, piano di rimozione, azione collettiva), UNAR, Ispettorato, sedi sindacali; tentativo di conciliazione facoltativo | artt. 36-37 D.Lgs. 198/2006; art. 7 D.Lgs. 215/2003 |
Il risarcimento copre il danno patrimoniale (retribuzioni perdute, differenze di carriera) e quello non patrimoniale alla dignità e alla vita di relazione, liquidato in via equitativa e con funzione anche dissuasiva, come impone il diritto europeo; il giudice tiene conto della ritorsione. Il termine per agire è quello ordinario di prescrizione, ma se la discriminazione si è tradotta in un licenziamento valgono i 60 giorni per l'impugnazione; quando la discriminazione è continuativa (retribuzioni, mansioni) ogni giorno riapre il termine. Nel pubblico impiego l'azione è la stessa, e il giudice può ordinare anche all'amministrazione di rimuovere gli effetti.
La trasparenza retributiva dal 2026
Il D.Lgs. 96/2026, in vigore dal 7 giugno 2026, attua la direttiva europea sulla trasparenza salariale per contrastare il divario di genere. I datori pubblici e privati devono indicare negli annunci la retribuzione iniziale o la fascia e il contratto collettivo applicato, e non possono chiedere ai candidati, neanche indirettamente, quanto guadagnavano prima (art. 5); devono rendere accessibili i criteri di determinazione delle retribuzioni e di progressione (art. 6); ogni lavoratore ha diritto di ricevere per iscritto, entro due mesi e una volta l'anno, i livelli retributivi medi per sesso della propria categoria (art. 7). Le aziende con almeno 100 dipendenti comunicano i divari retributivi di genere, medi e mediani, per componenti e per quartili (art. 9), con le prime scadenze al 7 giugno 2027 per chi ha almeno 150 dipendenti e al 2031 per la fascia 100-149; se il divario medio in una categoria è di almeno il 5% e non è giustificato né corretto entro sei mesi, scatta la valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori (art. 10). Le violazioni si fanno valere con i rimedi del Codice delle pari opportunità, anche tramite sindacati e associazioni (art. 12), e l'applicazione di un contratto collettivo dei sindacati più rappresentativi vale come presunzione di conformità, salva la prova di trattamenti individuali discriminatori (art. 4).
Che cosa fare
- Raccogliere i confronti: buste paga e inquadramenti di colleghi in situazione analoga, organigrammi, annunci, e-mail, cronologia degli eventi (maternità, richiesta di permessi, denuncia, coming out) rispetto alla decisione contestata: la presunzione nasce dai numeri e dalle sequenze.
- Chiedere le informazioni: dal 2026 il diritto di informazione sulle medie retributive per sesso e, sopra i 100 dipendenti, i dati sui divari; la risposta mancante o evasiva è un elemento in più.
- Attivare gli organismi: consigliera di parità, UNAR, Ispettorato, RSA: possono conciliare, chiedere un piano di rimozione, agire in proprio o intervenire in giudizio, e la loro istruttoria alleggerisce la prova.
- Scegliere il rito: l'azione dell'art. 28 D.Lgs. 150/2011 è rapida e non richiede tentativi obbligatori; per il genere la procedura d'urgenza dell'art. 38 ottiene un ordine in due giorni; se c'è un licenziamento, impugnarlo entro 60 giorni chiedendo la nullità.
- Non subire la ritorsione: ogni reazione pregiudizievole alla denuncia è a sua volta discriminazione (vittimizzazione) e aggrava il risarcimento; conservare le prove anche dopo la causa.
Le pagine sul licenziamento nullo, sul mobbing (che è cosa diversa: persecuzione senza fattore protetto, con prova piena a carico del lavoratore), sulle molestie sessuali e sulla maternità completano il quadro; per i lavoratori con disabilità, i permessi 104 e le tutele contro il licenziamento per inidoneità.
Domande frequenti
Come si prova una discriminazione se il datore non la dichiara mai?
Un'azienda può assumere solo persone giovani o solo di un sesso?
Che cosa ottengo se vinco?
A chi posso rivolgermi prima della causa?
Domande collegate
- Il mio contratto a termine è scaduto ma il capo mi ha detto di continuare a venire al lavoro: che cosa succede?
- Non vado al lavoro da tre settimane senza giustificarmi: il datore può considerarmi dimesso?
- Sono dirigente e mi hanno licenziato per un mio presunto errore senza contestarmi nulla prima: è regolare?
Fonti normative
- Art. 2 D.Lgs. 216/2003 — Nozione di discriminazione (religione, convinzioni, disabilità, età, nazionalità, orientamento sessuale)
- Art. 3 D.Lgs. 216/2003 — Ambito di applicazione e accomodamenti ragionevoli (comma 3-bis)
- Art. 2 D.Lgs. 215/2003 — Nozione di discriminazione per razza e origine etnica
- Art. 25 D.Lgs. 198/2006 — Discriminazione diretta e indiretta per sesso
- Art. 26 D.Lgs. 198/2006 — Molestie e molestie sessuali
- Art. 38 D.Lgs. 198/2006 — Provvedimento avverso le discriminazioni
- Art. 40 D.Lgs. 198/2006 — Onere della prova
- Art. 28 D.Lgs. 150/2011 — Delle controversie in materia di discriminazione
- D.Lgs. 96/2026 — Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- LicenziamentoIl licenziamento nullo: discriminatorio, per maternità, per matrimonio, ritorsivoIl licenziamento nullo per discriminazione, maternità fino all'anno del bambino, matrimonio, ritorsione, whistleblowing.
- Mobbing, sicurezza e discriminazioniIl mobbing: come si prova e che cosa si ottieneIl mobbing: definizione della giurisprudenza, straining, art. 2087 c.c., come si prova (diario, documenti, testimoni, certificati), danni.
- Mobbing, sicurezza e discriminazioniLe molestie sessuali sul lavoroArt. 26 D.Lgs. 198/2006: definizione, atti ritorsivi nulli, chi denuncia non può essere punito (c. 3-bis), obbligo del datore; prova agevolata (art. 40), reati.
- Contratto, mansioni e stipendioMaternità e paternità: congedi, divieto di licenziamento, dimissioniD.Lgs. 151/2001: maternità 5 mesi all'80%, paternità 10 giorni, parentale fino a 14 anni (3 mesi all'80%), malattia del figlio, licenziamento vietato fino a 1 anno.
- Contratto, mansioni e stipendioIl demansionamento: quando è illegittimo e che cosa si ottieneDemansionamento (art. 2103 c.c.): quando il datore può assegnare mansioni inferiori, forma scritta, stipendio conservato, reintegrazione nelle mansioni.
- Contratto, mansioni e stipendioI permessi della legge 104 e il congedo straordinario3 giorni al mese anche a ore e condivisi tra familiari, sede vicina e niente trasferimenti, priorità nello smart working; congedo di 2 anni indennizzato.
- La causa di lavoroIl rito del lavoro: come funziona la causa davanti al giudice del lavoroLa causa di lavoro: ricorso con tutte le prove, udienza entro 60 giorni, memoria 10 giorni prima, comparizione personale, poteri del giudice, sentenza esecutiva.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni per giusta causaI casi riconosciuti, la procedura telematica, niente preavviso e indennità a carico del datore, la NASpI, la prova, i rischi se la giusta causa non regge.
- LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàLe tutele contro il licenziamento illegittimo nel 2026: nullità e reintegra, art. 18 (12-24 mensilità), Jobs Act (6-36, reintegra se il fatto non sussiste).