In breve
- INAIL copre ogni infortunio per causa violenta in occasione di lavoro con inabilità oltre 3 giorni, compreso l'in itinere (art. 2 DPR 1124/1965), senza bisogno di provare la colpa di nessuno e anche se il datore non ha versato i premi.
- Subito: certificato medico (parte telematicamente), avviso immediato al datore (art. 52), denuncia del datore entro 2 giorni (art. 53); prescrizione 3 anni (art. 112).
- Prestazioni: 60% della retribuzione dal 4° giorno, 75% dal 91° (art. 68); danno biologico in capitale dal 6%, rendita dal 16% (art. 13 D.Lgs. 38/2000); rendita ai superstiti.
- Datore: responsabile per il danno differenziale quando l'infortunio deriva da una violazione delle norme di sicurezza che costituisce reato (art. 2087 c.c., art. 10 DPR 1124); reati di lesioni e omicidio colposo procedibili d'ufficio.
- L'INAIL si rivale sul datore (regresso, art. 11); il concorso di colpa del lavoratore riduce il risarcimento ma non l'indennizzo.
Che cosa copre l'INAIL e che cosa fare
«L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. […] Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti».
La causa violenta è un'azione rapida e concentrata (caduta, taglio, sforzo, ma anche un'aggressione o un virus contratto sul lavoro), a differenza della malattia professionale che agisce lentamente; l'occasione di lavoro comprende tutto ciò che è connesso all'attività, anche fuori dall'orario e dal luogo abituale, esclusi solo il rischio elettivo (la scelta arbitraria e imprudente del lavoratore) e le attività estranee. Sono assicurati i dipendenti di ogni settore, i collaboratori, i soci lavoratori, i familiari coadiuvanti, i tirocinanti, gli studenti in alternanza, i lavoratori domestici e, per il principio di automaticità, anche chi lavora in nero: l'INAIL paga e si rivale sul datore. Che cosa fare: farsi curare dichiarando l'origine lavorativa, così che il medico o il pronto soccorso trasmettano il certificato all'INAIL per via telematica; avvisare immediatamente il datore anche di un infortunio lieve (art. 52), perché l'indennità non è dovuta per i giorni anteriori alla notizia; il datore denuncia all'INAIL entro due giorni gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni e entro 24 ore quelli mortali (art. 53); se il datore tace, il lavoratore può presentare la denuncia direttamente o tramite un patronato. Fotografie del luogo, del macchinario e dei dispositivi di protezione, nomi dei testimoni e copia del DVR sono le prove che serviranno dopo. La domanda di prestazioni si prescrive in tre anni dall'infortunio (art. 112), e l'aggravamento dei postumi può essere fatto valere entro dieci anni.
Le prestazioni
| Prestazione | Misura | Norma |
|---|---|---|
| Giorno dell'infortunio e 3 giorni di carenza | 100% il giorno dell'infortunio, 60% i tre giorni successivi, a carico del datore (salvo CCNL migliori) | Art. 73 DPR 1124 |
| Indennità per inabilità temporanea assoluta | 60% della retribuzione giornaliera dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno, anche non continuativo | Art. 68 DPR 1124 |
| Danno biologico permanente dal 6% al 15% | Indennizzo in capitale secondo la tabella, indipendente dal reddito | Art. 13 D.Lgs. 38/2000 |
| Danno biologico dal 16% | Rendita mensile per il danno biologico più una quota patrimoniale calcolata su retribuzione, grado e coefficiente | Art. 13 D.Lgs. 38/2000 |
| Morte | Rendita ai superstiti (coniuge, figli, in mancanza genitori e fratelli a carico) e assegno funerario | Artt. 85 e 66 DPR 1124 |
| Cure, protesi, riabilitazione | Prestazioni sanitarie e protesiche a carico dell'INAIL, assegno per assistenza personale continuativa nei casi gravi | Artt. 66 ss. DPR 1124 |
L'INAIL indennizza il danno biologico come lesione dell'integrità psicofisica valutata con la propria tabella delle menomazioni, in misura indipendente dal reddito, e la perdita di capacità di guadagno solo sopra il 16 per cento; non indennizza il danno morale, il danno biologico sotto il 6 per cento, la temporanea parziale e i giorni di carenza. Contro il rifiuto o la misura dell'indennizzo si presenta opposizione all'INAIL e poi ricorso al giudice del lavoro, con consulenza medico-legale (vedi la rendita INAIL e i ricorsi). Durante l'inabilità il lavoratore conserva il posto per il periodo di comporto del CCNL e non può essere licenziato per l'assenza; il datore che omette la denuncia è punito con sanzione amministrativa e risponde dei giorni non indennizzati.
La responsabilità del datore e il danno differenziale
«L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. […] Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti».
- Il presupposto: l'esonero cade quando l'infortunio deriva da un fatto che costituisce reato perseguibile d'ufficio, e dopo le sentenze della Corte costituzionale 102/1981 e 118/1986 il reato può essere accertato dal giudice civile in via incidentale, senza condanna penale, anche se il procedimento è stato archiviato. Le lesioni gravi o gravissime e l'omicidio commessi con violazione delle norme di prevenzione sono procedibili d'ufficio (artt. 590 e 589 c.p.).
- La colpa: l'art. 2087 c.c. obbliga il datore ad adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore; il lavoratore prova l'infortunio e il nesso con la prestazione, il datore deve provare di aver fatto tutto il possibile (responsabilità contrattuale, prescrizione di dieci anni). Il DVR mancante, la formazione non fatta, i dispositivi di protezione assenti, il macchinario senza protezioni sono le violazioni tipiche.
- Il danno differenziale: il datore risarcisce la parte del danno che supera l'indennizzo INAIL, confrontando le voci omogenee (biologico con biologico, patrimoniale con patrimoniale, secondo il testo dell'art. 10 ripristinato nel 2019 dopo la parentesi della L. 145/2018), e per intero il danno morale e le voci che l'INAIL non copre (temporanea parziale, biologico sotto il 6 per cento). Le tabelle di riferimento sono quelle del danno biologico in uso nei tribunali.
- Il concorso di colpa del lavoratore (imprudenza, mancato uso dei DPI) riduce il risarcimento civile in proporzione (art. 1227 c.c.) ma non incide sull'indennizzo INAIL, salvo il dolo; il rischio elettivo esclude entrambi.
- Il regresso (art. 11): l'INAIL recupera dal datore civilmente responsabile quanto ha pagato e il valore capitale della rendita, con riduzione possibile se il datore ha adottato poi misure efficaci; è la ragione per cui il datore ha interesse a una definizione complessiva.
- Il processo penale: il lavoratore può costituirsi parte civile contro il datore e i preposti imputati di lesioni colpose, chiedendo una provvisionale; la sentenza di condanna fa stato nel giudizio civile sul fatto.
Il risarcimento si chiede al datore con lettera dell'avvocato e poi con ricorso al giudice del lavoro, dove il rapporto e l'infortunio sono documentati dagli atti INAIL e dal verbale dell'ispezione dell'ASL; se il responsabile è un terzo (l'appaltatore, il conducente nell'in itinere), l'azione è quella ordinaria e l'INAIL surroga per le prestazioni erogate. Per i lavoratori in nero, i tirocinanti e i familiari valgono le stesse regole: la copertura non dipende dal contratto.
Domande frequenti
Che cosa devo fare subito dopo un infortunio?
Farsi soccorrere e dichiarare al medico che l'infortunio è avvenuto sul lavoro, così che il certificato parta telematicamente verso l'INAIL; avvisare immediatamente il datore, anche per un infortunio lieve (art. 52), meglio con un messaggio scritto; conservare il certificato e annotare testimoni, luogo, macchinario, dispositivi di protezione. Il datore deve denunciare all'INAIL entro due giorni gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni; se non lo fa, il lavoratore può denunciare da sé.
Quanto paga l'INAIL?
Il giorno dell'infortunio e i tre giorni successivi sono a carico del datore (100% e 60%); dal quarto giorno l'INAIL paga il 60% della retribuzione giornaliera e dal 91° il 75%, fino alla guarigione. Se restano postumi permanenti, dal 6% al 15% un indennizzo in capitale e dal 16% una rendita mensile, con una quota aggiuntiva per la perdita di guadagno; in caso di morte, la rendita ai superstiti e l'assegno funerario. Cure, protesi e riabilitazione sono a carico dell'istituto.
Il datore mi deve risarcire oltre l'INAIL?
Sì, se l'infortunio dipende da una sua colpa che costituisce reato (lesioni colpose con violazione delle norme di prevenzione, accertabile anche dal giudice civile): deve il danno differenziale, cioè la parte del danno biologico e patrimoniale che supera l'indennizzo INAIL, e per intero il danno morale, che l'INAIL non copre. L'azione contrattuale ex art. 2087 c.c. si prescrive in dieci anni e l'INAIL si rivale sul datore per quanto ha pagato.
L'infortunio andando al lavoro è coperto?
Sì, l'infortunio in itinere è coperto lungo il normale percorso casa-lavoro, tra due luoghi di lavoro e verso il luogo abituale dei pasti se manca la mensa, purché senza interruzioni o deviazioni non necessitate; con il mezzo privato solo se il suo uso è necessitato (mancanza di mezzi pubblici, orari incompatibili), mentre la bicicletta è sempre coperta. Sono esclusi gli incidenti dovuti ad abuso di alcol, droghe o guida senza patente.
Domande collegate
- Sono dirigente e mi hanno licenziato con una motivazione che mi sembra pretestuosa: posso essere reintegrato?
- Sono dirigente e mi hanno licenziato per un mio presunto errore senza contestarmi nulla prima: è regolare?
- Il mio contratto a termine è scaduto ma il capo mi ha detto di continuare a venire al lavoro: che cosa succede?
Fonti normative
- Art. 2 DPR 1124/1965 — Infortuni coperti e infortunio in itinere
- Art. 10 DPR 1124/1965 — Esonero del datore e sue eccezioni
- Art. 11 DPR 1124/1965 — Regresso dell'INAIL
- Art. 52-53 DPR 1124/1965 — Avviso al datore e denuncia
- Art. 68 DPR 1124/1965 — Indennità giornaliera
- Art. 112 DPR 1124/1965 — Prescrizione
- Art. 13 D.Lgs. 38/2000 — Danno biologico
- Art. 2087 c.c. — Tutela delle condizioni di lavoro
- Art. 590 c.p. — Lesioni personali colpose
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Mobbing, sicurezza e discriminazioniLa malattia professionale: riconoscimento INAIL e ricorsoMalattie tabellate e non tabellate, le tabelle del 2023, denuncia entro 15 giorni, opposizione all'INAIL in 60 giorni, prescrizione di 3 anni, danno dal datore.
- Pensioni, INPS e INAILLa rendita INAIL e i ricorsiArt. 13 D.Lgs. 38/2000: capitale dal 6%, rendita dal 16% con quota patrimoniale; revisione per aggravamento; opposizione in 60 giorni (art. 104); prescrizione 3 anni.
- Mobbing, sicurezza e discriminazioniSicurezza sul lavoro: gli obblighi del datore e i diritti del lavoratoreD.Lgs. 81/2008: DVR, RSPP, medico competente, formazione, DPI, patente a crediti e badge di cantiere, rifiuto della prestazione pericolosa, sanzioni e prescrizione.
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- Reati contro la personaLe lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)Lievi, gravi e gravissime: pene, querela o procedibilità d'ufficio, infortuni sul lavoro, colpa medica (590-sexies), giudice di pace, risarcimento e riparazione.
- Reati contro la personaL'omicidio colposo (art. 589 c.p.)Art. 589 c.p.: pena da 6 mesi a 5 anni, da 2 a 7 per le norme antinfortunistiche, colpa medica (590-sexies e scudo fino al 2026), prescrizione doppia, risarcimento.
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