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GuidaLavoro e previdenza · La causa di lavoro

Il rito del lavoro: come funziona la causa davanti al giudice del lavoro

La causa di lavoro inizia con un ricorso, non con una citazione, e il giudice fissa subito l'udienza: le parti devono comparire di persona, il giudice le interroga, propone una conciliazione e ammette anche prove d'ufficio. Chi vince ottiene una sentenza subito esecutiva. Il rito è pensato per essere concentrato, ma i tempi reali dipendono dal tribunale.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Quali cause: lavoro subordinato privato, co.co.co. e agenti, pubblico impiego, previdenza e infortuni (artt. 409 e 442 c.p.c.); giudice = tribunale del lavoro del luogo del rapporto o dell'azienda (art. 413).
  • Si inizia con un ricorso completo di prove e documenti (art. 414); il giudice fissa l'udienza entro 60 giorni; notifica almeno 30 giorni prima (art. 415); il convenuto si difende 10 giorni prima a pena di decadenza (art. 416).
  • All'udienza le parti compaiono di persona: interrogatorio libero, proposta conciliativa del giudice, prove anche d'ufficio (artt. 420-421).
  • Sentenza letta in udienza (art. 429), subito esecutiva per il lavoratore (art. 431); appello con ricorso entro 30 giorni (art. 434).
  • Licenziamenti con reintegra: trattazione prioritaria (art. 441-bis). Conciliazione preventiva facoltativa (art. 410), ma sospende le decadenze.

Prima del ricorso: chi, dove, quando

Art. 413, commi 1-2, c.p.c. — Giudice competente

«Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto».

Il rito si applica alle controversie dell'art. 409: lavoro subordinato privato, rapporti agrari, agenzia e collaborazioni coordinate e continuative anche non subordinate, dipendenti di enti pubblici economici e pubblico impiego privatizzato, e per l'art. 442 anche a previdenza, assistenza, infortuni e malattie professionali (con l'accertamento tecnico preventivo per le prestazioni sanitarie). Il giudice è sempre il tribunale in funzione di giudice del lavoro; la competenza territoriale segue il luogo in cui il rapporto è sorto o l'azienda o la dipendenza cui il lavoratore è addetto (per gli agenti il loro domicilio, per il pubblico impiego la sede dell'ufficio), e le clausole del contratto che la derogano sono nulle. Prima della causa il lavoratore può chiedere un tentativo di conciliazione davanti alla commissione presso l'Ispettorato del lavoro o in sede sindacale (artt. 410-411): è facoltativo dal 2010 (resta obbligatorio solo per i contratti certificati), ma la richiesta interrompe la prescrizione e sospende ogni decadenza per la durata del tentativo e per i venti giorni successivi; il verbale di conciliazione è titolo esecutivo e la rinuncia firmata in quelle sedi non è più impugnabile, mentre le rinunce e transazioni firmate altrove si impugnano entro sei mesi (art. 2113 c.c.). Chi impugna un licenziamento deve prima contestarlo per iscritto entro 60 giorni e depositare il ricorso entro i 180 successivi (la doppia decadenza), e per i crediti retributivi corre la prescrizione: le decadenze del lavoro sono molte e brevi.

Dal ricorso alla sentenza

Art. 420, commi 1-2, c.p.c. — Udienza di discussione della causa

«Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».

  1. Ricorso (art. 414): indica il giudice, le parti con codice fiscale e PEC, l'oggetto, i fatti e il diritto con le conclusioni e, a pena di decadenza, tutti i mezzi di prova e i documenti; si deposita telematicamente con i documenti.
  2. Decreto (art. 415): entro cinque giorni il giudice fissa l'udienza di discussione, non oltre sessanta giorni dal deposito; il ricorrente notifica ricorso e decreto entro dieci giorni e almeno trenta giorni prima dell'udienza (quaranta e ottanta se all'estero). Il pubblico impiego si notifica direttamente all'amministrazione.
  3. Memoria del convenuto (art. 416): deposito almeno dieci giorni prima dell'udienza con le eccezioni non rilevabili d'ufficio, le domande riconvenzionali, la presa di posizione precisa sui fatti, le prove e i documenti, tutto a pena di decadenza; i fatti non contestati specificamente si considerano provati.
  4. Udienza (art. 420): comparizione personale, interrogatorio libero, proposta conciliativa; modifiche delle domande solo per gravi motivi con autorizzazione; se la causa è matura si va subito alla discussione e alla sentenza; altrimenti il giudice ammette le prove e le assume in udienze ravvicinate (non oltre dieci giorni, sulla carta), può chiamare il terzo e disporre l'accesso sul luogo di lavoro.
  5. Istruttoria (art. 421): il giudice può ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova anche fuori dai limiti del codice civile (tranne il giuramento decisorio), chiedere informazioni ai sindacati, interrogare persone incapaci di testimoniare; su istanza del lavoratore ordina con ordinanza esecutiva il pagamento delle somme non contestate o di una provvisionale (art. 423).
  6. Sentenza (art. 429): dopo la discussione il giudice legge in udienza il dispositivo e le ragioni, o fissa un termine fino a sessanta giorni per il deposito nelle cause complesse; sui crediti di lavoro liquida interessi legali e rivalutazione; la condanna a favore del lavoratore è subito esecutiva con la sola copia del dispositivo, e la corte d'appello la sospende solo per gravissimo danno (art. 431); quella a favore del datore segue le regole ordinarie.

Licenziamenti, appello, costi

FaseTermineNorma
Decreto di fissazione dell'udienza5 giorni dal deposito; udienza entro 60 giorniart. 415
Notifica al convenutoEntro 10 giorni dal decreto, almeno 30 giorni prima dell'udienzaart. 415
Memoria difensivaAlmeno 10 giorni prima dell'udienzaart. 416
Licenziamento con domanda di reintegraTermini riducibili alla metà, mai meno di 20 giorni; udienze riservateart. 441-bis
Deposito della sentenza complessaFino a 60 giorni dal dispositivoart. 429
AppelloRicorso entro 30 giorni dalla notifica (40 all'estero) o 6 mesi dalla pubblicazioneartt. 434, 327
Ricorso per cassazione60 giorni dalla notifica o 6 mesiart. 325

Dal 2023 non esiste più il rito Fornero: le cause di licenziamento seguono il rito ordinario del lavoro, ma quando si chiede la reintegra hanno trattazione prioritaria, con termini dimezzabili, concentrazione di istruttoria e decisione e giorni di udienza riservati (art. 441-bis); il licenziamento discriminatorio si può far valere anche con i riti speciali antidiscriminatori (art. 441-quater), e quello del socio di cooperativa si decide insieme al rapporto associativo (art. 441-ter). L'appello si propone con ricorso alla corte d'appello in funzione di giudice del lavoro entro trenta giorni dalla notifica della sentenza (art. 434), con motivi specifici per ciascun capo a pena di inammissibilità; niente nuove domande, eccezioni o prove salvo quelle indispensabili (art. 437), e l'appello manifestamente infondato è dichiarato inammissibile con ordinanza (art. 436-bis). Sui costi, il contributo unificato è ridotto alla metà e non è dovuto da chi ha un reddito imponibile fino a tre volte il limite del gratuito patrocinio, oggi 40.978,92 euro (art. 9, c. 1-bis, D.P.R. 115/2002), gli atti sono esenti da bollo (art. 10), e chi è sotto il limite di reddito ha il gratuito patrocinio; le spese di lite seguono la soccombenza, con compensazione possibile. In pratica il rito del lavoro premia chi arriva preparato: la causa si vince o si perde nel ricorso e nella memoria, perché dopo le porte delle prove si chiudono, e la prima udienza con il giudice che interroga le parti è spesso il momento in cui la transazione diventa possibile.

Domande frequenti

Devo andare in udienza di persona?

Sì: l'art. 420 c.p.c. impone la comparizione personale delle parti alla prima udienza, dove il giudice le interroga liberamente e tenta la conciliazione formulando una proposta. Chi non compare senza giustificato motivo, o rifiuta senza motivo la proposta del giudice, subisce una valutazione negativa ai fini della decisione. Ci si può far rappresentare da un procuratore con procura notarile o autenticata che conosca i fatti e possa conciliare; l'azienda manda di solito un dirigente o un consulente con tale procura.

Quanto dura una causa di lavoro?

Il codice prevede un'udienza entro 60 giorni dal deposito e la sentenza letta in udienza, ma nella pratica la prima udienza arriva dopo mesi e il primo grado si chiude in media in uno-due anni, con differenze forti tra tribunali; le cause di licenziamento con domanda di reintegra hanno la corsia prioritaria dell'art. 441-bis. L'appello, con ricorso entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, aggiunge di regola un altro anno o due. La sentenza di primo grado a favore del lavoratore è però subito esecutiva, anche con la sola copia del dispositivo.

Posso aggiungere documenti o testimoni dopo il ricorso?

Di regola no: il rito del lavoro è rigido sulle preclusioni. Il ricorrente indica tutte le prove e i documenti nel ricorso (art. 414) e il convenuto nella memoria depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza (art. 416), a pena di decadenza. Il giudice può però ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dai limiti del codice civile (art. 421), e la giurisprudenza consente nuovi documenti solo se indispensabili e formatisi dopo o incolpevolmente ignorati. Per questo la causa si prepara prima di depositare: buste paga, contratti, messaggi, nomi dei testimoni con i capitoli di prova.

Quanto costa fare causa al datore di lavoro?

Il contributo unificato nelle cause di lavoro è ridotto alla metà rispetto a quello ordinario ed non è dovuto da chi ha un reddito imponibile fino a tre volte il limite del gratuito patrocinio, cioè 40.978,92 euro (art. 9, c. 1-bis, D.P.R. 115/2002); atti e sentenze sono esenti da bollo. Restano l'onorario dell'avvocato, spesso concordato in percentuale sul risultato o coperto dal sindacato, e il rischio delle spese di soccombenza, che il giudice può compensare. Con reddito basso spetta il gratuito patrocinio.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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