In breve
- Quali cause: lavoro subordinato privato, co.co.co. e agenti, pubblico impiego, previdenza e infortuni (artt. 409 e 442 c.p.c.); giudice = tribunale del lavoro del luogo del rapporto o dell'azienda (art. 413).
- Si inizia con un ricorso completo di prove e documenti (art. 414); il giudice fissa l'udienza entro 60 giorni; notifica almeno 30 giorni prima (art. 415); il convenuto si difende 10 giorni prima a pena di decadenza (art. 416).
- All'udienza le parti compaiono di persona: interrogatorio libero, proposta conciliativa del giudice, prove anche d'ufficio (artt. 420-421).
- Sentenza letta in udienza (art. 429), subito esecutiva per il lavoratore (art. 431); appello con ricorso entro 30 giorni (art. 434).
- Licenziamenti con reintegra: trattazione prioritaria (art. 441-bis). Conciliazione preventiva facoltativa (art. 410), ma sospende le decadenze.
Prima del ricorso: chi, dove, quando
«Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto».
Il rito si applica alle controversie dell'art. 409: lavoro subordinato privato, rapporti agrari, agenzia e collaborazioni coordinate e continuative anche non subordinate, dipendenti di enti pubblici economici e pubblico impiego privatizzato, e per l'art. 442 anche a previdenza, assistenza, infortuni e malattie professionali (con l'accertamento tecnico preventivo per le prestazioni sanitarie). Il giudice è sempre il tribunale in funzione di giudice del lavoro; la competenza territoriale segue il luogo in cui il rapporto è sorto o l'azienda o la dipendenza cui il lavoratore è addetto (per gli agenti il loro domicilio, per il pubblico impiego la sede dell'ufficio), e le clausole del contratto che la derogano sono nulle. Prima della causa il lavoratore può chiedere un tentativo di conciliazione davanti alla commissione presso l'Ispettorato del lavoro o in sede sindacale (artt. 410-411): è facoltativo dal 2010 (resta obbligatorio solo per i contratti certificati), ma la richiesta interrompe la prescrizione e sospende ogni decadenza per la durata del tentativo e per i venti giorni successivi; il verbale di conciliazione è titolo esecutivo e la rinuncia firmata in quelle sedi non è più impugnabile, mentre le rinunce e transazioni firmate altrove si impugnano entro sei mesi (art. 2113 c.c.). Chi impugna un licenziamento deve prima contestarlo per iscritto entro 60 giorni e depositare il ricorso entro i 180 successivi (la doppia decadenza), e per i crediti retributivi corre la prescrizione: le decadenze del lavoro sono molte e brevi.
Dal ricorso alla sentenza
«Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».
- Ricorso (art. 414): indica il giudice, le parti con codice fiscale e PEC, l'oggetto, i fatti e il diritto con le conclusioni e, a pena di decadenza, tutti i mezzi di prova e i documenti; si deposita telematicamente con i documenti.
- Decreto (art. 415): entro cinque giorni il giudice fissa l'udienza di discussione, non oltre sessanta giorni dal deposito; il ricorrente notifica ricorso e decreto entro dieci giorni e almeno trenta giorni prima dell'udienza (quaranta e ottanta se all'estero). Il pubblico impiego si notifica direttamente all'amministrazione.
- Memoria del convenuto (art. 416): deposito almeno dieci giorni prima dell'udienza con le eccezioni non rilevabili d'ufficio, le domande riconvenzionali, la presa di posizione precisa sui fatti, le prove e i documenti, tutto a pena di decadenza; i fatti non contestati specificamente si considerano provati.
- Udienza (art. 420): comparizione personale, interrogatorio libero, proposta conciliativa; modifiche delle domande solo per gravi motivi con autorizzazione; se la causa è matura si va subito alla discussione e alla sentenza; altrimenti il giudice ammette le prove e le assume in udienze ravvicinate (non oltre dieci giorni, sulla carta), può chiamare il terzo e disporre l'accesso sul luogo di lavoro.
- Istruttoria (art. 421): il giudice può ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova anche fuori dai limiti del codice civile (tranne il giuramento decisorio), chiedere informazioni ai sindacati, interrogare persone incapaci di testimoniare; su istanza del lavoratore ordina con ordinanza esecutiva il pagamento delle somme non contestate o di una provvisionale (art. 423).
- Sentenza (art. 429): dopo la discussione il giudice legge in udienza il dispositivo e le ragioni, o fissa un termine fino a sessanta giorni per il deposito nelle cause complesse; sui crediti di lavoro liquida interessi legali e rivalutazione; la condanna a favore del lavoratore è subito esecutiva con la sola copia del dispositivo, e la corte d'appello la sospende solo per gravissimo danno (art. 431); quella a favore del datore segue le regole ordinarie.
Licenziamenti, appello, costi
| Fase | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Decreto di fissazione dell'udienza | 5 giorni dal deposito; udienza entro 60 giorni | art. 415 |
| Notifica al convenuto | Entro 10 giorni dal decreto, almeno 30 giorni prima dell'udienza | art. 415 |
| Memoria difensiva | Almeno 10 giorni prima dell'udienza | art. 416 |
| Licenziamento con domanda di reintegra | Termini riducibili alla metà, mai meno di 20 giorni; udienze riservate | art. 441-bis |
| Deposito della sentenza complessa | Fino a 60 giorni dal dispositivo | art. 429 |
| Appello | Ricorso entro 30 giorni dalla notifica (40 all'estero) o 6 mesi dalla pubblicazione | artt. 434, 327 |
| Ricorso per cassazione | 60 giorni dalla notifica o 6 mesi | art. 325 |
Dal 2023 non esiste più il rito Fornero: le cause di licenziamento seguono il rito ordinario del lavoro, ma quando si chiede la reintegra hanno trattazione prioritaria, con termini dimezzabili, concentrazione di istruttoria e decisione e giorni di udienza riservati (art. 441-bis); il licenziamento discriminatorio si può far valere anche con i riti speciali antidiscriminatori (art. 441-quater), e quello del socio di cooperativa si decide insieme al rapporto associativo (art. 441-ter). L'appello si propone con ricorso alla corte d'appello in funzione di giudice del lavoro entro trenta giorni dalla notifica della sentenza (art. 434), con motivi specifici per ciascun capo a pena di inammissibilità; niente nuove domande, eccezioni o prove salvo quelle indispensabili (art. 437), e l'appello manifestamente infondato è dichiarato inammissibile con ordinanza (art. 436-bis). Sui costi, il contributo unificato è ridotto alla metà e non è dovuto da chi ha un reddito imponibile fino a tre volte il limite del gratuito patrocinio, oggi 40.978,92 euro (art. 9, c. 1-bis, D.P.R. 115/2002), gli atti sono esenti da bollo (art. 10), e chi è sotto il limite di reddito ha il gratuito patrocinio; le spese di lite seguono la soccombenza, con compensazione possibile. In pratica il rito del lavoro premia chi arriva preparato: la causa si vince o si perde nel ricorso e nella memoria, perché dopo le porte delle prove si chiudono, e la prima udienza con il giudice che interroga le parti è spesso il momento in cui la transazione diventa possibile.
Domande frequenti
Devo andare in udienza di persona?
Sì: l'art. 420 c.p.c. impone la comparizione personale delle parti alla prima udienza, dove il giudice le interroga liberamente e tenta la conciliazione formulando una proposta. Chi non compare senza giustificato motivo, o rifiuta senza motivo la proposta del giudice, subisce una valutazione negativa ai fini della decisione. Ci si può far rappresentare da un procuratore con procura notarile o autenticata che conosca i fatti e possa conciliare; l'azienda manda di solito un dirigente o un consulente con tale procura.
Quanto dura una causa di lavoro?
Il codice prevede un'udienza entro 60 giorni dal deposito e la sentenza letta in udienza, ma nella pratica la prima udienza arriva dopo mesi e il primo grado si chiude in media in uno-due anni, con differenze forti tra tribunali; le cause di licenziamento con domanda di reintegra hanno la corsia prioritaria dell'art. 441-bis. L'appello, con ricorso entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, aggiunge di regola un altro anno o due. La sentenza di primo grado a favore del lavoratore è però subito esecutiva, anche con la sola copia del dispositivo.
Posso aggiungere documenti o testimoni dopo il ricorso?
Di regola no: il rito del lavoro è rigido sulle preclusioni. Il ricorrente indica tutte le prove e i documenti nel ricorso (art. 414) e il convenuto nella memoria depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza (art. 416), a pena di decadenza. Il giudice può però ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dai limiti del codice civile (art. 421), e la giurisprudenza consente nuovi documenti solo se indispensabili e formatisi dopo o incolpevolmente ignorati. Per questo la causa si prepara prima di depositare: buste paga, contratti, messaggi, nomi dei testimoni con i capitoli di prova.
Quanto costa fare causa al datore di lavoro?
Il contributo unificato nelle cause di lavoro è ridotto alla metà rispetto a quello ordinario ed non è dovuto da chi ha un reddito imponibile fino a tre volte il limite del gratuito patrocinio, cioè 40.978,92 euro (art. 9, c. 1-bis, D.P.R. 115/2002); atti e sentenze sono esenti da bollo. Restano l'onorario dell'avvocato, spesso concordato in percentuale sul risultato o coperto dal sindacato, e il rischio delle spese di soccombenza, che il giudice può compensare. Con reddito basso spetta il gratuito patrocinio.
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 409 c.p.c. — Controversie individuali di lavoro
- Art. 413 c.p.c. — Giudice competente
- Art. 414 c.p.c. — Forma della domanda (ricorso)
- Art. 415 c.p.c. — Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza
- Art. 416 c.p.c. — Costituzione del convenuto
- Art. 420 c.p.c. — Udienza di discussione della causa
- Art. 421 c.p.c. — Poteri istruttori del giudice
- Art. 429 c.p.c. — Pronuncia della sentenza
- Art. 431 c.p.c. — Esecutorietà della sentenza
- Art. 441-bis c.p.c. — Controversie in materia di licenziamento (trattazione prioritaria)
- Art. 434 c.p.c. — Deposito del ricorso in appello
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Da leggere insieme
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