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GuidaLavoro e previdenza · Pensioni, INPS e INAIL

Invalidità civile e indennità di accompagnamento: requisiti e ricorso

L'invalidità civile si misura in percentuale: dal 33 per cento si è invalidi, dal 74 scatta l'assegno mensile, al 100 la pensione di inabilità, e chi non cammina o non compie da solo gli atti quotidiani ha l'indennità di accompagnamento senza limiti di reddito. Se la commissione riconosce meno del dovuto, non c'è ricorso amministrativo: entro sei mesi si chiede al tribunale l'accertamento tecnico preventivo.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Invalido civile è chi ha una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo (art. 2 L. 118/1971); le percentuali seguono le tabelle del D.M. 5 febbraio 1992.
  • Soglie: 33% qualifica; 46% collocamento mirato; 67% esenzione ticket; 74% assegno mensile (340,71 euro, reddito fino a 5.852,21 euro); 100% pensione di inabilità (340,71 euro, reddito fino a 20.029,55 euro).
  • Accompagnamento (551,53 euro al mese nel 2026): inabilità totale più impossibilità di camminare o di compiere gli atti quotidiani senza assistenza; nessun limite di reddito o di età, compatibile con il lavoro.
  • Domanda: certificato medico introduttivo trasmesso all'INPS, poi domanda entro 90 giorni e visita; nelle 60 province in sperimentazione il certificato vale già come domanda.
  • Ricorso: niente ricorso amministrativo; entro 6 mesi dal verbale, accertamento tecnico preventivo al tribunale (art. 445-bis c.p.c.).

Chi ha diritto e a che cosa

Art. 1, comma 2, L. 508/1988 — Aventi diritto all'indennità di accompagnamento

«L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua».

Percentuale o condizioneChe cosa dàImporto e limiti 2026
Dal 33%Qualifica di invalido civile, protesi e ausili—
Dal 46%Iscrizione al collocamento mirato (L. 68/1999)—
Dal 51%Congedo per cure fino a 30 giorni l'anno—
Dal 67%Esenzione dal ticket, altri benefici locali—
Dal 74% (18-64 anni, senza lavoro)Assegno mensile (art. 13 L. 118/1971)340,71 euro × 13; reddito personale fino a 5.852,21 euro
100% (18-64 anni)Pensione di inabilità (art. 12)340,71 euro × 13; reddito fino a 20.029,55 euro; maggiorazione «al milione» fino a 735,05 euro con reddito entro 9.727,77 euro
100% + non deambula o non compie gli atti quotidianiIndennità di accompagnamento (L. 18/1980, L. 508/1988)551,53 euro × 12; nessun limite di reddito o di età; compatibile con il lavoro
Minori con difficoltà persistentiIndennità di frequenza (L. 289/1990) o accompagnamentoFrequenza: 340,71 euro con reddito fino a 5.852,21 euro

La capacità lavorativa ridotta di almeno un terzo è il criterio per gli adulti; per i minori e per chi ha più di 65 anni conta la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni dell'età (art. 2 L. 118/1971), ma dopo i 65 anni non spettano pensione e assegno (sostituiti dall'assegno sociale), solo l'accompagnamento e i benefici sanitari. Le percentuali sono fissate dalle tabelle del D.M. 5 febbraio 1992, per singola patologia o per fasce, e si combinano con una formula quando le infermità sono più di una. La pensione e l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda, con importi annualmente rivalutati (circolare INPS 153/2025 e messaggio 628/2026 per il 2026); l'assegno mensile richiede l'autocertificazione annuale di non lavorare (art. 13, c. 2). L'accompagnamento si somma alla pensione, non è reversibile, è sospeso durante i ricoveri gratuiti in istituto e non si cumula con indennità analoghe per causa di guerra, lavoro o servizio (con facoltà di opzione). Chi ha versato contributi può avere invece, o in aggiunta nei limiti di cumulo, l'assegno ordinario o la pensione di inabilità INPS della L. 222/1984, che sono prestazioni previdenziali con regole diverse; la legge 104 (handicap) è un accertamento distinto, con benefici propri.

Domanda, visita, riforma

  1. Certificato medico introduttivo: il medico curante, o uno specialista abilitato, compila e trasmette online all'INPS il certificato con diagnosi e codici; il paziente riceve la ricevuta con il numero da usare per la domanda, valida 90 giorni.
  2. Domanda: entro 90 giorni, tramite patronato o con SPID sul sito INPS, indicando le prestazioni richieste (invalidità, accompagnamento, handicap, disabilità per il lavoro) e i dati reddituali con il modello AP70. Nelle 60 province della sperimentazione del D.Lgs. 62/2024 il certificato introduttivo vale già come domanda e la visita è unica, davanti all'INPS.
  3. Visita: convocazione della commissione medica (ASL integrata dal medico INPS nel regime ordinario; commissione INPS nella sperimentazione), con la documentazione clinica in originale; possibile visita domiciliare con certificato di intrasportabilità, o valutazione sugli atti per le patologie gravi.
  4. Verbale: arriva con la percentuale, l'eventuale accompagnamento, i benefici collegati e la data di un'eventuale revisione; l'INPS liquida dopo aver verificato i requisiti reddituali. Il verbale può essere provvisorio (commissione ASL) e poi definitivo (INPS) nel regime ordinario.
  5. Riforma: dal 1° gennaio 2027 in tutta Italia la valutazione di base dell'INPS, basata sulle classificazioni ICD e ICF, assorbe invalidità civile, handicap e disabilità per il collocamento in un solo procedimento e in un solo certificato, e apre al progetto di vita; le prestazioni economiche e le loro soglie non cambiano.

Il ricorso e l'aggravamento

Art. 42, comma 3, D.L. 269/2003 — Niente ricorso amministrativo, sei mesi per il giudice

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa».

Contro il verbale che nega o sottostima l'invalidità non c'è ricorso amministrativo: entro sei mesi dalla comunicazione si deposita al tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo di residenza il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis c.p.c.), che è condizione di procedibilità e interrompe la prescrizione. Il giudice nomina un consulente medico-legale, alle cui operazioni assiste un medico dell'INPS (art. 10, c. 6-bis, D.L. 203/2005); la persona è visitata, la relazione viene depositata e comunicata alle parti, che hanno trenta giorni per dichiarare di contestarla. Senza contestazioni il giudice omologa con decreto non impugnabile e l'INPS paga entro 120 giorni; con contestazione, la parte che ha dissentito deve depositare entro trenta giorni, a pena di inammissibilità, il ricorso di merito con i motivi, che si svolge con il rito del lavoro, con una nuova CTU solo se serve, e si chiude con una sentenza inappellabile (ricorribile solo in Cassazione). L'atto introduttivo va notificato all'INPS presso la sede provinciale (art. 10, c. 6, D.L. 203/2005), che si difende con propri funzionari; chi ha reddito basso ha il gratuito patrocinio, e le spese seguono la soccombenza con il tetto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per l'assistito. Il ricorso non esclude la domanda di aggravamento, con nuovo certificato, quando le condizioni peggiorano, ma non si può presentarla mentre pende il giudizio sulla stessa patologia; le visite di revisione fissate nel verbale non sospendono la prestazione fino al nuovo verbale, e le verifiche straordinarie dell'INPS possono revocare i benefici con effetto dal nuovo accertamento. In pratica, il ricorso si vince con documenti clinici recenti, specialistici e coerenti con le tabelle, e con un consulente di parte che partecipi alla visita: in aula il giudice decide quasi sempre sulla base della CTU.

Domande frequenti

Con il 70 per cento di invalidità che cosa mi spetta?

Nessuna prestazione in denaro: l'assegno mensile parte dal 74 per cento e la pensione dal 100. Con il 70 si hanno però l'esenzione dal ticket (dal 67), il collocamento mirato (dal 46), il congedo per cure fino a 30 giorni l'anno (dal 51), protesi e ausili, agevolazioni fiscali e, se ricorrono i requisiti, la legge 104. Se la percentuale è sottostimata, il rimedio è il ricorso giudiziario entro sei mesi dal verbale, con l'accertamento tecnico preventivo; in alternativa, se le condizioni peggiorano, una domanda di aggravamento.

L'accompagnamento spetta anche se lavoro o ho un reddito alto?

Sì. L'indennità di accompagnamento (551,53 euro al mese nel 2026, per 12 mensilità) è concessa al solo titolo della minorazione: non conta il reddito, non conta l'età, ed è compatibile con il lavoro (art. 1 L. 508/1988). Serve l'inabilità totale unita all'impossibilità di camminare senza un accompagnatore permanente o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua; per gli ultrasessantacinquenni e i minori basta la difficoltà persistente nelle funzioni della loro età. Non spetta durante il ricovero gratuito in istituto e non è reversibile agli eredi.

La commissione mi ha dato una percentuale troppo bassa: come faccio ricorso?

Non esiste più il ricorso amministrativo: entro sei mesi dalla comunicazione del verbale, a pena di decadenza, si deposita al tribunale del lavoro del luogo di residenza il ricorso per accertamento tecnico preventivo (art. 445-bis c.p.c.). Il giudice nomina un medico legale, che visita la persona con l'assistenza del medico INPS; depositata la relazione, le parti hanno 30 giorni per contestarla: se nessuno lo fa, il giudice omologa con decreto non impugnabile e l'INPS deve provvedere entro 120 giorni; se qualcuno contesta, chi ha contestato deve iniziare la causa di merito entro 30 giorni. Servono certificati specialistici aggiornati e, quasi sempre, un consulente medico di parte.

Che cosa cambia con la riforma della disabilità?

Il D.Lgs. 62/2024 sostituisce le diverse visite (invalidità civile, handicap della legge 104, disabilità per il collocamento) con una sola valutazione di base affidata all'INPS, basata sulle classificazioni ICD e ICF, avviata dal certificato medico introduttivo che vale già come domanda. Dopo la sperimentazione 2025-2026, estesa via via fino a 60 province, il nuovo sistema vale per tutta Italia dal 1° gennaio 2027. Le percentuali e le prestazioni economiche restano quelle di oggi.

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Fonti normative

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