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I permessi della legge 104 e il congedo straordinario

Chi assiste un familiare con disabilità grave ha tre giorni al mese di permesso retribuito, frazionabili a ore e condivisibili con altri familiari, il diritto a lavorare vicino a casa e a non essere trasferito, la priorità per il lavoro agile; per l'assistenza intensiva c'è il congedo straordinario fino a due anni con indennità. Sono diritti forti, ma vincolati allo scopo: usarli per altro costa il licenziamento.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Permessi (art. 33, c. 3, L. 104/1992): 3 giorni al mese retribuiti e coperti da contributi, anche continuativi o a ore, per assistere coniuge, unito civilmente, convivente di fatto, parenti e affini entro il 2° grado (3° se genitori o coniuge mancano, hanno più di 65 anni o patologie invalidanti) con disabilità in situazione di gravità non ricoverati a tempo pieno; più lavoratori possono alternarsi nel limite dei 3 giorni.
  • Figli piccoli: 2 ore di permesso al giorno fino ai 3 anni, in alternativa al prolungamento del congedo parentale (c. 2); i genitori possono alternarsi e cumulare con congedo parentale e malattia del figlio.
  • Lavoratore disabile: gli stessi 3 giorni (o 2 ore al giorno) per sé, sede vicina e niente trasferimenti senza consenso (c. 6).
  • Tutele: sede più vicina «ove possibile», divieto di trasferimento senza consenso (c. 5), priorità nel lavoro agile (c. 6-bis), niente lavoro notturno obbligatorio; la certificazione della parità di genere si perde se il datore ostacola i permessi (c. 7-ter).
  • Congedo straordinario (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001): fino a 2 anni nella vita lavorativa, indennizzato fino al massimale, per il coniuge o convivente e, in loro mancanza, per genitori, figli, fratelli, parenti entro il 3° grado conviventi; da concedere entro 30 giorni.

I tre giorni al mese

Art. 33, comma 3, L. 104/1992 — Agevolazioni

«Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile […], convivente di fatto […], parente o affine entro il secondo grado. […] Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro».

Il presupposto è la situazione di gravità accertata dalla commissione medica (art. 3, c. 3, L. 104/1992; art. 4), diversa dall'invalidità civile: il verbale deve riportare la gravità, e in attesa dell'accertamento il permesso spetta con il certificato provvisorio nei casi previsti. La persona non deve essere ricoverata a tempo pieno in una struttura, salvo che i sanitari richiedano la presenza del familiare o si tratti di ricoveri per patologie in fase terminale o di minori. Dal 2022 il referente unico è stato abolito: più familiari possono chiedere i permessi per lo stesso disabile e alternarsi, nel limite dei tre giorni complessivi; lo stesso lavoratore può assisterne più di uno, se si tratta di coniuge, convivente o parenti entro il primo grado (secondo grado se i genitori o il coniuge del disabile hanno più di 65 anni, sono invalidi o mancano). I permessi sono frazionabili a ore secondo i contratti collettivi o, in mancanza, le istruzioni INPS (con un massimale mensile calcolato sull'orario), e non devono coincidere con i giorni di riposo; il datore può chiedere una programmazione mensile, salvo urgenze, ma non può negarli né sindacare le modalità dell'assistenza. Chi assiste una persona che vive a più di 150 km deve documentare il viaggio (c. 3-bis).

Le altre tutele seguono i permessi: la scelta della sede più vicina al domicilio dell'assistito, «ove possibile», e il divieto di trasferimento senza consenso, che la giurisprudenza interpreta in modo rigoroso a carico del datore; la priorità nel lavoro agile e nelle forme flessibili (c. 6-bis, introdotto dal D.Lgs. 105/2022); l'esonero dal lavoro notturno; il divieto di licenziamento e di discriminazione per la richiesta dei permessi, con nullità e reintegra. Il rovescio è la decadenza dai diritti quando il datore o l'INPS accertano che le condizioni mancano o sono venute meno (c. 7-bis), oltre alle sanzioni disciplinari: la Cassazione considera giusta causa di licenziamento l'uso dei permessi per attività estranee all'assistenza, anche se occasionale, e ammette i controlli con investigatori privati fuori dai locali aziendali.

Il congedo straordinario e gli altri strumenti

StrumentoChiQuanto e comeNorma
Permessi mensililavoratori dipendenti che assistono coniuge, unito civilmente, convivente di fatto, parenti e affini entro il 2° grado (3° in casi particolari) con disabilità grave; il lavoratore disabile per sé3 giorni al mese, anche a ore, retribuiti e con contributi figurativi; più familiari in alternanza; domanda all'INPS (privati) o all'amministrazione (pubblici)art. 33, c. 3 e 6, L. 104/1992
Riposi per il figlio fino a 3 annimadre o padre, anche adottivi, alternativamente2 ore al giorno (1 se l'orario è sotto le 6 ore), in alternativa al prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni (art. 33 D.Lgs. 151) o ai 3 giorniart. 33, c. 2; art. 42, c. 1-2, D.Lgs. 151/2001
Congedo straordinarionell'ordine: coniuge, unito civilmente o convivente di fatto; genitori; figli conviventi; fratelli e sorelle conviventi; parenti o affini entro il 3° grado conviventi; la convivenza può iniziare dopo la richiestamassimo 2 anni nella vita lavorativa per ciascun disabile, continuativo o frazionato; da concedere entro 30 giorni; indennità pari all'ultima retribuzione fissa e continuativa con contributi figurativi fino al massimale annuo rivalutato; niente ferie, tredicesima e TFR; non cumulabile nello stesso giorno con i permessi dell'altro genitoreart. 42, c. 5-5-quinquies, D.Lgs. 151/2001
Prolungamento del congedo parentalegenitori di figlio con disabilità gravefino a 3 anni complessivi entro i 14 anni del figlio, indennità 30%art. 33 D.Lgs. 151/2001
Permessi per cure del lavoratore malatolavoratori con malattie oncologiche in fase attiva o invalidanti/croniche con invalidità ≥ 74%, e genitori di minori nelle stesse condizioni10 ore annue retribuite in più per visite, esami e cure, con copertura figurativa; congedo non retribuito fino a 24 mesi con conservazione del postoartt. 1-2 L. 106/2025 (dal 2026)

Il congedo straordinario è la misura per l'assistenza intensiva: due anni, retribuiti entro il massimale, che sospendono il rapporto e non maturano ferie e TFR; la legge lo riconosce a una sola persona per volta per lo stesso disabile e con un ordine di priorità che la Corte costituzionale ha progressivamente allargato (fratelli conviventi, parenti entro il terzo grado, figli non ancora conviventi al momento della domanda, e con la sentenza 197/2025 il convivente di fatto anche per le domande anteriori alla riforma del 2022). Chi lo chiede deve convivere con l'assistito, o instaurare la convivenza dopo la richiesta; il datore deve concederlo entro trenta giorni e non può rifiutarlo per esigenze organizzative. I permessi e il congedo si cumulano con il congedo parentale ordinario e con quello per la malattia del figlio (art. 42, c. 4), ma non con i permessi dell'altro genitore negli stessi giorni.

Domande, controlli, difese

  1. Documenti: verbale della commissione con la situazione di gravità (art. 3, c. 3), autocertificazione del rapporto di parentela e della non presenza di ricovero a tempo pieno, eventuale certificazione del viaggio oltre 150 km; domanda telematica all'INPS e comunicazione al datore, con programmazione mensile dove il contratto la prevede.
  2. Revisioni: se il verbale ha una scadenza, i permessi cessano alla revisione; conviene chiedere la visita di revisione in anticipo e, nel frattempo, i permessi continuano fino all'esito nei casi di legge.
  3. Uso corretto: il permesso copre l'assistenza intesa in senso ampio (cura, accompagnamento, pratiche, spesa, riposo del caregiver in relazione all'assistenza), non attività personali o lavorative estranee; conservare ricevute, appuntamenti e riscontri aiuta in caso di contestazione.
  4. Diniego o trasferimento: il rifiuto dei permessi, il trasferimento senza consenso e il demansionamento del caregiver sono impugnabili con il rito del lavoro e, se legati alla disabilità del familiare, come discriminazione «per associazione» con inversione dell'onere della prova; il licenziamento ritorsivo è nullo.
  5. Contestazioni disciplinari: rispondere nei cinque giorni con la prova dell'assistenza prestata; l'abuso accertato è giusta causa, ma il datore deve provare che le attività svolte erano incompatibili con l'assistenza, non semplicemente che il lavoratore è stato visto fuori casa.

I congedi per maternità e paternità e la loro interazione con i permessi sono nella guida su maternità e paternità; le tutele contro le discriminazioni legate alla disabilità, anche del familiare, nella pagina sulle discriminazioni sul lavoro; il licenziamento per uso improprio dei permessi nella pagina sulla giusta causa.

Domande frequenti

Possiamo dividerci i tre giorni tra fratelli per assistere nostra madre?
Sì. Dal 13 agosto 2022 (D.Lgs. 105/2022) non esiste più il «referente unico»: i tre giorni mensili per la stessa persona con disabilità grave possono essere riconosciuti, su richiesta, a più lavoratori tra gli aventi diritto, che ne fruiscono in via alternativa tra loro, fermo il limite complessivo di tre giorni al mese per quel disabile (art. 33, c. 3, L. 104/1992). Ciascuno presenta la propria domanda all'INPS; le giornate si contano in totale, e l'INPS ha chiarito che il superamento comporta il recupero dell'indennità.
Posso usare i permessi 104 per riposarmi o per sbrigare le mie cose?
No: i permessi servono ad assistere la persona con disabilità, anche in modo non continuativo nella giornata (commissioni, visite, pratiche per lei), e la Cassazione considera giusta causa di licenziamento l'uso per fini personali estranei all'assistenza, spesso accertato con investigatori privati, oltre al reato di truffa ai danni dell'INPS nei casi più gravi. La legge prevede la decadenza dai diritti se il datore o l'INPS accertano che le condizioni mancano (art. 33, c. 7-bis). Non è abuso dedicare parte della giornata ad attività compatibili con l'assistenza.
Il congedo straordinario di due anni è retribuito?
Sì, con un'indennità pari all'ultima retribuzione (voci fisse e continuative) e contribuzione figurativa, entro un massimale annuo rivalutato ogni anno (per il 2026: 57.837 euro complessivi tra indennità, circa 43.380, e contributi figurativi, INPS circ. 6/2026), anticipata dal datore per conto dell'INPS (art. 42, c. 5-ter, D.Lgs. 151/2001); dura al massimo due anni nell'intera vita lavorativa per ciascun disabile, non matura ferie, tredicesima e TFR, e va concesso entro trenta giorni dalla richiesta. Spetta nell'ordine al coniuge o convivente di fatto, poi ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli conviventi, ai parenti entro il terzo grado conviventi, ciascuno in mancanza o impossibilità del precedente.
Il mio datore può trasferirmi in un'altra sede?
Non senza il tuo consenso, se fruisci dei permessi per assistere un familiare con disabilità grave (art. 33, c. 5); hai anche diritto a scegliere, «ove possibile», la sede più vicina al domicilio della persona assistita e, dal 2022, la priorità nell'accesso al lavoro agile e ad altre forme di flessibilità (c. 6-bis). Lo stesso vale per il lavoratore disabile grave (c. 6). Il datore può opporre solo esigenze organizzative concrete e provate, non generiche.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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