In breve
- Permessi (art. 33, c. 3, L. 104/1992): 3 giorni al mese retribuiti e coperti da contributi, anche continuativi o a ore, per assistere coniuge, unito civilmente, convivente di fatto, parenti e affini entro il 2° grado (3° se genitori o coniuge mancano, hanno più di 65 anni o patologie invalidanti) con disabilità in situazione di gravità non ricoverati a tempo pieno; più lavoratori possono alternarsi nel limite dei 3 giorni.
- Figli piccoli: 2 ore di permesso al giorno fino ai 3 anni, in alternativa al prolungamento del congedo parentale (c. 2); i genitori possono alternarsi e cumulare con congedo parentale e malattia del figlio.
- Lavoratore disabile: gli stessi 3 giorni (o 2 ore al giorno) per sé, sede vicina e niente trasferimenti senza consenso (c. 6).
- Tutele: sede più vicina «ove possibile», divieto di trasferimento senza consenso (c. 5), priorità nel lavoro agile (c. 6-bis), niente lavoro notturno obbligatorio; la certificazione della parità di genere si perde se il datore ostacola i permessi (c. 7-ter).
- Congedo straordinario (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001): fino a 2 anni nella vita lavorativa, indennizzato fino al massimale, per il coniuge o convivente e, in loro mancanza, per genitori, figli, fratelli, parenti entro il 3° grado conviventi; da concedere entro 30 giorni.
I tre giorni al mese
«Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile […], convivente di fatto […], parente o affine entro il secondo grado. […] Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro».
Il presupposto è la situazione di gravità accertata dalla commissione medica (art. 3, c. 3, L. 104/1992; art. 4), diversa dall'invalidità civile: il verbale deve riportare la gravità, e in attesa dell'accertamento il permesso spetta con il certificato provvisorio nei casi previsti. La persona non deve essere ricoverata a tempo pieno in una struttura, salvo che i sanitari richiedano la presenza del familiare o si tratti di ricoveri per patologie in fase terminale o di minori. Dal 2022 il referente unico è stato abolito: più familiari possono chiedere i permessi per lo stesso disabile e alternarsi, nel limite dei tre giorni complessivi; lo stesso lavoratore può assisterne più di uno, se si tratta di coniuge, convivente o parenti entro il primo grado (secondo grado se i genitori o il coniuge del disabile hanno più di 65 anni, sono invalidi o mancano). I permessi sono frazionabili a ore secondo i contratti collettivi o, in mancanza, le istruzioni INPS (con un massimale mensile calcolato sull'orario), e non devono coincidere con i giorni di riposo; il datore può chiedere una programmazione mensile, salvo urgenze, ma non può negarli né sindacare le modalità dell'assistenza. Chi assiste una persona che vive a più di 150 km deve documentare il viaggio (c. 3-bis).
Le altre tutele seguono i permessi: la scelta della sede più vicina al domicilio dell'assistito, «ove possibile», e il divieto di trasferimento senza consenso, che la giurisprudenza interpreta in modo rigoroso a carico del datore; la priorità nel lavoro agile e nelle forme flessibili (c. 6-bis, introdotto dal D.Lgs. 105/2022); l'esonero dal lavoro notturno; il divieto di licenziamento e di discriminazione per la richiesta dei permessi, con nullità e reintegra. Il rovescio è la decadenza dai diritti quando il datore o l'INPS accertano che le condizioni mancano o sono venute meno (c. 7-bis), oltre alle sanzioni disciplinari: la Cassazione considera giusta causa di licenziamento l'uso dei permessi per attività estranee all'assistenza, anche se occasionale, e ammette i controlli con investigatori privati fuori dai locali aziendali.
Il congedo straordinario e gli altri strumenti
| Strumento | Chi | Quanto e come | Norma |
|---|---|---|---|
| Permessi mensili | lavoratori dipendenti che assistono coniuge, unito civilmente, convivente di fatto, parenti e affini entro il 2° grado (3° in casi particolari) con disabilità grave; il lavoratore disabile per sé | 3 giorni al mese, anche a ore, retribuiti e con contributi figurativi; più familiari in alternanza; domanda all'INPS (privati) o all'amministrazione (pubblici) | art. 33, c. 3 e 6, L. 104/1992 |
| Riposi per il figlio fino a 3 anni | madre o padre, anche adottivi, alternativamente | 2 ore al giorno (1 se l'orario è sotto le 6 ore), in alternativa al prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni (art. 33 D.Lgs. 151) o ai 3 giorni | art. 33, c. 2; art. 42, c. 1-2, D.Lgs. 151/2001 |
| Congedo straordinario | nell'ordine: coniuge, unito civilmente o convivente di fatto; genitori; figli conviventi; fratelli e sorelle conviventi; parenti o affini entro il 3° grado conviventi; la convivenza può iniziare dopo la richiesta | massimo 2 anni nella vita lavorativa per ciascun disabile, continuativo o frazionato; da concedere entro 30 giorni; indennità pari all'ultima retribuzione fissa e continuativa con contributi figurativi fino al massimale annuo rivalutato; niente ferie, tredicesima e TFR; non cumulabile nello stesso giorno con i permessi dell'altro genitore | art. 42, c. 5-5-quinquies, D.Lgs. 151/2001 |
| Prolungamento del congedo parentale | genitori di figlio con disabilità grave | fino a 3 anni complessivi entro i 14 anni del figlio, indennità 30% | art. 33 D.Lgs. 151/2001 |
| Permessi per cure del lavoratore malato | lavoratori con malattie oncologiche in fase attiva o invalidanti/croniche con invalidità ≥ 74%, e genitori di minori nelle stesse condizioni | 10 ore annue retribuite in più per visite, esami e cure, con copertura figurativa; congedo non retribuito fino a 24 mesi con conservazione del posto | artt. 1-2 L. 106/2025 (dal 2026) |
Il congedo straordinario è la misura per l'assistenza intensiva: due anni, retribuiti entro il massimale, che sospendono il rapporto e non maturano ferie e TFR; la legge lo riconosce a una sola persona per volta per lo stesso disabile e con un ordine di priorità che la Corte costituzionale ha progressivamente allargato (fratelli conviventi, parenti entro il terzo grado, figli non ancora conviventi al momento della domanda, e con la sentenza 197/2025 il convivente di fatto anche per le domande anteriori alla riforma del 2022). Chi lo chiede deve convivere con l'assistito, o instaurare la convivenza dopo la richiesta; il datore deve concederlo entro trenta giorni e non può rifiutarlo per esigenze organizzative. I permessi e il congedo si cumulano con il congedo parentale ordinario e con quello per la malattia del figlio (art. 42, c. 4), ma non con i permessi dell'altro genitore negli stessi giorni.
Domande, controlli, difese
- Documenti: verbale della commissione con la situazione di gravità (art. 3, c. 3), autocertificazione del rapporto di parentela e della non presenza di ricovero a tempo pieno, eventuale certificazione del viaggio oltre 150 km; domanda telematica all'INPS e comunicazione al datore, con programmazione mensile dove il contratto la prevede.
- Revisioni: se il verbale ha una scadenza, i permessi cessano alla revisione; conviene chiedere la visita di revisione in anticipo e, nel frattempo, i permessi continuano fino all'esito nei casi di legge.
- Uso corretto: il permesso copre l'assistenza intesa in senso ampio (cura, accompagnamento, pratiche, spesa, riposo del caregiver in relazione all'assistenza), non attività personali o lavorative estranee; conservare ricevute, appuntamenti e riscontri aiuta in caso di contestazione.
- Diniego o trasferimento: il rifiuto dei permessi, il trasferimento senza consenso e il demansionamento del caregiver sono impugnabili con il rito del lavoro e, se legati alla disabilità del familiare, come discriminazione «per associazione» con inversione dell'onere della prova; il licenziamento ritorsivo è nullo.
- Contestazioni disciplinari: rispondere nei cinque giorni con la prova dell'assistenza prestata; l'abuso accertato è giusta causa, ma il datore deve provare che le attività svolte erano incompatibili con l'assistenza, non semplicemente che il lavoratore è stato visto fuori casa.
I congedi per maternità e paternità e la loro interazione con i permessi sono nella guida su maternità e paternità; le tutele contro le discriminazioni legate alla disabilità, anche del familiare, nella pagina sulle discriminazioni sul lavoro; il licenziamento per uso improprio dei permessi nella pagina sulla giusta causa.
Domande frequenti
Possiamo dividerci i tre giorni tra fratelli per assistere nostra madre?
Posso usare i permessi 104 per riposarmi o per sbrigare le mie cose?
Il congedo straordinario di due anni è retribuito?
Il mio datore può trasferirmi in un'altra sede?
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 33 L. 104/1992 — Agevolazioni
- Art. 3 L. 104/1992 — Soggetti aventi diritto (comma 3: situazione di gravità)
- Art. 42 D.Lgs. 151/2001 — Riposi e permessi per i figli con handicap grave; congedo straordinario (commi 5 ss.)
- Art. 2 L. 106/2025 — Permessi per visite, esami e cure (10 ore annue)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Contratto, mansioni e stipendioMaternità e paternità: congedi, divieto di licenziamento, dimissioniD.Lgs. 151/2001: maternità 5 mesi all'80%, paternità 10 giorni, parentale fino a 14 anni (3 mesi all'80%), malattia del figlio, licenziamento vietato fino a 1 anno.
- Mobbing, sicurezza e discriminazioniLe discriminazioni sul lavoro: genere, età, disabilità, origine, orientamentoDiretta, indiretta, molestie e ritorsioni (D.Lgs. 215-216/2003, 198/2006): prova statistica, rito rapido, risarcimento, consigliera di parità e UNAR.
- LicenziamentoIl licenziamento per giusta causaDefinizione e casi tipici, differenza con il giustificato motivo soggettivo, contestazione e 5 giorni, impugnazione in 60+180 giorni, reintegra o indennità, NASpI.
- LicenziamentoIl licenziamento nullo: discriminatorio, per maternità, per matrimonio, ritorsivoIl licenziamento nullo per discriminazione, maternità fino all'anno del bambino, matrimonio, ritorsione, whistleblowing.
- Pensioni, INPS e INAILLe indennità INPS: malattia, maternità, congedo, assegno unicoMaternità all'80%, congedo parentale fino a 14 anni con tre mesi all'80% e il resto al 30%, malattia e infortunio, assegno unico; ricorso in 90 giorni e decadenze.
- Contratto, mansioni e stipendioLo smart working: accordo, disconnessione, revocaIl lavoro agile della L. 81/2017: accordo scritto, recesso con 30 o 90 giorni, disconnessione, parità di trattamento, priorità per genitori, disabili e caregiver.
- Contratto, mansioni e stipendioIl trasferimento del lavoratoreSolo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; prova sul datore, ritorsivo nullo, rifiuto proporzionato (Cass. 20508/2024), L. 104, trasferta.
- Persone fragili e tutelaL'amministrazione di sostegno: come si chiede e come funzionaL'amministrazione di sostegno (artt. 404-413 c.c.): ricorso al giudice tutelare senza avvocato ed esente da contributo, chi può chiederla, decreto in 60 giorni.
- Contratto, mansioni e stipendioIl part-time: clausole elastiche, straordinario, trasformazioneContratto a tempo parziale (D.Lgs. 81/2015): forma e orario, lavoro supplementare al 15%, clausole elastiche, rifiuto, diritto e priorità al part-time, sanzioni.