In breve
- Prima: diffida, poi mediazione o negoziazione assistita se obbligatorie per la materia (condominio, locazioni, contratti bancari, risarcimento da circolazione…).
- Atto di citazione (art. 163): fatti, diritto, prove, avvertimenti al convenuto; udienza ad almeno 120 giorni (150 all'estero) dalla notifica.
- Convenuto: comparsa di risposta 70 giorni prima dell'udienza, con eccezioni, riconvenzionale e chiamata del terzo a pena di decadenza (art. 166-167).
- Prima dell'udienza: verifiche preliminari del giudice (art. 171-bis) e tre memorie a 40, 20 e 10 giorni (art. 171-ter).
- Prima udienza (art. 183): comparizione personale, conciliazione, ammissione delle prove, calendario. Cause semplici: procedimento semplificato con ricorso e udienza a 40 giorni.
Prima di fare causa
Nessuna causa civile parte davvero con l'atto introduttivo. Prima c'è la lettera di diffida dell'avvocato, che costituisce in mora e spesso basta; poi, in molte materie, una condizione di procedibilità: la mediazione (condominio, diritti reali, divisione, successioni, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento da responsabilità medica e da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura) o la negoziazione assistita (risarcimento da circolazione stradale, pagamento di somme fino a 50.000 euro fuori dalle materie di mediazione); per le cause di lavoro il tentativo di conciliazione è facoltativo. L'atto introduttivo deve dichiarare che la condizione è stata assolta (art. 163, n. 3-bis). È anche il momento di scegliere il rito: per i crediti provati per iscritto il decreto ingiuntivo evita del tutto la causa a cognizione piena, salvo opposizione; per le cause su beni mobili fino a 10.000 euro e per gli incidenti stradali fino a 25.000 si va dal giudice di pace; le cause di lavoro e previdenza seguono il rito del lavoro, con ricorso; le cause di famiglia hanno il rito unificato degli artt. 473-bis e seguenti.
L'atto di citazione
«4° l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; […] 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale […] e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».
Nel rito ordinario davanti al tribunale la domanda si propone con citazione a udienza fissa: l'avvocato dell'attore sceglie la data della prima udienza tra quelle destinate alle prime comparizioni, rispettando un termine libero di almeno 120 giorni tra notifica e udienza (150 se il convenuto è notificato all'estero: art. 163-bis), e notifica l'atto tramite ufficiale giudiziario o in proprio a mezzo PEC. L'atto indica tribunale, parti con codice fiscale e PEC, oggetto, condizione di procedibilità assolta, fatti e diritto in modo chiaro e specifico, mezzi di prova e documenti, procura; l'omissione degli avvertimenti o un termine inferiore rendono la citazione nulla, con rinnovazione. Dopo la notifica l'attore si costituisce entro dieci giorni depositando l'atto nel fascicolo telematico con il contributo unificato e la nota di iscrizione a ruolo; il presidente designa il giudice istruttore (art. 168-bis). Se l'attore ha fissato l'udienza molto oltre il minimo, il convenuto costituito può chiedere al presidente di anticiparla.
Dalla comparsa di risposta alla prima udienza
- Costituzione del convenuto, almeno 70 giorni prima dell'udienza (art. 166), con la comparsa di risposta: presa di posizione chiara e specifica sui fatti (i fatti non contestati si considerano provati), prove e documenti, conclusioni; a pena di decadenza le domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (prescrizione, compensazione, incompetenza) e la dichiarazione di voler chiamare un terzo (art. 167). Chi si costituisce in ritardo o resta contumace perde queste facoltà.
- Verifiche preliminari (art. 171-bis): entro 15 giorni dalla scadenza del termine il giudice controlla d'ufficio la regolarità del contraddittorio (notifica, integrazione, nullità della citazione, chiamata del terzo), conferma o rinvia fino a 45 giorni l'udienza, indica le questioni rilevabili d'ufficio da trattare nelle memorie e, se la causa è semplice, può convertirla nel rito semplificato.
- Memorie integrative (art. 171-ter), a pena di decadenza: 40 giorni prima dell'udienza per precisare o modificare domande ed eccezioni e reagire alla riconvenzionale; 20 giorni per replicare, indicare le prove e produrre i documenti; 10 giorni per replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria. Dopo la terza memoria l'istruttoria è chiusa ai nuovi mezzi di prova.
- Prima udienza (art. 183): le parti compaiono personalmente, il giudice le interroga liberamente e tenta la conciliazione (anche con una proposta ex art. 185-bis); se non concilia, decide sulle richieste istruttorie e fissa con ordinanza il calendario di tutte le udienze successive fino alla rimessione in decisione, con l'udienza per le prove entro 90 giorni.
- Istruttoria: interrogatorio formale, testimoni, consulenza tecnica d'ufficio, ordini di esibizione, ispezioni.
- Decisione: udienza di rimessione con note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche a 60, 30 e 15 giorni (art. 189), sentenza entro 30 giorni dal giudice monocratico (art. 281-quinquies) o 60 dal collegio (art. 275); in alternativa la discussione orale con sentenza letta in udienza (art. 281-sexies).
Il procedimento semplificato
«Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma».
Per le cause documentali o di pronta soluzione la domanda si propone con ricorso, con lo stesso contenuto della citazione: il giudice fissa l'udienza con decreto entro cinque giorni, il ricorso e il decreto sono notificati dall'attore con almeno 40 giorni liberi prima dell'udienza (60 all'estero), il convenuto si costituisce non oltre 10 giorni prima con la comparsa di risposta e le stesse decadenze del rito ordinario (art. 281-undecies). Alla prima udienza il giudice può riconvertire la causa nel rito ordinario se è complessa, concede se richiesto un termine fino a 20 giorni per precisare le domande e indicare le prove e uno di 10 per le repliche, ammette le prove e le assume; la decisione segue le forme dell'art. 281-sexies o 281-quinquies (art. 281-duodecies). Dal 2024 il rito semplificato si applica anche alle opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi e al decreto ingiuntivo. Il giudice di pace usa sempre questo rito, con l'udienza fissata a norma dell'art. 281-undecies. La durata di una causa ordinaria in tribunale resta di regola tra uno e tre anni in primo grado, secondo l'ufficio e l'istruttoria; le spese seguono la soccombenza.
Domande frequenti
Citazione o ricorso: che differenza c'è?
Con la citazione è l'attore a fissare la data della prima udienza (almeno 120 giorni dopo la notifica) e a notificare l'atto al convenuto prima di depositarlo; con il ricorso l'atto si deposita prima in tribunale, il giudice fissa l'udienza con decreto e l'attore notifica ricorso e decreto insieme. Il rito ordinario davanti al tribunale usa la citazione; il procedimento semplificato, il rito del lavoro, le cause di famiglia e il giudice di pace usano il ricorso.
Quanto tempo ho per difendermi se ricevo una citazione?
Bisogna costituirsi almeno 70 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto, depositando tramite avvocato la comparsa di risposta: le eccezioni non rilevabili d'ufficio, le domande riconvenzionali e la chiamata di un terzo vanno proposte in quella comparsa a pena di decadenza. Chi si costituisce dopo può ancora difendersi sui fatti e contestare le prove, ma ha perso quelle facoltà. Nel procedimento semplificato il termine è di 10 giorni prima dell'udienza.
Devo andare di persona in udienza?
Alla prima udienza del rito ordinario le parti devono comparire personalmente (art. 183): il giudice le interroga liberamente e tenta la conciliazione, e l'assenza ingiustificata è valutabile come argomento di prova. Nelle udienze successive di regola basta l'avvocato, salvo che il giudice ordini la comparizione o disponga l'interrogatorio formale.
Quanto costa iniziare la causa?
Il contributo unificato dipende dal valore: 43 euro fino a 1.100 euro, 98 fino a 5.200, 237 fino a 26.000, 518 fino a 52.000, 759 fino a 260.000, 1.214 fino a 520.000, 1.686 oltre, più 27 euro di anticipazione forfettaria e le spese di notifica; a questo si aggiungono il compenso dell'avvocato secondo il preventivo, l'eventuale mediazione e le consulenze tecniche. Chi ha un reddito familiare sotto la soglia può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 163 c.p.c. — Contenuto della citazione
- Art. 163-bis c.p.c. — Termini per comparire
- Art. 167 c.p.c. — Comparsa di risposta
- Art. 171-bis c.p.c. — Verifiche preliminari
- Art. 171-ter c.p.c. — Memorie integrative
- Art. 183 c.p.c. — Prima comparizione e trattazione
- Art. 281-decies c.p.c. — Procedimento semplificato di cognizione
- Art. 281-undecies c.p.c. — Forma della domanda e costituzione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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