In breve
- Scaglioni (art. 13, c. 1, DPR 115/2002): 43 euro fino a 1.100 di valore; 98 fino a 5.200; 237 fino a 26.000; 518 fino a 52.000 e per il valore indeterminabile; 759 fino a 260.000; 1.214 fino a 520.000; 1.686 oltre; più 27 euro di anticipazione forfettaria (art. 30).
- Gradi: appello e altre impugnazioni +50%; Cassazione doppio più l'imposta fissa di registro; chi perde integralmente l'impugnazione versa un secondo contributo (c. 1-quater).
- Riduzioni: metà per procedimenti speciali (compresa l'opposizione a decreto ingiuntivo), lavoro e pubblico impiego (esenti sotto 40.978,92 euro di reddito); famiglia 43 (congiunta) e 98 (contenzioso, volontaria giurisdizione); esenti il mantenimento dei figli, amministrazione di sostegno, interdizione, Pinto.
- Esecuzioni: 278 euro immobiliare, 139 mobiliare e presso terzi, 43 sotto 2.500 euro, 168 opposizione agli atti esecutivi, 43 per la ricerca telematica dei beni; procedura fallimentare 851; sezioni imprese doppio.
- Chi paga: chi si costituisce per primo o deposita il ricorso; il convenuto solo per riconvenzionali e chiamate; recupero dal soccombente con la sentenza.
La tabella
| Processo | Primo grado | Appello (+50%) | Cassazione (×2) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Valore fino a 1.100 euro (e previdenza, domanda congiunta di separazione o divorzio) | 43 | 64,50 | 86 | art. 13, c. 1, lett. a |
| Da 1.100 a 5.200 euro; volontaria giurisdizione; separazione, divorzio e procedimenti contenziosi ex art. 473-bis.47; procedimenti in camera di consiglio | 98 | 147 | 196 | lett. b |
| Da 5.200 a 26.000 euro; indeterminabile davanti al giudice di pace | 237 | 355,50 | 474 | lett. c |
| Da 26.000 a 52.000 euro; valore indeterminabile in tribunale | 518 | 777 | 1.036 | lett. d |
| Da 52.000 a 260.000 euro | 759 | 1.138,50 | 1.518 | lett. e |
| Da 260.000 a 520.000 euro | 1.214 | 1.821 | 2.428 | lett. f |
| Oltre 520.000 euro (e senza dichiarazione di valore) | 1.686 | 2.529 | 3.372 | lett. g; c. 6 |
| Procedimenti speciali (libro IV, titolo I), opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione alla sentenza di fallimento, lavoro e pubblico impiego sopra la soglia di reddito | metà dello scaglione | metà +50% | intero (lavoro) | c. 3; art. 9, c. 1-bis |
| Sezioni specializzate in materia di impresa | doppio dello scaglione | doppio +50% | ×4 | c. 1-ter |
| Esecuzione immobiliare / mobiliare e presso terzi / mobiliare sotto 2.500 euro / opposizione agli atti esecutivi / ricerca telematica dei beni (art. 492-bis) | 278 / 139 / 43 / 168 / 43 | — | — | c. 2; c. 1-quinquies |
| Procedura fallimentare (dalla sentenza alla chiusura) | 851 | — | — | c. 5 |
| Controversie tributarie | 30 (fino a 2.582,28) / 60 / 120 (fino a 25.000 e indeterminabile) / 250 / 500 / 1.500 (oltre 200.000) | stessi importi in appello | — | c. 6-quater |
Il valore si determina con le regole del codice di procedura civile (artt. 10-15: somma domandata senza interessi, valore dei beni per le cause immobiliari, cumulo delle domande contro la stessa parte) e va dichiarato nelle conclusioni dell'atto introduttivo (art. 14, c. 2): senza dichiarazione si applica lo scaglione massimo, e una dichiarazione volutamente bassa espone all'integrazione con sanzione. Gli importi salgono della metà se il difensore non indica la PEC o la parte omette il codice fiscale (c. 3-bis) e sono raddoppiati per chi vede respinta integralmente, o dichiarata inammissibile o improcedibile, la propria impugnazione, principale o incidentale (c. 1-quater), regola che vale per appello, cassazione e reclami. In cassazione si aggiunge un importo pari all'imposta fissa di registrazione (c. 2-bis).
Esenzioni e riduzioni
«Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V, del codice di procedura civile».
Sono esenti i processi già esenti da bollo per legge, la rettificazione di stato civile, il processo tavolare, il ricorso per l'equa riparazione (L. 89/2001), i ricorsi per il sostegno scolastico agli alunni con disabilità (art. 10, c. 1), tutto ciò che riguarda il mantenimento dei figli (c. 2), i procedimenti di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, assenza e morte presunta e quelli sui minori interdetti (c. 3). Nelle cause di lavoro, previdenza e pubblico impiego non paga chi ha un reddito imponibile non superiore a tre volte la soglia del patrocinio a spese dello Stato (art. 9, c. 1-bis: 40.978,92 euro con la soglia 2026 di 13.659,64); chi supera la soglia paga la metà dello scaglione in primo e secondo grado e l'intero in cassazione. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato non anticipa nulla: il contributo è prenotato a debito e recuperato dal soccombente. La ragione dell'esenzione va dichiarata nelle conclusioni (c. 6).
Le opposizioni alle sanzioni amministrative (art. 6 D.Lgs. 150/2011) pagano il contributo dello scaglione e i 27 euro ma nient'altro (c. 6-bis); le cause davanti al giudice di pace seguono gli scaglioni ordinari, con 237 euro per il valore indeterminabile. I procedimenti cautelari ante causam pagano il contributo del giudizio di merito ridotto alla metà; quelli in corso di causa nulla. Il decreto ingiuntivo paga la metà dello scaglione e l'opposizione un'altra metà; la fase di esecuzione un importo proprio.
Pagamento, errori, recupero
- Quando e come: al momento dell'iscrizione a ruolo, con pagoPA dal portale dei servizi telematici (anche tramite l'avvocato), o con modello F23 e marca «Lottomatica»; la ricevuta si deposita con l'atto. Dal 2023 la cancelleria non iscrive a ruolo senza il versamento almeno dell'importo minimo (art. 14, c. 3.1).
- Integrazioni: chi modifica la domanda, propone riconvenzionale, chiama un terzo o interviene con domanda propria deve dichiararlo e versare il contributo integrativo o autonomo (art. 14, c. 3).
- Omesso o insufficiente pagamento: invito al pagamento entro 30 giorni dal deposito, poi iscrizione a ruolo con interessi legali e sanzione dell'art. 71 TU registro, senza riduzioni (artt. 16 e 248); il processo prosegue comunque, e il debito è un credito erariale riscosso con cartella.
- Recupero: il contributo è una spesa vivo che il giudice liquida a carico del soccombente nella sentenza (art. 91 c.p.c.); in caso di compensazione ognuno tiene il proprio; la parte con patrocinio a spese dello Stato fa recuperare all'erario dal soccombente.
- Rimborso: il contributo versato per errore o in eccesso si chiede in rimborso all'ufficio entro due anni; quello versato per una causa poi conciliata in mediazione dà un credito d'imposta fino a 518 euro (art. 20 D.Lgs. 28/2010).
Il contributo unificato è solo una parte dei costi: notifiche, copie, consulenze tecniche, imposta di registro sulla sentenza e compensi degli avvocati sono descritti nella guida alle spese vive del processo; chi paga alla fine, e quando le spese si compensano, nella pagina su chi paga le spese della causa; per il processo amministrativo gli importi sono diversi e stanno nella pagina sul contributo unificato al TAR.
Domande frequenti
Quanto si paga per una causa da 20.000 euro, in primo grado e in appello?
Chi lo paga: chi fa causa o chi la subisce?
Le cause di lavoro e di famiglia sono esenti?
Che cosa succede se dichiaro un valore più basso o non pago?
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 9 DPR 115/2002 — Contributo unificato (comma 1-bis: esenzione per reddito nelle cause di lavoro)
- Art. 10 DPR 115/2002 — Esenzioni
- Art. 13 DPR 115/2002 — Importi
- Art. 14 DPR 115/2002 — Obbligo di pagamento
- Art. 16 DPR 115/2002 — Omesso o insufficiente pagamento
- Art. 30 DPR 115/2002 — Anticipazioni forfettarie all'erario nel processo civile
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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