Offerta di lancioAvvocati: Pro a vita gratis · Lifetime da 199 €Pro a vita gratis per avvocati 10 postiRichiedi il postoRichiedi

GuidaDiritto civile · Il processo civile

Il contributo unificato e gli altri costi vivi del processo

Ogni causa civile parte con una tassa d'iscrizione, il contributo unificato, che dipende dal valore dichiarato e cresce nei gradi successivi, più 27 euro forfettari per le notifiche d'ufficio. È il costo vivo più prevedibile: qui la tabella completa del 2026, le riduzioni, le esenzioni e che cosa succede se non si paga o si dichiara un valore sbagliato.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Scaglioni (art. 13, c. 1, DPR 115/2002): 43 euro fino a 1.100 di valore; 98 fino a 5.200; 237 fino a 26.000; 518 fino a 52.000 e per il valore indeterminabile; 759 fino a 260.000; 1.214 fino a 520.000; 1.686 oltre; più 27 euro di anticipazione forfettaria (art. 30).
  • Gradi: appello e altre impugnazioni +50%; Cassazione doppio più l'imposta fissa di registro; chi perde integralmente l'impugnazione versa un secondo contributo (c. 1-quater).
  • Riduzioni: metà per procedimenti speciali (compresa l'opposizione a decreto ingiuntivo), lavoro e pubblico impiego (esenti sotto 40.978,92 euro di reddito); famiglia 43 (congiunta) e 98 (contenzioso, volontaria giurisdizione); esenti il mantenimento dei figli, amministrazione di sostegno, interdizione, Pinto.
  • Esecuzioni: 278 euro immobiliare, 139 mobiliare e presso terzi, 43 sotto 2.500 euro, 168 opposizione agli atti esecutivi, 43 per la ricerca telematica dei beni; procedura fallimentare 851; sezioni imprese doppio.
  • Chi paga: chi si costituisce per primo o deposita il ricorso; il convenuto solo per riconvenzionali e chiamate; recupero dal soccombente con la sentenza.

La tabella

ProcessoPrimo gradoAppello (+50%)Cassazione (×2)Norma
Valore fino a 1.100 euro (e previdenza, domanda congiunta di separazione o divorzio)4364,5086art. 13, c. 1, lett. a
Da 1.100 a 5.200 euro; volontaria giurisdizione; separazione, divorzio e procedimenti contenziosi ex art. 473-bis.47; procedimenti in camera di consiglio98147196lett. b
Da 5.200 a 26.000 euro; indeterminabile davanti al giudice di pace237355,50474lett. c
Da 26.000 a 52.000 euro; valore indeterminabile in tribunale5187771.036lett. d
Da 52.000 a 260.000 euro7591.138,501.518lett. e
Da 260.000 a 520.000 euro1.2141.8212.428lett. f
Oltre 520.000 euro (e senza dichiarazione di valore)1.6862.5293.372lett. g; c. 6
Procedimenti speciali (libro IV, titolo I), opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione alla sentenza di fallimento, lavoro e pubblico impiego sopra la soglia di redditometà dello scaglionemetà +50%intero (lavoro)c. 3; art. 9, c. 1-bis
Sezioni specializzate in materia di impresadoppio dello scaglionedoppio +50%×4c. 1-ter
Esecuzione immobiliare / mobiliare e presso terzi / mobiliare sotto 2.500 euro / opposizione agli atti esecutivi / ricerca telematica dei beni (art. 492-bis)278 / 139 / 43 / 168 / 43——c. 2; c. 1-quinquies
Procedura fallimentare (dalla sentenza alla chiusura)851——c. 5
Controversie tributarie30 (fino a 2.582,28) / 60 / 120 (fino a 25.000 e indeterminabile) / 250 / 500 / 1.500 (oltre 200.000)stessi importi in appello—c. 6-quater

Il valore si determina con le regole del codice di procedura civile (artt. 10-15: somma domandata senza interessi, valore dei beni per le cause immobiliari, cumulo delle domande contro la stessa parte) e va dichiarato nelle conclusioni dell'atto introduttivo (art. 14, c. 2): senza dichiarazione si applica lo scaglione massimo, e una dichiarazione volutamente bassa espone all'integrazione con sanzione. Gli importi salgono della metà se il difensore non indica la PEC o la parte omette il codice fiscale (c. 3-bis) e sono raddoppiati per chi vede respinta integralmente, o dichiarata inammissibile o improcedibile, la propria impugnazione, principale o incidentale (c. 1-quater), regola che vale per appello, cassazione e reclami. In cassazione si aggiunge un importo pari all'imposta fissa di registrazione (c. 2-bis).

Esenzioni e riduzioni

Art. 10, commi 2 e 3, DPR 115/2002 — Esenzioni

«Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V, del codice di procedura civile».

Sono esenti i processi già esenti da bollo per legge, la rettificazione di stato civile, il processo tavolare, il ricorso per l'equa riparazione (L. 89/2001), i ricorsi per il sostegno scolastico agli alunni con disabilità (art. 10, c. 1), tutto ciò che riguarda il mantenimento dei figli (c. 2), i procedimenti di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, assenza e morte presunta e quelli sui minori interdetti (c. 3). Nelle cause di lavoro, previdenza e pubblico impiego non paga chi ha un reddito imponibile non superiore a tre volte la soglia del patrocinio a spese dello Stato (art. 9, c. 1-bis: 40.978,92 euro con la soglia 2026 di 13.659,64); chi supera la soglia paga la metà dello scaglione in primo e secondo grado e l'intero in cassazione. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato non anticipa nulla: il contributo è prenotato a debito e recuperato dal soccombente. La ragione dell'esenzione va dichiarata nelle conclusioni (c. 6).

Le opposizioni alle sanzioni amministrative (art. 6 D.Lgs. 150/2011) pagano il contributo dello scaglione e i 27 euro ma nient'altro (c. 6-bis); le cause davanti al giudice di pace seguono gli scaglioni ordinari, con 237 euro per il valore indeterminabile. I procedimenti cautelari ante causam pagano il contributo del giudizio di merito ridotto alla metà; quelli in corso di causa nulla. Il decreto ingiuntivo paga la metà dello scaglione e l'opposizione un'altra metà; la fase di esecuzione un importo proprio.

Pagamento, errori, recupero

  1. Quando e come: al momento dell'iscrizione a ruolo, con pagoPA dal portale dei servizi telematici (anche tramite l'avvocato), o con modello F23 e marca «Lottomatica»; la ricevuta si deposita con l'atto. Dal 2023 la cancelleria non iscrive a ruolo senza il versamento almeno dell'importo minimo (art. 14, c. 3.1).
  2. Integrazioni: chi modifica la domanda, propone riconvenzionale, chiama un terzo o interviene con domanda propria deve dichiararlo e versare il contributo integrativo o autonomo (art. 14, c. 3).
  3. Omesso o insufficiente pagamento: invito al pagamento entro 30 giorni dal deposito, poi iscrizione a ruolo con interessi legali e sanzione dell'art. 71 TU registro, senza riduzioni (artt. 16 e 248); il processo prosegue comunque, e il debito è un credito erariale riscosso con cartella.
  4. Recupero: il contributo è una spesa vivo che il giudice liquida a carico del soccombente nella sentenza (art. 91 c.p.c.); in caso di compensazione ognuno tiene il proprio; la parte con patrocinio a spese dello Stato fa recuperare all'erario dal soccombente.
  5. Rimborso: il contributo versato per errore o in eccesso si chiede in rimborso all'ufficio entro due anni; quello versato per una causa poi conciliata in mediazione dà un credito d'imposta fino a 518 euro (art. 20 D.Lgs. 28/2010).

Il contributo unificato è solo una parte dei costi: notifiche, copie, consulenze tecniche, imposta di registro sulla sentenza e compensi degli avvocati sono descritti nella guida alle spese vive del processo; chi paga alla fine, e quando le spese si compensano, nella pagina su chi paga le spese della causa; per il processo amministrativo gli importi sono diversi e stanno nella pagina sul contributo unificato al TAR.

Domande frequenti

Quanto si paga per una causa da 20.000 euro, in primo grado e in appello?
237 euro in primo grado (scaglione da 5.200 a 26.000 euro) più 27 euro di anticipazione forfettaria; in appello 355,50 euro (aumento della metà) più 27; in cassazione 474 euro (doppio) più l'imposta fissa di registro. Se la causa è di valore indeterminabile, 518 euro in tribunale e 237 davanti al giudice di pace. Davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa gli importi raddoppiano. Chi perde integralmente un'impugnazione paga di nuovo lo stesso importo (art. 13, c. 1-quater).
Chi lo paga: chi fa causa o chi la subisce?
Lo anticipa la parte che si costituisce per prima, cioè di regola chi propone la domanda (art. 14, c. 1); il convenuto non paga nulla se si limita a difendersi, ma paga un contributo autonomo se propone domanda riconvenzionale, chiama un terzo o interviene con domanda propria, e chi aumenta il valore della causa integra. Alla fine il contributo entra nelle spese di lite che il giudice pone a carico del soccombente, insieme alle altre spese vive e ai compensi: chi vince lo recupera con la sentenza, se la controparte è solvibile.
Le cause di lavoro e di famiglia sono esenti?
Le cause di lavoro, previdenza e pubblico impiego sono esenti per chi ha un reddito imponibile fino a tre volte la soglia del patrocinio a spese dello Stato (40.978,92 euro nel 2026); sopra, si paga la metà dello scaglione (art. 9, c. 1-bis; art. 13, c. 3). In famiglia la separazione o il divorzio su domanda congiunta costano 43 euro, il contenzioso 98, e tutto ciò che riguarda il mantenimento dei figli è esente (art. 10, c. 2); sono esenti anche interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, assenza e morte presunta (art. 10, c. 3), la rettificazione di stato civile e il ricorso per l'equa riparazione (Pinto).
Che cosa succede se dichiaro un valore più basso o non pago?
Se manca la dichiarazione di valore nelle conclusioni, la causa si presume del valore massimo (oltre 520.000 euro: 1.686 euro, art. 13, c. 6); se il contributo è insufficiente, la cancelleria notifica un invito al pagamento e, dopo un mese, iscrive a ruolo la differenza con interessi e la sanzione dell'art. 71 del testo unico dell'imposta di registro, oggi il 70% (art. 16 e 248). Dal 2023 la causa civile non può essere iscritta a ruolo senza il versamento almeno dell'importo minimo di 43 euro (art. 14, c. 3.1); il mancato pagamento non rende però la domanda inammissibile.

Domande collegate

Fai la tua domanda: rispondono gratis gli avvocati iscritti

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme