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GuidaFamiglia e minori · Separazione e divorzio

Quanto costa separarsi e divorziare

Il costo di una separazione o di un divorzio dipende dalla strada scelta più che dalla legge: davanti al sindaco si spende un diritto fisso di pochi euro, con la negoziazione assistita si paga un avvocato per parte, in tribunale il ricorso congiunto costa 43 euro di contributo unificato e la causa giudiziale 98, ma la voce che pesa è la parcella. Tutti gli atti sono esenti da bollo e registro.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • In comune (art. 12 DL 132/2014): diritto fisso di pochi euro, avvocato facoltativo; solo senza figli minori o non autosufficienti e senza trasferimenti patrimoniali; conferma dopo 30 giorni.
  • Negoziazione assistita (art. 6): almeno un avvocato per parte, nessun contributo unificato, accordo trasmesso al procuratore della Repubblica.
  • Ricorso congiunto in tribunale: contributo unificato 43 euro + 27 di anticipazione; anche un solo avvocato per entrambi (+20% sui parametri).
  • Giudiziale: contributo 98 euro, due avvocati, udienze, eventuale CTU; cause sul mantenimento dei figli esenti dal contributo.
  • Tutti gli atti sono esenti da bollo, registro e ogni tassa (art. 19 L. 74/1987; Corte cost. 154/1999); gratuito patrocinio sul solo reddito personale.

Le quattro strade e le spese vive

StradaAvvocatoSpese di giustiziaQuando è possibile
Accordo davanti al sindaco (art. 12 DL 132/2014)FacoltativoDiritto fisso comunale non superiore all'imposta fissa di bolloSenza figli minori, maggiorenni incapaci, con handicap grave o non autosufficienti; senza patti di trasferimento patrimoniale
Negoziazione assistita (art. 6 DL 132/2014)Almeno uno per parteNessun contributo unificato; l'accordo va al PM per nulla osta o autorizzazioneSempre, anche con figli (con autorizzazione del PM)
Separazione consensuale o divorzio congiunto (art. 473-bis.51 c.p.c.)Obbligatorio, anche uno solo per entrambi43 euro di contributo unificato + 27 euroSempre; l'udienza può essere sostituita da note scritte
Separazione o divorzio giudiziale (art. 473-bis.47 c.p.c.)Uno per parte98 euro di contributo unificato + 27 euro; CTU eventuale a carico delle partiQuando manca l'accordo

Il contributo unificato per i procedimenti di famiglia è fissato dall'art. 13 DPR 115/2002: 43 euro per i procedimenti su domanda congiunta dell'art. 473-bis.51 (lettera a) e 98 euro per i procedimenti contenziosi dell'art. 473-bis.47 (lettera b); a entrambi si aggiunge l'anticipazione forfettaria di 27 euro per le notifiche (art. 30). Le cause che riguardano gli assegni per il mantenimento dei figli, comprese le esecuzioni e le opposizioni, sono esenti dal contributo (art. 10, comma 2). Davanti al sindaco il comune può chiedere solo un diritto fisso non superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio (art. 12, comma 6), e le parti tornano dopo almeno trenta giorni a confermare l'accordo; nella negoziazione assistita non c'è nessuna spesa di giustizia, ma ciascun coniuge deve avere il proprio avvocato. Le perizie (CTU contabile sui redditi, psicologica sui figli) sono la spesa imprevedibile della causa giudiziale: il giudice le pone in acconto a carico di una parte o di entrambe e le regola con la sentenza.

Esenzione fiscale e parcella

Art. 19 L. 74/1987 — Esenzione fiscale (esteso alla separazione da Corte cost. 154/1999)

«Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».

L'esenzione, estesa dalla Corte costituzionale a tutti gli atti della separazione (sentenza 154/1999) e alle ipoteche iscritte a garanzia degli obblighi assunti (sentenza 176/1992), copre anche i trasferimenti immobiliari contenuti negli accordi omologati o autorizzati, che non pagano imposta di registro né ipotecaria e catastale: è la ragione per cui la cessione della casa tra coniugi conviene farla dentro la separazione e non con un atto notarile successivo. Dal 1° gennaio 2027 la regola passa nel testo unico delle imposte indirette (D.Lgs. 123/2025). La voce che decide il costo è la parcella: la legge non fissa tariffe, l'avvocato deve consegnare un preventivo scritto e il compenso dipende da complessità, patrimonio, presenza di figli e conflittualità. Per la consensuale un solo difensore può assistere entrambi i coniugi: i parametri del DM 55/2014 prevedono in questo caso una maggiorazione del 20 per cento rispetto all'assistenza di una parte (art. 4, comma 3), comunque meno di due parcelle. Nella giudiziale il compenso cresce con le udienze, le memorie, i provvedimenti temporanei e la CTU, e alla fine la sentenza regola le spese di lite, che nelle cause di famiglia sono spesso compensate. Il patrocinio a spese dello Stato spetta con reddito fino a 13.659,64 euro, calcolato sul solo reddito del richiedente perché nelle cause tra coniugi gli interessi sono in conflitto (art. 76, comma 4, DPR 115/2002).

Come risparmiare

  1. Accordarsi prima: casa, mantenimento, figli, conto corrente comune; la mediazione familiare costa meno di una causa e il giudice può indirizzarvi le parti in ogni momento.
  2. Unico ricorso per separazione e divorzio: dal 2023 la domanda di divorzio si può cumulare a quella di separazione (art. 473-bis.49) e diventa procedibile dopo 6 mesi dalla consensuale o 12 dalla giudiziale (art. 3 L. 898/1970), senza rifare atti e parcelle.
  3. Note scritte al posto dell'udienza nel procedimento congiunto, chiedendolo nel ricorso e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473-bis.51): niente viaggio in tribunale.
  4. Trasferimenti immobiliari dentro l'accordo, per l'esenzione fiscale; fuori dall'accordo si pagano le imposte ordinarie.
  5. Un solo avvocato nella consensuale, se l'accordo è davvero raggiunto; due se ci sono patrimoni o figli su cui esiste un conflitto reale.
  6. Evitare la revisione: condizioni chiare e aggiornate (ISTAT, spese straordinarie elencate) riducono le cause successive di modifica, che costano come una nuova procedura.

Domande frequenti

Quanto costa la separazione consensuale in tribunale?

Le spese vive sono 43 euro di contributo unificato e 27 euro di anticipazione forfettaria: gli atti di separazione e divorzio sono esenti da bollo e registro. Il resto è la parcella dell'avvocato, da concordare per iscritto con il preventivo obbligatorio; se un solo avvocato assiste entrambi i coniugi, i parametri forensi prevedono una maggiorazione del 20% rispetto all'assistenza di una sola parte, ma il costo complessivo è di regola inferiore a due difensori separati.

Si può fare senza avvocato?

Sì, davanti al sindaco come ufficiale dello stato civile, ma solo se non ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti, e l'accordo non contiene trasferimenti patrimoniali: si paga un diritto fisso comunale di pochi euro e si torna dopo almeno 30 giorni a confermare. In tribunale e nella negoziazione assistita l'avvocato è obbligatorio.

Il divorzio costa di più della separazione?

No: contributo unificato e procedura sono gli stessi (43 euro congiunto, 98 giudiziale). Dal 2023 separazione e divorzio si possono chiedere con un unico ricorso congiunto, e nella causa giudiziale le domande si cumulano: il divorzio diventa procedibile dopo 6 mesi dalla separazione consensuale o 12 da quella giudiziale, con un risparmio di atti e parcelle.

Ho un reddito basso: posso avere il gratuito patrocinio contro mio marito o mia moglie?

Sì. Il limite è 13.659,64 euro di reddito imponibile, ma nelle cause tra coniugi si guarda al solo reddito personale del richiedente, perché i suoi interessi sono in conflitto con quelli dell'altro componente della famiglia (art. 76, comma 4, DPR 115/2002). Il beneficio copre il proprio avvocato, non le spese dell'altra parte in caso di soccombenza.

Domande collegate

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Separazione e divorzioLa separazione consensuale: procedura, tempi, costiRicorso congiunto, note scritte al posto dell'udienza, contenuti dell'accordo, negoziazione assistita e Comune, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
  • Separazione e divorzioIl divorzio congiunto: quando, come, con quali effettiTermini di sei e dodici mesi, ricorso congiunto, negoziazione e Comune, cumulo con la separazione, assegno divorzile, effetti su cognome, eredità, reversibilità, TFR.
  • Separazione e divorzioSepararsi e divorziare con la negoziazione assistitaSepararsi e divorziare senza tribunale: negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014), nullaosta o autorizzazione del procuratore, figli, accordo davanti al sindaco.
  • Separazione e divorzioSepararsi e divorziare davanti al sindacoSepararsi e divorziare in comune (art. 12 D.L. 132/2014): senza figli minori o non autonomi né trasferimenti di beni; assegno periodico ammesso, conferma dopo 30 giorni.
  • Separazione e divorzioLa separazione giudizialeLa separazione giudiziale dopo la Cartabia: ricorso con redditi e piano genitoriale, udienza personale, provvedimenti provvisori, addebito, cumulo col divorzio.
  • Separazione e divorzioIl divorzio breve: 6 o 12 mesi12 mesi dalla prima udienza nella separazione giudiziale, 6 nella consensuale, dall'accordo di negoziazione o dall'atto in Comune (L. 55/2015); cumulo Cartabia.
  • Costi e gratuito patrocinioIl preventivo scritto è obbligatorioDal 2017 l'avvocato deve comunicare per iscritto il costo prevedibile (art. 13, c. 5, L. 247/2012): compenso, spese vive e forfettarie, oneri.
  • Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.
  • Separazione e divorzioLa mediazione familiarePercorso volontario con un mediatore dell'elenco del tribunale (art. 473-bis.10 c.p.c.), riservato, vietato con violenze; differenze con la mediazione civile, costi.
  • Separazione e divorzioModificare le condizioni di separazione e divorzioLa revisione di assegni, affidamento e casa per giustificati motivi sopravvenuti (art. 473-bis.29 c.p.c.): motivi, ricorso al tribunale, provvedimenti urgenti.