In breve
- Davanti al sindaco (ufficiale dello stato civile): separazione, divorzio e modifica delle condizioni; avvocato facoltativo; diritto fisso 16 euro (art. 12 D.L. 132/2014).
- Esclusa con figli comuni minori, maggiorenni incapaci, disabili gravi o non autosufficienti (i figli di un solo coniuge non contano).
- Vietati i trasferimenti patrimoniali (casa, quote, una tantum); ammesso l'assegno periodico (Cons. Stato 4478/2016).
- Dichiarazione personale, poi conferma dopo almeno 30 giorni: chi non compare non conferma. L'atto vale come la sentenza.
- Divorzio dopo 6 mesi dalla data dell'accordo di separazione in comune (art. 3 L. 898/1970).
La norma
«I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile […] del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave […] ovvero economicamente non autosufficienti. […] L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. […] L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali […]. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo […]. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo».
| Davanti al sindaco | Negoziazione assistita | Ricorso congiunto in tribunale | |
|---|---|---|---|
| Norma | Art. 12 D.L. 132/2014 | Art. 6 D.L. 132/2014 | Artt. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c. |
| Avvocato | Facoltativo | Almeno uno per parte | Obbligatorio (anche uno solo per entrambi) |
| Figli minori o non autonomi | Esclusa | Sì, con autorizzazione del PM | Sì |
| Trasferimenti patrimoniali | Vietati; solo assegno periodico | Ammessi (autentica, trascrizione) | Ammessi |
| Controllo | Ufficiale dello stato civile (regolarità); conferma dopo 30 giorni | Nulla osta o autorizzazione del procuratore della Repubblica | Omologazione o sentenza del tribunale |
| Costo vivo | Diritto fisso 16 euro | Parcelle degli avvocati; nessun contributo | Contributo unificato 43 euro + parcella |
| Tempi | Due appuntamenti, 30-60 giorni | Settimane, più il passaggio in procura | Da uno a qualche mese |
| Divorzio dopo | 6 mesi dalla data dell'atto | 6 mesi dalla data certificata nell'accordo | 6 mesi dall'udienza (12 se giudiziale); cumulo con la domanda di divorzio |
La procedura in comune è la più economica e la più rapida, ma è pensata per le coppie con poco da regolare: niente figli a carico, patrimonio già diviso o da dividere altrove, al più un assegno mensile. Il divieto dei «patti di trasferimento patrimoniale» è stato letto in modo restrittivo dal Consiglio di Stato (sez. III, n. 4478/2016): resta vietato spostare la proprietà della casa o di quote, prevedere una somma una tantum o l'uso dell'immobile come corrispettivo, mentre l'assegno di mantenimento periodico e l'assegno divorzile mensile possono essere fissati, modificati o azzerati. Chi ha bisogno di più (assegnazione della casa, compensazioni, mutui, società) sceglie la negoziazione assistita o il tribunale, come spiegano le guide sulla separazione consensuale e sul divorzio congiunto.
Come si fa
- Verifica dei requisiti: nessun figlio minore, incapace, disabile grave o non autosufficiente; per il divorzio, separazione consensuale da almeno 6 mesi (12 se giudiziale), comprovata dalla sentenza, dall'omologa, dall'accordo negoziato o dall'atto in comune; per la modifica, il provvedimento da modificare.
- Appuntamento nell'ufficio di stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi o di quello in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, con documenti d'identità ed estratto dell'atto di matrimonio; molti comuni chiedono un modulo con le condizioni concordate (assegno periodico, residenze, cognome, nulla sui beni).
- Dichiarazione personale di ciascun coniuge davanti all'ufficiale, con o senza avvocato, e dichiarazione sostitutiva sull'assenza di figli comuni minori o non autonomi (art. 46 DPR 445/2000); l'atto è compilato e sottoscritto subito; pagamento del diritto fisso.
- Conferma: per separazione e divorzio si torna non prima di 30 giorni; se uno dei due non compare, l'accordo si intende non confermato e nulla è cambiato; per la sola modifica delle condizioni non è prevista la conferma.
- Annotazione negli atti di matrimonio e di nascita (art. 49 DPR 396/2000): da quel momento lo stato civile è aggiornato e l'accordo è titolo esecutivo per l'assegno, come una sentenza, e può essere modificato con la stessa forma, con la negoziazione o con il ricorso di modifica in tribunale.
Due cautele. La prima riguarda la consulenza: l'avvocato è facoltativo ma l'accordo produce gli stessi effetti di una sentenza, e chi rinuncia all'assegno divorzile, o lo accetta senza indicizzazione ISTAT, o non regola i conti correnti cointestati e il mutuo, si trova poi a dover chiedere una revisione che il giudice concede solo per fatti nuovi; la guida sui costi mette a confronto le tre strade. La seconda riguarda i coniugi stranieri o sposati all'estero: l'atto del sindaco vale in Italia e negli Stati dell'Unione grazie al regolamento 2019/1111, ma in altri Paesi il riconoscimento di una separazione o di un divorzio senza giudice può incontrare resistenze, e conviene chiedere prima all'autorità straniera se accetta l'annotazione o pretende una sentenza. Se il mantenimento pattuito non viene pagato, i rimedi sono quelli dell'assegno non pagato: precetto, pignoramento e pagamento diretto del datore di lavoro.
Domande frequenti
Siamo sposati da otto anni, senza figli, e vogliamo separarci: possiamo farlo in comune senza avvocato?
Sì, se non avete figli minori, maggiorenni incapaci, disabili gravi o non economicamente autosufficienti (art. 12, c. 2, D.L. 132/2014) e se l'accordo non contiene trasferimenti patrimoniali. Vi presentate insieme, con la carta d'identità, davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di voi o di quello in cui è iscritto o trascritto il matrimonio; ciascuno dichiara personalmente di volersi separare alle condizioni concordate, l'atto viene compilato e firmato subito, e vi viene fissato un secondo appuntamento non prima di trenta giorni per la conferma: se uno dei due non si presenta, l'accordo si intende non confermato e non produce effetti. Dalla conferma la separazione è annotata nell'atto di matrimonio e vale come la sentenza del tribunale; il costo è un diritto fisso di 16 euro. L'avvocato è facoltativo, ma prima di firmare conviene sapere che cosa si sta rinunciando: la separazione fissa l'assegno e la condizione dei beni per gli anni a venire.
Possiamo prevedere che lui mi versi 600 euro al mese? E la casa intestata a lui che passa a me?
L'assegno mensile sì, il passaggio della casa no. L'art. 12, c. 3, esclude i «patti di trasferimento patrimoniale»: il Consiglio di Stato (sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4478, che ha riformato la decisione contraria del TAR Lazio e confermato la circolare del Ministero dell'interno n. 6/2015) ha chiarito che il divieto colpisce i trasferimenti di proprietà e le attribuzioni una tantum, non l'obbligo di versare una somma periodica, che è un assegno di mantenimento e non un trasferimento; quindi l'accordo può fissare, modificare o eliminare l'assegno periodico. Se invece volete regolare la casa, cedere quote, compensare con una somma unica o attribuire l'uso dell'immobile, la strada è la negoziazione assistita con due avvocati, dove i trasferimenti sono ammessi e l'accordo viene autenticato e trascritto, oppure il ricorso congiunto in tribunale.
Ci siamo separati in comune il 10 marzo: quando possiamo divorziare e dove?
Dal 10 settembre. Il termine di sei mesi per il divorzio dopo separazione consensuale decorre «dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile» (art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dall'art. 12, c. 4, D.L. 132/2014). Il divorzio può farsi ancora in comune con la stessa procedura, con la dichiarazione, l'attesa di trenta giorni e la conferma, purché nel frattempo non siano nati figli e l'accordo non contenga trasferimenti; oppure con negoziazione assistita o ricorso congiunto, se nel frattempo servono clausole più complesse, come l'assegno divorzile con capitalizzazione una tantum, che davanti al sindaco non è possibile. Chi si è separato in tribunale o con negoziazione assistita può comunque divorziare in comune, se ha i requisiti, portando la sentenza o l'accordo.
Abbiamo un figlio di 22 anni che studia e vive con noi: possiamo usare il comune?
No. La procedura è esclusa in presenza di figli maggiorenni «economicamente non autosufficienti», e uno studente mantenuto dai genitori rientra nell'esclusione: l'ufficiale dello stato civile deve rifiutare l'atto. Restano la negoziazione assistita, dove l'accordo con figli non autonomi va autorizzato dal procuratore della Repubblica che ne verifica la rispondenza all'interesse del figlio (art. 6, c. 2, D.L. 132/2014), e il ricorso congiunto al tribunale. La stessa esclusione vale per i figli minori, per quelli incapaci e per i portatori di handicap grave, ma solo se comuni: i figli di uno solo dei coniugi, nati da un'altra relazione, non impediscono la procedura (circolare del Ministero dell'interno n. 6 del 24 aprile 2015). Ciascun coniuge rende all'ufficiale una dichiarazione sostitutiva sull'assenza di figli in queste condizioni, con le responsabilità penali del caso se non è vera.
Domande collegate
- Io e mia moglie non abbiamo figli e vogliamo separarci d'accordo: possiamo farlo in Comune senza avvocato?
- Ci separiamo in Comune: possiamo mettere nell'accordo che la casa intestata a me passi a mia moglie?
- Il mio ex non versa il mantenimento dei figli da due mesi: posso farmi pagare direttamente dal suo datore di lavoro?
Fonti normative
- Art. 12 D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014) — Separazione, divorzio e modifica delle condizioni innanzi all'ufficiale dello stato civile
- Art. 6 D.L. 132/2014 — Negoziazione assistita per separazione e divorzio
- Art. 3 L. 898/1970 — Casi di scioglimento del matrimonio (termini di 6 e 12 mesi)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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