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GuidaFamiglia e minori · Separazione e divorzio

Il divorzio breve: 6 o 12 mesi

Dal 2015 tra la separazione e il divorzio bastano sei mesi se la separazione è consensuale e dodici se è giudiziale, contati dalla prima udienza, non dalla sentenza. Con la riforma Cartabia la domanda di divorzio può stare già nel ricorso di separazione. Da quando decorre esattamente il termine, che cosa lo interrompe e quanto dura davvero il percorso.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella separazione giudiziale; sei mesi se la separazione è consensuale, anche se nata come giudiziale e poi trasformata (art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, modificato dalla L. 55/2015).
  • Senza tribunale: sei mesi dalla data certificata nell'accordo di negoziazione assistita o dalla data dell'atto di separazione davanti al sindaco.
  • Serve anche il giudicato: il divorzio si pronuncia solo dopo che la separazione è definitiva (omologa, sentenza passata in giudicato, accordo trascritto); con il cumulo delle domande (art. 473-bis.49 c.p.c.) il tribunale decide il divorzio nello stesso processo quando termine e giudicato ci sono.
  • Riconciliazione: interrompe la separazione e azzera il termine; va eccepita dal coniuge che la fa valere.
  • Tempi reali: da sei-sette mesi (Comune o negoziazione più divorzio con la stessa forma) a due-tre anni (separazione e divorzio giudiziali contestati).

La regola e la sua storia

Art. 1 L. 55/2015 — Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio

«[…] le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale"».

Fino al 2015 tra separazione e divorzio dovevano passare tre anni (cinque prima del 1987): il «divorzio breve» li ha ridotti a dodici o sei mesi, con applicazione immediata anche ai procedimenti pendenti (art. 3 L. 55/2015). La stessa legge ha anticipato lo scioglimento della comunione legale al momento in cui il presidente autorizza i coniugi a vivere separati o alla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, purché omologato (art. 191, c. 2, c.c.), invece che al passaggio in giudicato. Le riforme successive hanno solo aggiornato il testo: il DL 132/2014 aveva già aggiunto le decorrenze per la negoziazione assistita e per l'accordo in Comune, e il D.Lgs. 149/2022 (Cartabia) ha sostituito la «comparizione innanzi al presidente» con «l'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale», perché nel rito unificato l'udienza si tiene davanti al giudice relatore.

Da quando decorre il termine

Tipo di separazioneTermineDecorrenzaPoi serve
Giudiziale (art. 473-bis.12 ss. c.p.c.)12 mesidata dell'udienza di comparizione delle parti (art. 473-bis.21)sentenza di separazione passata in giudicato, anche non definitiva sullo status
Giudiziale trasformata in consensuale6 mesidata della prima udienza di comparizione, non della trasformazionesentenza o omologa definitiva
Consensuale (art. 473-bis.51)6 mesidata dell'udienza davanti al giudice relatore, o dell'udienza sostituita dalle note scrittesentenza di omologa
Negoziazione assistita (art. 6 DL 132/2014)6 mesidata certificata nell'accordo dagli avvocatinullaosta o autorizzazione del procuratore della Repubblica e trascrizione
Davanti all'ufficiale dello stato civile (art. 12 DL 132/2014)6 mesidata dell'atto contenente l'accordoconferma dell'accordo dopo almeno 30 giorni e annotazione

Il termine non dipende dalla durata effettiva del processo di separazione: una giudiziale che dura tre anni consente il divorzio già dodici mesi dopo la prima udienza, purché nel frattempo la sentenza di separazione sia passata in giudicato. Per questo nella separazione giudiziale conviene chiedere una sentenza non definitiva sullo status (art. 473-bis.22, ultimo comma), che diventa definitiva mentre la causa prosegue su addebito e questioni economiche e sblocca il divorzio. In Comune l'atto è compilato al primo appuntamento e confermato al secondo, non prima di trenta giorni: la data da cui contare i sei mesi è quella dell'atto contenente l'accordo, e conviene farsela indicare dall'ufficio di stato civile, che la annota. La separazione «di fatto», senza atto, non fa decorrere nulla, salvo il caso storico delle separazioni di fatto iniziate almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

La separazione deve essere «protratta ininterrottamente»: la riconciliazione, intesa come ripresa stabile della convivenza e della comunione materiale e spirituale, la interrompe e fa ricominciare il conto da una nuova separazione. Non contano i tentativi falliti o la convivenza sotto lo stesso tetto per ragioni economiche o per i figli, se la vita comune non è ripresa; l'interruzione «deve essere eccepita dalla parte convenuta», quindi il tribunale non la rileva d'ufficio e chi la invoca deve provarla.

Separazione e divorzio nello stesso processo

Dal 28 febbraio 2023 la domanda di divorzio può essere proposta negli stessi atti introduttivi della separazione, giudiziale (art. 473-bis.49 c.p.c.) o congiunta (Cass. 28727/2023 sull'art. 473-bis.51): le domande sono «procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale». In pratica il tribunale pronuncia prima la separazione, aspetta i sei o dodici mesi dall'udienza e il giudicato, poi decide il divorzio con un capo autonomo della stessa sentenza, senza nuovo ricorso, nuovo contributo unificato né nuova istruttoria patrimoniale; le condizioni economiche del divorzio (assegno divorzile, cognome) possono essere già concordate o chieste fin dall'inizio, e la sentenza determina la decorrenza dei diversi contributi. Il divorzio congiunto cumulato alla separazione consensuale è oggi la strada più rapida per chi è d'accordo: un solo ricorso, un'udienza sostituibile da note scritte, e il divorzio arriva pochi mesi dopo la separazione senza altri adempimenti.

Quanto dura davvero

  1. Comune + Comune: due appuntamenti per la separazione (a distanza di almeno 30 giorni), sei mesi, due appuntamenti per il divorzio: circa sette-otto mesi in tutto, ma solo senza figli minori o non autosufficienti comuni e senza trasferimenti patrimoniali.
  2. Negoziazione assistita: accordo di separazione in poche settimane, nullaosta o autorizzazione del PM, sei mesi, secondo accordo di divorzio: sette-nove mesi, anche con figli.
  3. Consensuale con divorzio congiunto cumulato: un ricorso, udienza o note scritte entro pochi mesi dal deposito, omologa, poi il divorzio deciso allo scadere dei sei mesi: in genere entro un anno dal deposito.
  4. Giudiziale con divorzio cumulato: prima udienza entro 90 giorni dal deposito, sentenza non definitiva sullo status, dodici mesi, giudicato, poi il divorzio: raramente meno di diciotto mesi, spesso due-tre anni se addebito e questioni economiche sono contestati.
  5. Divorzio giudiziale separato: se la domanda non era cumulata, nuovo ricorso dopo il termine, con i tempi del divorzio giudiziale.

Il termine breve non cambia i contenuti: assegno di mantenimento e assegno divorzile restano istituti diversi, e l'una tantum concordata nel divorzio chiude ogni futura pretesa economica. Chi ha fretta di risposarsi deve ricordare che gli effetti civili del divorzio decorrono dall'annotazione della sentenza o dell'accordo negli atti di matrimonio, non dalla data della decisione. I costi delle diverse strade sono confrontati nella pagina dedicata.

Domande frequenti

I sei mesi si contano dalla sentenza di separazione o dall'udienza?
Dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione, non dall'omologa né dalla sentenza (art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970). Nella consensuale con note scritte al posto dell'udienza si fa riferimento alla data dell'udienza sostituita; nella negoziazione assistita alla data certificata nell'accordo; in Comune alla data dell'atto contenente l'accordo. Serve però che la separazione sia diventata definitiva (omologa o sentenza passata in giudicato) prima che il tribunale pronunci il divorzio.
Se la separazione è iniziata come giudiziale e poi ci siamo accordati, vale il termine di sei mesi?
Sì: la legge prevede espressamente sei mesi «anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale». Il termine decorre comunque dalla prima udienza di comparizione, non dal momento della trasformazione.
Che cosa succede se nel frattempo abbiamo provato a tornare insieme?
La riconciliazione, cioè la ripresa effettiva della convivenza e della comunione di vita, interrompe la separazione: il termine ricomincia da capo e servirà una nuova separazione. Non basta un periodo di prova o qualche settimana insieme, e l'interruzione deve essere eccepita e provata dal coniuge che si oppone al divorzio (art. 3, ultimo periodo della lett. b).
Si può divorziare senza passare dalla separazione?
Solo nei casi tassativi dell'art. 3 che non la richiedono (condanne penali gravi, matrimonio non consumato, rettificazione di sesso, divorzio ottenuto all'estero dal coniuge straniero). Le proposte di legge sul «divorzio diretto» presentate in varie legislature non sono state approvate: alla data di verifica di questa pagina la separazione resta il presupposto ordinario del divorzio, ma con la riforma Cartabia le due domande possono viaggiare nello stesso processo.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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