In breve
- A chi spetta: al coniuge senza addebito che non ha redditi propri adeguati a conservare un tenore di vita simile a quello matrimoniale (art. 156 c.c.).
- Quanto: in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato: patrimoni, capacità di lavoro, durata del matrimonio, assegnazione della casa, contributo alla famiglia.
- Diverso dall'assegno divorzile (che richiede l'inadeguatezza dei mezzi e ha funzione assistenziale-compensativa) e dagli alimenti (che richiedono lo stato di bisogno).
- Tutele: titolo esecutivo, ordine di pagamento diretto al datore, sequestro, garanzia; revisione per giustificati motivi; deducibile per chi paga e tassato per chi riceve.
La norma e i presupposti
«Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato».
Con la separazione cessano la convivenza e la fedeltà, ma non il dovere di assistenza materiale (art. 143 c.c.): il matrimonio esiste ancora, e il coniuge economicamente più debole ha diritto a conservare, per quanto possibile, il tenore di vita goduto durante la convivenza. È questa la differenza sostanziale rispetto all'assegno divorzile, che dopo le Sezioni unite del 2018 non guarda più al tenore di vita ma all'autosufficienza e al contributo dato alla famiglia. I presupposti sono due: la mancanza di redditi propri adeguati e l'assenza di addebito a carico del richiedente. Il coniuge con addebito perde il mantenimento e conserva solo gli alimenti (artt. 433 ss.), che presuppongono lo stato di bisogno e coprono lo stretto necessario. Il diritto è disponibile: nella separazione consensuale i coniugi lo concordano o vi rinunciano, con la possibilità di chiedere la revisione se le condizioni cambiano.
Come si determina l'importo
Non esistono tabelle di legge. Il giudice confronta le condizioni economiche dei coniugi: redditi di ogni tipo (da lavoro, da capitale, da immobili), patrimoni, la capacità di lavoro effettiva e non teorica (età, salute, formazione, mercato locale, carichi familiari), il tenore di vita matrimoniale, la durata del matrimonio, l'assegnazione della casa (che ha un valore economico e riduce l'assegno), il contributo dato da ciascuno alla vita familiare, le spese per i figli già regolate dal loro mantenimento. Il ricorso deve allegare le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, la documentazione su immobili, beni registrati e quote sociali e gli estratti conto (art. 473-bis.12 c.p.c.), e il giudice può disporre accertamenti tramite la polizia tributaria quando i redditi dichiarati non sono credibili; la giurisprudenza valorizza il tenore di vita di fatto (viaggi, auto, spese) come prova di redditi non dichiarati. L'assegno è di regola mensile, con adeguamento ISTAT, e può essere sostituito da un contributo diverso (per esempio il pagamento del mutuo o del canone) o, per accordo, da una somma una tantum.
Quando cambia o cessa
L'assegno di separazione può essere modificato o revocato per giustificati motivi sopravvenuti (art. 156, ultimo comma): perdita o riduzione del reddito dell'obbligato, nuovo lavoro o eredità del beneficiario, pensionamento, nuovi figli, cessazione dell'assegnazione della casa. La nuova convivenza stabile del beneficiario, per la giurisprudenza più recente, incide sull'assegno di separazione riducendolo o escludendolo quando comporta una reale contribuzione economica, mentre per l'assegno divorzile la convivenza stabile lo fa perdere. La riconciliazione lo fa cessare. Con il divorzio l'assegno di separazione si estingue e il giudice decide sull'assegno divorzile con criteri propri: non c'è continuità automatica, e chi riceveva il mantenimento può non ottenere nulla se è economicamente autosufficiente. La pagina sulla revisione delle condizioni spiega il procedimento.
Se non viene pagato
Il provvedimento che fissa l'assegno (ordinanza provvisoria, sentenza, accordo omologato o autorizzato) è titolo esecutivo: consente il precetto e il pignoramento di stipendio, conto e beni, e per i crediti alimentari il pignoramento dello stipendio può superare il quinto nella misura fissata dal presidente del tribunale. I provvedimenti sul contributo economico sono immediatamente esecutivi e consentono l'iscrizione di ipoteca giudiziale; il giudice può imporre all'obbligato una garanzia personale o reale se c'è pericolo che si sottragga (art. 473-bis.36 c.p.c.); dopo trenta giorni di inadempimento e la messa in mora, il beneficiario può notificare il provvedimento al datore di lavoro o all'ente pensionistico dell'obbligato, che deve versare direttamente a lui l'assegno dal mese successivo (art. 473-bis.37 c.p.c.). Il mancato versamento è inoltre reato (art. 570-bis c.p.), procedibile d'ufficio. La pagina sui rimedi per il mantenimento non pagato li descrive in ordine di efficacia. Gli arretrati si prescrivono in cinque anni.
Il trattamento fiscale
L'assegno periodico al coniuge è deducibile dal reddito di chi lo paga e tassato come reddito assimilato per chi lo riceve (art. 10, comma 1, lett. c, TUIR); non lo è la somma una tantum, né la parte dell'assegno destinata ai figli, che va tenuta distinta nel provvedimento. Il pagamento del mutuo o del canone in luogo dell'assegno è deducibile se il provvedimento lo prevede espressamente come contributo al mantenimento.
Domande frequenti
Se lavoro ho diritto al mantenimento?
Dipende da quanto guadagni rispetto al tenore di vita matrimoniale e ai redditi dell'altro: l'assegno di separazione spetta al coniuge che non ha «adeguati redditi propri», cioè redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita simile a quello goduto durante la convivenza. Un reddito modesto a fronte di un coniuge con redditi molto più alti non esclude l'assegno, ma lo riduce.
Chi ha subito l'addebito perde il mantenimento?
Sì: il coniuge al quale è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento e conserva solo gli alimenti, se versa in stato di bisogno. Per questo l'addebito ha un peso economico rilevante, ma va provato in giudizio e non basta l'infedeltà se la crisi era già in atto.
Quanto dura?
Fino al divorzio, salvo modifica per giustificati motivi (perdita o aumento di reddito, nuova convivenza stabile, figli autonomi). Con il divorzio si estingue e viene sostituito, se ne ricorrono i presupposti più stretti, dall'assegno divorzile.
Come si fa pagare se l'altro non versa?
Il provvedimento di separazione è titolo esecutivo: si può notificare il precetto e pignorare, chiedere al giudice l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro o all'INPS dell'obbligato, il sequestro dei suoi beni e una garanzia; il mancato pagamento è anche reato (art. 570-bis c.p.).
Domande collegate
- Io e mio marito vogliamo divorziare d'accordo: l'assegno che ricevo dalla separazione continua automaticamente?
- Io e mia moglie vogliamo separarci di comune accordo: quanto tempo ci vuole e quanto costa?
- Nel mio atto di nascita il nome è scritto male: devo per forza andare in tribunale per correggerlo?
Fonti normative
- Art. 156 c.c. — Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
- Art. 143 c.c. — Diritti e doveri reciproci dei coniugi
- Art. 473-bis.12 c.p.c. — Documenti reddituali da allegare al ricorso
- Art. 10, comma 1, lett. c), TUIR — Deducibilità dell'assegno al coniuge
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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