In breve
- Quando: il divorzio si può chiedere da soli quando la separazione dura ininterrottamente da dodici mesi dall'udienza di comparizione nella separazione giudiziale, o da sei mesi se consensuale (anche trasformata), dalla data certificata nell'accordo di negoziazione assistita o dall'atto davanti al sindaco (art. 3 n. 2 lett. b L. 898/1970); esistono anche i casi senza separazione (condanne gravi, matrimonio non consumato, rettificazione di sesso, divorzio estero del coniuge straniero).
- Come: ricorso con avvocato, nel rito unificato della riforma Cartabia, al tribunale della residenza abituale dei figli minori (altrimenti secondo le regole generali), con dichiarazioni dei redditi, patrimonio, estratti conto triennali e piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.); il pubblico ministero interviene sempre.
- Udienza: entro novanta giorni dal deposito; comparizione personale, tentativo di conciliazione, ordinanza con i provvedimenti provvisori su figli, casa e assegni (artt. 473-bis.14, 21 e 22).
- Status prima dei soldi: se la domanda di divorzio è matura, il tribunale la decide con sentenza non definitiva e prosegue per assegno e altre questioni; contro quella sentenza c'è solo l'appello immediato (art. 473-bis.22, ultimo comma).
- Effetti: il divorzio vale dall'annotazione della sentenza (art. 10); la moglie perde il cognome del marito salvo autorizzazione; l'assegno divorzile spetta solo a chi non ha mezzi adeguati e non può procurarseli (art. 5).
- Nello stesso processo: la domanda di divorzio può essere già nel ricorso di separazione e viene decisa, senza un nuovo giudizio, quando i termini sono decorsi e la separazione è passata in giudicato (art. 473-bis.49).
Quando si può chiedere il divorzio
«[…] le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. […] L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta».
Il divorzio (per il matrimonio civile «scioglimento», per quello concordatario «cessazione degli effetti civili») è ammesso solo nei casi tassativi dell'art. 3 della legge 898/1970. Quello di gran lunga più frequente è la separazione protratta: giudiziale passata in giudicato, consensuale omologata, negoziazione assistita o accordo davanti al sindaco, purché siano trascorsi i dodici o sei mesi previsti dalla legge 55/2015. Il termine decorre dall'udienza di comparizione nella separazione (non dal deposito del ricorso né dalla sentenza) e, per la negoziazione o l'atto in comune, dalla data certificata nell'accordo. Se la separazione è stata interrotta da una riconciliazione, il termine ricomincia, ma è il convenuto a doverla eccepire e provare: una convivenza episodica o un tentativo fallito non bastano.
Gli altri casi non richiedono la separazione: la condanna definitiva dell'altro coniuge all'ergastolo o a più di quindici anni, per delitti sessuali o di prostituzione, per omicidio o tentato omicidio di un figlio o del coniuge, o per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza, maltrattamenti o circonvenzione ripetuti in danno del coniuge o dei figli (n. 1); l'assoluzione per vizio totale di mente o l'estinzione del reato in quei procedimenti (n. 2 lett. a e c); l'annullamento, il divorzio o le nuove nozze ottenuti all'estero dal coniuge straniero (lett. e); il matrimonio non consumato (lett. f); la sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso (lett. g). Nei casi di condanna la domanda non è proponibile da chi ha concorso nel reato o se la convivenza è ripresa.
Il tribunale e il ricorso
La competenza segue la regola del rito unificato: se ci sono figli minori, il tribunale del luogo della loro residenza abituale (art. 473-bis.11 c.p.c.); altrimenti si applicano le regole generali, quindi di norma il tribunale di residenza o domicilio del convenuto. La domanda si propone con ricorso firmato dall'avvocato, obbligatorio, con il contenuto dell'art. 473-bis.12: parti e figli con i codici fiscali, oggetto delle domande (divorzio, assegno, affidamento, mantenimento, casa, cognome), esposizione dei fatti, prove e documenti, indicazione degli altri procedimenti pendenti tra le parti con copia dei provvedimenti già adottati. Se ci sono domande economiche o figli minori vanno allegati, a pena di decadenza, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione su immobili, veicoli e quote sociali, gli estratti conto bancari e finanziari del triennio e, per i minori, il piano genitoriale con scuola, attività, frequentazioni e vacanze.
Entro tre giorni dal deposito il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di prima comparizione, che non può cadere oltre novanta giorni dal deposito (centoventi se il convenuto va notificato all'estero); il ricorso e il decreto vanno notificati al convenuto a cura di chi lo ha depositato, con almeno sessanta giorni liberi prima dell'udienza (art. 473-bis.14). Il convenuto si costituisce con comparsa di risposta almeno trenta giorni prima dell'udienza, con le stesse decadenze e gli stessi documenti economici (art. 473-bis.16); seguono le memorie a venti, dieci e cinque giorni dall'udienza per precisare domande, eccezioni e prove (art. 473-bis.17). Le decadenze non valgono per le domande su affidamento e mantenimento dei figli minori, sempre proponibili (art. 473-bis.19).
| Passaggio | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Decreto di fissazione dell'udienza | 3 giorni dal deposito del ricorso | art. 473-bis.14, c. 2 |
| Prima udienza | entro 90 giorni dal deposito (120 con notifica all'estero) | art. 473-bis.14, c. 3 e 7 |
| Notifica al convenuto | almeno 60 giorni liberi prima dell'udienza | art. 473-bis.14, c. 5 |
| Costituzione del convenuto | almeno 30 giorni prima dell'udienza | artt. 473-bis.14 e 16 |
| Memorie di attore e convenuto | 20, 10 e 5 giorni prima dell'udienza | art. 473-bis.17 |
| Udienza istruttoria dopo l'ordinanza provvisoria | entro i 90 giorni successivi | art. 473-bis.22, c. 4 |
| Contributo unificato | 98 euro | art. 13 DPR 115/2002 |
L'udienza, i provvedimenti provvisori e la sentenza sullo status
«Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato».
All'udienza i coniugi devono comparire di persona, salvo gravi e comprovati motivi; l'assenza ingiustificata è valutata come argomento di prova e nelle spese, e se l'attore non compare e il convenuto non chiede di procedere il processo si estingue (art. 473-bis.21). Il giudice sente le parti, insieme o separatamente, con i difensori, tenta la conciliazione e può formulare una proposta; può anche invitarle alla mediazione familiare (art. 473-bis.10). Se la conciliazione fallisce, con ordinanza dà i provvedimenti temporanei e urgenti su figli, casa familiare e contributi economici, la cui decorrenza può essere fissata fin dalla domanda; l'ordinanza è titolo esecutivo e per l'ipoteca giudiziale, è reclamabile e resta efficace finché non è sostituita (art. 473-bis.22). Con la stessa ordinanza il giudice ammette le prove e fissa l'udienza istruttoria entro novanta giorni.
Il punto che distingue il divorzio giudiziale dalla separazione è la decisione sullo status: quando la domanda di divorzio è matura (di regola già alla prima udienza, se i termini sono decorsi e non c'è un'eccezione di riconciliazione fondata), il tribunale la decide con sentenza non definitiva e prosegue per assegno, figli e casa. Contro quella sentenza è ammesso solo l'appello immediato: non si può aspettare la sentenza finale per impugnarla. Il pubblico ministero interviene obbligatoriamente (art. 5, primo comma, L. 898/1970) e il tribunale decide in composizione collegiale, su relazione del giudice delegato.
Che cosa decide la sentenza
- Status: pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ordina all'ufficiale dello stato civile l'annotazione negli atti di matrimonio; gli effetti civili (libertà di risposarsi, cessazione della successione tra coniugi, scioglimento definitivo dei rapporti patrimoniali) decorrono dal giorno dell'annotazione (art. 10).
- Cognome: la moglie perde il cognome del marito aggiunto al proprio, ma il tribunale può autorizzarla a conservarlo se ha un interesse proprio o dei figli meritevole di tutela (art. 5, commi 2-4).
- Assegno divorzile: spetta al coniuge che «non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive», tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo dato alla famiglia e al patrimonio, dei redditi e della durata del matrimonio (art. 5, comma 6); la sentenza fissa un criterio di adeguamento automatico. Dopo le Sezioni Unite 18287/2018 l'assegno ha natura assistenziale e insieme compensativa e perequativa, e non serve più a conservare il tenore di vita matrimoniale. Cessa con le nuove nozze del beneficiario (art. 5, comma 10).
- Figli: affidamento, collocamento, tempi di frequentazione, mantenimento e spese straordinarie, con le regole degli artt. 337-bis e seguenti c.c., che sono le stesse della separazione.
- Casa familiare: assegnata al genitore con cui i figli vivono prevalentemente; senza figli non c'è assegnazione e la casa segue la proprietà.
- Spese di lite: di regola compensate; a carico di chi ha resistito senza ragione o ha formulato pretese economiche infondate.
La sentenza che contiene domande diverse ha capi autonomi, ciascuno con la propria decorrenza dei contributi economici (art. 473-bis.49, ultimo comma); le condizioni restano modificabili per fatti sopravvenuti. La quota del TFR e la pensione di reversibilità spettano all'ex coniuge titolare di assegno periodico, non a chi lo ha ricevuto in unica soluzione: una ragione in più per valutare con attenzione l'una tantum, che il tribunale può omologare solo se equa e che chiude ogni domanda economica futura (art. 5, comma 8).
Divorzio nel ricorso di separazione
Dal 2023 la domanda di divorzio e quelle connesse possono essere proposte già negli atti introduttivi della separazione giudiziale: sono procedibili una volta decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione (art. 473-bis.49). Il vantaggio è evitare un secondo processo e una seconda istruttoria patrimoniale; lo svantaggio è che la separazione contestata sull'addebito o sulle condizioni economiche ritarda anche il divorzio, perché il giudicato sulla separazione è condizione di procedibilità. Se i due giudizi pendono davanti a giudici diversi si applicano le regole sulla connessione (artt. 40 e 274 c.p.c.), e con figli minori la riunione avviene davanti al tribunale della loro residenza abituale. La Cassazione (sent. 28727/2023) ha esteso il cumulo anche alla domanda congiunta.
Le alternative
Il giudizio contenzioso ha senso quando c'è un disaccordo reale sull'assegno, sui figli o sulla casa, oppure quando l'altro coniuge si sottrae. Se l'accordo è possibile, il divorzio congiunto si chiude in un'udienza (o con note scritte) con contributo unificato di 43 euro; la negoziazione assistita evita il tribunale; il divorzio davanti al sindaco è gratuito ma esclude figli minori o non autosufficienti comuni e trasferimenti patrimoniali. Anche nel giudiziale, in ogni momento, le parti possono trasformare la causa in congiunta depositando un accordo: i termini per il divorzio restano quelli maturati con la separazione. I costi dipendono soprattutto dalla durata e dall'istruttoria: due avvocati, eventuale consulenza contabile sui redditi, ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sul tenore di vita, anche presso terzi e con la polizia tributaria, che il giudice può disporre d'ufficio quando i documenti prodotti non convincono (art. 473-bis.2 c.p.c.).
Domande frequenti
Posso chiedere il divorzio giudiziale se l'altro coniuge non vuole divorziare?
Devo aspettare che il tribunale decida sull'assegno per essere divorziato?
Nel divorzio giudiziale posso proporre nuove domande sui figli in corso di causa?
Quanto tempo dura un divorzio giudiziale?
Domande collegate
- Sono separato da più di un anno ma mia moglie non vuole saperne di divorziare: posso chiedere il divorzio lo stesso?
- Il mio ex marito ha perso il lavoro e ha smesso di pagarmi l'assegno: può farlo o commette un reato?
- Io e mio marito vogliamo divorziare d'accordo: l'assegno che ricevo dalla separazione continua automaticamente?
Fonti normative
- Art. 3 L. 898/1970 — Casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Art. 5 L. 898/1970 — Sentenza, cognome, assegno divorzile
- Art. 10 L. 898/1970 — Efficacia della sentenza dall'annotazione
- Art. 473-bis.11 c.p.c. — Competenza per territorio
- Art. 473-bis.12 c.p.c. — Forma della domanda
- Art. 473-bis.14 c.p.c. — Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza
- Art. 473-bis.17 c.p.c. — Ulteriori difese
- Art. 473-bis.21 c.p.c. — Udienza di comparizione delle parti
- Art. 473-bis.22 c.p.c. — Provvedimenti del giudice
- Art. 473-bis.49 c.p.c. — Cumulo di domande di separazione e divorzio
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