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ProceduraFamiglia e minori · Separazione e divorzio

Il divorzio giudiziale

Se l'accordo per un divorzio congiunto non c'è, il divorzio lo pronuncia il tribunale con sentenza, nel rito unificato della riforma Cartabia: ricorso con i documenti economici, udienza personale, provvedimenti provvisori, sentenza sullo status anche prima della decisione sull'assegno. La domanda può stare già nel ricorso di separazione.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  • Quando: il divorzio si può chiedere da soli quando la separazione dura ininterrottamente da dodici mesi dall'udienza di comparizione nella separazione giudiziale, o da sei mesi se consensuale (anche trasformata), dalla data certificata nell'accordo di negoziazione assistita o dall'atto davanti al sindaco (art. 3 n. 2 lett. b L. 898/1970); esistono anche i casi senza separazione (condanne gravi, matrimonio non consumato, rettificazione di sesso, divorzio estero del coniuge straniero).
  • Come: ricorso con avvocato, nel rito unificato della riforma Cartabia, al tribunale della residenza abituale dei figli minori (altrimenti secondo le regole generali), con dichiarazioni dei redditi, patrimonio, estratti conto triennali e piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.); il pubblico ministero interviene sempre.
  • Udienza: entro novanta giorni dal deposito; comparizione personale, tentativo di conciliazione, ordinanza con i provvedimenti provvisori su figli, casa e assegni (artt. 473-bis.14, 21 e 22).
  • Status prima dei soldi: se la domanda di divorzio è matura, il tribunale la decide con sentenza non definitiva e prosegue per assegno e altre questioni; contro quella sentenza c'è solo l'appello immediato (art. 473-bis.22, ultimo comma).
  • Effetti: il divorzio vale dall'annotazione della sentenza (art. 10); la moglie perde il cognome del marito salvo autorizzazione; l'assegno divorzile spetta solo a chi non ha mezzi adeguati e non può procurarseli (art. 5).
  • Nello stesso processo: la domanda di divorzio può essere già nel ricorso di separazione e viene decisa, senza un nuovo giudizio, quando i termini sono decorsi e la separazione è passata in giudicato (art. 473-bis.49).

Quando si può chiedere il divorzio

Art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 — Casi di divorzio

«[…] le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. […] L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta».

Il divorzio (per il matrimonio civile «scioglimento», per quello concordatario «cessazione degli effetti civili») è ammesso solo nei casi tassativi dell'art. 3 della legge 898/1970. Quello di gran lunga più frequente è la separazione protratta: giudiziale passata in giudicato, consensuale omologata, negoziazione assistita o accordo davanti al sindaco, purché siano trascorsi i dodici o sei mesi previsti dalla legge 55/2015. Il termine decorre dall'udienza di comparizione nella separazione (non dal deposito del ricorso né dalla sentenza) e, per la negoziazione o l'atto in comune, dalla data certificata nell'accordo. Se la separazione è stata interrotta da una riconciliazione, il termine ricomincia, ma è il convenuto a doverla eccepire e provare: una convivenza episodica o un tentativo fallito non bastano.

Gli altri casi non richiedono la separazione: la condanna definitiva dell'altro coniuge all'ergastolo o a più di quindici anni, per delitti sessuali o di prostituzione, per omicidio o tentato omicidio di un figlio o del coniuge, o per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza, maltrattamenti o circonvenzione ripetuti in danno del coniuge o dei figli (n. 1); l'assoluzione per vizio totale di mente o l'estinzione del reato in quei procedimenti (n. 2 lett. a e c); l'annullamento, il divorzio o le nuove nozze ottenuti all'estero dal coniuge straniero (lett. e); il matrimonio non consumato (lett. f); la sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso (lett. g). Nei casi di condanna la domanda non è proponibile da chi ha concorso nel reato o se la convivenza è ripresa.

Il tribunale e il ricorso

La competenza segue la regola del rito unificato: se ci sono figli minori, il tribunale del luogo della loro residenza abituale (art. 473-bis.11 c.p.c.); altrimenti si applicano le regole generali, quindi di norma il tribunale di residenza o domicilio del convenuto. La domanda si propone con ricorso firmato dall'avvocato, obbligatorio, con il contenuto dell'art. 473-bis.12: parti e figli con i codici fiscali, oggetto delle domande (divorzio, assegno, affidamento, mantenimento, casa, cognome), esposizione dei fatti, prove e documenti, indicazione degli altri procedimenti pendenti tra le parti con copia dei provvedimenti già adottati. Se ci sono domande economiche o figli minori vanno allegati, a pena di decadenza, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione su immobili, veicoli e quote sociali, gli estratti conto bancari e finanziari del triennio e, per i minori, il piano genitoriale con scuola, attività, frequentazioni e vacanze.

Entro tre giorni dal deposito il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di prima comparizione, che non può cadere oltre novanta giorni dal deposito (centoventi se il convenuto va notificato all'estero); il ricorso e il decreto vanno notificati al convenuto a cura di chi lo ha depositato, con almeno sessanta giorni liberi prima dell'udienza (art. 473-bis.14). Il convenuto si costituisce con comparsa di risposta almeno trenta giorni prima dell'udienza, con le stesse decadenze e gli stessi documenti economici (art. 473-bis.16); seguono le memorie a venti, dieci e cinque giorni dall'udienza per precisare domande, eccezioni e prove (art. 473-bis.17). Le decadenze non valgono per le domande su affidamento e mantenimento dei figli minori, sempre proponibili (art. 473-bis.19).

PassaggioTermineNorma
Decreto di fissazione dell'udienza3 giorni dal deposito del ricorsoart. 473-bis.14, c. 2
Prima udienzaentro 90 giorni dal deposito (120 con notifica all'estero)art. 473-bis.14, c. 3 e 7
Notifica al convenutoalmeno 60 giorni liberi prima dell'udienzaart. 473-bis.14, c. 5
Costituzione del convenutoalmeno 30 giorni prima dell'udienzaartt. 473-bis.14 e 16
Memorie di attore e convenuto20, 10 e 5 giorni prima dell'udienzaart. 473-bis.17
Udienza istruttoria dopo l'ordinanza provvisoriaentro i 90 giorni successiviart. 473-bis.22, c. 4
Contributo unificato98 euroart. 13 DPR 115/2002

L'udienza, i provvedimenti provvisori e la sentenza sullo status

Art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c. — Provvedimenti del giudice

«Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato».

All'udienza i coniugi devono comparire di persona, salvo gravi e comprovati motivi; l'assenza ingiustificata è valutata come argomento di prova e nelle spese, e se l'attore non compare e il convenuto non chiede di procedere il processo si estingue (art. 473-bis.21). Il giudice sente le parti, insieme o separatamente, con i difensori, tenta la conciliazione e può formulare una proposta; può anche invitarle alla mediazione familiare (art. 473-bis.10). Se la conciliazione fallisce, con ordinanza dà i provvedimenti temporanei e urgenti su figli, casa familiare e contributi economici, la cui decorrenza può essere fissata fin dalla domanda; l'ordinanza è titolo esecutivo e per l'ipoteca giudiziale, è reclamabile e resta efficace finché non è sostituita (art. 473-bis.22). Con la stessa ordinanza il giudice ammette le prove e fissa l'udienza istruttoria entro novanta giorni.

Il punto che distingue il divorzio giudiziale dalla separazione è la decisione sullo status: quando la domanda di divorzio è matura (di regola già alla prima udienza, se i termini sono decorsi e non c'è un'eccezione di riconciliazione fondata), il tribunale la decide con sentenza non definitiva e prosegue per assegno, figli e casa. Contro quella sentenza è ammesso solo l'appello immediato: non si può aspettare la sentenza finale per impugnarla. Il pubblico ministero interviene obbligatoriamente (art. 5, primo comma, L. 898/1970) e il tribunale decide in composizione collegiale, su relazione del giudice delegato.

Che cosa decide la sentenza

  1. Status: pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ordina all'ufficiale dello stato civile l'annotazione negli atti di matrimonio; gli effetti civili (libertà di risposarsi, cessazione della successione tra coniugi, scioglimento definitivo dei rapporti patrimoniali) decorrono dal giorno dell'annotazione (art. 10).
  2. Cognome: la moglie perde il cognome del marito aggiunto al proprio, ma il tribunale può autorizzarla a conservarlo se ha un interesse proprio o dei figli meritevole di tutela (art. 5, commi 2-4).
  3. Assegno divorzile: spetta al coniuge che «non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive», tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo dato alla famiglia e al patrimonio, dei redditi e della durata del matrimonio (art. 5, comma 6); la sentenza fissa un criterio di adeguamento automatico. Dopo le Sezioni Unite 18287/2018 l'assegno ha natura assistenziale e insieme compensativa e perequativa, e non serve più a conservare il tenore di vita matrimoniale. Cessa con le nuove nozze del beneficiario (art. 5, comma 10).
  4. Figli: affidamento, collocamento, tempi di frequentazione, mantenimento e spese straordinarie, con le regole degli artt. 337-bis e seguenti c.c., che sono le stesse della separazione.
  5. Casa familiare: assegnata al genitore con cui i figli vivono prevalentemente; senza figli non c'è assegnazione e la casa segue la proprietà.
  6. Spese di lite: di regola compensate; a carico di chi ha resistito senza ragione o ha formulato pretese economiche infondate.

La sentenza che contiene domande diverse ha capi autonomi, ciascuno con la propria decorrenza dei contributi economici (art. 473-bis.49, ultimo comma); le condizioni restano modificabili per fatti sopravvenuti. La quota del TFR e la pensione di reversibilità spettano all'ex coniuge titolare di assegno periodico, non a chi lo ha ricevuto in unica soluzione: una ragione in più per valutare con attenzione l'una tantum, che il tribunale può omologare solo se equa e che chiude ogni domanda economica futura (art. 5, comma 8).

Divorzio nel ricorso di separazione

Dal 2023 la domanda di divorzio e quelle connesse possono essere proposte già negli atti introduttivi della separazione giudiziale: sono procedibili una volta decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione (art. 473-bis.49). Il vantaggio è evitare un secondo processo e una seconda istruttoria patrimoniale; lo svantaggio è che la separazione contestata sull'addebito o sulle condizioni economiche ritarda anche il divorzio, perché il giudicato sulla separazione è condizione di procedibilità. Se i due giudizi pendono davanti a giudici diversi si applicano le regole sulla connessione (artt. 40 e 274 c.p.c.), e con figli minori la riunione avviene davanti al tribunale della loro residenza abituale. La Cassazione (sent. 28727/2023) ha esteso il cumulo anche alla domanda congiunta.

Le alternative

Il giudizio contenzioso ha senso quando c'è un disaccordo reale sull'assegno, sui figli o sulla casa, oppure quando l'altro coniuge si sottrae. Se l'accordo è possibile, il divorzio congiunto si chiude in un'udienza (o con note scritte) con contributo unificato di 43 euro; la negoziazione assistita evita il tribunale; il divorzio davanti al sindaco è gratuito ma esclude figli minori o non autosufficienti comuni e trasferimenti patrimoniali. Anche nel giudiziale, in ogni momento, le parti possono trasformare la causa in congiunta depositando un accordo: i termini per il divorzio restano quelli maturati con la separazione. I costi dipendono soprattutto dalla durata e dall'istruttoria: due avvocati, eventuale consulenza contabile sui redditi, ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sul tenore di vita, anche presso terzi e con la polizia tributaria, che il giudice può disporre d'ufficio quando i documenti prodotti non convincono (art. 473-bis.2 c.p.c.).

Domande frequenti

Posso chiedere il divorzio giudiziale se l'altro coniuge non vuole divorziare?
Sì. Decorsi dodici mesi dall'udienza di comparizione nella separazione giudiziale (sei se consensuale, anche trasformata), o dalla data certificata nell'accordo di negoziazione assistita o dell'atto davanti al sindaco, ciascun coniuge può chiedere il divorzio da solo: il consenso dell'altro non serve, e l'unica eccezione utile per il convenuto è la riconciliazione, che interrompe la separazione e va eccepita e provata da lui.
Devo aspettare che il tribunale decida sull'assegno per essere divorziato?
No. Se la domanda sullo status è matura, il tribunale la decide con sentenza non definitiva e il processo continua per assegno e altre questioni (art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.); contro quella sentenza è ammesso solo l'appello immediato. Il divorzio ha effetto dal giorno dell'annotazione negli atti di matrimonio (art. 10 L. 898/1970).
Nel divorzio giudiziale posso proporre nuove domande sui figli in corso di causa?
Sì: le decadenze del rito non operano per affidamento e mantenimento dei figli minori, per i quali si possono sempre introdurre nuove domande e prove; per il contributo economico a favore proprio o dei figli maggiorenni non autonomi, nuove domande sono ammesse fino alla precisazione delle conclusioni se mutano le circostanze o emergono nuovi accertamenti (art. 473-bis.19 c.p.c.).
Quanto tempo dura un divorzio giudiziale?
La legge fissa novanta giorni tra il deposito del ricorso e la prima udienza (centoventi per notifiche all'estero) e novanta giorni per l'udienza istruttoria; nella pratica la sentenza definitiva arriva in uno-due anni, di più con consulenza tecnica o istruttoria patrimoniale complessa. Lo status può però essere deciso subito con sentenza non definitiva, e i provvedimenti provvisori dell'udienza regolano nel frattempo figli, casa e assegni.

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Fonti normative

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