In breve
- Assegni, affidamento, casa: modificabili in ogni tempo se sopravvengono giustificati motivi (art. 473-bis.29 c.p.c.; art. 337-quinquies c.c.).
- Motivi tipici: perdita incolpevole del lavoro, nuovi figli, nuova convivenza, figli autonomi, trasferimenti, malattia, nuove esigenze dei figli.
- Procedura: ricorso al tribunale con i redditi degli ultimi 3 anni; provvedimenti provvisori urgenti; oppure ricorso congiunto o negoziazione assistita.
- La modifica decorre di regola dalla domanda: fino ad allora si paga l'importo vigente; niente restituzioni.
- Non si toccano: una tantum divorzile, addebito, trasferimenti patrimoniali; nuove nozze = fine dell'assegno divorzile.
Quando si può chiedere la revisione
«Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici».
| Che cosa cambia | Motivo tipico | Esito frequente |
|---|---|---|
| Assegno al coniuge (separazione o divorzio) | Perdita incolpevole del reddito dell'obbligato; nuovo lavoro, eredità o convivenza stabile del beneficiario; nuove nozze | Riduzione, anche temporanea; cessazione con le nuove nozze; per la convivenza, perdita della parte assistenziale (SU 32198/2021) |
| Mantenimento dei figli | Cambiamento del reddito di un genitore, nuovi figli, figlio che studia fuori o che diventa autonomo, cambio di collocamento, nuove spese | Ricalcolo proporzionale; versamento diretto al figlio maggiorenne; cessazione per autonomia raggiunta o colpevolmente non raggiunta |
| Affidamento e tempi di frequentazione | Trasferimento, età dei figli, inadempimenti, conflitto, volontà del minore ascoltato | Nuovo calendario, cambio di collocamento, affido esclusivo nei casi gravi; ascolto del minore dai 12 anni o capace di discernimento |
| Casa familiare | I figli non vi abitano più stabilmente o sono autonomi; l'assegnatario si risposa o convive; vendita | Revoca dell'assegnazione (art. 337-sexies c.c.) |
| Non modificabile | Una tantum divorzile (art. 5 c. 8 L. 898/1970), addebito, trasferimenti immobiliari e patrimoniali eseguiti | Solo azioni di annullamento o nullità per vizi dell'accordo |
Il presupposto è la sopravvenienza: fatti nuovi rispetto al momento della sentenza o dell'omologa, o fatti allora ignorati senza colpa, valutati comparando la situazione di ieri e quella di oggi. Non basta sostenere che l'assegno era sbagliato fin dall'inizio, né serve un cambiamento voluto (dimissioni, cessazione volontaria dell'attività, spese scelte): il giudice guarda alla capacità di reddito, non solo al reddito. La revisione si applica a tutti i titoli, sentenze, omologhe della separazione consensuale, divorzi congiunti, accordi di negoziazione assistita, e vale anche per i figli nati fuori dal matrimonio. Le nuove nozze fanno cessare di diritto l'assegno divorzile (art. 5, c. 10, L. 898/1970), mentre la nuova convivenza richiede il ricorso e la prova.
Procedura, tempi ed effetti
- Ricorso al tribunale del luogo di residenza abituale del minore, o senza figli minori del luogo di residenza del convenuto, con gli stessi documenti del giudizio di separazione (dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conto, patrimonio, art. 473-bis.12): la prova del cambiamento è tutto, e il giudice può ordinare esibizioni e indagini della polizia tributaria.
- Provvedimenti provvisori: in caso di urgenza (perdita del reddito, pericolo per i figli) si chiede una modifica provvisoria già alla prima udienza; senza, fino alla decisione resta dovuto l'importo vigente, il cui mancato pagamento espone al pignoramento e ai rimedi civili e penali.
- Decisione e decorrenza: sentenza modificabile a sua volta; la modifica decorre di regola dalla domanda, il giudice può fissare una decorrenza diversa con motivazione, e gli assegni già pagati non si restituiscono; appello con ricorso alla corte d'appello (artt. 473-bis.30-32) entro i termini ordinari.
- Accordo: ricorso congiunto per la modifica, deciso in tempi brevi; negoziazione assistita con gli avvocati, con nulla osta o autorizzazione del PM se ci sono figli minori, maggiorenni non autonomi o disabili; accordo davanti al sindaco solo senza figli in quelle condizioni e senza trasferimenti patrimoniali. Un accordo privato non modifica il titolo esecutivo.
- Figli maggiorenni: la cessazione del mantenimento per raggiunta autonomia si chiede con la revisione, con la prova del lavoro stabile o dell'inerzia colpevole del figlio (guida); il figlio può chiedere il versamento diretto.
Le situazioni più frequenti hanno esiti prevedibili: la nuova famiglia dell'obbligato con altri figli giustifica una riduzione ma non l'azzeramento; la convivenza del beneficiario dell'assegno di mantenimento lo riduce se migliora stabilmente la sua condizione; il trasferimento del genitore collocatario in un'altra città impone la revisione del calendario e delle spese di viaggio; l'aumento delle spese scolastiche e sanitarie si gestisce meglio con la revisione delle spese straordinarie che con quella dell'assegno. In tutti i casi la regola pratica è una: chiedere subito, perché la revisione non è retroattiva e il tempo lavora contro chi aspetta.
Domande frequenti
Ho perso il lavoro e non riesco più a pagare l'assegno: posso ridurlo da solo?
No: l'importo fissato resta dovuto finché il tribunale non lo modifica, e il mancato pagamento espone a pignoramento e al reato dell'art. 570-bis c.p. Deve depositare subito il ricorso per la revisione (art. 473-bis.29 c.p.c.), documentando il licenziamento, la NASpI o l'assenza di reddito, e chiedere un provvedimento provvisorio urgente di riduzione per il tempo del giudizio. La modifica decorre di regola dalla data della domanda, non da quella della perdita del lavoro: ogni mese di attesa è un mese di assegno pieno che resterà dovuto. Il giudice valuta se la perdita è incolpevole (non le dimissioni), la sua capacità lavorativa residua, i risparmi e il patrimonio; una riduzione temporanea è la soluzione frequente.
Mia figlia ha 24 anni, lavora con un contratto a tempo determinato: posso smettere di pagare il mantenimento all'ex moglie per lei?
Solo con la revisione. L'obbligo verso il figlio maggiorenne cessa quando ha raggiunto l'indipendenza economica o l'avrebbe potuta raggiungere con diligenza, e un lavoro stabile e retribuito in modo adeguato è il caso tipico; un contratto a termine con reddito modesto viene valutato in concreto, e spesso il giudice riduce senza azzerare. Occorre il ricorso, con la prova del lavoro (contratto, buste paga, anche tramite ordine di esibizione); se la figlia vive da sola, l'assegno può essere versato direttamente a lei. Non si può decidere unilateralmente di interrompere i versamenti fissati nella sentenza o nell'omologa.
La mia ex convive con un nuovo compagno: l'assegno cessa?
Dipende dal tipo di assegno. L'assegno divorzile cessa di diritto se il beneficiario passa a nuove nozze (art. 5, c. 10, L. 898/1970); per la convivenza stabile le Sezioni Unite (sent. 32198/2021) hanno stabilito che viene meno la componente assistenziale, mentre può sopravvivere in misura ridotta quella compensativa per il contributo dato alla famiglia; serve il ricorso di revisione con la prova della convivenza (residenza, testimoni, social, investigatore). L'assegno di mantenimento in separazione si riduce o cessa quando la nuova convivenza migliora stabilmente la condizione economica del beneficiario. Il mantenimento dei figli non cambia per la nuova relazione della madre, ma può cambiare per la nuova famiglia del padre, che è un elemento di valutazione senza automatismi.
Possiamo modificare le condizioni d'accordo senza andare in tribunale?
Sì. Se siete d'accordo potete depositare un ricorso congiunto, che il tribunale decide in tempi brevi, oppure firmare un accordo di negoziazione assistita con gli avvocati (art. 6 D.L. 132/2014), che con figli minori, maggiorenni non autonomi o disabili passa dal nulla osta o dall'autorizzazione del procuratore della Repubblica; senza figli in queste condizioni e senza trasferimenti patrimoniali si può usare anche l'accordo davanti al sindaco. Un accordo privato non omologato vale tra voi ma non modifica il titolo esecutivo: chi ha la sentenza in mano può sempre farla valere per l'importo originario, e le rinunce all'assegno per i figli non sono vincolanti per il giudice.
Domande collegate
- Mia madre ha la demenza senile e non riesce più a gestire pensione e conti: come chiedo un amministratore di sostegno?
- Ci separiamo in Comune: possiamo mettere nell'accordo che la casa intestata a me passi a mia moglie?
- Ci stiamo separando consensualmente: possiamo chiedere già adesso anche il divorzio, senza fare due cause?
Fonti normative
- Art. 473-bis.29 c.p.c. — Modificabilità dei provvedimenti
- Art. 337-quinquies c.c. — Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
- Art. 156 c.c. — Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali (ultimo comma)
- Art. 5 L. 898/1970 — Assegno divorzile (commi 8 e 10)
- Art. 473-bis.12 c.p.c. — Forma della domanda e documenti
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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