In breve
- Il mantenimento dei figli è proporzionale ai redditi dei genitori e alle esigenze dei figli (art. 337-ter c. 4 c.c.); si rivede in ogni tempo per fatti nuovi (art. 337-quinquies).
- Nuova famiglia e nuovi figli dell'obbligato: nessuna riduzione automatica; contano se incidono davvero sulle risorse, e la nuova famiglia non può pregiudicare i primi figli (Cass. 14114/2024).
- I redditi del nuovo partner non entrano nel calcolo (né per l'obbligato né per il collocatario), ma pesano indirettamente sulle spese di vita.
- Il calo di reddito reale va valutato secondo proporzionalità; quello elusivo no (Cass. 19288/2025); il giudice può disporre accertamenti fiscali.
- Serve il ricorso di revisione: effetti dalla domanda, niente autoriduzione (esecuzione e art. 570-bis c.p.).
La regola e i criteri
«Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
| Fatto nuovo | Effetto sul mantenimento dei figli | Effetto sull'assegno all'ex coniuge |
|---|---|---|
| Nuovo figlio dell'obbligato | Nessun automatismo; valutato tra le risorse effettive, con il contributo dell'altro genitore del nuovo figlio; i primi figli non possono essere pregiudicati | Può incidere sulla capacità economica; nessun azzeramento |
| Nuovo matrimonio o convivenza dell'obbligato | Irrilevante di per sé; i redditi del partner non contano; le spese condivise possono aumentare la capacità | Irrilevante di per sé |
| Mutuo e casa della nuova famiglia | Spesa effettiva valutabile, ma frutto di scelta: non prevale sui figli | Idem |
| Calo reale del reddito dell'obbligato | Riduzione possibile secondo proporzionalità con i redditi dell'altro genitore (Cass. 19288/2025) | Riduzione possibile |
| Calo del reddito per scelta elusiva | Il giudice considera la capacità di lavoro, non il reddito dichiarato; accertamenti | Idem |
| Nuova convivenza del genitore collocatario | Nessun obbligo del partner; rilievo di fatto sulle spese di casa | Cessa (separazione) o perde la componente assistenziale (divorzio) |
| Aumento del reddito dell'altro genitore | Rimodulazione proporzionale | Riduzione possibile |
| Crescita delle esigenze dei figli (età, scuola, salute) | Aumento dell'assegno e delle spese straordinarie | — |
La logica del codice è la proporzionalità: ogni genitore contribuisce secondo i propri redditi e i figli hanno diritto al tenore di vita che avevano, nei limiti delle risorse. Quando un genitore forma una nuova famiglia, i giudici applicano due principi in tensione: la libertà di rifarsi una vita, che la Cassazione riconosce come diritto fondamentale, e la parità tra tutti i figli, che impedisce di finanziare il nuovo nucleo a spese del vecchio. Il risultato è che il nuovo figlio entra nel calcolo come un carico effettivo, insieme al contributo dell'altro genitore di quel figlio, ma non produce riduzioni «tabellari»; e che le scelte economiche del genitore (una casa più costosa, un lavoro meno pagato per convenienza) non spostano l'onere sui primi figli, mentre i cali di reddito reali sì. Chi chiede la revisione deve portare numeri: dichiarazioni, buste paga, spese, ISEE, atto di nascita, e sapere che il giudice può far verificare i redditi dalla polizia tributaria se i documenti non bastano. Le guide sul mantenimento dei figli, sulla revisione e sulle spese straordinarie descrivono il calcolo e la procedura.
Come si chiede la revisione
- Ricostruire i numeri: redditi e patrimonio di entrambi i genitori oggi e alla data dell'ultimo provvedimento; spese effettive; carichi del nuovo nucleo e contributo dell'altro genitore dei nuovi figli; esigenze attuali dei primi figli.
- Tentare l'accordo: modifica consensuale con ricorso congiunto, negoziazione assistita (con autorizzazione del PM in presenza di figli minori) o mediazione familiare; l'accordo può prevedere revisioni automatiche e regole sulle spese straordinarie.
- Ricorso di revisione (art. 473-bis.29 c.p.c.) al tribunale, con i fatti sopravvenuti e i documenti; richiesta di accertamenti se l'altro non documenta; eventuale provvedimento provvisorio urgente.
- Nel frattempo: pagare l'assegno per intero; la modifica decorre di regola dalla domanda e gli arretrati non si restituiscono; l'autoriduzione è inadempimento, con precetto, pignoramento e rischio penale (art. 570-bis c.p.).
- Dopo: adeguamento ISTAT, aggiornamento delle spese straordinarie, nuova revisione se cambiano i fatti; per il figlio maggiorenne non autonomo, il diritto continua fino all'indipendenza economica secondo i criteri della giurisprudenza.
Due precisazioni. Il nuovo partner del genitore obbligato non può essere chiamato a pagare né i suoi redditi possono essere pignorati per l'assegno dei figli dell'altro; il giudice può però tenere conto del fatto che l'obbligato vive in una casa e in un nucleo che ne riducono le spese, così come può considerare che il collocatario condivide le spese con un compagno. E l'assegno per i figli e quello per l'ex coniuge seguono strade diverse: la nuova convivenza del beneficiario tocca solo il secondo, la nuova famiglia dell'obbligato tocca la sua capacità economica per entrambi. Per il mantenimento non pagato, i rimedi sono nella guida sul mantenimento non pagato; per il figlio maggiorenne, i criteri della cessazione.
Domande frequenti
Pago 500 euro al mese per mio figlio di 10 anni; ora ho un altro bambino con la mia compagna: posso chiedere una riduzione?
Può chiederla, ma non è scontato ottenerla. Il mantenimento dei figli è fissato in proporzione ai redditi dei genitori e alle esigenze del figlio (art. 337-ter, c. 4, c.c.), e può essere rivisto in ogni tempo per fatti sopravvenuti (art. 337-quinquies): la nascita di un altro figlio è un fatto nuovo che il giudice deve considerare, perché anche il secondo figlio ha diritto al mantenimento, ma non produce una riduzione automatica. La Cassazione ha precisato che la formazione di una nuova famiglia non può tradursi in un pregiudizio per i figli delle relazioni precedenti e che i nuovi oneri rilevano se inevitabili, non se derivano da libere scelte economiche (Cass. 14114/2024): il giudice guarderà al suo reddito complessivo, al patrimonio, alle spese effettive, al contributo della sua compagna al mantenimento del nuovo figlio (che è a carico di entrambi i genitori) e ai redditi della madre del primo figlio. Se il suo reddito è rimasto uguale e la compagna lavora, la riduzione è improbabile; se il suo reddito è calato o i carichi sono davvero incompatibili, è possibile una rimodulazione. Fino alla decisione deve pagare per intero: ridurre da soli espone all'esecuzione e al reato dell'art. 570-bis c.p.
Il mio ex si è risposato con una donna benestante: posso chiedere un aumento del mantenimento per i nostri figli?
Non per i redditi della nuova moglie, che non entrano nel calcolo: l'obbligo è dei genitori, in proporzione ai loro redditi (art. 337-ter), e il nuovo coniuge non ha doveri di mantenimento verso i figli dell'altro. I redditi del nuovo partner contano però in via indiretta: se l'ex vive in una casa pagata dalla moglie e divide con lei le spese, la sua capacità di contribuire ai figli è maggiore di quanto risulti dal solo stipendio, e la giurisprudenza valuta le «risorse economiche» in senso ampio, compresi i vantaggi economici stabili. L'aumento si ottiene invece dimostrando fatti nuovi: l'incremento del reddito dell'ex, la crescita delle esigenze dei figli (scuola, sport, cure), la riduzione del suo reddito. Servono documenti: dichiarazioni dei redditi, buste paga, spese; se l'ex non li produce, il giudice può disporre accertamenti anche tramite la polizia tributaria (art. 337-ter, c. 4, ultimo periodo). La domanda è il ricorso di revisione, con effetti di regola dalla data della domanda.
Ho perso il lavoro da socio e ora guadagno 1.400 euro: il tribunale può dirmi che è una mia scelta e negare la riduzione?
Non senza verificare i numeri. La Cassazione (ord. n. 19288/2025) ha annullato una decisione che aveva respinto la richiesta di riduzione qualificando come «scelta unilaterale» il passaggio da socio a dipendente con reddito dimezzato, senza valutare la proporzionalità tra i redditi effettivi dei due genitori: l'art. 337-ter impone di considerare le risorse economiche attuali e reali, e un calo di reddito non elusivo (crisi del settore, chiusura dell'attività, malattia) va pesato, così come i redditi dell'altro genitore, che nel caso erano il doppio. Diverso è il caso di chi riduce il reddito apposta (dimissioni senza motivo, lavoro in nero, redditi occultati): lì il giudice considera la capacità di lavoro e non il reddito dichiarato, e può disporre accertamenti. Alla domanda di revisione vanno allegati i documenti del calo (lettera di licenziamento, bilanci, dichiarazioni, NASpI) e la prova dei tentativi di ricollocazione. Lo stesso principio vale al contrario per la nuova famiglia: il mutuo della nuova casa e le spese del nuovo nucleo sono valutati come spese effettive, ma non prevalgono sul diritto dei primi figli.
La mia ex convive con un nuovo compagno che mantiene lei e, di fatto, i nostri figli: posso pagare meno?
Per i figli, no in linea di principio: il compagno della madre non ha obblighi verso i suoi figli e il mantenimento resta a carico dei due genitori; il fatto che le spese di casa siano condivise con un terzo può ridurre le esigenze concretamente coperte dall'assegno solo in via di fatto e va provato con elementi specifici (per esempio se la madre non paga più l'affitto). Diverso è l'assegno per la ex coniuge: la sua convivenza stabile fa cessare l'assegno di mantenimento della separazione e riduce o azzera la componente assistenziale di quello divorzile, come spiega la guida sulla nuova convivenza. Se la casa familiare era stata assegnata alla madre, la convivenza more uxorio è causa di revoca dell'assegnazione, ma non automatica: il giudice verifica l'interesse dei figli. Tutto passa dal ricorso di revisione; nulla può essere deciso unilateralmente.
Domande collegate
- Ci stiamo separando consensualmente: possiamo chiedere già adesso anche il divorzio, senza fare due cause?
- Io e il mio compagno vogliamo sposarci in Comune: con quanto anticipo dobbiamo chiedere le pubblicazioni?
- Io e mia moglie vorremmo separarci senza andare in tribunale, ma abbiamo un figlio di otto anni: è possibile?
Fonti normative
- Art. 337-ter c.c. — Provvedimenti riguardo ai figli (comma 4: criteri del mantenimento)
- Art. 337-quinquies c.c. — Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
- Art. 316-bis c.c. — Concorso nel mantenimento
- Art. 473-bis.29 c.p.c. — Revisione dei provvedimenti
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
- Separazione e divorzioModificare le condizioni di separazione e divorzioLa revisione di assegni, affidamento e casa per giustificati motivi sopravvenuti (art. 473-bis.29 c.p.c.): motivi, ricorso al tribunale, provvedimenti urgenti.
- Separazione e divorzioLa nuova convivenza dell'ex: effetti su assegno e casaSeparazione: la convivenza stabile fa cessare l'assegno (Cass. 14358/2025); divorzio: resta la parte compensativa (SU 32198/2021); casa non revocata in automatico.
- Separazione e divorzioL'assegno di mantenimento al coniuge separatoPresupposti (redditi non adeguati, niente addebito), tenore di vita, calcolo e prova dei redditi, differenza con assegno divorzile e alimenti, garanzie, revisione, fisco.
- Separazione e divorzioL'assegno divorzile: quando spetta e come si calcolaPresupposti e funzione assistenziale-compensativa, i criteri dell'art. 5, l'onere della prova, l'una tantum, nuove nozze e convivenza, revisione, TFR e reversibilità, fisco.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl mantenimento del figlio maggiorenne: fino a quandoIl mantenimento del figlio maggiorenne (art. 337-septies c.c.): fino all'indipendenza economica, principio di autoresponsabilità, onere della prova.
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