In breve
- Primo comma: abbandono del domicilio domestico o condotta contraria all'ordine delle famiglie con sottrazione ai doveri di assistenza verso figli, pupilli e coniuge: reclusione fino a 1 anno o multa da 103 a 1.032 euro, a querela.
- Secondo comma (pene congiunte): n. 1 malversare o dilapidare i beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge (d'ufficio); n. 2 far mancare i mezzi di sussistenza a figli minori o inabili, genitori, coniuge non separato per sua colpa (d'ufficio verso i minori, a querela per gli altri).
- Non serve un provvedimento del giudice: conta lo stato di bisogno di chi riceve e la capacità di chi deve; l'impossibilità assoluta incolpevole esclude il reato.
- Gli assegni fissati dal giudice in separazione, divorzio e per i figli di genitori non coniugati sono l'art. 570-bis.
- Reato permanente; citazione diretta; tenuità, messa alla prova, patteggiamento; rimedi civili paralleli (assegno, pagamento diretto, sequestro).
Le tre condotte
- Norma
- Art. 570 c.p. (clausola di sussidiarietà: non si applica se il fatto è più grave reato)
- Pena
- Primo comma: reclusione fino a 1 anno o multa da 103 a 1.032 euro; secondo comma: le stesse pene congiunte
- Procedibilità
- Querela per il primo comma e per il n. 2 verso coniuge, ascendenti e discendenti maggiorenni inabili; d'ufficio per il n. 1 (malversazione) e per il n. 2 verso i minori
- Arresto e custodia
- Non consentiti
- Giudizio
- Tribunale monocratico con citazione diretta; competente il giudice del luogo in cui l'obbligo doveva essere adempiuto
- Natura
- Reato permanente: cessa con la ripresa dell'assistenza; la prescrizione (6 anni, 7 e 6 mesi con interruzioni) decorre dalla cessazione
«Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa».
Il primo comma punisce due modi di sottrarsi agli obblighi di assistenza morale e materiale: l'abbandono del domicilio domestico, cioè andarsene senza giusta causa lasciando il coniuge e i figli privi delle cure dovute (non è abbandono l'allontanamento per l'intollerabilità della convivenza, per violenze, o concordato), e la condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, come la relazione parallela ostentata o il disinteresse totale verso i figli pur restando in casa. Il secondo comma aggiunge, con pene congiunte, la malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge (l'uso per sé dell'eredità del figlio, la vendita dei beni della moglie interdetta) e la condotta più contestata, far mancare i mezzi di sussistenza a chi ne ha bisogno e non può procurarseli: figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori e nonni, coniuge non separato per sua colpa. Il reato non presuppone alcuna sentenza civile: nasce dal dovere legale di contribuire (artt. 143, 147, 316-bis c.c.), e si consuma quando l'inadempimento lascia il beneficiario senza il necessario, anche se altri familiari hanno supplito. La norma è sussidiaria: se il fatto integra maltrattamenti (572), abbandono di minore (591) o altro reato più grave, si applica quello.
Mezzi di sussistenza, bisogno, capacità
- Mezzi di sussistenza: ciò che è necessario per vivere dignitosamente (vitto, alloggio, vestiario, cure, istruzione dell'obbligo), non il tenore di vita e non l'intero assegno di mantenimento: un genitore che versa poco ma il necessario non commette l'art. 570 (potrà commettere il 570-bis se c'è un assegno giudiziale).
- Stato di bisogno del beneficiario: per i figli minori è presunto, perché non possono provvedere a sé; per il coniuge e i genitori va provato (assenza di redditi e patrimonio, impossibilità di lavorare). Il fatto che l'altro genitore o i nonni abbiano provveduto non esclude il reato, che è omissivo.
- Capacità dell'obbligato: il reato è doloso, chi versa in impossibilità assoluta e incolpevole non risponde; ma l'onere di allegare e provare l'impossibilità è di chi la invoca (disoccupazione involontaria documentata, malattia, redditi azzerati), la riduzione delle entrate impone di contribuire in proporzione, e la disoccupazione scelta, il lavoro in nero, il tenore di vita mantenuto sono la prova del dolo.
- Coniuge «non legalmente separato per sua colpa»: il coniuge separato con addebito perde la tutela penale; i separati di fatto la conservano; dopo separazione e divorzio l'assegno fissato dal giudice passa all'art. 570-bis.
- Genitori non coniugati e figli maggiorenni: gli obblighi verso i figli sono identici e la Cassazione applica il n. 2 al genitore non sposato che fa mancare i mezzi di sussistenza; per gli assegni giudiziali ai figli nati fuori dal matrimonio la Corte costituzionale (189/2019) ha indicato l'art. 570-bis. Il figlio maggiorenne è tutelato dall'art. 570 solo se inabile al lavoro.
Processo, prove, rimedi paralleli
Per le condotte a querela (primo comma; n. 2 verso coniuge e ascendenti) il termine è di tre mesi da ogni giorno dell'inadempimento, trattandosi di reato permanente, e la remissione estingue il reato; verso i figli minori si procede d'ufficio e la denuncia può venire da chiunque, anche dai servizi sociali o dalla scuola. La prova passa dai redditi e dal tenore di vita dell'obbligato (dichiarazioni, conti, social, auto, viaggi), dallo stato di bisogno del beneficiario, dai messaggi e dalle richieste rimaste senza risposta, dai testimoni; il pubblico ministero può disporre accertamenti patrimoniali. Le pene basse rendono ordinari il decreto penale, il patteggiamento, la messa alla prova e la particolare tenuità, e la ripresa dei pagamenti prima del giudizio pesa sulla pena e sulla stessa procedibilità della querela; ma la condanna, anche a sola multa, produce l'iscrizione nel casellario e conta nelle cause civili sull'affidamento. Il processo penale non sostituisce i rimedi civili, che restano i più efficaci per ottenere il denaro: la domanda di mantenimento o di alimenti (artt. 433 ss. c.c.) al tribunale, il pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'obbligato, il sequestro dei beni, il pignoramento; una volta fissato l'assegno dal giudice, l'inadempimento successivo diventa l'art. 570-bis, che si applica con le stesse pene ma senza bisogno di provare lo stato di bisogno. Quando all'omissione economica si accompagnano violenze o umiliazioni abituali, il reato è quello dei maltrattamenti.
Domande frequenti
Mio marito se n'è andato di casa e non dà un euro: è reato anche senza separazione?
Sì. L'art. 570 non richiede alcun provvedimento del giudice: punisce chi abbandona il domicilio domestico sottraendosi ai doveri di assistenza (primo comma, a querela entro tre mesi) e chi fa mancare i mezzi di sussistenza al coniuge e ai figli minori (secondo comma, n. 2, d'ufficio per i figli). Serve però che il coniuge o i figli siano in stato di bisogno e che l'obbligato abbia la possibilità di contribuire; la separazione o il divorzio spostano il fatto sull'art. 570-bis.
Che cosa sono i «mezzi di sussistenza»?
Ciò che serve per vivere: vitto, alloggio, vestiario, cure mediche, spese scolastiche essenziali, con un minimo di dignità. Non il mantenimento nel tenore di vita precedente, che è materia civile. Il reato c'è quando il beneficiario resta senza questi mezzi per l'inadempimento dell'obbligato, anche se altri (l'altro genitore, i nonni) hanno provveduto al suo posto.
Ho perso il lavoro e non riesco a pagare: rispondo lo stesso?
No, se l'impossibilità è assoluta e non dipende da voi: il reato è doloso e chi non ha nulla non può far mancare ciò che non ha. Ma la difesa deve provarla (disoccupazione involontaria, ricerca di lavoro, redditi azzerati, malattia), e non basta la riduzione delle entrate: chi ha ancora capacità, anche parziale, deve contribuire in proporzione, e la disoccupazione scelta o il lavoro in nero per non pagare sono dolo.
Vale anche per i genitori non sposati e per i figli maggiorenni?
Sì per i genitori non sposati: gli obblighi verso i figli non dipendono dal matrimonio, e la Cassazione applica il secondo comma n. 2 a entrambi i genitori, mentre per gli assegni fissati dal giudice ai figli di genitori non coniugati la Corte costituzionale (189/2019) ha ricondotto la condotta all'art. 570-bis. Per i figli maggiorenni l'art. 570 si applica solo se inabili al lavoro; il maggiorenne sano e non autosufficiente ha la tutela civile e, per l'assegno giudiziale, l'art. 570-bis.
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 570 c.p. — Violazione degli obblighi di assistenza familiare
- Art. 570-bis c.p. — Violazione degli obblighi in caso di separazione o divorzio
- Art. 316-bis c.c. — Concorso nel mantenimento
- Art. 433 c.c. — Persone obbligate agli alimenti
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