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GuidaDiritto penale · Famiglia e violenza domestica

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Chi subisce violenza o vessazioni da un coniuge o da un convivente può ottenere dal giudice civile, in pochi giorni e anche senza avvocato, l'ordine di allontanamento dalla casa e il divieto di avvicinamento, con un assegno se resta senza mezzi: è lo strumento parallelo alle misure cautelari penali, utile quando la denuncia non c'è o non basta. Dal 2023 la disciplina è nel codice di procedura civile e la violazione dell'ordine è un reato punito con la reclusione.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Presupposto: condotta del coniuge o convivente che causa grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro, anche dopo la fine della convivenza (art. 473-bis.69 c.p.c.); niente denuncia necessaria.
  • Contenuto: cessazione della condotta, allontanamento dalla casa, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati, servizi sociali, assegno anche trattenuto dallo stipendio; durata max 1 anno, prorogabile (art. 473-bis.70).
  • Procedura: ricorso anche personale al tribunale, decreto immediatamente esecutivo; in urgenza subito, udienza entro 15 giorni; reclamo al collegio in 10 giorni senza sospensione (art. 473-bis.71).
  • Violazione = reato: reclusione da 6 mesi a 3 anni e 6 mesi (art. 387-bis c. 2 c.p.).
  • Parallelo alle misure cautelari penali (artt. 282-bis, 282-ter c.p.p.) e all'ammonimento; cumulabili.

Le norme

Art. 473-bis.69 c.p.c. — Ordini di protezione contro gli abusi familiari

«Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata. Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni».

Art. 387-bis, secondo comma, c.p. — Violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento

«La stessa pena [reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi] si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio».

Ordine di protezione civileMisure cautelari penaliAmmonimento del questore
NormaArtt. 473-bis.69-71 c.p.c.Artt. 282-bis, 282-ter, 384-bis c.p.p.Art. 8 D.L. 11/2009; art. 3 D.L. 93/2013
Chi la chiedeLa vittima (coniuge o convivente), anche senza avvocatoIl PM nel procedimento penale; la polizia in flagranzaLa vittima o chi segnala
PresuppostoGrave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertàGravi indizi di reato ed esigenze cautelariCondotte di stalking o violenza domestica non ancora denunciate
ContenutoCessazione, allontanamento, divieto di avvicinamento, servizi sociali, assegnoAllontanamento, divieto di avvicinamento, braccialetto, obblighiInvito a tenere una condotta conforme; ritiro armi; patente
TempiGiorni; in urgenza immediato con udienza entro 15 giorniDipende dal PM e dal GIP; urgenza con art. 384-bisSettimane
DurataMax 1 anno, prorogabile per gravi motiviFino alla sentenza, con i limiti di faseFino a revoca
ViolazioneReato ex art. 387-bis c. 2 (6 mesi-3 anni e 6 mesi)Reato ex art. 387-bis c. 1; aggravamento della misuraReato procedibile d'ufficio e pena aumentata
ImpugnazioneReclamo al collegio in 10 giorniRiesame e appello cautelareRicorso al TAR

Gli ordini di protezione nascono nel 2001 (L. 154/2001) come rimedio civile rapido contro la violenza tra le mura domestiche e dal 2023 sono disciplinati nel rito unificato della famiglia (artt. 473-bis.69-71 c.p.c.), che nel 2024 ha assorbito anche gli articoli del codice civile. La loro forza è la rapidità e l'autonomia dal processo penale: non serve una denuncia, la prova è libera, il giudice può provvedere prima di sentire l'altro; il limite è la durata, un anno prorogabile solo per gravi motivi, e la natura civile dell'esecuzione, che richiede la forza pubblica su richiesta. Il legislatore ha però chiuso il cerchio con il penale: la violazione dell'ordine è oggi punita dall'art. 387-bis c.p. con la stessa pena prevista per le misure cautelari, e le condotte che danno luogo all'ordine sono quasi sempre reati (maltrattamenti, stalking, lesioni) per i quali il Codice rosso impone tempi rapidi e il PM può chiedere l'allontanamento cautelare. Le guide sull'ammonimento e sulle misure cautelari e la loro violazione completano il quadro degli strumenti.

Come si chiede e come si esegue

  1. Raccogliere le prove: referti, certificati, foto, messaggi, registrazioni, testimoni, relazioni dei servizi o del centro antiviolenza; per l'assegno, elementi sui redditi dell'altro.
  2. Ricorso al tribunale del luogo di residenza o domicilio, anche personalmente: fatti, provvedimenti chiesti (allontanamento, luoghi vietati, servizi sociali, assegno, durata), richiesta di adozione in urgenza senza contraddittorio.
  3. Decisione: decreto immediatamente esecutivo; in urgenza, ordine subito e udienza entro 15 giorni con notifica entro 8; all'udienza conferma, modifica o revoca; reclamo al collegio in 10 giorni, che non sospende.
  4. Esecuzione: comunicazione alle forze dell'ordine; in caso di difficoltà, decreto del giudice per l'attuazione con l'ausilio della forza pubblica; per l'assegno, ordine al datore di lavoro; per le violazioni, denuncia immediata (art. 387-bis c.p.) e richiesta di misure penali.
  5. Dopo: proroga prima della scadenza se persistono gravi motivi; separazione o cessazione della convivenza con i provvedimenti sui figli e sulla casa; denuncia penale e costituzione di parte civile.

Due precisazioni utili. L'ordine civile può essere chiesto anche contro conviventi diversi dal partner (genitori, figli adulti, fratelli) quando la convivenza è la fonte dell'abuso, e anche dopo che la convivenza è finita, per esempio contro l'ex che continua a presentarsi sotto casa. E il tribunale per i minorenni può adottare gli stessi provvedimenti, anche su richiesta del pubblico ministero, quando la condotta pregiudica i figli, con la possibilità di sospendere la responsabilità genitoriale. Per la posizione della vittima nel processo penale, la guida sulla persona offesa; per l'assistenza legale gratuita nei procedimenti penali per violenza domestica, senza limiti di reddito, quella sul gratuito patrocinio; per gli effetti sulla casa e sui figli, le guide su casa coniugale e affidamento.

Domande frequenti

Mio marito mi picchia e mi minaccia, ma non ho ancora sporto denuncia: posso farlo allontanare da casa?

Sì, con l'ordine di protezione civile: presenta un ricorso, anche personalmente, al tribunale del luogo in cui abita, esponendo i fatti e allegando ciò che ha (referti del pronto soccorso, certificati, messaggi, foto, nomi di testimoni, relazioni del centro antiviolenza); il presupposto è la condotta del coniuge o convivente che causa un grave pregiudizio alla sua integrità fisica o morale o alla sua libertà (art. 473-bis.69 c.p.c.). Il giudice decide in camera di consiglio con decreto immediatamente esecutivo e, nei casi urgenti, può adottare subito l'ordine senza sentire l'altro, assumendo sommarie informazioni, fissando l'udienza entro quindici giorni per confermarlo, modificarlo o revocarlo (art. 473-bis.71). L'ordine impone la cessazione della condotta, l'allontanamento dalla casa familiare e, se serve, il divieto di avvicinarsi ai luoghi che lei frequenta (lavoro, famiglia d'origine, scuola dei figli), può disporre l'intervento dei servizi sociali e un assegno a suo favore, anche trattenuto dallo stipendio del marito (art. 473-bis.70); dura al massimo un anno, prorogabile per gravi motivi. Se lui non rispetta l'ordine commette un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi (art. 387-bis c.p.). La denuncia penale resta consigliabile, perché apre la strada alle misure cautelari e al Codice rosso; un centro antiviolenza può assisterla in entrambe.

Che differenza c'è con l'allontanamento disposto dal giudice penale?

Il procedimento e la durata. L'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento penali (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.) sono misure cautelari chieste dal pubblico ministero nel procedimento per un reato (maltrattamenti, stalking, lesioni, violenza sessuale) e disposte dal giudice per le indagini preliminari, con il braccialetto elettronico e senza limiti di durata predeterminati, oltre all'allontanamento d'urgenza deciso direttamente dalla polizia giudiziaria in flagranza (art. 384-bis); presuppongono gravi indizi di un reato e le esigenze cautelari. L'ordine di protezione civile è chiesto dalla vittima al tribunale civile, non richiede un reato né una denuncia, si ottiene in giorni, ha un contenuto in parte più ampio (assegno, servizi sociali) ma dura al massimo un anno e si esegue con la forza pubblica su richiesta. La violazione dell'uno e dell'altro è punita dallo stesso art. 387-bis c.p. I due strumenti si possono cumulare: l'ordine civile copre l'attesa delle misure penali o i casi in cui il PM non le chiede. Il Codice rosso garantisce l'audizione della vittima entro tre giorni dalla denuncia e le informazioni sui centri antiviolenza.

Siamo conviventi non sposati e la casa è intestata a lui: il giudice può allontanarlo lo stesso?

Sì. Gli ordini di protezione si applicano al coniuge «o ad altro convivente» e possono essere adottati anche quando la convivenza è cessata (art. 473-bis.69): la proprietà della casa non impedisce l'allontanamento, perché l'ordine tutela la persona e non regola il diritto sull'immobile, che resta di chi lo ha. L'allontanamento temporaneo (massimo un anno) può essere accompagnato dall'assegno per chi resta privo di mezzi e dall'intervento dei servizi; il giudice può regolare l'accesso dell'allontanato per prendere effetti personali con la forza pubblica. Per i figli, l'affidamento e la casa si regolano nel procedimento sulla responsabilità genitoriale davanti al tribunale ordinario (art. 473-bis.22 e seguenti), dove le condotte violente pesano sull'affidamento e sulle modalità di incontro; le norme del rito di famiglia sulla violenza domestica (artt. 473-bis.40 e seguenti) prevedono termini abbreviati, l'ascolto del minore e l'esclusione della mediazione familiare imposta. La convivenza di fatto registrata non è necessaria: basta la convivenza effettiva.

Sono io ad aver ricevuto un ordine di protezione che considero ingiusto: come mi difendo?

Con il reclamo al tribunale in composizione collegiale entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto (art. 473-bis.71, che richiama l'art. 739 c.p.c.): il collegio, di cui non fa parte il giudice che ha deciso, sente le parti e provvede con decreto motivato non impugnabile; il reclamo non sospende l'ordine, che va rispettato nel frattempo, perché la violazione è reato (art. 387-bis c.p.) anche se poi l'ordine viene revocato. Se l'ordine è stato adottato in urgenza senza sentirla, all'udienza fissata entro quindici giorni può contestare i fatti con prove (testimoni, messaggi, certificati) e chiederne la revoca o la modifica; può chiedere anche modalità per recuperare i beni personali e per gli incontri con i figli, che l'ordine non regola. Se le accuse sono false, la vittima presunta risponde di calunnia e di simulazione di reato solo se c'è una denuncia penale; sul piano civile resta il risarcimento. Le violazioni di un ordine considerato ingiusto non sono una difesa: la strada è il reclamo e, nel frattempo, il rispetto.

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Fonti normative

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