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ProceduraDiritto penale · Il procedimento penale

Il gratuito patrocinio nel processo penale

Chi ha un reddito familiare sotto i 13.659,64 euro, aumentati di 1.032,91 euro per ogni convivente, può farsi difendere nel processo penale a spese dello Stato, come indagato, imputato o vittima; per le vittime di violenza domestica e sessuale il beneficio spetta senza limiti di reddito. La domanda è semplice, ma la dichiarazione falsa è un reato.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Chi: indagato, imputato, condannato, persona offesa, danneggiato che vuole costituirsi parte civile, responsabile civile (art. 98 c.p.p.; art. 74 DPR 115/2002).
  • Reddito: imponibile familiare non superiore a 13.659,64 euro (aggiornamento del 22 aprile 2025), aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente (art. 92).
  • Senza limiti di reddito: le vittime di maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, atti sessuali con minori, mutilazioni genitali, tentato omicidio del partner e femminicidio tentato, e i minori vittime di tratta e sfruttamento (art. 76, comma 4-ter).
  • Esclusi: i condannati in via definitiva per evasione fiscale (IRPEF e IVA); chi ha più di un difensore; presunzione di reddito superiore, superabile con prova contraria, per i condannati per mafia e traffico di droga aggravato.
  • Procedura: istanza al giudice davanti a cui pende il processo, decisione in 10 giorni; copre onorario del difensore, consulenti, investigatori, copie, spese.

Chi può chiederlo e con quale reddito

Art. 92 DPR 115/2002 — Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione

«Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi».

Il limite generale dell'art. 76 (reddito imponibile IRPEF dell'ultima dichiarazione non superiore a 13.659,64 euro, sommato ai redditi dei familiari conviventi, compresi quelli esenti o tassati alla fonte) vale per tutti i processi; nel penale si aggiunge l'aumento di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente, che rende il beneficio accessibile a molte famiglie monoreddito. Il reddito è quello dell'ultima dichiarazione, ma il giudice valuta anche il tenore di vita e può chiedere verifiche alla Guardia di finanza (art. 96). Possono chiederlo l'indagato fin dalle indagini (per esempio per l'udienza di convalida o l'interrogatorio), l'imputato, il condannato per i procedimenti di esecuzione e sorveglianza, la persona offesa per farsi assistere, il danneggiato che vuole costituirsi parte civile e il responsabile civile (art. 98 c.p.p.). Per le vittime di alcuni reati il beneficio è indipendente dal reddito (art. 76, comma 4-ter): maltrattamenti in famiglia (572), tentato omicidio aggravato dal rapporto familiare o affettivo e tentato femminicidio (575-577 e 577-bis), mutilazioni genitali (583-bis), violenza sessuale (609-bis), atti sessuali con minorenne (609-quater), violenza sessuale di gruppo (609-octies), atti persecutori (612-bis), e per i minori vittime di riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, tratta, corruzione di minorenne e adescamento. Anche lo straniero e l'apolide residenti in Italia sono ammessi, con le stesse regole di reddito e la certificazione consolare per i redditi prodotti all'estero.

Chi è escluso

L'ammissione è esclusa per chi è stato condannato con sentenza definitiva per reati di evasione delle imposte sui redditi e dell'IVA, e per chi è assistito da più di un difensore: la nomina di un secondo avvocato di fiducia fa cessare il beneficio (art. 91). Per i condannati in via definitiva per associazione mafiosa, contrabbando di tabacchi aggravato, traffico di stupefacenti aggravato e associazione finalizzata al traffico, e per i reati commessi con metodo mafioso o per agevolare la mafia, il reddito «si ritiene superiore ai limiti previsti» (art. 76, comma 4-bis): la Corte costituzionale ha trasformato questa esclusione in una presunzione relativa, che l'interessato può superare provando di avere davvero un reddito sotto la soglia (sentenza 139/2010), e ha escluso dall'elenco la condanna per spaccio di lieve entità (sentenza 223/2022).

La domanda e la decisione

  1. L'istanza, firmata dall'interessato (con firma autenticata dal difensore) o presentata dal difensore, contiene le generalità, la richiesta, la dichiarazione sostitutiva sui redditi dell'ultimo anno con l'impegno a comunicare le variazioni, e, per i redditi all'estero, la certificazione consolare (art. 79). Si presenta o si spedisce per raccomandata all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (il gip nelle indagini, il tribunale, la corte d'appello; per la Cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato); il detenuto la consegna al direttore dell'istituto (art. 93).
  2. La decisione arriva entro dieci giorni: il magistrato ammette se ricorrono le condizioni di reddito o respinge con decreto motivato se ha fondati motivi per ritenere che l'interessato non vi si trovi, tenendo conto del casellario, del tenore di vita, delle condizioni familiari e delle attività economiche, anche dopo verifiche della Guardia di finanza; per i reati di mafia chiede informazioni a questore, DIA e DNA (art. 96). Contro il rigetto si può ricorrere entro venti giorni al presidente del tribunale o della corte d'appello (art. 99).
  3. La scelta del difensore avviene tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio tenuti dagli ordini, con la nomina di fiducia; l'ammissione vale per tutti i gradi e le fasi del processo, comprese esecuzione e sorveglianza, e per le procedure connesse.
  4. Le variazioni di reddito che superano il limite vanno comunicate entro trenta giorni dalla scadenza dell'anno dalla domanda e poi ogni anno finché dura il processo (art. 79, comma 1, lett. d): l'omissione comporta la revoca e il recupero.

Che cosa copre

Con l'ammissione sono gratuite le copie degli atti necessarie alla difesa e sono anticipate dallo Stato le spese e gli onorari dell'avvocato, dei consulenti tecnici di parte e degli investigatori privati autorizzati, le indennità dei testimoni, le notifiche, le spese di custodia (art. 107). L'onorario dell'avvocato è liquidato dal giudice al termine di ogni fase con i parametri forensi ridotti; l'avvocato non può chiedere né ricevere altro dall'assistito, a pena di sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, di rilievo penale. L'ammissione non copre le spese che l'imputato è condannato a rifondere alla parte civile, ma se l'imputato ammesso è assolto e il querelante è condannato alle spese, queste vanno allo Stato (art. 110). Il beneficio è revocato con decreto motivato se le variazioni non sono comunicate, se il reddito è cambiato oltre la soglia, se manca la certificazione consolare, o d'ufficio, anche su richiesta dell'ufficio finanziario e fino a cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni (art. 112): in quel caso lo Stato recupera le somme anticipate. Le false dichiarazioni sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, con aumento se il beneficio è stato ottenuto, revoca retroattiva e recupero (art. 95).

Domande frequenti

Quale reddito conta?

Il reddito imponibile IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione, sommato a quello del coniuge e dei familiari conviventi; contano anche i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva. Nel penale il limite di 13.659,64 euro è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente (art. 92): con coniuge e due figli, 16.757,37 euro. Se il processo riguarda diritti della personalità o c'è conflitto con i familiari, si considera solo il reddito personale.

Posso scegliere l'avvocato?

Sì, tra gli iscritti negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato tenuti dai Consigli dell'ordine; uno solo. L'avvocato non può chiedere né ricevere nulla dall'assistito: il compenso è liquidato dal giudice secondo i parametri, ridotto, e pagato dallo Stato. Anche il difensore d'ufficio già nominato può essere confermato se è iscritto nell'elenco.

Se vengo condannato devo restituire le spese?

No: il beneficio copre le spese anche in caso di condanna, salvo la revoca per mancanza dei requisiti. Il condannato ammesso non paga le spese processuali dovute allo Stato; le somme sono recuperate solo se l'ammissione viene revocata (per esempio perché le condizioni di reddito risultano false o sono cambiate senza comunicarlo).

Che cosa rischio se dichiaro il falso?

La falsità o le omissioni nella dichiarazione sui redditi sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e la multa (art. 95), con aumento se il beneficio è stato ottenuto; la condanna comporta la revoca retroattiva e il recupero di tutto ciò che lo Stato ha pagato. Le verifiche sono affidate alla Guardia di finanza, e la revoca può arrivare fino a cinque anni dopo la fine del processo.

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Fonti normative

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