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GuidaDiritto penale · Famiglia e violenza domestica

L'ammonimento del questore per stalking e violenza domestica

Prima di sporgere querela, chi subisce atti persecutori o violenze in famiglia può chiedere al questore di ammonire l'autore: un avvertimento formale, verbalizzato, che ritira le armi e può sospendere la patente, e che trasforma il reato successivo in un reato procedibile d'ufficio con pena aumentata. È una misura di prevenzione rapida, senza processo, ma anche senza le garanzie del processo: per questo l'ammonito può ricorrere al TAR e, dopo tre anni e un percorso di recupero, chiederne la revoca.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Stalking e revenge porn: la vittima chiede l'ammonimento al questore prima della querela (art. 8 D.L. 11/2009); violenza domestica: il questore procede su segnalazione non anonima, anche senza querela (art. 3 D.L. 93/2013).
  • Istruttoria, avvertimento orale con verbale, ritiro delle armi, richiesta al prefetto di sospensione della patente 1-3 mesi.
  • Se l'ammonito commette il reato, anche contro un'altra persona: pena aumentata e procedibilità d'ufficio.
  • Nessuna scadenza; revoca dopo 3 anni con percorso di recupero (c. 5-ter).
  • Ricorso al TAR in 60 giorni: contraddittorio, motivazione, fatti specifici.

Due ammonimenti, stessa logica

Art. 8, commi 1-2, D.L. 11/2009 — Ammonimento

«Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni».

Ammonimento per stalking e revenge porn (art. 8 D.L. 11/2009)Ammonimento per violenza domestica (art. 3 D.L. 93/2013)
Chi lo attivaLa persona offesa, con richiesta al questore prima della querelaChiunque segnali in forma non anonima alle forze dell'ordine (vittima, familiari, servizi, sanitari); anche senza querela
FattiCondotte riconducibili ad atti persecutori (art. 612-bis) o diffusione illecita di immagini (art. 612-ter)Percosse, lesioni, violenza privata, minaccia grave, stalking, revenge porn, violazione di domicilio, danneggiamento, anche tentati, nell'ambito di violenza domestica: atti gravi o non episodici o davanti a minori, fisici, sessuali, psicologici o economici, tra familiari o partner anche ex, anche senza convivenza
IstruttoriaInformazioni dagli organi investigativi, audizione delle persone informate; audizione dell'interessato secondo la giurisprudenzaCome a sinistra; generalità del segnalante omesse salvo segnalazione manifestamente infondata; segnalazione usata solo per avviare
ContenutoAvvertimento orale a tenere una condotta conforme alla legge, verbale, provvedimenti su armi e munizioni; informazione sui servizi di recuperoCome a sinistra, più la richiesta al prefetto di sospendere la patente da 1 a 3 mesi (salvo esigenze lavorative senza permesso)
Effetti sul reato successivoPena aumentata e procedibilità d'ufficio per stalking e revenge porn commessi dall'ammonito, anche verso altra persona (c. 3-4)Pena aumentata e procedibilità d'ufficio per i reati elencati commessi dall'ammonito nella violenza domestica, anche verso altra persona (c. 5-quater e 5-quinquies)
Durata e revocaNessuna scadenza; revoca su istanza dell'ammonito non prima di 3 anni, valutata la partecipazione a percorsi di recupero (art. 3 c. 5-ter D.L. 93/2013)
ImpugnazioneTAR entro 60 giorni; ricorso straordinario entro 120; istanza di riesame in autotutela

L'ammonimento è una misura di prevenzione, non una sanzione: il questore non accerta un reato ma valuta, sulla base delle informazioni raccolte, se la condotta segnalata giustifica un avvertimento formale, con uno standard probatorio più basso di quello penale. La sua forza sta negli effetti sul dopo: la recidiva dell'ammonito diventa procedibile d'ufficio e punita di più, anche se la nuova vittima è un'altra persona, e la vittima non deve più esporsi con la querela. La L. 168/2023 ha ampliato i reati che consentono l'ammonimento per violenza domestica e ha introdotto l'obbligo di informare l'ammonito sui percorsi di recupero e la possibilità di revoca dopo tre anni. Per lo stalking e il revenge porn l'ammonimento resta possibile solo finché non è proposta querela; per la violenza domestica prescinde dalla querela e può accompagnare il procedimento penale del codice rosso.

Procedura, ricorso, strategia

  1. Richiesta o segnalazione: in questura (divisione anticrimine), al commissariato o ai carabinieri, con la descrizione cronologica dei fatti, messaggi, chiamate, e-mail, foto, testimoni, referti, precedenti denunce; la vittima chiede espressamente l'ammonimento e non la querela, se vuole tenere aperta questa via.
  2. Istruttoria: il questore acquisisce informazioni dagli organi investigativi e sente le persone informate; secondo la giurisprudenza amministrativa deve comunicare l'avvio del procedimento all'interessato e consentirgli di essere sentito, salvo urgenza motivata; l'omissione è il vizio più frequente nei ricorsi.
  3. Provvedimento: ammonimento orale verbalizzato con consegna della copia a entrambi, provvedimenti sulle armi (ritiro, revoca del porto d'armi), eventuale richiesta al prefetto per la patente, informazione sui servizi; oppure archiviazione della richiesta, comunicata al richiedente.
  4. Ricorso al TAR entro 60 giorni: violazione del contraddittorio, motivazione generica o per relationem, fatti non riconducibili ai reati indicati, episodio isolato, conflittualità reciproca, strumentalità rispetto a una lite familiare, mancato riscontro delle dichiarazioni; il giudice verifica la logicità dell'istruttoria, non l'esistenza del reato; la sospensiva è concessa raramente perché l'ammonimento non ha effetti esecutivi diretti, salvo armi e patente.
  5. Dopo: per la vittima, in caso di nuove condotte, la denuncia porta a un procedimento d'ufficio con pena aumentata, con le misure cautelari del divieto di avvicinamento; per l'ammonito, la revoca dopo tre anni con il percorso di recupero, e nel frattempo la prudenza assoluta nei contatti, anche indiretti, con la persona che ha chiesto l'ammonimento.

L'ammonimento convive con gli altri strumenti: gli ordini di protezione civili degli artt. 342-bis e 342-ter c.c. (allontanamento dalla casa familiare deciso dal tribunale), le misure cautelari penali, la querela con il codice rosso, e nei casi più gravi le misure di prevenzione del questore e del tribunale, come l'avviso orale e la sorveglianza speciale. Per la vittima è spesso il primo passo, rapido e senza processo; per chi lo riceve è un segnale da prendere sul serio, perché la seconda volta il reato è aggravato e non dipende più dalla volontà della persona offesa.

Domande frequenti

Il mio ex mi scrive decine di messaggi al giorno e si presenta sotto casa: conviene la querela o l'ammonimento?

Spesso l'ammonimento prima, la querela dopo se non basta. La richiesta di ammonimento al questore (art. 8 D.L. 11/2009) è possibile finché non è stata proposta querela per stalking, si presenta in questura o dai carabinieri con i messaggi, i testimoni e la descrizione delle condotte, e porta in tempi brevi a un avvertimento formale con ritiro delle eventuali armi; il questore, per la violenza domestica, può anche chiedere al prefetto la sospensione della patente. Se le condotte continuano, il reato commesso da ammonito è procedibile d'ufficio e punito con pena aumentata, e la querela non serve più. La querela immediata conviene invece quando i fatti sono già gravi (minacce, aggressioni, violenze) e servono subito le misure cautelari del codice rosso, come il divieto di avvicinamento con braccialetto: in quel caso la strada è penale, con l'ascolto della vittima entro tre giorni.

Sono stato ammonito senza che nessuno mi abbia sentito: posso fare qualcosa?

Sì. L'ammonimento è un provvedimento amministrativo impugnabile davanti al TAR entro 60 giorni dalla notifica (o con ricorso straordinario (dal 2026 deciso dal Presidente del Consiglio di Stato) entro 120). La giurisprudenza amministrativa richiede di regola la comunicazione di avvio del procedimento e la possibilità di essere sentiti, salvo urgenza motivata, e una motivazione che indichi fatti specifici riconducibili allo stalking o alla violenza domestica, verificati con le informazioni degli organi investigativi e le persone informate: episodi isolati, liti reciproche, richieste strumentali in una causa di separazione o di affidamento, dichiarazioni non riscontrate sono i motivi tipici di annullamento. Il TAR non decide se il reato c'è stato, ma se il questore ha istruito e motivato in modo logico. Indipendentemente dal ricorso, dopo tre anni dall'emissione si può chiedere al questore la revoca, dimostrando la partecipazione a un percorso di recupero (art. 3, c. 5-ter, D.L. 93/2013).

Che conseguenze ha l'ammonimento per chi lo riceve?

In sé nessuna sanzione penale: è un avvertimento verbalizzato. Ma gli effetti collaterali sono concreti: il questore ritira le armi e revoca o nega il porto d'armi; per la violenza domestica può chiedere al prefetto la sospensione della patente da uno a tre mesi; l'ammonimento resta nelle banche dati di polizia e pesa su licenze, autorizzazioni, permessi di soggiorno e nelle cause di affidamento dei figli. Soprattutto, se l'ammonito commette poi lo stalking, il revenge porn o, nella violenza domestica, percosse, lesioni, violenza privata, minaccia grave, violazione di domicilio o danneggiamento, anche contro una persona diversa, la pena è aumentata e si procede d'ufficio, senza bisogno di querela e senza possibilità di remissione. Il questore deve inoltre informarlo dei servizi di recupero disponibili (consultori, salute mentale, dipendenze), la cui frequenza conta per la revoca dopo tre anni.

L'ammonimento ha una scadenza?

No: la legge non fissa una durata, per cui l'ammonimento resta efficace finché non viene revocato. La revoca si chiede al questore con istanza dell'ammonito non prima di tre anni dall'emissione, ed è valutata tenendo conto della partecipazione a percorsi di recupero presso gli enti indicati dal piano nazionale antiviolenza e dei relativi esiti (art. 3, c. 5-ter, D.L. 93/2013, introdotto dalla L. 168/2023), oltre che dell'assenza di nuove condotte. Prima dei tre anni resta solo il ricorso al TAR contro il provvedimento originario, nei termini, o l'istanza di riesame in autotutela se emergono fatti nuovi (per esempio l'archiviazione o l'assoluzione nel procedimento penale per gli stessi fatti, che però non vincola il questore, perché lo standard dell'ammonimento è quello della prevenzione, non della prova del reato).

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Fonti normative

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