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GuidaDiritto penale · Armi, ordine pubblico e misure di prevenzione

Il DASPO sportivo e il DASPO urbano

Il DASPO è un provvedimento del questore, non una condanna: vieta l'accesso agli stadi a chi è denunciato o condannato per violenze legate allo sport, da uno a cinque anni, e può imporre di presentarsi in questura durante le partite, con la convalida del giudice entro quarantotto ore. Dal 2017 esiste anche in città: l'allontanamento di quarantotto ore da stazioni e luoghi sensibili, il divieto di accesso del questore fino a due anni, i divieti per chi spaccia vicino alle scuole e per chi provoca risse nei locali. Violarli è reato.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • DASPO sportivo (art. 6 L. 401/1989): divieto del questore per denunciati o condannati per violenze da stadio, armi, rissa, reati contro l'ordine pubblico; 1-5 anni, 5-10 per i recidivi, fino a 8 se violato; anche minori dai 14 anni.
  • Obbligo di firma in questura durante le partite: convalida del GIP entro 48 + 48 ore, ricorso in Cassazione.
  • Violazione: reclusione 1-3 anni e multa 10.000-40.000 euro; con la condanna per reati da stadio, DASPO giudiziale 2-10 anni.
  • DASPO urbano (D.L. 14/2017): allontanamento di 48 ore, divieto del questore fino a 12 mesi (1-2 anni per i condannati), zone rosse del prefetto; spaccio presso scuole e locali 1-5 anni; DASPO Willy per i locali 1-3 anni.
  • Ricorsi: TAR entro 60 giorni contro i divieti; istanza di revoca al questore; riabilitazione dopo 3 anni.

Il DASPO sportivo

Art. 6, commi 5 e 6, L. 401/1989 — Durata e violazione del divieto

«Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. […] Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro».

AspettoRegola
Chi lo decideIl questore del luogo di residenza o del fatto, con provvedimento motivato notificato all'interessato (e ai genitori per i minori dai 14 anni)
DestinatariDenunciati per violenza su persone o cose, o per incitamento alla violenza, in occasione o a causa di manifestazioni sportive; chi ha tenuto condotte finalizzate alla violenza, anche all'estero e in gruppo; denunciati o condannati nei cinque anni per armi, oggetti atti ad offendere, rissa, striscioni vietati, invasione di campo, delitti contro l'ordine pubblico e di comune pericolo, anche fuori dallo sport; indiziati di appartenenza mafiosa
ContenutoDivieto di accesso agli impianti per le manifestazioni indicate (anche all'estero) e alle aree di sosta, transito e trasporto dei tifosi; eventuale obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia durante le partite (obbligo di firma)
DurataDa 1 a 5 anni; almeno 3 per i capi dei gruppi; da 5 a 10 per chi ha già avuto un DASPO (sempre con firma); aumentabile fino a 8 in caso di violazione; revoca o modifica se cambiano le condizioni
ConvalidaSolo per l'obbligo di firma: il PM chiede la convalida al GIP entro 48 ore dalla notifica, il GIP decide nelle 48 ore successive; ricorso per cassazione senza sospensione
ViolazioneReclusione da 1 a 3 anni e multa da 10.000 a 40.000 euro; arresto in flagranza; con la condanna, DASPO giudiziale da 2 a 10 anni con firma
RiabilitazioneDopo 3 anni dalla fine del divieto, su istanza al questore, con ravvedimento e risarcimento (c. 8-bis)

Il DASPO (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) è una misura di prevenzione: non presuppone una condanna, ma una denuncia o elementi di fatto valutati dal questore, e per questo è compatibile con l'archiviazione o l'assoluzione successive, che però giustificano l'istanza di revoca. La motivazione deve indicare i fatti concreti (il verbale, i filmati, il ruolo nel gruppo) e la proporzione della durata; il divieto elenca le manifestazioni e i luoghi, comprese le stazioni e le aree di transito nei giorni delle partite. La parte più incisiva è l'obbligo di firma (c. 2), che limita la libertà personale e richiede la convalida del giudice per le indagini preliminari nei tempi stretti del comma 3: la mancata richiesta del PM entro 48 ore o la mancata decisione del GIP nelle 48 successive fa cadere la prescrizione, non il divieto. Dal 2014 il DASPO può essere applicato ai minori dai quattordici anni e per le partite all'estero, e le autorità degli altri Stati UE possono vietare l'accesso agli stadi italiani. La violazione è un delitto grave e frequente (basta essere trovati nei pressi dello stadio nelle ore vietate), e la condanna per reati commessi allo stadio o nelle trasferte porta con sé il DASPO giudiziale, da due a dieci anni.

Il DASPO urbano e gli altri divieti del questore

Art. 10, comma 2, D.L. 14/2017 — Divieto di accesso

«Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto».

  1. Ordine di allontanamento (artt. 9-10 D.L. 14/2017): emesso per iscritto dagli agenti a chi, in stazioni, aeroporti, porti e mezzi pubblici o nelle aree individuate dai regolamenti comunali (scuole, università, musei, parchi, mercati, luoghi turistici), impedisce l'accessibilità o tiene comportamenti violenti, minacciosi o molesti, o commette ubriachezza, accattonaggio molesto, commercio abusivo; vale 48 ore, con sanzione da 100 a 300 euro, raddoppiata se violato; nelle zone rosse individuate dal prefetto (c. 3-bis) si applica ai denunciati negli ultimi cinque anni per reati contro persona e patrimonio, droga e armi che tengono condotte pericolose.
  2. Divieto di accesso del questore (art. 10, c. 2-3): in caso di reiterazione, se c'è pericolo per la sicurezza, divieto motivato di accesso alle aree fino a 12 mesi, con modalità compatibili con mobilità, salute e lavoro; da 12 mesi a 2 anni per chi è stato condannato negli ultimi cinque anni per reati contro persona o patrimonio; anche verso denunciati o condannati per quei reati commessi in quei luoghi; violazione punita con l'arresto da sei mesi a un anno (da uno a due anni per i condannati).
  3. Divieti per spaccio (art. 13): per chi è stato denunciato o condannato negli ultimi tre anni per reati dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 commessi presso scuole, università, locali pubblici e pubblici esercizi, il questore vieta l'accesso e lo stazionamento presso quei luoghi da 1 a 5 anni e, per pericolosità, impone fino a 2 anni la firma bisettimanale, il rientro serale, il divieto di lasciare il comune o l'obbligo di presentarsi negli orari scolastici (con la convalida del GIP come per lo stadio); anche minori dai 14 anni; violazione: reclusione 1-3 anni e multa 10.000-24.000 euro.
  4. DASPO «Willy» (art. 13-bis): per i denunciati negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini in locali pubblici o di trattenimento, per delitti contro persona e patrimonio, armi, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, il questore vieta l'accesso ai locali indicati, anche per fasce orarie, da 1 a 3 anni, con divieto di stazionamento nelle vicinanze, estendibile all'intera provincia per arrestati, fermati, sottoposti a misure cautelari o condannati; prescrizioni ulteriori con convalida; violazione: reclusione 1-3 anni e multa 10.000-24.000 euro.
  5. Ricorsi: i divieti del questore e del prefetto sono atti amministrativi, impugnabili al TAR entro 60 giorni con domanda di sospensiva (motivi tipici: mancanza dei presupposti, denuncia infondata o archiviata, motivazione generica, durata sproporzionata, mancata previsione delle modalità per lavoro e salute, difetto di notifica ai genitori); le prescrizioni convalidate dal GIP si impugnano in Cassazione; in ogni momento si può chiedere al questore la revoca o la modifica per il mutare delle condizioni.

In pratica, chi riceve un DASPO deve leggere con attenzione l'elenco dei luoghi e degli orari, perché le violazioni «per sbaglio» (passare dalla stazione il giorno della partita, entrare nel bar vietato) sono reati con arresto e pene fino a tre anni, e conservare l'esito del procedimento penale, perché l'archiviazione o l'assoluzione sono la base per la revoca. Per i minori, la notifica ai genitori e il coinvolgimento del tribunale per i minorenni rendono il DASPO un segnale che precede il processo; per gli adulti con precedenti, il DASPO si somma spesso all'avviso orale e al foglio di via, misure di prevenzione con regole proprie.

Domande frequenti

Sono stato denunciato dopo una rissa allo stadio, il processo non è iniziato, ma ho già ricevuto il DASPO: è possibile?

Sì. Il DASPO è una misura di prevenzione del questore che non richiede una condanna: basta la denuncia per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, o elementi di fatto che dimostrino una condotta finalizzata alla violenza (art. 6, c. 1, L. 401/1989). Dura da uno a cinque anni e riguarda impianti, aree di sosta, transito e trasporto per le partite indicate; se l'accusa cade (archiviazione, assoluzione) si può chiedere al questore la revoca, perché il divieto va modificato quando mutano le condizioni (c. 5). Il ricorso contro il divieto è al TAR entro 60 giorni, con eventuale sospensiva.

Che cos'è l'obbligo di firma e chi lo decide?

È la prescrizione aggiuntiva di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento delle partite indicate (art. 6, c. 2): la impone il questore, ma incide sulla libertà personale e per questo il pubblico ministero deve chiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari entro 48 ore dalla notifica e il giudice deve decidere nelle 48 ore successive, altrimenti la prescrizione perde efficacia; è sempre disposta per chi ha già avuto un DASPO. Contro l'ordinanza di convalida si ricorre in Cassazione, senza effetto sospensivo. La mancata presentazione è la violazione punita con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 40.000 euro.

Mi hanno dato un ordine di allontanamento dalla stazione per 48 ore e ora il questore mi ha vietato di tornarci per un anno: è il DASPO urbano?

Sì. L'ordine di allontanamento (art. 9-10 D.L. 14/2017) è emesso sul posto dagli agenti a chi impedisce l'uso di stazioni, aeroporti e trasporti o tiene comportamenti molesti, ubriachezza, accattonaggio o commercio abusivo nelle aree individuate dal regolamento comunale (scuole, musei, parchi, mercati): vale 48 ore, con sanzione da 100 a 300 euro. Se la condotta si ripete e ne può derivare pericolo per la sicurezza, il questore vieta l'accesso a quelle aree fino a 12 mesi, e da 12 mesi a 2 anni se lei è stato condannato negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio; violarlo è reato (arresto da 6 mesi a 1 anno, o da 1 a 2 anni). Il divieto deve rispettare le sue esigenze di mobilità, salute e lavoro, e si impugna al TAR.

Quanto dura il DASPO per chi lo viola o ce l'ha per la seconda volta?

Chi viola il DASPO sportivo commette un reato punito con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 40.000 euro, e il divieto può essere prolungato fino a otto anni; con la condanna per reati commessi allo stadio o durante le trasferte il giudice applica un DASPO da due a dieci anni con obbligo di firma. Chi ha già avuto un DASPO ne riceve uno nuovo da cinque a dieci anni, sempre con l'obbligo di firma; per i capi dei gruppi il minimo è tre anni. Dopo tre anni dalla fine del divieto si può chiedere al questore la cessazione degli effetti pregiudizievoli dimostrando il ravvedimento e il risarcimento dei danni (c. 8-bis).

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Fonti normative

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