In breve
- DASPO sportivo (art. 6 L. 401/1989): divieto del questore per denunciati o condannati per violenze da stadio, armi, rissa, reati contro l'ordine pubblico; 1-5 anni, 5-10 per i recidivi, fino a 8 se violato; anche minori dai 14 anni.
- Obbligo di firma in questura durante le partite: convalida del GIP entro 48 + 48 ore, ricorso in Cassazione.
- Violazione: reclusione 1-3 anni e multa 10.000-40.000 euro; con la condanna per reati da stadio, DASPO giudiziale 2-10 anni.
- DASPO urbano (D.L. 14/2017): allontanamento di 48 ore, divieto del questore fino a 12 mesi (1-2 anni per i condannati), zone rosse del prefetto; spaccio presso scuole e locali 1-5 anni; DASPO Willy per i locali 1-3 anni.
- Ricorsi: TAR entro 60 giorni contro i divieti; istanza di revoca al questore; riabilitazione dopo 3 anni.
Il DASPO sportivo
«Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. […] Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro».
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Chi lo decide | Il questore del luogo di residenza o del fatto, con provvedimento motivato notificato all'interessato (e ai genitori per i minori dai 14 anni) |
| Destinatari | Denunciati per violenza su persone o cose, o per incitamento alla violenza, in occasione o a causa di manifestazioni sportive; chi ha tenuto condotte finalizzate alla violenza, anche all'estero e in gruppo; denunciati o condannati nei cinque anni per armi, oggetti atti ad offendere, rissa, striscioni vietati, invasione di campo, delitti contro l'ordine pubblico e di comune pericolo, anche fuori dallo sport; indiziati di appartenenza mafiosa |
| Contenuto | Divieto di accesso agli impianti per le manifestazioni indicate (anche all'estero) e alle aree di sosta, transito e trasporto dei tifosi; eventuale obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia durante le partite (obbligo di firma) |
| Durata | Da 1 a 5 anni; almeno 3 per i capi dei gruppi; da 5 a 10 per chi ha già avuto un DASPO (sempre con firma); aumentabile fino a 8 in caso di violazione; revoca o modifica se cambiano le condizioni |
| Convalida | Solo per l'obbligo di firma: il PM chiede la convalida al GIP entro 48 ore dalla notifica, il GIP decide nelle 48 ore successive; ricorso per cassazione senza sospensione |
| Violazione | Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 10.000 a 40.000 euro; arresto in flagranza; con la condanna, DASPO giudiziale da 2 a 10 anni con firma |
| Riabilitazione | Dopo 3 anni dalla fine del divieto, su istanza al questore, con ravvedimento e risarcimento (c. 8-bis) |
Il DASPO (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) è una misura di prevenzione: non presuppone una condanna, ma una denuncia o elementi di fatto valutati dal questore, e per questo è compatibile con l'archiviazione o l'assoluzione successive, che però giustificano l'istanza di revoca. La motivazione deve indicare i fatti concreti (il verbale, i filmati, il ruolo nel gruppo) e la proporzione della durata; il divieto elenca le manifestazioni e i luoghi, comprese le stazioni e le aree di transito nei giorni delle partite. La parte più incisiva è l'obbligo di firma (c. 2), che limita la libertà personale e richiede la convalida del giudice per le indagini preliminari nei tempi stretti del comma 3: la mancata richiesta del PM entro 48 ore o la mancata decisione del GIP nelle 48 successive fa cadere la prescrizione, non il divieto. Dal 2014 il DASPO può essere applicato ai minori dai quattordici anni e per le partite all'estero, e le autorità degli altri Stati UE possono vietare l'accesso agli stadi italiani. La violazione è un delitto grave e frequente (basta essere trovati nei pressi dello stadio nelle ore vietate), e la condanna per reati commessi allo stadio o nelle trasferte porta con sé il DASPO giudiziale, da due a dieci anni.
Il DASPO urbano e gli altri divieti del questore
«Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto».
- Ordine di allontanamento (artt. 9-10 D.L. 14/2017): emesso per iscritto dagli agenti a chi, in stazioni, aeroporti, porti e mezzi pubblici o nelle aree individuate dai regolamenti comunali (scuole, università, musei, parchi, mercati, luoghi turistici), impedisce l'accessibilità o tiene comportamenti violenti, minacciosi o molesti, o commette ubriachezza, accattonaggio molesto, commercio abusivo; vale 48 ore, con sanzione da 100 a 300 euro, raddoppiata se violato; nelle zone rosse individuate dal prefetto (c. 3-bis) si applica ai denunciati negli ultimi cinque anni per reati contro persona e patrimonio, droga e armi che tengono condotte pericolose.
- Divieto di accesso del questore (art. 10, c. 2-3): in caso di reiterazione, se c'è pericolo per la sicurezza, divieto motivato di accesso alle aree fino a 12 mesi, con modalità compatibili con mobilità, salute e lavoro; da 12 mesi a 2 anni per chi è stato condannato negli ultimi cinque anni per reati contro persona o patrimonio; anche verso denunciati o condannati per quei reati commessi in quei luoghi; violazione punita con l'arresto da sei mesi a un anno (da uno a due anni per i condannati).
- Divieti per spaccio (art. 13): per chi è stato denunciato o condannato negli ultimi tre anni per reati dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 commessi presso scuole, università, locali pubblici e pubblici esercizi, il questore vieta l'accesso e lo stazionamento presso quei luoghi da 1 a 5 anni e, per pericolosità, impone fino a 2 anni la firma bisettimanale, il rientro serale, il divieto di lasciare il comune o l'obbligo di presentarsi negli orari scolastici (con la convalida del GIP come per lo stadio); anche minori dai 14 anni; violazione: reclusione 1-3 anni e multa 10.000-24.000 euro.
- DASPO «Willy» (art. 13-bis): per i denunciati negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini in locali pubblici o di trattenimento, per delitti contro persona e patrimonio, armi, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, il questore vieta l'accesso ai locali indicati, anche per fasce orarie, da 1 a 3 anni, con divieto di stazionamento nelle vicinanze, estendibile all'intera provincia per arrestati, fermati, sottoposti a misure cautelari o condannati; prescrizioni ulteriori con convalida; violazione: reclusione 1-3 anni e multa 10.000-24.000 euro.
- Ricorsi: i divieti del questore e del prefetto sono atti amministrativi, impugnabili al TAR entro 60 giorni con domanda di sospensiva (motivi tipici: mancanza dei presupposti, denuncia infondata o archiviata, motivazione generica, durata sproporzionata, mancata previsione delle modalità per lavoro e salute, difetto di notifica ai genitori); le prescrizioni convalidate dal GIP si impugnano in Cassazione; in ogni momento si può chiedere al questore la revoca o la modifica per il mutare delle condizioni.
In pratica, chi riceve un DASPO deve leggere con attenzione l'elenco dei luoghi e degli orari, perché le violazioni «per sbaglio» (passare dalla stazione il giorno della partita, entrare nel bar vietato) sono reati con arresto e pene fino a tre anni, e conservare l'esito del procedimento penale, perché l'archiviazione o l'assoluzione sono la base per la revoca. Per i minori, la notifica ai genitori e il coinvolgimento del tribunale per i minorenni rendono il DASPO un segnale che precede il processo; per gli adulti con precedenti, il DASPO si somma spesso all'avviso orale e al foglio di via, misure di prevenzione con regole proprie.
Domande frequenti
Sono stato denunciato dopo una rissa allo stadio, il processo non è iniziato, ma ho già ricevuto il DASPO: è possibile?
Sì. Il DASPO è una misura di prevenzione del questore che non richiede una condanna: basta la denuncia per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, o elementi di fatto che dimostrino una condotta finalizzata alla violenza (art. 6, c. 1, L. 401/1989). Dura da uno a cinque anni e riguarda impianti, aree di sosta, transito e trasporto per le partite indicate; se l'accusa cade (archiviazione, assoluzione) si può chiedere al questore la revoca, perché il divieto va modificato quando mutano le condizioni (c. 5). Il ricorso contro il divieto è al TAR entro 60 giorni, con eventuale sospensiva.
Che cos'è l'obbligo di firma e chi lo decide?
È la prescrizione aggiuntiva di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento delle partite indicate (art. 6, c. 2): la impone il questore, ma incide sulla libertà personale e per questo il pubblico ministero deve chiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari entro 48 ore dalla notifica e il giudice deve decidere nelle 48 ore successive, altrimenti la prescrizione perde efficacia; è sempre disposta per chi ha già avuto un DASPO. Contro l'ordinanza di convalida si ricorre in Cassazione, senza effetto sospensivo. La mancata presentazione è la violazione punita con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 40.000 euro.
Mi hanno dato un ordine di allontanamento dalla stazione per 48 ore e ora il questore mi ha vietato di tornarci per un anno: è il DASPO urbano?
Sì. L'ordine di allontanamento (art. 9-10 D.L. 14/2017) è emesso sul posto dagli agenti a chi impedisce l'uso di stazioni, aeroporti e trasporti o tiene comportamenti molesti, ubriachezza, accattonaggio o commercio abusivo nelle aree individuate dal regolamento comunale (scuole, musei, parchi, mercati): vale 48 ore, con sanzione da 100 a 300 euro. Se la condotta si ripete e ne può derivare pericolo per la sicurezza, il questore vieta l'accesso a quelle aree fino a 12 mesi, e da 12 mesi a 2 anni se lei è stato condannato negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio; violarlo è reato (arresto da 6 mesi a 1 anno, o da 1 a 2 anni). Il divieto deve rispettare le sue esigenze di mobilità, salute e lavoro, e si impugna al TAR.
Quanto dura il DASPO per chi lo viola o ce l'ha per la seconda volta?
Chi viola il DASPO sportivo commette un reato punito con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 40.000 euro, e il divieto può essere prolungato fino a otto anni; con la condanna per reati commessi allo stadio o durante le trasferte il giudice applica un DASPO da due a dieci anni con obbligo di firma. Chi ha già avuto un DASPO ne riceve uno nuovo da cinque a dieci anni, sempre con l'obbligo di firma; per i capi dei gruppi il minimo è tre anni. Dopo tre anni dalla fine del divieto si può chiedere al questore la cessazione degli effetti pregiudizievoli dimostrando il ravvedimento e il risarcimento dei danni (c. 8-bis).
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 6 L. 401/1989 — Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive
- Art. 9 D.L. 14/2017 — Misure a tutela del decoro di particolari luoghi (allontanamento)
- Art. 10 D.L. 14/2017 — Divieto di accesso (DASPO urbano)
- Art. 13 D.L. 14/2017 — Misure contro lo spaccio presso scuole e locali
- Art. 13-bis D.L. 14/2017 — Prevenzione di disordini negli esercizi pubblici (DASPO Willy)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Licenze, autorizzazioni, divietiDASPO urbano, allontanamento e foglio di via obbligatorioAllontanamento di 48 ore, divieto di accesso del questore fino a 2 anni, zone rosse, foglio di via da 6 mesi a 4 anni: quando sono illegittimi e come si impugnano.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneLe misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale, avviso orale, foglio di viaChi può subirle senza condanna, il procedimento in tribunale, durata e prescrizioni della sorveglianza speciale, appello in 30 giorni, violazioni, effetti e revoca.
- Licenze, autorizzazioni, divietiL'avviso orale del questore e come reagireL'avviso orale (art. 3 D.Lgs. 159/2011): chi lo riceve, i divieti su armi e apparati, i minori, la revoca in 60 giorni, il ricorso al TAR, la sorveglianza speciale.
- Reati contro la personaLa rissa (art. 588 c.p.)Art. 588 c.p.: almeno tre persone in contesa, multa fino a 2.000 euro, da 6 mesi a 6 anni con morti o feriti, legittima difesa, chi si difende soltanto.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneColtelli e oggetti atti ad offendere: quando è reato (art. 4 L. 110/1975)Portare coltelli, mazze, catene senza giustificato motivo: arresto 1-3 anni e ammenda 1.000-10.000; sfollagente e storditori vietati sempre.
- Reati contro la pubblica amministrazioneLa resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)La resistenza a pubblico ufficiale: violenza o minaccia per opporsi a un atto d'ufficio, 6 mesi-5 anni aumentati contro la polizia (2025).
- StupefacentiLo spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990)Lo spaccio di stupefacenti: 6-20 anni per le droghe pesanti, 2-6 per le leggere, detenzione a fine di spaccio, quantità e prova, arresto, patteggiamento, lieve entità.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- Il procedimento penaleIl ricorso per cassazione penaleIl ricorso per cassazione penale: i motivi dell'art. 606 c.p.p., non i fatti; 15, 30 o 45 giorni; solo cassazionisti; inammissibilità e sanzione fino a 2.065 euro.
- Il procedimento penaleIl processo penale minorileDPR 448/1988: sotto i 14 anni nessun processo, capacità tra 14 e 18, irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, messa alla prova, percorso rieducativo, misure cautelari.