Offerta di lancioAvvocati: Pro a vita gratis · Lifetime da 199 €Pro a vita gratis per avvocati 10 postiRichiedi il postoRichiedi

ReatoDiritto penale · Stupefacenti

Lo spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990)

L'art. 73 punisce ogni condotta con cui la droga circola: cedere, vendere, trasportare, coltivare, e anche solo detenere una quantità che «appare destinata» a uso non personale. Le pene dipendono dalla sostanza, da sei a venti anni per cocaina ed eroina, da due a sei per la cannabis, e dalla gravità del fatto, con la lieve entità sotto i cinque anni; la linea tra spaccio e uso personale è la questione decisiva di ogni processo.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Condotte: coltivare, produrre, vendere, cedere anche gratis, trasportare, procurare ad altri, detenere illecitamente fuori dai casi di uso personale (art. 73, c. 1; art. 75).
  • Pene: droghe pesanti (tab. I e III) 6-20 anni + multa 25.822-258.228; cannabis e droghe leggere (tab. II e IV) 2-6 anni + multa 5.164-77.468; lieve entità (c. 5) 6 mesi-5 anni, 18 mesi-5 anni se non occasionale.
  • Uso personale (art. 75): nessun reato ma sanzioni del prefetto; indizi di spaccio: quantità oltre i limiti del DM 2006 (250 mg eroina, 750 cocaina, 500 THC), dosi confezionate, bilancino, contanti, messaggi.
  • Aggravanti (art. 80): minori, armi, adulterazione, scuole (+1/3-1/2), ingente quantità (+1/2-2/3); attenuante per chi collabora (−1/2-2/3).
  • Arresto obbligatorio salvo lieve entità; custodia in carcere; confisca; messa alla prova e lavori di pubblica utilità per la lieve entità.

Il reato e le pene

Norma
Art. 73 DPR 309/1990 (testo unico stupefacenti); aggravanti art. 80; uso personale art. 75
Pena
C. 1: tabelle I e III reclusione 6-20 anni e multa da 50 a 500 milioni di lire (25.822-258.228 euro); c. 4: tabelle II e IV reclusione 2-6 anni e multa 5.164-77.468 euro; c. 5 (lieve entità): 6 mesi-5 anni e multa 1.032-10.329; 18 mesi-5 anni e multa 2.500-10.329 se non occasionale; c. 6: aumento con tre o più persone; art. 80: +1/3-1/2 (minori, armi, adulterazione, luoghi sensibili), +1/2-2/3 per ingente quantità, 30 anni con adulterazione
Procedibilità
D'ufficio
Arresto in flagranza
Obbligatorio per tutte le ipotesi dell'art. 73 salvo la lieve entità (art. 380, c. 2, lett. h, c.p.p.); facoltativo per il c. 5
Custodia cautelare
Consentita (carcere frequente per il c. 1); presunzione di carcere solo per l'associazione ex art. 74
Riti e benefici
Patteggiamento, abbreviato; messa alla prova per la lieve entità (Corte cost. 90/2025); lavoro di pubblica utilità per i tossicodipendenti (c. 5-bis); affidamento terapeutico (art. 94) fino a 6 anni di pena
Confisca
Sostanza, denaro, strumenti e veicoli; confisca allargata ex art. 240-bis anche per il c. 5, con i limiti della Corte cost. 166/2025
Prescrizione
C. 1: 20 anni (25 con interruzioni); c. 4: 6 (7 e 6 mesi); c. 5: 6 (7 e 6 mesi)
Art. 73, comma 1, DPR 309/1990 — testo tornato in vigore dopo Corte cost. 32/2014 (minimo ridotto a sei anni da Corte cost. 40/2019)

«Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 [...], sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.»

L'art. 73 elenca tutte le condotte del ciclo della droga (coltivazione, produzione, vendita, offerta, cessione anche gratuita, trasporto, spedizione, consegna) e le equipara alla detenzione di sostanze destinate a un uso non esclusivamente personale: il reato non richiede un corrispettivo né una quantità minima, e una sola cessione di una dose a un amico basta. Le pene dipendono dalla tabella: dopo la sentenza della Corte costituzionale 32/2014, che ha cancellato l'equiparazione del 2006, e la riforma delle tabelle del 2014, le sostanze della tabella I (eroina, cocaina, MDMA, amfetamine, LSD, ketamina e le nuove sostanze psicoattive) sono punite con la reclusione da sei (minimo ridotto da otto dalla Corte costituzionale 40/2019) a venti anni, quelle delle tabelle II e IV (cannabis e derivati, benzodiazepine) da due a sei anni. Il confine con l'uso personale si giudica su indizi: la quantità di principio attivo rispetto ai limiti del DM 11 aprile 2006 (250 mg eroina, 750 mg cocaina, 500 mg THC, 750 mg MDMA, 500 mg amfetamina; il raddoppio del THC del 2006 fu annullato dal TAR), il confezionamento in dosi, la presenza di bilancini, contanti in piccolo taglio, appunti e chat, la condizione di consumatore o meno; il superamento del limite non basta da solo e la giurisprudenza richiede una valutazione complessiva. Il consumo di gruppo (acquisto comune per consumare insieme, con mandato dei consumatori) non è spaccio secondo le Sezioni Unite del 2013, mentre chi compra per rivendere agli amici sì; la coltivazione domestica di poche piante per sé non è punibile (SU 12348/2020), quella oltre il fabbisogno personale è reato a prescindere dalla vendita.

Lieve entità, aggravanti, attenuanti

  1. Lieve entità (c. 5): reato autonomo per i fatti che, per mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza, sono di lieve entità: la cessione di strada, la detenzione di poche dosi, lo spaccio tra conoscenti; 6 mesi-5 anni, con la variante non occasionale (18 mesi-5 anni) introdotta nel 2023 e l'esclusione delle condotte continuative e abituali (mezzi allestiti, organizzazione) dal decreto sicurezza del 2026, che le riporta nel comma 1 o 4. È la qualificazione più frequente e quella su cui si concentra la difesa (approfondimento).
  2. Aggravanti (art. 80): sostanze destinate a minori, fatto commesso da armati o travisati, sostanze adulterate, cessione per prestazioni sessuali a tossicodipendenti o vicino a scuole, comunità, caserme, carceri, ospedali: aumento da un terzo alla metà; ingente quantità: dalla metà a due terzi, con la soglia elaborata dalle Sezioni Unite (36258/2012: quantità di principio attivo pari a 2.000 volte il valore massimo di uso personale) e trenta anni se ingente e adulterata; concorso di tre o più persone (c. 6); recidiva e art. 99.
  3. Attenuanti: la collaborazione (c. 7: riduzione dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare conseguenze ulteriori o aiuta a sottrarre risorse al traffico), le generiche, il fatto commesso dal tossicodipendente per la propria dipendenza (c. 5-bis e 5-ter: lavoro di pubblica utilità al posto della pena); la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) è applicabile alla lieve entità con minimo di sei mesi.
  4. Misure e riti: arresto obbligatorio salvo lieve entità, direttissima, custodia cautelare in carcere o domiciliari secondo la gravità e i precedenti; patteggiamento e abbreviato come esiti ordinari, messa alla prova per la lieve entità dopo la Corte costituzionale 90/2025, sospensione condizionale entro due anni, affidamento terapeutico per il condannato tossicodipendente con pena fino a sei anni.
  5. Confische ed espulsione: sostanza, denaro provento, telefoni e veicoli usati per il reato; confisca allargata dei beni sproporzionati al reddito (art. 240-bis) anche per la lieve entità dal 2023, ma non automatica e con i limiti fissati dalla Corte costituzionale 166/2025; per lo straniero la condanna per l'art. 73 (esclusa la lieve entità) è ostativa al permesso e comporta l'espulsione come misura di sicurezza o alternativa alla detenzione.

La difesa

Art. 73, comma 7, DPR 309/1990 — Attenuante della collaborazione

«Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

I processi per l'art. 73 si decidono su quattro terreni. La destinazione: uso personale (art. 75) contro spaccio, con la perizia sul principio attivo, il numero di dosi ricavabili, la prova della tossicodipendenza (certificati del SerD, analisi), l'assenza di bilancini e contanti, la spiegazione dei messaggi. La qualificazione: lieve entità contro comma 1 o 4, che vale anni di pena e decide arresto, misure e riti; la tabella della sostanza (cannabis contro tabella I) e la quantità effettiva (peso lordo contro principio attivo). La prova: legittimità della perquisizione personale e domiciliare (art. 103 DPR 309, convalida del PM), delle intercettazioni e dei pedinamenti, identificazione dell'acquirente, testimonianza degli acquirenti sentiti come persone informate, chat e tabulati; catena di custodia e analisi dei reperti. La pena: collaborazione, attenuanti, patteggiamento, messa alla prova, lavori di pubblica utilità, affidamento terapeutico, pene sostitutive, sospensione condizionale. Per chi è consumatore, avviare subito un programma terapeutico pesa su tutti e quattro. Le condotte organizzate e stabili con più persone diventano associazione (art. 74), con pene da dieci a venti anni per i partecipanti e la presunzione di custodia in carcere: la contestazione dell'associazione, contro il semplice concorso, è la posta più alta delle indagini sulle piazze di spaccio.

Domande frequenti

Mi hanno trovato con 10 grammi di hashish: è spaccio?

Dipende dalla destinazione, non solo dal peso. Il limite di uso personale per la cannabis è 500 mg di principio attivo (DM 11 aprile 2006), che con hashish a THC medio corrisponde a qualche grammo; superarlo è un indizio di spaccio, non una prova, e contano il confezionamento (dosi già divise), il bilancino, il denaro, i messaggi, l'assenza di uso personale. Se la quantità è modesta e non ci sono altri indizi si resta nell'art. 75 (sanzioni amministrative del prefetto); altrimenti è art. 73, di regola nella forma della lieve entità (6 mesi-5 anni), con arresto facoltativo.

Che pena rischia chi vende cocaina?

Per le sostanze della tabella I (cocaina, eroina, MDMA, amfetamine, LSD) la pena è da 6 a 20 anni di reclusione e la multa da 50 a 500 milioni di lire, cioè da 25.822 a 258.228 euro (art. 73, comma 1, nel testo tornato in vigore dopo la sentenza della Corte costituzionale 32/2014, con il minimo ridotto dalla Corte costituzionale nel 2019), con arresto obbligatorio in flagranza e custodia cautelare; una singola cessione di una dose, senza organizzazione, ricade però di regola nella lieve entità del comma 5, da 6 mesi a 5 anni (18 mesi-5 anni se non occasionale), che è l'esito della grande maggioranza dei processi per spaccio di strada.

Conviene collaborare?

L'art. 73, comma 7, riduce la pena dalla metà a due terzi a chi si adopera per evitare conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente la polizia o l'autorità giudiziaria a sottrarre risorse rilevanti al traffico: indicare il fornitore o far sequestrare la sostanza. Si aggiungono le attenuanti generiche, il patteggiamento (fino a un terzo in meno), l'abbreviato e, per i tossicodipendenti, l'affidamento terapeutico e i lavori di pubblica utilità al posto della pena nella lieve entità.

Coltivare qualche pianta in casa è reato?

Per le Sezioni Unite (12348/2020) non è reato la coltivazione domestica di poche piante, con tecniche rudimentali e un prodotto minimo destinato al solo uso personale, perché manca l'offensività; è reato la coltivazione con un numero di piante o una produzione che superano il fabbisogno personale, a prescindere dalla vendita. Le piante sequestrate vengono analizzate per il THC e la quantità ricavabile decide.

Domande collegate

Fai la tua domanda: rispondono gratis gli avvocati iscritti

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme